Codice appalti pubblici
Sintesi schematica del decreto legislativo 50/2016
Principi generali e disposizioni comuni
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
Il nuovo codice si applica tra l'altro ai contratti di appalto che hanno ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Art. 3 - Definizioni
L'articolo individua un insieme di definizioni decisamente più ampio rispetto a quello incluso nel testo del precedente Codice in quanto integrato in parte dal recepimento delle nuove nozioni introdotte dalle direttive europee ed in parte dalla legislazione nazionale intervenuta medio tempore. Tra le nuove definizioni si segnalano quelle di cui alle lettere:
- aaa) «microimprese, piccole e medie imprese»: sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- 8888) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal presente codice, nonché dall'allegato V;
- zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
- aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico e aperto ad uso corrente, nel cui ambito i fornitori generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, operato per tutta la sua durata a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri od esigenze;
- bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
- oooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto e delle procedure, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo e gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, le condizioni descrittive, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte dei candidati e degli offerenti, i documenti esplicitivi delle aggiudicazioni, il regolamento degli appalti stessi, e gli eventuali documenti complementari.
Contratti esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo codice
Art. 4 - 20 Esclusioni dall'ambito di applicazione
Gli articoli da 4 a 20 individuano le tipologie contrattuali escluse, in tutto e in parte, dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, le quali dovranno essere comunque affidate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Per quanto d'interesse si evidenzia l'inapplicabilità delle norme del Codice alle aggiudicazioni effettuate "in house", ossia nei casi in cui un'amministrazione appaltatrice e soggetto appaltatore vi siano rapporti di controllo (art. 5). Sono inoltre escluse (art. 17) gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati esistenti beni immobili o riguardanti i lavori concernenti la rappresentanza.
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