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Nozioni introduttive

Il diritto di famiglia in senso oggettivo e la nozione di famiglia

Il diritto di famiglia in senso oggettivo è quella parte del diritto privato che disciplina i rapporti familiari, vale a dire i rapporti tra coniugi, di filiazione, di adozione, di parentela e affinità. La famiglia parentale, cioè quella intesa come gruppo di persone appartenenti ad una comune discendenza, tende però ormai a identificarsi nella famiglia nucleare, intesa come comunità di coloro che si uniscono stabilmente e della loro prole, caratterizzata per l’intenso vincolo di solidarietà che lega i suoi componenti e che si traduce in diritti e obblighi di assistenza, di collaborazione e di mantenimento.

Alla famiglia nucleare si riferisce la Costituzione quando riconosce i diritti della famiglia quale società naturale (art. 29), nonché il Codice quando riserva ai coniugi le decisioni sull’indirizzo della vita familiare e sulla residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia (art. 144 c.c.) o quando prevede il regime patrimoniale della famiglia (art. 159 c.c.). Oltre alla famiglia nucleare possiamo distinguere:

  • La famiglia convivente intesa come comunità dei familiari che coabitano nella medesima residenza. Normalmente la famiglia nucleare è anche convivente, i coniugi hanno infatti l’obbligo della coabitazione (art. 143 c.c.) e fissano insieme la residenza della famiglia, cioè la residenza comune ad essi e ai figli (art. 144 c.c.).
  • La famiglia lavorativa intesa come comunità dei familiari che collaborano unitariamente per una attività economica produttiva, che dà luogo normalmente all’impresa familiare cioè ad una società che conferisce ai suoi partecipanti diritti agli utili, ma anche un diritto di mantenimento.

Il diritto di famiglia è diritto privato in quanto diritto che regola i rapporti tra consociati, gli interessi familiari da esso tutelati sono quelli tipici della persona quale parte della comunità familiare e quindi non riconducibili al gruppo. Interesse tutelato è prima di tutto quello della persona al riconoscimento e al godimento della sua posizione nell’ambito della famiglia nucleare, ossia del suo stato familiare vale a dire alla posizione di coniuge, figlio o genitore.

Lo stato familiare assunto dalla persona all’interno della famiglia assume notevole importanza tanto è vero che è disciplinato giuridicamente, e la sua certificazione e pubblicità è rimessa al servizi pubblico dello stato civile. Per contestare le risultanze di tali registri dello stato civile occorre quindi proporre una apposita azione di stato.

Nella nostra cultura giuridica, la nozione di stato familiare ha contribuito però a cristallizzare alcune posizioni giuridiche privilegiate come può essere quella di figlio legittimo a discapito di altre ugualmente meritevoli di tutela, tuttavia il nuovo diritto di famiglia ha largamente attuato l’istanza di eguaglianza nell’ambito della famiglia pur non abbandonando del tutto l’idea di una classificazione, tanto è vero che i figli sono ancora classificati e distinti secondo lo stato di legittimi o naturali.

Diritti di libertà e solidarietà familiare

  • I diritti di libertà familiare e cioè i diritti di contrarre liberamente matrimonio, quindi libertà di costituire la famiglia, e di esplicare liberamente la propria personalità nell’ambito della stessa.
  • I diritti di solidarietà familiare intesi prima di tutto come solidarietà reciproca tra i coniugi, tenuti ad assistersi moralmente ed economicamente (art. 143 c.c.) e come solidarietà verso i figli, che risponde all’esigenza della loro cura fino al raggiungimento dell’età adulta.
  • Le potestà familiari cioè il complesso dei poteri conferiti ai genitori o a chi li sostituisce per l’educazione, l’istruzione e la cura dei beni del minore.

Lo Stato non può in alcun modo in nome di presunti interessi pubblici alterare o impedire la libera esplicazione della personalità umana nell’ambito della famiglia, ma ad esso spetta il compito di agevolare la formazione della famiglia, anche attraverso misure economiche, non potendo lasciare l’assistenza e la cura della persona alla competenza esclusiva del gruppo familiare. Compito dello Stato è inoltre tutelare un membro nei confronti del gruppo familiare che venga meno ai suoi doveri di solidarietà o che abusi dei suoi poteri, da qui l’ammissibilità di un più ampio intervento giudiziale per il controllo ad es. dell’esercizio della potestà dei genitori, anche se circoscritto ad ipotesi di particolare gravità.

