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Il provvedimento che ne scaturisce non ha il valore di una condanna per a carico di uno o entrambi i coniugi, ma di autorizzazione all'attuazione della scelta adottata imputando ad entrambi i coniugi le conseguenze che ne derivano.
Scopo della norma è quindi quello di favorire una soluzione concordata in caso di contrasti, per cui solo quando l'accordo di dimostri impossibile la decisione potrà essere presa unilateralmente dal giudice.
Tale disposizione è stata vivacemente criticata dalla dottrina in quanto prevede un'interferenza del giudice in questioni tipicamente interne alla famiglia.
L'Invalidità del Matrimonio
Le impugnative matrimoniali
Come per tutti gli altri negozi giuridici, anche per il matrimonio sono previste una serie di cause di invalidità che conducono all'impugnazione, tuttavia il legislatore gli ha riservato condizioni di maggior favore con la previsione di apposite normative che ne disciplinano vizie.
Sanzioni pur facendo riferimento in alcuni casi agli stessi principi valevoli per i contratti. Esistono una serie di figure diversamente graduate di invalidità e conseguenti impugnative (ades. annullabilità relative o assolute, sanabili o insanabili a seconda della gravità dell'interesse lesa). La sentenza di invalidità in ogni caso produce effetti retroattivi per cui il matrimonio viene meno fin dal momento in cui è sorto salvo alcune limitazioni. La legge di riforma ha inoltre ampliato il novero delle invalidità matrimoniali disciplinando anche le ipotesi di errore e di simulazione. Le azioni di impugnativa di un matrimonio invalido sono disciplinate dagli artt. 117 e ss. e comprendono sia casi di annullabilità sia di nullità.
Nullità, Annullabilità, Inesistenza. La dottrina parla di nullità nelle ipotesi più gravi in cui è la stessa manifestazione di un consenso effettivo, reale ad essere posta in discussione.
E’ il caso del matrimonio contratto sotto violenza fisica e di matrimonio contratto per gioco anche se questa fattispecie secondo alcuni dovrebbe essere ricompresa nei casi di inesistenza. Non potrebbe invece qualificarsi come causa di nullità la riserva mentale, l’ipotesi cioè in cui una delle parti dichiari volutamente qualcosa di diverso da ciò che in realtà vuole in assenza di un accordo tra le parti (diversamente dalla simulazione) così che la controparte non se ne avvede. Secondo altri autori invece la reale differenza tra nullità e annullabilità sarebbe da ravvisare nella sanabilità o meno del vizio, per cui vi sarebbe nullità nelle ipotesi in cui vi è violazione di un elemento essenziale previsto dall’ordinamento che non risulta eliminabile dalle parti in quanto posto a tutela non tanto delle stesse ma di un interesse pubblico (es. delitto, adozione o mancanza di stato libero); al contrario siSi tratterebbe di annullabilità quando il vizio (i vizi del volere: errore, violenza, dolo; simulazione; difetto di capacità: minore età, interdizione), può essere sanato dalla convalida delle parti perché posto a tutela della formazione di un consenso libero e consapevole.
Accanto alla nullità e annullabilità del matrimonio, la giurisprudenza e parte della dottrina annovera l'inesistenza di cui ravvisano gli estremi quando vi sia stato un matrimonio del tutto privo della forma legale, vale a dire in cui mancano gli elementi necessari per potersi parlare di negozio giuridico (es. celebrazione dell'atto tra soggetti dello stesso sesso o per procura dopo che questa sia scaduta). Tuttavia non si ritiene configurabile l'inesistenza del matrimonio quando si ha la necessità di tutelare i figli o lo stesso coniuge.
La fattispecie dell'inesistenza varrebbe ad escludere inoltre la fattispecie del
matrimonioputativo.Invalidità e scioglimento del vincolo matrimoniale.
L'Azione di invalidità è volta a far annullare o dichiarare la nullità del matrimonio per una causa che incide sul negozio.
L'azione di divorzio è invece volta allo scioglimento del vincolo coniugale per una causa che rende intollerabile la continuazione.
L'annullamento o la dichiarazione di nullità del matrimonio precludono quindi la dichiarazione di divorzio.
Per quanto concerne gli effetti, mentre la pronuncia di invalidità del matrimonio estingue retroattivamente gli effetti del matrimonio, con il divorzio, si pone invece termine al rapporto.
Tuttavia vi è la tendenza a riconoscere al coniuge a seguito della sentenza di invalidità del matrimonio diritti analoghi a quelli del coniuge divorziato cosa che è già prevista in altri ordinamenti.
Cause d'invalidità:
- Violazione degli impedimenti
- Età
Il matrimonio è annullabile quando è contratto da un minore di età che non abbia ottenuto l'autorizzazione del tribunale. L'azione può essere proposta dall'altro coniuge, dai genitori e dal pubblico ministero, in questi ultimi casi però non può essere accolta se il minore è divenuto maggiorenne, o abbia concepito o procreato un figlio o abbia manifestato la volontà di mantenere in vita il vincolo coniugale.
