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Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Art. 41 comma 4), (Allegato 1.8)

La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere

A rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Il soprintendente comunica

L'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

  1. esecuzione di carotaggi;
  2. prospezioni geofisiche e geochimiche;
  3. saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

La procedura si conclude entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente.

competente.Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (art. 43)A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi estrumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazionedi opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base digara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agliinterventi di ordinaria e straordinaria manutenzione

L’appalto integrato (art. 44)La disciplina derogatoria introdotta a partire dal cd decreto sbloccantieri, (Dl 32/2019) vieneresa strutturale con il nuovo Codice Appalti che, con l’unica eccezione per gli appalti aventiad oggetto lavori di manutenzione ordinaria prevede che l’appalto integrato venga effettuatosul progetto di fattibilità tecnica ed economica richiedendo in fase di gara unicamente lemigliorie (ovvero varianti progettuali

sul livello progettuale preliminare. Quindi l'oggetto del contratto sarà costituito dalle seguenti prestazioni:
  1. progettazione esecutiva dell'opera/lavoro pubblico;
  2. realizzazione della stessa opera/lavoro pubblico.
L'operatore economico dovrà possedere un certificato SOA comprensivo dei requisiti di progettazione, oppure, in alternativa, potrà comunque indicare in sede di gara i progettisti o formare con loro un'associazione temporanea di imprese (ATI). A differenza della previgente normativa, l'appalto integrato potrà essere affidato solo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2 lett. e).
Procedimento ad evidenza pubblica
Attraverso il procedimento ad evidenza pubblica il contraente pubblico (stazione appaltante) forma e manifesta la volontà di giungere alla stipula di un determinato contratto. La procedura ad evidenza si articola in diverse fasi: determina

A contrarre, pubblicazione del bando di gara, scelta del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto, approvazione ed eventuali controlli.

La determina a contrarre è l'atto caratterizzante la fase preliminare del procedimento di evidenza pubblica, con la quale la P.A. esprime l'intento di voler giungere alla stipula di un contratto. La delibera a contrarre deve contenere gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Fino alla pubblicazione del bando o l'inoltro delle lettere di invito ai vari concorrenti la delibera è revocabile da parte della P.A.

Avvisi di pre-informazione (art. 81): Le stazioni appaltanti rendono nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di pre-informazione sul proprio profilo di committente oppure viene pubblicato dall'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea se

di importo superiore alla soglia comunitaria. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come indizione di gara;

Il bando di gara: costituisce da un lato l'atto di attuazione della delibera a contrarre e dall'altro, l'atto preparatorio per il successivo provvedimento di aggiudicazione, destinato a concludere la procedura di evidenza pubblica. Con esso la P.A. indice la gara attraverso la sua pubblicazione, rende nota l'intenzione di aggiudicare un appalto pubblico. Sono redatti e trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica e pubblicati. Successivamente gli avvisi e i bandi pubblicati dall'ufficio dell'Unione Europea, possono essere pubblicati in ambito nazionale;

Costituiscono documenti di gara: il bando, l'avviso di gara (nelle procedure sollecitatorie di massimo

confrontoconcorrenziale)
a) o la lettera d'invito (riferibile sia alle procedure ristrette sia alle procedure negoziate senza bando);
il disciplinare di gara (inteso come strumento "trasversale" per la regolamentazione di tutti i tipi di procedure selettive);
il capitolato speciale;
c) le condizioni contrattuali proposte.
d) Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte mentre il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Le condizioni contrattuali (molto frequentemente riportate nel capitolato speciale) o lo schema di contratto (inteso come distinto documento specificativo), sono atti preordinati a illustrare le interazioni giuridiche ed economiche tra stazione appaltante e soggetto affidatario.

I bandi-tipo
L'art. 222, comma 2 del Codice demanda all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) l'adozione di bandi-tipo,

di capitolati-tipo e di contratti-tipo, al fine di garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'azione delle stazioni appaltanti. L'art. 83, comma 3 del d.lgs.n. 36/2023 rende obbligatorio l'utilizzo di tali strumenti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti per la regolamentazione delle procedure selettive negli affidamenti di valore pari o superiore alle soglie Ue.

Pubblicazione bandi di gara per appalti e concessioni di valore pari o superiore alla soglia

L'art. 84 prevede che i bandi e gli avvisi siano redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In ambito nazionale, l'art. 85 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce (comma 1) che i bandi, gli avvisi di preinformazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati siano pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione in ambito europeo, sulla

Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. Pubblicazione bandi di gara per appalti e concessioni di valore inferiore alla soglia. In relazione agli appalti e alle concessioni di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo, l'art. 50, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che i bandi e gli avvisi di pre-informazione siano pubblicati a livello nazionale con le modalità disciplinate dall'art. 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. La documentazione di gara presentata dagli operatori economici concorrenti. L'art. 91 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina i documenti che devono essere prodotti dagli operatori economici per concorrere alla gara. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di.

approvvigionamentodigitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare:

a) il documento di gara unico europeo (DGUE);

b) l'offerta;

c) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

d) La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. Il documento di gara unico europeo contiene le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale. Le offerte tecniche ed economiche sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito e contengono le dichiarazioni rese dall'operatore economico alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice, novità all'art. 93 disciplina la costituzione,

te più vantaggiosa sono disciplinate dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016. Secondo tale disposizione, la Commissione giudicatrice deve essere nominata dal responsabile del procedimento, che può essere il dirigente o il responsabile del servizio competente. La Commissione è composta da almeno tre membri, di cui uno è designato come presidente. I membri devono essere scelti tra personale interno all’amministrazione o tra esperti esterni, in base alle competenze richieste per la valutazione delle offerte. La Commissione giudicatrice ha il compito di valutare le offerte presentate dai concorrenti e di redigere una relazione finale con la graduatoria delle offerte. La relazione viene poi trasmessa all’autorità competente per l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione. Durante le fasi di valutazione e di redazione della relazione, la Commissione giudicatrice deve garantire la massima trasparenza e imparzialità, evitando qualsiasi forma di conflitto di interesse.
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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcoVR_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto urbanistico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cipollini Roberta.
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