Natura dei diritti di famiglia

I diritti di famiglia:

  • Hanno natura non patrimoniale ciò significa che non sono negoziabili (ecco perché ad es. il pagamento di un corrispettivo per l’assenso all’adozione è quindi illecito). Possono tuttavia avere anche contenuto economico come ad es. gli alimenti legali che è un diritto a prestazioni economiche che ha tuttavia natura non patrimoniale in quanto costituito in funzione di un fondamentale bisogno di assistenza alla persona. Così come i diritti spettanti al coniuge in base al regime patrimoniale, non sono patrimoniali in quanto posti a tutela della persona quale partecipe al rapporto coniugale.
  • Sono strettamente personali in quanto volti ad una diretta tutela degli interessi morali e materiali della persona. La stretta personalità dei diritti di famiglia si traduce nella loro non cedibilità e non trasmissibilità, solo eccezionalmente la legge prevede che a seguito della morte della persona i congiunti siano legittimati ad esercitare determinate azioni già spettanti al defunto.

L’esigenza di stabilità dei rapporti familiari tende in generale a rendere indisponibili i diritti di famiglia i quali quindi non possono essere costituiti, modificati o estinti dalla volontà negoziale dei privati. Solo un piccolo margine è lasciato all’autonomia negoziale come per es. la costituzione del vincolo del matrimonio che è un atto di libera scelta tra le parti o la scelta del regime patrimoniale tra i coniugi che possono derogare dal regime legale di comunione o ancora in caso di divorzio in quanto è previsto che le parti possano accordarsi per la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione.

La parentela

La parentela è il rapporto intercorrente tra persone legate da una comune discendenza.

  • In linea retta è quella che intercorre tra l’ascendente (o stipite) e i suoi discendenti (padre-figlio, avo-nipote).
  • In linea collaterale è quella che intercorre invece, tra rami diversi da uno stesso ascendente (fratelli, zio-nipote, cugini).

La parentela si misura per gradi, per cui essa è tanto più stretta quanto minore è il numero dei gradi che congiungono i due parenti. Nella parentela in linea retta si computa un grado per ogni generazione escludendo l’ascendente (tra padre e figlio quindi la parentela è di 1o grado, tra avo e nipote è di 2o grado). Nella parentela in linea collaterale si sommano invece i gradi che uniscono ciascuno dei due parenti all’ascendente comune, sempre escludendo quest’ultimo (per cui: tra zio e nipote è di 3o grado, tra cugini è invece di 4o grado e i fratelli sono di 2o grado). La parentela oltre il 6o grado, non è più rilevante giuridicamente.

I tradizionali interessi della famiglia parentale (cioè del gruppo di persone partecipi di una comune discendenza) hanno ormai perduto rilevanza, tuttavia il rapporto di parentela ha conservato la sua principale importanza nel tema della successione ereditaria, infatti in mancanza di testamento, è la parentela che costituisce titolo per l’acquisto dell’eredità (art. 565 c.c.).

La parentela inoltre, sussiste a prescindere dal fatto che i discendenti siano stati generati in costanza di matrimonio, cioè da genitori coniugati, tuttavia la nostra tradizione giuridica ha fermamente negato l’esistenza del rapporto di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore, escludendo quindi ad es. che i figli di genitori non coniugati possano essere giuridicamente considerati fratelli. Questo orientamento, si fonda soprattutto sulla norma che prevede che gli effetti del riconoscimento riguardano solo il genitore naturale che ha effettuato tale riconoscimento, fatti salvi i casi previsti dalla legge (art. 258), anche se una simile interpretazione non è condivisa dalla dottrina più recente che al contrario sostiene che qualsiasi discriminazione tra i figli nati in costanza di matrimonio e figli naturali è contraria all’art. 30 della Costituzione.

