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NUOVI ORIZZONTI DELLA RESPONSABILITA CONTRATTUALE

Nella quotidianità dei civilisti italiani si è stabilmente introdotta una nuova prospettiva di

studio riguardante RIMEDI

CAPITOLO 1

RIMEDI VENDITA BENI DI CONSUMO

= Nuova disciplina pone a carico del venditore di consegnare un bene CONFORME al

contratto

Rimedi in capo all’acquirente sono CORREZIONE DIFETTO o SOSTITUZIONE

Deriva da:

Convenzione di Vienna (derogabile dalle parti)

- Direttiva 44/99 UE art. 2 (recepita Italia 2002)

-

Quindi ne consegue:

Venditore diviene garante non inadempiente

- Azione da esercitare è subordinata al manifestarsi del difetto di conformità (no

- immediata a conclusione contratto)

Reazione al vizio è IMPOSTA da ordinamento che prevede come prevalente le

- misure di tipo correttivo rispetto a quelle demolitorie.

MA in realtà la prevalenza dovrebbe riguardare le azioni tradizionali di adempimento o

risoluzione poiché in mancanza di queste si pregiudicherebbe la funzionalità del sistema.

A differenza, in mancanza dell’azione di correzione, potrebbe comunque essere introdotta

dalle parti sulla base del principio dell’autonomia privata.

In particolare la disciplina UE fissa una gerarchia fra rimedi al difetto di conformità ove

riparazione e sostituitone del bene sono rimedi primari (risoluzione e riduzione del prezzo

secondari)

Presupposti :

Impossibilita – limite a carattere naturale

- No eccessiva onerosità – sproporzione

- = valutata in base a valore del bene, entità difetto e costo della riparazione

QUINDI: Nuova negoziazione fra le parti volta alla conservazione del contratto e delegata

al giudice. Tutela del consumatore diviene spazio esercizio potere discrezionale del

giudice per aggiustare la regola pattizia – Autonomia privata limitata da legge (ad origine)

e da giurisdizione.

Evoluzione concetto di rimedio

Costruzione della dottrina 800/900 come modalità di presentazione del diritto

- soggettivo dopo la lesione (nesso tra diritto violato ed azione)

Oggi non più funzione successiva come reazione ma diviene regola sostanziale con

- la finalità di indirizzare la transazione privata verso politiche consumistiche

(conformazione in senso concorrenziale del mercato)

RECESSO DI PENTIMENTO cd. ius poenitendi

Modalità di tutela rafforzata introdotta da UE

CASI E RATIO RIMEDIO:

Contratti negoziati fuori da locali commerciali (dir. ’85)

- Negozi a distanza (dir. ’97)

- > MOT: Non possibilità di esaminare il bene o servizio acquistato

Commercializzazione a distanza servizi finanziari

- MOT: Complessità tecnica della materia e conseguenze sulla vita del consumatore

Contratti di multiproprietà

- MOT: Garantire la conoscenza del significato e portata dell’operazione ritenuta

vantaggiosa

Legislatore ha esigenza di rafforzare la posizione del consumatore nel contratto con via di

fuga senza sopportare costi aggiuntivi

MA offerto a determinate condizioni:

Riconosciuto ad i consumatori in base a ratio dell’operazione

- Affiancato da pluralità di obblighi di informazione precontrattuale da fornire in

- base ad i requisiti formali previsti dalla legge a pena di nullità

QUINDI: Nonostante consumatore è a conoscenza di tutte le informazioni pre contratto a

cosa rimedia tale strumento?

Diviene strumento di utilità NON di necessità poiché non ha carattere rimediale ma

DEMOLITORIO

In tal modo si persegue finalità di incentivare l’uso di alcune tipologie contrattuali con

strategia di rafforzamento comunicazione ma indebolimento del vincolo contrattuale

(allungamento iter di consolidazione)

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Introdotti come rimedio al fine di ridurre la situazione di debolezza contrattuale del

consumatore

Ne deriva:

Conversione del contenuto degli obblighi in contenuto del contratto

- Assoggettamento ad un vincolo di forma scritta

- Pena di nullità in violazione del vincolo

- = Rimedio demolitorio poiché contenuto NON è conforme a quanto previsto dal

legislatore (formalizzato)

ADEMPIMENTO SANANTE

Derivante da codici europei di obbligazioni e contratti che modifica la tutela del creditore in

modo flessibile e non più sulla base del tradizionale strumento

adempimento/inadempimento

Caratt:

- Debitore propone nuovo tipo di adempimento

- Previsto nuovo termine con comunicazione

> Scopo è preservare il rapporto quando creditore ha interesse a ricevere la prestazione

(quindi non usa strumento esecutivo)

Quindi : NUOVA CONCEZIONE DI RIMEDIO

Tutti questi rimedi hanno la tendenza a creare una disciplina dell’autonomia privata quindi

un nuovo modello di contratto distante da quello del c.c ma derivante dall’UE e volto ad un

efficiente funzionamento del mercato concorrenziale.

UBI REMEDIUM IBI IUS?

= Brocardo indica tecnica di funzionamento del riconoscimento del diritto riconosciuto da

ordinamento

Tramite enunciato INDIVIDUALE e CONCRETO

(pronuncia del giudice che accoglie la domanda e quindi implicitamente riconosce il diritto)

Mentre nel brocardo contrario e tradizionale la tutela si ha nell’enunciato GENERALE e

ASTRATTO

(caso diritto di proprietà art. indica poteri del proprietario e rimedi nel caso il suo diritto

venga violato o minacciato)

Ma in entrambi i casi

Rimedi trovano la loro fonte nei testi che immettono enunciati generali ed astratti

- (tipico delle norme)

Rimedi riguardano interesse la cui giuridicità è affermata da un'altra norma

-

> Quindi NON si ha un rovesciamento del brocardo tradizionale ma il presunto primato

del rimedio in confronto al diritto soggettivo solo di riflesso

Discorso rimediale è composto da 2 incubatori

UNIVERSO DELLE TUTELE

TUTELA GIURISDIZIONALE

1.

