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Esistono due tipologie di conferme esterne:
1. Conferma esterna positiva:prevede che il destinatario della richiesta debba cmq rispondere. Può
prevedere la richiesta di confermare una informazione indicata nella lettera (es. saldo credito)
ovvero può richiedere al destinatario l’invio di determinate informazioni.
2. Conferma esterna negativa: prevede la risposta solo in caso di discordanza con l’informazione
inserita nella richiesta inviata.
Una conferma positiva fornisce elementi probativi superiori ad una risposta negativa in quanto con quella
negativa il revisore non ottiene nessun elemento probativo esplicito che i destinatari abbiano ricevuto la
richiesta di conferme. Infatti La conferma negativa può essere utilizzata solo con rischio intrinseco e
controlli bassi.
Il corretto utilizzo della procedura di conferma esterna richiede una accurata progettazione. Il revisore
considera:
- Obiettivo: asserzioni di bilancio (CEAVOP)
- Natura e caratteristiche dei destinatari: il grado di attendibilità di una risposta è legato alla
competenza e indipendenza del destinatario. Il revisore deve accertarsi che il destinatario della
richiesta abbia l’autorità per rispondere e non sia in conflitto di interessi.
- Definizione data di riferimento della conferma: se anteriore alla chiusura del bilancio sono
necessarie altre procedure di revisione tali da fornire elementi probativi relativi al periodo non
coperto.
- Valutazione delle risposte ricevute: al fine di verificare se ci siano indicazioni che le risposte
possano essere non attendibili
- Procedure sulle risposte ricevute:
a. risposta in accordo: oltre all’ottenimento della risposta è necessario verificare che le
risposte ricevute siano in accordo con quelle risultanti dalla contabilità. In caso di
disaccordo bisogna individuare le cause della differenza. R
b. risposte riconciliate con o senza eccezioni: conferma esterna riconciliata con eccezioni:
dalla riconciliazione emerge un errore di bilancio, senza eccezioni: dalla riconciliazione
emerge coerenza tra valori del bilancio e valori indicati nella conferma esterna, quindi non
emergono errori.
- Procedure alternative: in caso di mancata risposta a una richiesta di conferma esterna dopo
numerosi solleciti.
- Valutazione dei rischi: Con la procedura di conferma esterna si completa l’analisi complessiva
del numero e attendibilità delle risposte pervenute per valutare se l’obiettivo di previsione
prefissato è stato raggiunto. A tal fine si effettua una statistica riepilogativa che mi indica la %
di risposte pervenute, in accordo, riconciliate con o senza eccezione, di procedure alternative.
- Controllo sul processo di esecuzione della richiesta di conferma esterna: al fine di ridurre i rischi
che i risultati della procedura siano alterati si effettua una selezione in autonomia cioè inviare
direttamente al revisore le riposte.
Le richieste di conferma esterne sono applicate per ottenere evidenze probatorie su diverse voci di bilancio.
Sono indirizzate a:
istituti di credito
clienti,fornitori
legali,fiscalisti
società di leasing e factoring
depositari di merci o titoli.
Selezione delle voci da esaminare (pr.530) e campionamento di revisione:
Metodi del revisore per selezionare gli elementi da sottoporre a verifica:
1. Selezione di tutti gli elementi(voci), esame al 100% : risulta conveniente quando la posta in esame è
composta da un numero limitato di elementi a elevato valore unitario oppure quando il rischio
intrinseco e di controllo sono alti. Si può applicare a procedure di validità, ma non a quelle di
conformità.
2. Selezione di elementi specifici: si determinato le voci da sottoporre a verifica sulla base dell’attività
del cliente, della valutazione del rischio di errori e di individuazione, delle caratteristiche della
popolazione in esame e della natura delle informazioni oggetti di verifica. Si applica a voci a elevato
valore unitario oppure a voci inusuali o su cui in precedenza sono stati identificati errori.
3. Campionamento di revisione: si intende l’applicazione delle procedure di revisione su un numero di
voci inferiori alla totalità delle voci che compongono il saldo di bilancio da analizzare in modo tale
che tutte le voci abbiano una stessa probabilità di essere selezionate. Vantaggio rispetto al punto
precedente è rappresentato dalla possibilità di estendere all’intera popolazione gli eventuali errori
rilevanti nel campione. Il Possibile rischio di campionamento è rappresentato dalla possibilità che la
conclusione raggiunta dal revisore, sulla base di un campione, possa essere diversa da quella
raggiunta sottoponendo alla stessa procedura di revisione l’intera popolazione.
Due tipologie di rischio:
a. il rischio che il revisore concluda, nel caso di procedure di conformità, che il rischio di controllo
sia inferiore(o anche superiore) rispetto a quello realmente esistente
b. il rischio, nel caso di procedure di validità, che non esista( o anche esista) un errore rilevante
laddove invece esiste.