L'affinità

L’affinità è il rapporto intercorrente tra un coniuge e i partenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.), è un vincolo parzialmente assimilato alla parentela che scaturisce come effetto legale del matrimonio e che comporta l’obbligo degli alimenti legali ma solo a carico del genero, della nuora e dei suoceri (433 n.4,5 c.c.). Essa si estingue solo in seguito alla dichiarazione di nullità del matrimonio (art. 78 c.3) ma non per morte dell’altro coniuge e neppure con il divorzio.

La famiglia di fatto

Accanto alla famiglia legittima, fondata sul matrimonio ed esplicitamente riconosciuta dall’art. 29 della Cost., si pone la famiglia di fatto, cioè quell’unione tra soggetti di sesso diverso in cui manca il vincolo matrimoniale e che si basa sull’affetto e sullo spontaneo reciproco rispetto dei doveri familiari. Al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che si debba tener conto del carattere di stabilità del rapporto che conferisce certezza del rapporto stesso, rendendolo rilevante sotto il profilo giuridico (Cass. 3503/1998).

La enorme diffusione sociale che nel corso degli anni ha avuto il fenomeno della famiglia di fatto, ha indotto sia la dottrina che la giurisprudenza a confrontarsi lungamente sul tema della sua rilevanza giuridica e sulla disciplina dei rapporti che ne discendono, sono infatti presenti, in quanto manca allo stato attuale una espressa e compiuta regolamentazione, solo una serie di norme di tarda emanazione, sporadiche e prive di coordinamento che attribuiscono isolati effetti giuridici alla convivenza more uxorio.

Da questo confronto appare ormai decisamente minoritario quell’orientamento che facendo leva sull’art. 29 della Cost. ha per lungo tempo sostenuto l’assoluta irrilevanza giuridica di organizzazioni familiari diverse dalla famiglia legittima, mentre risulta prevalente invece quella impostazione, che nel tentativo di proporre una nozione di famiglia di fatto come modello familiare alternativo alla famiglia legittima, ravvisa in altre disposizioni la giustificazione ad una sua rilevanza giuridica. In particolare il riferimento è all’art. 2 della Cost. che nel garantire i diritti inviolabili dell’individuo anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, si mostra aperto a recepire ulteriori contenuti e quindi a ricomprendere nella sua previsione di garanzia nuove composizioni sociali, purché dotate di un minimo di stabilità.

In questa prospettiva, anche la famiglia di fatto va vista come formazione sociale esplicativa della personalità dell’individuo e come tale compatibile con i valori ed i principi espressi dalla nostra Costituzione anche se in assenza di un momento iniziale di spessore istituzionale. Tale impostazione viene tra l’altro rafforzata anche dagli artt. 3, 30 e 31 della Cost., i quali nell’ambito delle rispettive previsioni non accennano ad alcuna distinzione tra famiglia legittima e famiglia di fatto.

Tutto ciò induce a ritenere che benché nel nostro paese continui ad essere privilegiata l’unione legittima soprattutto per effetto di forti e radicate tradizioni etico-religiose, sarebbe tuttavia opportuna una compiuta regolamentazione giuridica. In questa prospettiva si pongono le numerose proposte di legge volte a disciplinare in maniera organica le unioni di fatto, alcune delle quali tendenti ad aprire la via anche alla convivenza tra soggetti di eguale sesso, non richiedendo come requisito dell’unione la diversità di sesso (in conformità con le esperienze straniere).

Per ciò che concerne le unioni tra omosessuali, si fatica ad apprestare una effettiva tutela giuridica, in quanto, esclusa una rilevanza esterna (per i terzi) di dette unioni, risulta difficile una regolamentazione interna dei rapporti patrimoniali in considerazione del rifiuto opposto dalla coscienza sociale. Tornando alla famiglia di fatto tra persone di sesso diverso, nonostante l’influenza delle esperienze straniere e gli interventi legislativi di chiarimento e protezione, allo stato attuale nel nostro diritto piena rilevanza giuridica viene accordata solo alle situazioni relative ai figli generati dai conviventi. L’art. 30 della Cost. Stabilisce infatti che essi non devono trovarsi in una posizione deteriore rispetto ai figli legittimi; per quanto riguarda invece il rapporto tra conviventi, non si ritiene possibile applicare l’intero corpus di norme previsto per la famiglia legittima, in quanto manca la formale assunzione da parte dei conviventi di un impegno socialmente rilevante.