= Basata su art.24 Cost. che garantisce a tutti di agire in giudizio per la tutela dei diritti

ed interessi legittimi

Principio di effettività

 Quindi strumentalizzazione del processo rispetto ai diritti il quale ha la funzione di

selezionare i mezzi di difesa di tale diritto in base alle caratteristiche

Strumenti che la legge offre ai privati affinché conseguano l’utilità attraverso il

ricorso al giudice.

=Insieme di rimedi diversi a seconda della natura del diritto per soddisfacimento

dell’interesse

Inibitoria – porre fine a determinato comportamento

- Restitutoria – restituzione

- Reintegratoria – ripristino situazione antecedente

- TUTELE SPECIFICHE cioè volta a reagire ad una specifico pregiudizio o lesione

 Non si ha inoltre un concetto di tutela GENERALE

RESPONSABILITA CIVILE

2. = Considerata tutela secondaria e minima

(NON garantisce effettività ex dottrina)

Art 2043 cc a partire dalla sent. Cassazione Soraya ’75 consolida la prassi di

ricercare frammenti di disciplina derivanti dalla costituzione al fine di affermare il

danno ingiusto ed esistenza del diritto risarcibile

Rispetto ad altre forme di tutela ha un funzionamento proprio diverso e persegue finalità

diverse

Responsabilità derivante da danno ingiusto

- cd. Responsabilità aquilana (extracontrattuale)

= Lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante quindi atipico poiché

spetta ad interpretazione giudice verificare la sussistenza di un diritto ed

estrapolarlo da precetti costituzionali

A differenza del danno non patrimoniale le cui fattispecie sono sancite dalla legge

(tipico)

Non è tutela volta a ripristinare diritto ma addossare a un soggetto la

- responsabilità da cui ne deriva il risarcimento per la perdita patrimoniale subita

> DIRITTO SOGGETTIVO DIVIENE MISURA PER RISARCIMENTO DI PERDITA

PATRIMONIALE MA NON OGGETTO DI TUTELA IMMEDIATA

QUINDI: Nel primo caso si vuole assicurare ad un diritto già pienamente

riconosciuto dei rimedi processuali per garantire l’effettività

Mentre nel secondo caso si ha la ricerca di un diritto a cui riconoscere il rimedio

(prevalenza rimedio)

Uso di “interesse giuridicamente protetto” indica assembramento di norme e con

 richiamo a precetti costituzionali ove si rispecchia l’attitudine alla massima

discrezionalità del giudice motivata da soddisfacimento a bisogni nuovi della società

CAPITOLO 2

TUTELA DIRITTO DI CREDITO

SATISFATIVA (IN NATURA)

1.

Diritto relativo caratterizzato da strutturale debolezza poiché ha necessità della

collaborazione del debitore per la soddisfazione a differenza dei diritti assoluti.

Ne deriva una diminuzione principio di effettività

Ma NON si può negare al diritto di credito un attuazione coattiva poiché obbligazione

diviene ALTERNATIVA cioè il debitore potrà liberarsi eseguendo la prestazione o

corrispondendo un equivalente monetari (più eventuale risarcimento danno)

Contrasto con:

Contratto ha forza di legge fra le parti (art. 1372 cc)

- Obbligazione risarcitoria solo quando la prestazione diviene impossibile per causa

- imputabile a debitore (art. 1218 cc)

Quindi PRIORITA dell’adempimento in natura

Necessità di un apparato giurisdizionale corposo per la coattività in modo che

 creditore riceva la prestazione dovuta

RISARCITORIA

2. Tale funziona deriva da art. 1218 cc ed emerge solo quando si ha impossibilità

oggettiva di conseguire la tutela satisfattiva e ciò deriva da fatto imputabile al

debitore

In questo caso si prospetta una RESPONSABILITA CONTRATTUALE ove non è

necessario verificare preventivamente il danno-perdita patrimoniale collegato ad

interesse giuridicamente protetto

MOT: Inadempimento è lesione diritto di credito

MA rimedio con il quale il creditore ottiene qualcosa di diverso rispetto all’originaria

prestazione, sia pure equivalente sotto il punto di vista monetario, al fine di procurare la

stessa utilità

Non proprio risarcitorio ma adempimento in modo diverso

QUINDI in tal senso la rivendicazione si uguaglia alla ripetizione dell’indebito (diritto di

credito e diritti assoluti uguali)

Potrebbe obiettarsi: Rivendicazione riguarda una cosa già sorta nella sfera giuridico

patrimoniale (es. proprietà)

In realtà distinzione solo apparente dato che dal momento della nascita dell’obbligazione

(diritto di credito) sorge un valore economico costante nella sfera del creditore

Rimedio art. 1218 è estraneo a tutela risarcitoria ma è una diversa modalità di

 adempimento dell’obbligazione

Separazione dalla responsabilità aquilana ex art. 2043 cc

Risarcimento non mediato da giudizio di responsabilità ma la fattispecie dell’art.

- 1218 cc già lo incorp

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A.A. 2016-2017
9 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiarap1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Brutti Massimo.