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CODICE APPALTI PUBBLICI
SINTESI SCHEMATICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
Il nuovo codice si applica tra l'altro ai contratti di appalto che hanno ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Art. 3 - Definizioni
L’articolo individua un insieme di definizioni decisamente più ampio rispetto a quello incluso nel testo del precedente Codice in quanto integrato in parte dal recepimento delle nuove nozioni introdotte dalle direttive europee ed in parte dalla legislazione nazionale intervenuta medio tempore.
Tra le nuove definizioni si segnalano quelle di cui alle lettere:
- aa) «microimprese, piccole e medie imprese»: sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- 8888) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie di specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- nn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato V;
- zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle attività di cui al presente codice;
- aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un procedimento di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
- bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione, che consente acquisti di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
- 000) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, le condizioni descrittive, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.
CONTRATTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE
Art. 4-20 Esclusioni dall'ambito di applicazione
Gli articoli da 4 a 20 individuano le tipologie contrattuali escluse, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, le quali dovranno essere comunque affidate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Per quanto interessa si evidenzia l'inapplicabilità delle norme del Codice alle aggiudicazioni effettuate quando l'appaltatore è essi in un'amministrazione aggiudicatrice e soggetto appaltatore svolge un ruolo di controllo (art. 5).
Sono altresì esclusi (art. 17) gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto e lo sviluppo di terreni e fabbricati esistenti (salvo ammessi dalla presente disciplina); i servizi di arbitrato e di conciliazione; i servizi del presente codice; i contratti che l'amministrazione deve essere resa da notai; i servizi connessi ai contratti di lavoro.
di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del presidente della repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207.
Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Nel caso di appalti di particolare complessità possono essere conferiti incarichi di supporto a soggetti esterni scelti secondo le procedure di affidamento previste dal codice, oppure avvalendosi di una struttura stabile a supporto del RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Nell’ambito della formazione obbligatoria, dovrà essere organizzata un’attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP.
Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal nuovo codice, a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
Il comma 11 stabilisce una nuova disciplina in materia di controllo che il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento definisce preventivamente e attua programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione.
Art. 32 – Fasi delle procedure di affidamentoL’articolo disciplina le fasi delle procedure di affidamento senza particolari innovazioni rispetto la disciplina contenuta nell’art. 11 del Codice previgente. Si segnala però il comma 7 laddove prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. La stipula avviene entro i successivi 60 gg. salvo diverso termine stabilito nel bando e comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione, salvo i casi previsti nel comma 10.
La presentazione di un ricorso non sospensiva precuda la stipula. L’esecuzione in via d’urgenza è disciplinata in maniera più rigorosa rispetto al passato, ai sensi dei commi 3 e 8.
Si segnala la possibilità introdotta nell’ultimo periodo del comma 14, di stipulare i contratti di importo inferiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Restano ferme comunque le regole secondo la quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.
Art. 33 – Controlli sulle procedure di affidamentoL’articolo riguarda i controlli sugli atti delle procedure di affidamento, in particolare disciplinando le procedure per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e del contratto stipulato, riproducendo sostanzialmente quanto stabilito all’art. 12 del precedente Codice.
Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientaleL’articolo contiene disposizioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero dell’ambiente.
L’obbligo di adottare i CAM si applica, per gli affidamenti di qualunque importo:— per almeno il 50% del valore a base d'asta, alle nuove concessioni e ai contratti di affidamenti non concessione di lavori e servizi— per l’intero valore nei capitolati e contratti di acquisto di appalto e concess all gd conseguire l’effettiva mavema zuor e domai vlegata, compresi le indicate nelle lettere da a) a d) del comma 2) e includono anche l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per le nuove costruzioni, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 35 – Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appaltiL’articolo riproduce le disposizioni relative alle soglie di rilevanza comunitaria e di adeguamento di dette soglie alle direttive comunitarie e stabilite da disposizioni di settore. Codice si applica ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell’Alia, è a seguito di prevedeq. Le soglie saranno rideterminate con provvedimento della Commissione, in corso di recepire quanto stabilito dalle stesse, uno stabilite come segue
- euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori- euro 135.000 per le concessioni di servizi- euro 212.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi, affidati a enti centrali di amministrazione- euro 750.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi.Le soglie 5 appliche apu appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’imputo totale