Anche per i rapporti patrimoniali tra conviventi come quelli personali non ricalcano le norme previste per le unioni legittime, tuttavia nulla osta che le parti nell’esercizio della loro autonomia stipulino delle convenzioni con cui autoregolamentare i loro rapporti. Queste convenzioni, non sono sottoposte alla regolamentazione del codice, tant’è che eventuali acquisti effettuati in comunione tra i conviventi fanno capo alle norme sulla comunione ordinaria (att. 1110 e ss.) e non a quelle della comunione legale. Le convenzioni non sono ammesse invece in materia successoria così come prevede l’art. 458, in quanto in tale ambito il convivente non è equiparato al coniuge, non potendo avere titolo alla successione legittima, ma solo a quella testamentaria.

Lo scioglimento della convivenza, non abbisogna di alcun atto formale, come del resto la sua istituzione, a differenza del matrimonio che presuppone la continuità del rapporto e, di conseguenza, la necessità delle formalità previste per il divorzio. Facendo leva tuttavia sui profondi cambiamenti intervenuti nel tessuto sociale del nostro paese in cui la famiglia legittima ha perso il carattere di esclusività rivestito in passato, la giurisprudenza di merito ha operato dei tentativi di assimilare la convivenza more uxorio alla famiglia legittima. Aperture in tal senso sono ravvisabili quando pur non sussistendo tra i conviventi i diritti e i doveri indicati dall’art. 143 in ordine al matrimonio, si ritiene che quanto sia stato dato da un convivente ad un altro per le prestazioni alimentari non sia ripetibile in quanto costituente un adempimento di una obbligazione naturale e non più come si riteneva in precedenza una donazione pura o remuneratoria.

Da tale obbligazione (art. 2034) non nasce il dovere giuridico di conferire ciò che si ritiene dovuto in base ad un dovere morale o sociale, ecco perché non è possibile ottenerne in giudizio la esecuzione proprio perché non vi è un diritto giuridicamente tutelabile, in quanto tali somme sono spontaneamente corrisposte senza poterne richiedere la ripetizione. Per poter garantire una attribuzione patrimoniale al convivente a titolo di collaborazione, fornita nel rapporto di fatto, dovrebbe potersi configurare un rapporto di lavoro subordinato, ma tale ricostruzione, non è possibile in considerazione della necessaria gratuità delle prestazioni effettuate nell’ambito di un vincolo come la convivenza, la quale si fonda essenzialmente sulla solidarietà reciproca.

Non altrettanto può dirsi in caso di lavoro produttivo prestato dal convivente che, secondo quanto sancito dalla riforma del ’75 in ordine al coniuge, non si presume più come gratuito, per cui in caso di convivenza quando la prestazione abbia prodotto un incremento del patrimonio dell’altro convivente è ammessa un’azione di ingiustificato arricchimento.

Nel tentativo di apprestare una tutela alla convivenza more-uxorio, la giurisprudenza (Cass. n. 2988/1994 e Cass. n. 8976/2005) riconosce al convivente, in caso di uccisione del partner o di lesioni provocate allo stesso, la pretesa al risarcimento del danno non solo morale come aveva già ritenuto la Corte Costituzionale, ma anche patrimoniale in modo da tutelare non un diritto di credito come si era in un primo tempo disposto, ma l’aspettativa di mantenimento che il soggetto aveva in considerazione della ragionevole previsione del perdurare della convivenza già stabile e duratura. In via di analogia inoltre è anche riconosciuta l’applicabilità della norma in tema di locazioni, la quale prevede che in caso di morte del conduttore succedano nel contrario il coniuge, i parenti e gli affini con lui conviventi a tutela di un diritto all’abitazione, in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 404 del 1988, ha sancito la incostituzionalità dell’art. 6 nella parte in cui non riconosce tra i successori nella titolarità del contratto anche il convivente more uxorio. Viceversa la Corte, si è mostrata contraria alla attribuzione alle coppie non coniugate della possibilità di adottare un bambino. Solo di recente si è avuta una inversione di tendenza con la modifica apportata dalla Legge 149/2001 con la quale il legislatore ha riconosciuto tale possibilità anche nel caso di coniugi che abbiano convissuto stabilmente e continuativamente prima del matrimonio.

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