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L’INDIPENDENZA DEL REVISORE
(CAPITOLO 5)
Expectation gap
Tutto il sistema dei controlli si basa sull’ipotesi imprescindibile che il revisore sia veramente
indipendente dalla società revisionata. Se il revisore non è indipendente, a nulla vale ciò che egli ha
fatto o farà perché è inattendibile.
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Ogni destinatario del bilancio, spesso, ha delle idee differenti rispetto ad una altro destinatario su
quelli che sono i ruoli e i compiti del revisore. Questo fatto genera spesso delle insofferenze tra ciò
che ci si aspetta da una revisione legale e ciò che essa è realmente. Queste differenze sono state
studiate sotto il nome di expectation gap.
Oggetto delle ricerche svolte è lo studio del fenomeno e i possibili strumenti che possano portare ad
una riduzione del gap tra le aspettative e la realtà.
Il modello sicuramente più utilizzato è quello della Mc Donald Commission, che è stata in grado di
descrivere graficamente questo fenomeno.
La lunga linea ombreggiata orizzontale rappresenta l’intero fenomeno, mentre il punto C è la
situazione attuale. Il segmento AC rappresenta lo standard gap, ossia le differenze nelle attese che
la pubblica opinione ha della revisione legale e della vigilanza. Il segmento CE rappresenta il gap
di qualità, ossia il divario del modo in cui viene percepito il servizio reso rispetto a ciò che in realtà
è stato svolto ed offerto.
Per evitare che vi siano queste incertezze sul reale lavoro svolto dal sindaco o dal revisore è
importante chiarire quali siano le attese ragionevoli e limiti dei due ruoli.
Analizzando ulteriormente il grafico si possono suddividere le attese dell’opinione pubblica in
attese possibili non soddisfatte dalla attuale normativa (segmento BC) e attese impossibili
(segmento AB). Inoltre possiamo suddividere il gap di qualità tra carenze attuali del servizio (CD) e
carenze percepite ma non reali (DE).
Da questa analisi emerge la necessità di sviluppare delle competenze più ampie per la revisione
legale al fine di rispondere meglio alle attese.
L’analisi sopra descritta si è sviluppata in una più precisa conoscenza delle attese del pubblico
individuando le seguenti:
• Il bilancio sia giusto: questa attesa fa emergere immediatamente un problema che può
essere individuato nell’accezione del termine “giusto”. Se per giusto si intende la certezza o
la precisione dei dati inseriti, sicuramente questa attesa è irraggiungibile, in quanto il
bilancio è composto da stime e valutazioni. Se invece per giusto si intende la possibilità che
l’informativa contabile ha di rappresentare nel modo più realistico e veritiero possibile la
situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una azienda, allora sicuramente questo è
un obiettivo raggiungibile. Questo concetto è sintetizzato nel più noto di prevalenza della
sostanza sulla forma; la complessità dei dati aziendali e le numerose incertezze richiedono
un livello di giudizio per redigere informative contabile in accordo con il quadro fedele.
Anche il concetto di “quadro fedele” ha due tipi di limiti che vale la pena esplicitare. Il
23 primo riguarda la possibilità di confondere l’applicazione asettica delle regole con una
rappresentazione veritiera. Spesso, al fine di redigere un quadro fedele della situazione vi è
la necessità di deviare dalle norme cogenti. Il secondo limite è dato dal fatto che nella
normativa vigente non esiste una definizione specifica di cosa sia un quadro fedele, ma vi
sono esclusivamente delle linee generali. Questo ha dato luogo al fenomeno delle
contabilità creative al fine della manipolazione dei profitti o di altri effetti leva.
• L’attesa che la società non fallisca: il pubblico si aspetta che la revisione legale garantisca
la solidità dell’impresa. Di fatto se il ruolo del controllore è quello di far emergere eventuali
aree critiche, e questo procede con l’occultamento, sicuramente l’obiettivo non è raggiunto.
Di fatto se le aree critiche fossero denunciate in tempo, spesso si sarebbero potute
ristrutturare delle aziende. Inoltre bisogna ricordare che l’applicazione dei principi IAS ha
come assunto fondamentale la continuità dell’impresa, e pertanto, se non sussiste tale
caratteristica, sarebbe inutile il ruolo del revisore.
• Attesa che la società sia gestita con competenza: la pubblica opinione si attende anche che
il controllo includa un’indagine sulle capacità professionali del management. Il fatto che gli
organi di controllo si occupino anche dell’analisi della qualità del lavoro degli
amministratori è previsto dalla legge Italiana, tuttavia chi garantisce che il revisore o il
Consiglio Sindacale abbia le competenze necessarie per la valutazione dell’organo
manageriale? Bisogna inoltre considerare che in un ambiente economico incerto è
impossibile che,, anche il migliore dei manager, possa sempre scegliere l’opzione che sia più
adatta alla società.
