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C. TOULLIER
- Anch’esso sostenitore del presupposto del dubbio per ricerca volontà
> In particolare sostiene DOVERE DI CHIAREZZA
= Intenzione contraenti deriva principalmente da espressioni utilizzate poiché parole
sono il mezzo utilizzato per l’espressione dei pensieri e bisogna intenderle nel
senso normale
(cioè senso attribuito da uso consolidato)
MOT: Normalità del significato garantisce sicurezza delle operazioni economiche di
scambio
> Introduce differenza fra contratti e testamenti
= Atti unilaterali mortis causa ove indagine su volontà è più specifica ma anche in questo
caso si ha la subordinazione al dubbio sulle parole
L. LAROMBIERE
- Riprende stesso schema ma con l’aggiunta del fatto che sia possibile individuare
l’intenzione anche con riferimento a dati e documenti oggettivi non presenti nel
contratto
QUINDI : Prevalenza lettera del contratto visto nella sua complessità, in caso di dubbio
valutazione intenzione e infine criteri esterni (usi, sicurezza effetti, favore creditore)
Ma NON vi è un’articolazione temporale fra canoni quindi scelti dall’interprete in base ad
esigenze del caso concreto valutato da giudice di merito
> Sent Cassaz. francese 1807 stabilisce che regole di interpretazione non sono imperative
ma sono consigli per i giudici i quali possono derogare in base alle circostanze
CODICE CIVILE ITALIANO 1865
=Disposizioni identiche a quelle del c.c francese 1805
- Art. 1131 – indagare volontà comune delle parti anche oltre il senso letterale parole
- Art. 1132 – in caso di doppio senso si applica quello che garantisce effetti giuridici
- Art. 1133 – parole con più sensi intese secondo il senso più vicino alla materia
- Art. 1134 – patto ambiguo interpretato ex usi del paese ove è stato contratto
- Art. 1135 – introduzione clausole d’uso quando non espresse
- Art. 1136 – clausole si interpretano in relazione alle altre dell’intero contratto
- Art. 1137 – principio del favore nei confronti di colui che è obbligato
- Art. 1138 – espressioni generali non comprendono quelle non pensate nemmeno da parti
- Art. 1139 – caso affine per spiegare un patto introdotto nel contratto non preclude
l’esclusione della disciplina a quelli non espressi che secondo RAGIONE posso rientrarvi
(differenza con c.c 1805 prevede non ragione ma di DIRITTO rientranti) – Struttura cmq
identica
COMMENTI A CODICE
TESI MATTEI
-
Presupposto essenziale è il dubbio sulle parole altrimenti la valutazione del giudice di
parole certe e autosufficienti è di merito e non censurabile in Cassazione
Afferma vi sono 3 tipi di interpretazione:
- Autentica cioè parti spiegano il contenuto dell’atto con un ulteriore accordo
- Usuale in base ad usi ed espressioni del paese ove contratto ha luogo
- Dottrinale ove rientrano tutti gli altri criteri esterni di valutazione
> Ma rimane il dubbio di come si può andar oltre le parole senza una previa valutazione di
lettera ed intenzioni ?
TESI GIORGI
-
Afferma carattere dottrinale dei criteri del codice per l’interpretazione
= Non norme imperative ma formule per consigli a giudici quindi la violazione non
determina un difetto della sentenza sindacabile per aver utilizzato uno o l’altro canone
DEROGHE:
- Errore di diritto cioè giudice sbaglia la qualificazione giuridica del contratto quindi ne
determina effetti giuridici errati e sarà annullabile in Cassazione
- Travisamento cioè giudice procede ad interpretazione alla ricerca di volontà nonostante
parole siano chiare quindi si riafferma il principio in claris no fit interpretatio
> Ma la CHIAREZZA può stabilirsi solo quando si ha confronto fra parole ed intenzione
parti
Quindi ufficio del giudice consiste anche nel verificare che il senso chiaro delle parole
concordi con l’intenzione delle parti (più vicino tesi di Potheir)
Es. Papiniano circa accordo locativo e successione eredi e legatari
=In questo caso le parole erano chiare poiché indicavano solo l’erede ma la volontà
comune comprendeva anche il legatario quindi indagare oltre in senso letterale
> Visione individualistica ove volontà è un elemento essenziale per la valutazione
SAGGIO GIUSEPPE MESSINA (1906)
-
Mette in discussione la teoria che prevedeva criteri come regole prive di forza normativa
poiché non applicarli vuol dire violare la legge quindi sono annullabili
> Affermare la NON DEROGABILITA dei canoni vuol dire ridurre la discrezionalità del
giudice il qualche non potrà applicare criteri in base al libero convincimento
Tale pensiero diverrà poi dominante in Cassazione negli anni 30 – processo graduale
In partic con sent 1932 afferma che canoni sono norme giuridiche non solo teoriche e la
violazione è denunciabile in Cassazione (non più meri consigli per giudizio)
MA: Poiché tutti ugualmente vincolanti e sullo stesso piano è necessario tracciare un
ORDINE per l’applicazione al fine di evitare conflitti fra più criteri applicabili
CESARE GRASSETTI (900)
-
Opera “interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti” del 1938
= Influenzò giurisprudenza e disposizioni del c.c 1942
CARATT:
