Nuovi orizzonti della responsabilità contrattuale
Nella quotidianità dei civilisti italiani si è stabilmente introdotta una nuova prospettiva di studio riguardante rimedi.
Capitolo 1
Rimedi nella vendita di beni di consumo
La nuova disciplina pone a carico del venditore l'obbligo di consegnare un bene conforme al contratto. I rimedi a disposizione dell'acquirente sono la correzione del difetto o la sostituzione. Questo deriva da:
- Convenzione di Vienna (derogabile dalle parti)
- Direttiva 44/99 UE art. 2 (recepita in Italia nel 2002)
Quindi ne consegue che il venditore diventa un garante non inadempiente. L'azione da esercitare è subordinata al manifestarsi del difetto di conformità (non è immediata alla conclusione del contratto). La reazione al vizio è imposta dall'ordinamento, che prevede come prevalenti le misure di tipo correttivo rispetto a quelle demolitorie. Tuttavia, la prevalenza dovrebbe riguardare le azioni tradizionali di adempimento o risoluzione, poiché in mancanza di queste si pregiudicherebbe la funzionalità del sistema. In assenza dell'azione di correzione, potrebbe comunque essere introdotta dalle parti sulla base del principio dell'autonomia privata.
In particolare, la disciplina UE fissa una gerarchia fra i rimedi al difetto di conformità, ove riparazione e sostituzione del bene sono rimedi primari (risoluzione e riduzione del prezzo secondari). I presupposti di ciò sono:
- Impossibilità – limite a carattere naturale
- No eccessiva onerosità – sproporzione valutata in base al valore del bene, entità del difetto e costo della riparazione
Quindi, si prospetta una nuova negoziazione fra le parti volta alla conservazione del contratto e delegata al giudice. La tutela del consumatore diviene lo spazio per l'esercizio del potere discrezionale del giudice per aggiustare la regola pattizia, con l'autonomia privata limitata dalla legge (sin dall'origine) e dalla giurisdizione.
Evoluzione del concetto di rimedio
Il concetto è stato costruito dalla dottrina dell'800/900 come modalità di presentazione del diritto soggettivo dopo la lesione (connessione tra diritto violato e azione). Oggi la funzione non è più successiva come reazione ma diviene regola sostanziale con la finalità di indirizzare la transazione privata verso politiche consumistiche (conformazione in senso concorrenziale del mercato).
Recesso di pentimento (cd. ius poenitendi)
Modalità di tutela rafforzata introdotta dalla UE.
Casi e ratio del rimedio
- Contratti negoziati fuori da locali commerciali (dir. '85)
- Negozi a distanza (dir. '97) - Motivo: Non possibilità di esaminare il bene o servizio acquistato
- Commercializzazione a distanza di servizi finanziari - Motivo: Complessità tecnica della materia e conseguenze sulla vita del consumatore
- Contratti di multiproprietà - Motivo: Garantire la conoscenza del significato e portata dell'operazione ritenuta vantaggiosa
Il legislatore ha la necessità di rafforzare la posizione del consumatore nel contratto, offrendo una via di fuga senza sopportare costi aggiuntivi, ma solo a determinate condizioni:
- Riconosciuto ai consumatori in base alla ratio dell’operazione
- Affiancato da pluralità di obblighi di informazione precontrattuale, da fornire in base ai requisiti formali previsti dalla legge, a pena di nullità
Quindi, nonostante il consumatore sia a conoscenza di tutte le informazioni precontratto, a cosa rimedia tale strumento? Diviene strumento di utilità, non di necessità, in quanto non ha carattere rimediale ma demolitorio. In tal modo si persegue la finalità di incentivare l’uso di alcune tipologie contrattuali con strategia di rafforzamento della comunicazione, ma indebolimento del vincolo contrattuale (allungamento iter di consolidazione).
Obblighi di informazione
Introdotti come rimedio per ridurre la situazione di debolezza contrattuale del consumatore. Ne deriva:
- Conversione del contenuto degli obblighi in contenuto del contratto
- Assoggettamento a un vincolo di forma scritta
- Pena di nullità in caso di violazione del vincolo – è un rimedio demolitorio poiché il contenuto non è conforme a quanto previsto dal legislatore (formalizzato)
Adempimento sanante
Derivante da codici europei di obbligazioni e contratti, che modifica la tutela del creditore in modo flessibile e non più sulla base del tradizionale strumento adempimento/inadempimento. Caratteristiche:
- Il debitore propone un nuovo tipo di adempimento
- Previsto nuovo termine con comunicazione
Lo scopo è preservare il rapporto quando il creditore ha interesse a ricevere la prestazione (quindi non utilizza lo strumento esecutivo).
Quindi, nuova concezione di rimedio. Tutti questi rimedi tendono a creare una disciplina dell’autonomia privata, quindi un nuovo modello di contratto distante da quello del codice civile ma derivante dall’UE e volto a un efficiente funzionamento del mercato concorrenziale.
Ubi remedium ibi ius?
Questo brocardo indica la tecnica di funzionamento del riconoscimento del diritto riconosciuto dall'ordinamento tramite enunciato individuale e concreto (pronuncia del giudice che accoglie la domanda e quindi implicitamente riconosce il diritto). Mentre nel brocardo contrario e tradizionale, la tutela si ha nell’enunciato generale e astratto (ad esempio, il diritto di proprietà, l'articolo indica i poteri del proprietario e i rimedi nel caso il suo diritto venga violato o minacciato). Ma in entrambi i casi i rimedi trovano la loro fonte nei testi che immettono enunciati generali ed astratti (tipico delle norme). I rimedi riguardano un interesse la cui giuridicità è affermata da un'altra norma, quindi non si ha un rovesciamento del brocardo tradizionale ma il presunto primato del rimedio in confronto al diritto soggettivo solo di riflesso.
Discorso rimediale
Il discorso rimediale è composto da due incubatori: l'universo delle tutele e la tutela giurisdizionale.
Universo delle tutele
Tutela giurisdizionale:
- Basata su art.24 Cost. che garantisce a tutti di agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi
- Principio di effettività: quindi strumentalizzazione del processo rispetto ai diritti, il quale ha la funzione di selezionare i mezzi di difesa di tale diritto in base alle caratteristiche. Strumenti che la legge offre ai privati affinché conseguano l’utilità
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