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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Uno degli elementi cardine dei principi di revisione riguarda il riconoscimento da parte della direzione

aziendale (amministratori) delle proprie responsabilità in merito alla predisposizione del bilancio e alla

creazione e monitoraggio di un adeguato sistema di controllo interno che non contenga errori significativi

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Si esplicita la responsabilità degli amministratori in merito a:

 Conformità del bilancio alle norme di legge

 Adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile della società

 Continuità aziendale (going concern)

UN ESEMPIO DEL PARAGRAFO: RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEL COLLEGIO

SINDACALE PER IL BILANCIO D’ESERCIZIO 75

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Invece ha una responsabilità completa se svolge anche la revisione.

LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE

Si precisano gli obiettivi e i limiti della revisione contabile per evitare che si formino attese ingiustificate

derivanti dal lavoro di controllo contabile (expectation gap)

Aspetti chiave:

 Il concetto di ragionevole sicurezza

 Expectation gap

 Errore significativo

 Appropriatezza principi contabili (NON FISCALI) e corretta presentazione del bilancio

 Scetticismo professionale

 Rischi intrinseci e di controllo

 Giudizio del bilancio nel suo complesso e significatività

 Continuità aziendale

ESEMPIO

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio

d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA

Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale

per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o

a comportamenti o eventi non intenzionali;

 abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;

 abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

 Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al

rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non

intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 76

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere

dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella

relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi

o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in

funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

2° CASO: RELAZIONE DI REVISINE CON GIUDIZIO IN BASE A NORME NAZIONALI PER UN

ENTE DIVERSO DA UN ENTE DI INTERESSE PUBBLICO

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio (consolidato) della Società ABC Spa

(del Gruppo ABC), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX, dal conto economico e dal

rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio(consolidato) che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione.

Altri paragrafi uguali al caso precedente

GIUDIZIO

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio(consolidato) fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC (del Gruppo ABC) al 31 dicembre 20XX, del

risultato economico e del rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

3° CASO= RELAZIONE SU UN BILANCIO REDATTO SECONDO IFRS PER UN EIP

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio (consolidato) della Società ABC Spa

(del Gruppo ABC), costituito dalla situazione patrimoniale- finanziaria al 31 dicembre 20XX, dal conto

economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per

l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio(consolidato) che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati

dall’Unione Europea, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell’art.9 del D. Lgs n. 38/05

Terzo paragrafo uguale

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio(consolidato) fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC (del Gruppo ABC) al 31 dicembre 20XX, del

risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International

Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché dei provvedimenti emanati in attuazione

dell’art. 9 del D. Lgs n. 38/05.

GIUDIZIO CON MODIFICA

Il revisore emette un giudizio con modifica differente a seconda della significatività e pervasività degli effetti

(o possibili effetti) dell’errore sul bilancio 77

Il paragrafo della relazione nel caso di emissione di un giudizio con rilievi per un bilancio di una società

redatto secondo principi contabili internazionali si articola come segue:

"A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti [o dei possibili effetti] di quanto descritto nel paragrafo

“Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società ABC SpA al 31 dicembre 20XX ,del

risultato economico e del rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli

International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea."

ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO CON RILIEVI

Svalutazione dei crediti verso clienti

I crediti verso clienti della società sono iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale per un importo

di € XXX. La società non ha adeguato i crediti verso clienti al presunto valore di realizzo e ciò costituisce

una deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Se gli amministratori avessero adeguato i crediti verso clienti al presunto valore di realizzo, sarebbe stato

necessario svalutare gli stessi per un importo di € XXX. Conseguentemente, le svalutazioni dei crediti

compresi nell’attivo circolante sarebbero state superiori di € XXX, ed il patrimonio netto e il risultato

d’esercizio sarebbero stati inferiori di rispettivamente di €XXX e €XXX al netto degli effetti fiscali.

GIUDIZIO NEGATIVO

Il paragrafo della relazione nel caso di emissione di un giudizio negativo per un bilancio di una società

redatto secondo principi contabili internazionali si articola come segue:

"A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla ba

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Publisher
A.A. 2018-2019
83 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kat978 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Revisione aziendale e controllo dei conti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bauer Riccardo.