- Premessa è il carattere precettivo delle regole
- Introduce schema GERARCHICO delle norme ermeneutiche
Fine: Delimitazione poteri del giudice coerente con ideologie autoritarie che si affermano
SISTEMA BASATO SU 2 FASI :
RICERCA SUBIETTIVA – primaria
1. = Interpretazione intesa come ricerca della volontà comune delle parti attraverso le
DICHIARAZIONI che sarebbero appunto la manifestazione esteriore dell’intento
Primo gruppo composto da artt. 1131, 1136, 1138, 1139 c.c
> Canoni alla ricerca di una volontà manifestata quindi basato su binomio parole-
volontà
No applicazione del principio in claris no fit interpretatio (sostenuto da dottrina 800)
MOT: Interpretazione è ritenuta un operazione sempre necessaria anche quando le
parole non sono ambigue poiché la chiarezza non sempre si coglie ed inoltre
fermarsi alla lettera vuol dire violare l’art. 1131 c.c
RICERCA OBBIETIVA – secondaria
2. = Nel caso il primo gruppo sia insufficiente e continuità l’ambiguità si ricorre a tali
criteri sussidiari cd. canoni di interpretazione INTEGRATIVA
Finalità : introduce contrappeso a concezione liberale secondo la quale la volontà è
la forza che crea effetti giuridici mentre in questi casi è la legge che viene utilizzata
per supplire la volontà delle parti non manifestata – Garantisce produzione
EFFETTI giuridici
> Modello gerarchico interno
- Art. 1132 ispirato da esigenza di conservazione del contratto
- Art. 1134 pratiche del paese ove stipulato contratto
- Art. 1133 senso più conveniente alla materia
- Art. 1137 in favore del debitore – Utilizzato quando altri criteri non sono sufficienti
QUINDI criteri sono disposti in gerarchia e volti principalmente ad attribuire efficacia
Principio di BUONA FEDE
Art. 1124 c.c afferma che contratti devono essere eseguiti con buona fede
=NOZ: Lealtà reciproca di condotta e comportamento leale nei rapporti – Garantire
l’affidamento
(obbligo è quindi indipendente da incertezza del testo e delle parole)
> Ex tesi Grassetti tale direttiva riguarda sia contraenti che interpreti i quali adattano il
contratto al dovere oggettivo di lealtà ma non può modificarlo secondo la sua idea di
giustizia
(punto di riferimento è sempre la volontà manifestata)
CODICE CIVILE 1942
= Art. su interpretazione contratti contengono canoni NUOVI
Ordinati secondo lo schema previsto da tesi di Grassetti cioè primo gruppo che riguarda
testo in relazione alla volontà dei contraenti e un secondo gruppo riguarda interpretazione
integrativa
Struttura logica e omogenea:
> Novità introdotta è però la necessità di INTEGRAZIONE fra vari canoni disciplinati
mentre l’art. 1371 c.c che prevede 2 canoni utilizzati come sussidiari (ultima possibilità per
dare senso)
Orientamento della GIURISPRUDENZA:
Modello gerarchico inderogabile + Adesione a principio in claris no fit interpretatio
- = Quindi si ha esame parole, ricerca intenzione, integrazione
Distinzione a scopo teorico:
Soggettiva riguarda volontà – Oggettiva uso di parametri esterni a sfera intenzioni
> Tendenza maggioritaria
Altra parte della giurisprudenza NON vincola l’interpretazione ad una scala
- prefissata
= Già nell’analisi della comune intenzione il giudice può intervenire con valutazioni
ed adattamenti che derivano da canoni integrativi in particolare derivanti da principi
costituzionali (conformare contenuto ad esigenze di solidarietà e giustizia)
> Estensione e rafforzamento dei poteri del giudice
ANALISI ART. (c.c vigente)
ART. 1362 c.c – Intenzione contraenti
Nell’interpretare il contratto bisogna indagare quale sia stata la comune
I. intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole
= In linea con c.c 1865 (basato su tesi Pothier)
Per determinare la comune intenzione bisogna valutare il comportamento anche
II. posteriore alla conclusione del contratto
= Introduce nuovo concetto relativo alla volontà intesa come dato empirico cioè
oggetto di ricerca del senso che le parti hanno fissato nell’accordo e nelle parole
che lo manifestano sulla base di un affidamento reciproco
> Ex. sent Cassazione 1997 – chiarire non intenzione di ciascuna parte ma di
entrambe fuse nell’accordo che formano in tal modo la legge comune del
contratto
Parte della giurisprudenza sostiene tesi diversa da art.
= Afferma la tesi dell’AUTONOMIA PAROLE cioè principio in claris no fit interpretatio
derivante dalla tesi di Domat quindi ricerca del volere è operazione subordinata
(nel caso le parole sono chiare ed autosufficienti non generano processo di
interpretazione)
Pluralità di sentenze della Cassazione dal ’70 fino al 2012
Caratt comuni :
Principio in claris no fit interpretatio non applicato formalmente poiché giudice deve
- sempre verificare la volontà delle parti ma sostanzialmente opera quando il
significato delle parole usate sono chiare e fanno intendere in modo inequivoco
l’intenzione comune
(giudice fermarsi a dato letterale al fine di evitare sostituzione della volontà dei
contraenti)
Sostiene la posizione sussidiaria del II comma art. 1362 c.c
- = indagare sulla comune intenzione riferendosi innanzitutto al significato letterale
delle