Mancanza di stato libero → il matrimonio è nullo quando sia contratto da persona già unita da un precedente vincolo matrimoniale giuridicamente efficace per il nostro ordinamento, in questo caso vi è infatti la violazione di un principio di ordine pubblico del nostro ordinamento, quello della monogamia, tutelato in sede penale.
L'azione di nullità è imprescrittibile e può essere esercitata da chiunque abbia un interesse legittimo e attuale. La nullità non
può essere addotta nel caso che il precedente matrimonio sia dichiarato nullo, annullabile o sia stato sciolto per morte dell'altro coniuge o per divorzio. Si ritiene nullo anche il matrimonio contratto dal coniuge del dichiarato morto, qualora questi ritorni o ne sia accertata l'esistenza, fatti salvi gli effetti civili relativi all'assistenza materiale e alla legittimazione dei figli.
Parentela → Il matrimonio è invalido quando sia stato contratto in violazione dell'impedimento rappresentato da vincolo di parentela, affinità, adozione e affiliazione. Più precisamente è nullo nelle ipotesi in cui l'impedimento non possa essere rimosso mediante autorizzazioni, è annullabile entro un anno dalla celebrazione, nelle altre ipotesi.
Delitto → Il matrimonio è nullo quando è contratto da persona che abbia ucciso o attentato alla vita del coniuge di altra persona. L'azione è imprescrittibile.
La nullità del matrimonio può essere richiesta da uno dei coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale.
L'interdizione: il matrimonio contratto da una persona interdetta per infermità mentale è annullabile e può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero o da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo all'annullamento. Nel caso di revoca dell'interdizione, l'interdetto può proporre personalmente azione di annullamento del matrimonio, a meno che non vi sia stata coabitazione per un anno successivamente alla revoca. La ragione di questa disposizione è nella volontà del soggetto di mantenere in vita il rapporto coniugale.
L'incapacità naturale: il matrimonio può essere impugnato dal coniuge che al momento della celebrazione del matrimonio non era capace di intendere o di volere (art. 120 c.c.). Tale incapacità consiste nella mancata comprensione del matrimonio.
quale vincolo giuridico e sociale tra due persone, derivata da una causa temporanea quale l'ubriachezza, l'assunzione di stupefacenti o l'infermità di mente che non sia causa di interdizione. L'azione può essere promossa solo dal soggetto che versava in stato d'incapacità, e non può più essere esercitata se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle proprie facoltà mentali (art. 120). - Vizi della volontà 23o Violenza → il matrimonio è annullabile quando il consenso del coniuge sia stato estorto con una minaccia grave che può avere ad oggetto un male ingiusto e notevole alla persona e ai beni o anche la semplice minaccia di far valere un diritto in quanto la volontà matrimoniale deve al contrario formarsi liberamente. L'azione non può essere esercitata trascorso un anno dalla cessazione della violenza qualora visia stata coabitazione. Legittimato ad agire è solo il soggetto cui è stata rivolta la minaccia. Il timore è l'ipotesi in cui un soggetto venga indotto al matrimonio per evitare un pericolo di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. In questo caso deve però trattarsi di pericolo e non di semplice soggezione psicologica verso lo sposo o terzi. È quindi diverso dalla violenza ma a questa parificata. L'errore: la riforma del '75 ha profondamente innovato tale fattispecie in quanto più che occuparsi dell'errore sull'identità della persona, disciplina l'ipotesi di errore sulle qualità del soggetto. In questo caso il matrimonio è annullabile se si accerta che il soggetto, se ne avesse avuto conoscenza, non sarebbe addivenuto al matrimonio. Tali circostanze debbono essere ricomprese nelle ipotesi stabilite dall'art. 122 del c.c.: esistenza di una malattia o anomalia che impedisca lo.svolgimento della vita coniugale; Esistenza di una condanna per reato non colposo alla reclusione non inferiore ai 5 anni; Dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; Condanna alla reclusione non inferiore a 2 anni per reati relativi alla prostituzione; Gravidanza della moglie anteriore al matrimonio causata da un terzo. L'azione può essere proposta solo dal coniuge caduto in errore e decade dopo un anno di coabitazione dalla scoperta dell'errore. Simulazione Tale ipotesi è disciplinata dall'art. 123 della riforma del 75, che prevede la possibilità di impugnare l'atto nel caso in cui gli sposi abbiano preventivamente concordato di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso derivanti (es. per ottenere la cittadinanza). L'azione può essere proposta da uno dei coniugi entro un anno dalla celebrazione e comunque l'azione si estingue se dopo la celebrazione del matrimonio i coniugi.abbiano convissuto come marito e moglie (col normale ad