vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
NUOVI ORIZZONTI DELLA RESPONSABILITA CONTRATTUALE
Nella quotidianità dei civilisti italiani si è stabilmente introdotta una nuova prospettiva di
studio riguardante RIMEDI
CAPITOLO 1
RIMEDI VENDITA BENI DI CONSUMO
= Nuova disciplina pone a carico del venditore di consegnare un bene CONFORME al
contratto
Rimedi in capo all’acquirente sono CORREZIONE DIFETTO o SOSTITUZIONE
Deriva da:
Convenzione di Vienna (derogabile dalle parti)
- Direttiva 44/99 UE art. 2 (recepita Italia 2002)
-
Quindi ne consegue:
Venditore diviene garante non inadempiente
- Azione da esercitare è subordinata al manifestarsi del difetto di conformità (no
- immediata a conclusione contratto)
Reazione al vizio è IMPOSTA da ordinamento che prevede come prevalente le
- misure di tipo correttivo rispetto a quelle demolitorie.
MA in realtà la prevalenza dovrebbe riguardare le azioni tradizionali di adempimento o
risoluzione poiché in mancanza di queste si pregiudicherebbe la funzionalità del sistema.
A differenza, in mancanza dell’azione di correzione, potrebbe comunque essere introdotta
dalle parti sulla base del principio dell’autonomia privata.
In particolare la disciplina UE fissa una gerarchia fra rimedi al difetto di conformità ove
riparazione e sostituitone del bene sono rimedi primari (risoluzione e riduzione del prezzo
secondari)
Presupposti :
Impossibilita – limite a carattere naturale
- No eccessiva onerosità – sproporzione
- = valutata in base a valore del bene, entità difetto e costo della riparazione
QUINDI: Nuova negoziazione fra le parti volta alla conservazione del contratto e delegata
al giudice. Tutela del consumatore diviene spazio esercizio potere discrezionale del
giudice per aggiustare la regola pattizia – Autonomia privata limitata da legge (ad origine)
e da giurisdizione.
Evoluzione concetto di rimedio
Costruzione della dottrina 800/900 come modalità di presentazione del diritto
- soggettivo dopo la lesione (nesso tra diritto violato ed azione)
Oggi non più funzione successiva come reazione ma diviene regola sostanziale con
- la finalità di indirizzare la transazione privata verso politiche consumistiche
(conformazione in senso concorrenziale del mercato)
RECESSO DI PENTIMENTO cd. ius poenitendi
Modalità di tutela rafforzata introdotta da UE
CASI E RATIO RIMEDIO:
Contratti negoziati fuori da locali commerciali (dir. ’85)
- Negozi a distanza (dir. ’97)
- > MOT: Non possibilità di esaminare il bene o servizio acquistato
Commercializzazione a distanza servizi finanziari
- MOT: Complessità tecnica della materia e conseguenze sulla vita del consumatore
Contratti di multiproprietà
- MOT: Garantire la conoscenza del significato e portata dell’operazione ritenuta
vantaggiosa
Legislatore ha esigenza di rafforzare la posizione del consumatore nel contratto con via di
fuga senza sopportare costi aggiuntivi
MA offerto a determinate condizioni:
Riconosciuto ad i consumatori in base a ratio dell’operazione
- Affiancato da pluralità di obblighi di informazione precontrattuale da fornire in
- base ad i requisiti formali previsti dalla legge a pena di nullità
QUINDI: Nonostante consumatore è a conoscenza di tutte le informazioni pre contratto a
cosa rimedia tale strumento?
Diviene strumento di utilità NON di necessità poiché non ha carattere rimediale ma
DEMOLITORIO
In tal modo si persegue finalità di incentivare l’uso di alcune tipologie contrattuali con
strategia di rafforzamento comunicazione ma indebolimento del vincolo contrattuale
(allungamento iter di consolidazione)
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Introdotti come rimedio al fine di ridurre la situazione di debolezza contrattuale del
consumatore
Ne deriva:
Conversione del contenuto degli obblighi in contenuto del contratto
- Assoggettamento ad un vincolo di forma scritta
- Pena di nullità in violazione del vincolo
- = Rimedio demolitorio poiché contenuto NON è conforme a quanto previsto dal
legislatore (formalizzato)
ADEMPIMENTO SANANTE
Derivante da codici europei di obbligazioni e contratti che modifica la tutela del creditore in
modo flessibile e non più sulla base del tradizionale strumento
adempimento/inadempimento
Caratt:
- Debitore propone nuovo tipo di adempimento
- Previsto nuovo termine con comunicazione
> Scopo è preservare il rapporto quando creditore ha interesse a ricevere la prestazione
(quindi non usa strumento esecutivo)
Quindi : NUOVA CONCEZIONE DI RIMEDIO
Tutti questi rimedi hanno la tendenza a creare una disciplina dell’autonomia privata quindi
un nuovo modello di contratto distante da quello del c.c ma derivante dall’UE e volto ad un
efficiente funzionamento del mercato concorrenziale.
UBI REMEDIUM IBI IUS?