Fondamentale è che la popolazione oggetto di verifica sia appropriata e completa, poi si può
passare al campionamento (per renderlo più efficace il revisore può stratificare la popolazione
suddividendola in sottopopolazioni aventi specifiche caratteristiche).
La dimensione del campionamento è in funzione dal livello di rischio di campionamento che il
revisore è disposto ad accettare.
I fattori che influenzano la dimensione del campione nelle procedure di validità sono:
- Valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo: un elevato rischio intrinseco, a
parità di rischio di controllo, richiede un campione più elevato al fine di ridurre a un livello
accettabile il rischio di individuazione. Allo stesso modo un rischio di controllo elevato significa
che il controllo interno non è in grado di individuare e correggere errori e di conseguenza il
rischio di individuazione dovrà essere abbassato attraverso un campione di dimensioni elevate.
- Utilizzo di altre procedure di validità: > sarà la numerosità di procedure di validità effettuate
specifiche x singola asserzione, < sarà l’utilizzo di campioni di grosse dimensioni su singola
proceduta di validità
- Errore complessivo che si è disposti ad accettare: < sarà l’errore complessivo accettabile, > sarà
la dimensione del campione.
- Entità dell’errore nella popolazione: > sarà l’entità dell’errore atteso, > sarà la dimensione del
campione al dine di poter quantificare in modo attendibile l’errore complessivo.
- Stratificazione: riduce la dimensione del campione.
- Numero di unità di campionamento: in presenza di popolazioni numericamente molto rilevanti
la relativa dimensione del singolo campione ha effetti trascurabili sulla dimensione
complessiva.
I fattori che influenzano la dimensione del campione nei sondaggi do conformità sono:
- Valutazione di affidabilità del sistema di controllo interno: dimensione del campione
inversamente proporzionale alla valutazione preliminare del rischio di controllo (rischio di
controllo basso comporta un campione di elevate dimensioni).
- Tasso di errore che si è disposti ad accettare: più è basso maggiore saranno le dimensioni del
campione
- Tasso di errore che ci sia aspetta di riscontrare: il campione deve essere in grado di stimare
adeguatamente il tasso effettivo di scostamento
- Numero di unità di campionamento nella popolazione
Il campionamento di revisione può essere statistico o non statistico, in questo caso è importante
individuare un campione rappresentativo scegliendo le voci con caratteristiche tipiche della
popolazione.
Nell’analisi dei risultati bisogna sempre valutare la natura e la causa degli errori. Errori individuati tramite le
procedure di validità avranno effetti sulla voce di bilancio, ma devono essere proiettati sull’intera
popolazione al fine di ottenere una visione globale dell’errore e confrontarla con l’errore accettabile ( cioè
l’errore massimo riferito all’intera popolazione.)
Esistono casi in cui l’errore può essere definito inusuale, quando deriva da eventi isolati non ripetibili. Per
poter definire un errore inusuale si deve ottenere, tramite specifiche procedure, un elevato grado di
certezza che non sia rappresentativo della situazione della popolazione. Esempi: guasto occasionale di un
computer. Un errore inusuale deve essere escluso dalla proiezione, ma deve essere considerato in aggiunta
alla proiezione.
Capitolo 5
Continuità aziendale:
Disciplinata dal P.R. 570, come limite minimo per orizzonte temporale si considerano 12 mesi. Gli elementi
che possono far sorgere problemi sulla continuità aziendale sono di varia natura e possono identificare
attraverso diversi indicatori:
- Indicatori finanziari: indici economico-finanziari, incapacità di ottenere finanziamenti,
incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
- Indicatori gestionali: perdita di membri della direzione senza una loro sostituzione, scarsità
nell’approvvigionamento di forniture importanti e cambiamenti inattesi nell’organizzazione o
nella direzione
- Indicatori esterni: modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume
possano influenzare negativamente l’impresa e elementi catastrofici contro i quali non è stata
stipulata una polizza assicurativa o con massimali insufficienti.
Responsabilità della direzione e responsabilità del revisore:
Responsabilità della direzione(amministratori): osservare quanto predisposto dall’art.2423,
continuazione dell’ attività e quanto predispone lo IAS 1 la direzione valuti la capacità dell’impresa
di continuare ad operare coprendo un periodo di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. La
continuità è un presupposto fondamentale per la predisposizione del bilancio d’esercizio e
consolidato poiché i principi generali, i criteri ordinari di redazione, d’iscrizione e valutazione delle
voci non sono applicabili in un contesto in cui risulta assente la continuità dell’attività (es.
liquidazione) in questi casi si utilizzano principi contabili diversi . La direzione in presenza di
incertezze, che possano far sorgere dubbi sulla continuità, può redigere il bilancio utilizzando il
presupposto della continuità, ma deve indicare in nota integrativa le incertezze.
Responsabilità del revisore: consente nel valutare l’appropriato utilizzo da parte della direzione del
presupposto della continuità aziendale nella redazione del b