• Attesa che la società sia esente da frodi: lo scopo principale della revisione e del Consiglio
Sindacale è proprio quello di evitare e di scoprire le frodi e i fatti illeciti. Tuttavia, poiché la
revisione avviene per campionamento, non è detto che il revisore sia in grado di individuare
una frode. Certo è che se il revisore presume ci possano essere delle frodi, dovrebbe
sicuramente indagare più a fondo e rafforzare la vigilanza e la sicurezza. Nessuna revisione
legale può garantire di scoprire frodi non avendo a disposizione tutti quegli strumenti di
indagine poliziesca che da soli potrebbero permettere di raggiungere l’obiettivo.
• Attesa che la società rispetti le leggi vigenti: il rispetto delle leggi fa parte del normale
compito di vigilanza del revisore o del CS
• Attesa che la società adotti una politica economica ambientale e socialmente
responsabile: per ridurre questo gap si stanno costruendo leggi sempre più stringenti in
ambito di rispetto dell’ambiente in cui l’impresa opera. Inoltre, sebbene queste leggi non
sino ancora del tutto attive, l’azienda ha un proprio codice etico a cui far fede e che deve
rispettare.
• Attesa che il controllo sia svolto da soggetti realmente indipendenti:
L’indipendenza del revisore
L’indipendenza del revisore è regolata dalle segue ti norme:
• Art 10 del DLgs 39/2010
• Art 17 del DLgs 39/2010
• ISA Italia 200
• Art 4,5,17 del Regolamento UE 537/2014
L’art 10 del d. Lgs 39/10 prevede innanzitutto che la società di revisione e il revisore siano
indipendenti dalla società revisionata e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo
processo decisionale.
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L’indipendenza va mantenuta sia durante il periodo cui si riferiscono i bilanci revisionati sia durante
il periodo in cui viene eseguita la revisione stessa. Inoltre il revisore deve adottare tutte le misure
ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi.
Il revisore dovrà astenersi dall’effettuare la revisione quando sussistano dei rischi di:
• Auto riesame
• Interesse personale
• Esercizio del patrocinio legale
• Familiarità
• Minaccia di intimidazione
• Relazioni finanziarie, personali, di lavoro etc
La norma prevede uno specifico divieto per tutti i soggetti in grado di influenzare l’esito di
revisione di:
• Detenere strumenti finanziari emessi dalla società revisionata
• Effettuare qualsiasi operazione su tali strumenti
• Avere sui medesimo strumenti un interesse
• Intrattenere un rapporto di lavoro dipendente etc
La norma prevede inoltre di documentare nelle proprie carte di lavoro tutti i rischi rilevanti
per l’indipendenza del revisore e le misure adottate per limitare tali rischi.
Inoltre esiste una norma, il così detto periodo di cooling off, che preclude la possibilità al revisore
di investire cariche sociali negli organi di amministrazione della società revisionata se non sia
decorso almeno un anno dal momento della cessata attività di revisore.
Il revisore prima di accettare o proseguire un incarico è chiamato a valutare e documentare:
• Il possesso dei requisiti di indipendenza
• L’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza
• L’effettiva disponibilità di personale competente
• L’iscrizione al registro dei revisori
Il principio di revisione ISA Italia 200 fornisce solamente delle linee guida per stabilire
l’indipendenza del revisore rimandano più volte agli arti 10 e 17 del d.lgs. 39/2010.
I principi di indipendenza del Codice IFAC prevedono un’indipendenza mentale e un’indipendenza
agli occhi di terzi e considerano l’indipendenza come mezzo a salvaguardia della capacità del
revisore di formarsi un giudizio di revisione senza condizionamenti.
Per indipendenza mentale si intende l’atteggiamento intellettuale del revisore che deve considerare
solo gli elementi rilevanti per il suo incarico. Per indipendenza agli occhi di terzi si intende la
condizione oggettiva in base alla quale il revisore sia riconosciuto indipendente.
Il revisore potrà accettare un incarico solo se le misure di salvaguardia a fronte di minacce
individuate siano tali da non compromettere la propria indipendenza.
Oltre all’indipendenza legale il revisore deve mantenere un atteggiamento mentale indipendente nei
confronti del cliente e deve svolgere il proprio incarico con integrità, obiettività e nell’assenza di
qualsiasi interesse con l’azienda che ha conferito l’incarico.
Alcune minacce che possono minare l’integrità del revisore sono:
• Interesse personale
• Relazioni d’affari
• Rapporto di dipendenza o collaborazione
• Relazioni familiari
25 • Auto-riesame
• Confidenzialità
• Intimidazione
• Dipendenza finanziaria
• Corrispettivi arretrati
• Etc etc
Al fine di tutelare l’indipendenza l’art 17 del d.lgs. 39/2010 prevede alcuni servizi che il revisore
non può prestare:
• tenuta dei libri contabili, delle registrazioni contabili e redazione del bilancio;
• progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
• servizi di valutazione, stima, emissione di pareri pro-veritate;
• servizi attuariali;
• servizi di controllo interno;
• consulenza e servizi in materia di personale;
• intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'