= Brocardo indica tecnica di funzionamento del riconoscimento del diritto riconosciuto da
ordinamento
Tramite enunciato INDIVIDUALE e CONCRETO
(pronuncia del giudice che accoglie la domanda e quindi implicitamente riconosce il diritto)
Mentre nel brocardo contrario e tradizionale la tutela si ha nell’enunciato GENERALE e
ASTRATTO
(caso diritto di proprietà art. indica poteri del proprietario e rimedi nel caso il suo diritto
venga violato o minacciato)
Ma in entrambi i casi
Rimedi trovano la loro fonte nei testi che immettono enunciati generali ed astratti
- (tipico delle norme)
Rimedi riguardano interesse la cui giuridicità è affermata da un'altra norma
-
> Quindi NON si ha un rovesciamento del brocardo tradizionale ma il presunto primato
del rimedio in confronto al diritto soggettivo solo di riflesso
Discorso rimediale è composto da 2 incubatori
UNIVERSO DELLE TUTELE
TUTELA GIURISDIZIONALE
1.
= Basata su art.24 Cost. che garantisce a tutti di agire in giudizio per la tutela dei diritti
ed interessi legittimi
Principio di effettività
Quindi strumentalizzazione del processo rispetto ai diritti il quale ha la funzione di
selezionare i mezzi di difesa di tale diritto in base alle caratteristiche
Strumenti che la legge offre ai privati affinché conseguano l’utilità attraverso il
ricorso al giudice.
=Insieme di rimedi diversi a seconda della natura del diritto per soddisfacimento
dell’interesse
Inibitoria – porre fine a determinato comportamento
- Restitutoria – restituzione
- Reintegratoria – ripristino situazione antecedente
- TUTELE SPECIFICHE cioè volta a reagire ad una specifico pregiudizio o lesione
Non si ha inoltre un concetto di tutela GENERALE
RESPONSABILITA CIVILE
2. = Considerata tutela secondaria e minima
(NON garantisce effettività ex dottrina)
Art 2043 cc a partire dalla sent. Cassazione Soraya ’75 consolida la prassi di
ricercare frammenti di disciplina derivanti dalla costituzione al fine di affermare il
danno ingiusto ed esistenza del diritto risarcibile
Rispetto ad altre forme di tutela ha un funzionamento proprio diverso e persegue finalità
diverse
Responsabilità derivante da danno ingiusto
- cd. Responsabilità aquilana (extracontrattuale)
= Lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante quindi atipico poiché
spetta ad interpretazione giudice verificare la sussistenza di un diritto ed
estrapolarlo da precetti costituzionali
A differenza del danno non patrimoniale le cui fattispecie sono sancite dalla legge
(tipico)
Non è tutela volta a ripristinare diritto ma addossare a un soggetto la
- responsabilità da cui ne deriva il risarcimento per la perdita patrimoniale subita
> DIRITTO SOGGETTIVO DIVIENE MISURA PER RISARCIMENTO DI PERDITA
PATRIMONIALE MA NON OGGETTO DI TUTELA IMMEDIATA
QUINDI: Nel primo caso si vuole assicurare ad un diritto già pienamente
riconosciuto dei rimedi processuali per garantire l’effettività
Mentre nel secondo caso si ha la ricerca di un diritto a cui riconoscere il rimedio
(prevalenza rimedio)
Uso di “interesse giuridicamente protetto” indica assembramento di norme e con
richiamo a precetti costituzionali ove si rispecchia l’attitudine alla massima
discrezionalità del giudice motivata da soddisfacimento a bisogni nuovi della società
CAPITOLO 2
TUTELA DIRITTO DI CREDITO
SATISFATIVA (IN NATURA)
1.
Diritto relativo caratterizzato da strutturale debolezza poiché ha necessità della
collaborazione del debitore per la soddisfazione a differenza dei diritti assoluti.
Ne deriva una diminuzione principio di effettività
Ma NON si può negare al diritto di credito un attuazione coattiva poiché obbligazione
diviene ALTERNATIVA cioè il debitore potrà liberarsi eseguendo la prestazione o
corrispondendo un equivalente monetari (più eventuale risarcimento danno)
Contrasto con:
Contratto ha forza di legge fra le parti (art. 1372 cc)
- Obbligazione risarcitoria solo quando la prestazione diviene impossibile per causa
- imputabile a debitore (art. 1218 cc)
Quindi PRIORITA dell’adempimento in natura
Necessità di un apparato giurisdizionale corposo per la coattività in modo che
creditore riceva la prestazione dovuta
RISARCITORIA
2. Tale funziona deriva da art. 1218 cc ed emerge solo quando si ha impossibilità
oggettiva di conseguire la tutela satisfattiva e ciò deriva da fatto imputabile al
debitore
In questo caso si prospetta una RESPONSABILITA CONTRATTUALE ove non è
necessario verificare preventivamente il danno-perdita patrimoniale collegato ad
interesse giuridicamente protetto
MOT: Inadempimento è lesione diritto di credito
MA rimedio con il quale il creditore ottiene qualcosa di diverso rispetto all’originaria
prestazione, sia pure equivalente sotto il punto di vista monetario, al fine di procurare la
stessa utilità
Non proprio risarcitorio ma adempimento in modo diverso
QUINDI in tal senso la rivendicazione si uguaglia alla ripetizione dell’indebito (diritto di
credito e diritti assoluti uguali)
Potrebbe obiettarsi: Rivendicazione riguarda una cosa già sorta nella sfera giuridico
patrimoniale (es. proprietà)
In realtà distinzione solo apparente dato che dal momento della nascita dell’obbligazione
(diritto di credito) sorge un valore economico costante nella sfera del creditore
Rimedio art. 1218 è estraneo a tutela risarcitoria ma è una diversa modalità di
adempimento dell’obbligazione
Separazione dalla responsabilità aquilana ex art. 2043 cc
Risarcimento non mediato da giudizio di responsabilità ma la fattispecie dell’art.
- 1218 cc già lo incorp