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REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO DEI CONTI

Sommario

INTRODUZIONE....................................................................................................................2

ASPETTI PRINCIPALI DELLA REVISIONE LEGALE E I PRINCIPI DI RIFERIMENTO .....3

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA REVISIONE.........................................5

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE AZIENDALE..........................................9

LE SOCIETÀ DI REVISIONE: ALCUNE CARATTERISTICHE...........................................14

RESPONSABILITÀ DEI REVISORI, SANZIONI AMMINISTRATIVCE E PENALI..............15

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI ..........................................19

LE CARATTERISTICHE DELL’INCARICO DI REVISIONE................................................20

L’INDIPENDENZA DEL REVISORE....................................................................................22

ASPETTI OPERATIVI DI REVISIONE.................................................................................26

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.......................................................................................29

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO............................................................................33

LE PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI......................36

ELEMENTI PROBATIVI E PROCEDURE TIPICHE DI REVISIONE...................................40

LE ASSERZIONI DI BILANCIO ...........................................................................................44

AREE PARTICOLARI DI REVISIONE.................................................................................47

INTRODUZIONE

Professore: Riccardo Bauer, Polignano (farà le esercitazioni a partire dal 24 marzo tutti i venerdì),

Castoldi, Prospero

Testi:

• La revisione aziendale- tecniche e procedure, VI edizione

• Codice civile aggiornato 2017

• Sito OIC: http://www.fondazioneoic.eu/?cat=19

• Sito Assirevi

Esami: appello di Giugno e Settembre solo orale.

Ricevimento: venerdì dalle 10.30 alle 11.30, aula 205 via necchi

Programma:

Ci si occuperà esclusivamente di financial audit (revisione di bilancio).

Scopo del corso è quello di conoscere la normativa di riferimento della revisione in Italia. Le norme

attuali sono in continua evoluzione. Si analizzeranno le tecniche di revisione più comuni. Effetti

sull’attività del revisore che opera com aziende in crisi. Riconoscere i tipi di giudizi sul bilancio alla

luce dei principi di revisione.

Suddivisione del corso in 4 aree:

1. Revisione legale e caratteristiche fondamentali

2. Come svolgere la revisione (caso pratico)

3. Revisione di alcune aree operative (caso pratico)

4. Relazioni finali

Durante il corso si analizzeranno dei bilanci, dei casi pratici, che accompagneranno la parte teorica.

Quest’anno si studierà il caso “Gruppo ATM”. (Iniziare a leggere la relazione sulla gestione).

Testimonianze:

Dott Di Capua, responsabile di una azienda di internal Audit. 28 Aprile

2

ASPETTI PRINCIPALI DELLA REVISIONE LEGALE E I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

(CAPITOLO 1)

La revisione di un Bilancio è una attività pianificata e svolta, secondo statuiti principi di

revisione, per acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

I principi di revisione sono le regole di riferimento della revisione. Il Bilancio potrebbe essere

viziato da errori, gli errori che interessano alla revisione devono essere significativi.

La revisione prevedere l’analisi a campione.

Essa comprende l’esame a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate.

I valori certi di Bilancio sono solamente quelli di cassa. Tutti gli altri valori sono stime. Le stime

tuttavia devono essere ragionevoli.

Revisione: attività di verifica e di osservazione critica di dati e informazioni, che viene

effettuata a posteriore con scopi di verifiche e accertamenti di dati.

Grande differenza con il ruolo del consiglio sindacale che, al contrario del revisore, agisce durante

le scelte di redazione del bilancio. Il revisore non è l’amministratore dell’azienda.

In effetti la revisione legale è:

“un complesso ordinato di verifiche, secondo un processo logico ben definito, aventi come

obiettivo l’espressione di un giudizio di attendibilità del bilancio e delle informazioni contabili”

che non si limita solo agli aspetti strettamente contabili…”.

Non è solo un discorso di aspetti contabili, ma è un discorso che abbraccia anche le informazioni,

ossia se le informazioni sono fornite in maniera attendibile e corretta.

A chi serve un bilancio?

Dal bilancio ogni stakeholder ricaverà le informazioni a lui necessarie (economiche, patrimoniali o

finanziarie).

• Ai soci di minoranza (i soci di maggioranza infatti conoscono in itinere il bilanci e hanno

tutte le informazioni relative all’azienda). I soci di minoranza, attraverso il bilancio,

conoscono il valore dell’azienda sul mercato, i dividenti etc

• Agli istituti di credito, per sapere la situazione finanziaria dell’azienda al fine di

comprendere se possono riavere il credito prestato.

• Agli amministratori della società

• Al mercato (per acquisti, cessioni, valutazione del rating)

• Alla borsa (c’è chi compra e vende azioni)

• Finanziatori (non per forza banche)

• All’Agenzia delle Entrate

• Ai dipendenti, soprattutto in contesto di crisi di impresa

• Ai clienti e ai fornitori. Si parla spesso di indotto dei fornitori verso l’impresa.

• Alla magistratura, e l’ANAC (associazione nazionale anti corruzione)

• Alla stampa economica, anche se spesso non riesce ad illustrare esattamente la situazione

economica, anche se è molto influente sulla popolazione

3 • Consob per le società quotate

• E tutti gli altri

Tutti questi soggetti necessitano di un soggetto indipendente che revisioni il Bilancio. Ci vuole un

ente diverso da chi gestisce: chi gestisce non controlla, chi controlla non gestisce.

Soggetti che possono svolgere la revisione

• Revisori esterni: società di revisione o revisore persone fisica. Entrambe devono essere

iscritti al Registro dei Revisori Legali

• Il Collegio Sindacale che fa la revisione deve essere composto esclusivamente da revisori. Il

Collegio Sindacale non è in grado di fare revisione, per questo si stanno istituendo dei corsi

di revisioni per i sindaci delle PMI. In Italia le PMI sono circa il 90% delle aziende italiane.

Oggetto della revisione

• Si revisiona il Bilancio consuntivo e la relativa informativa. Questo viene approvato entro il

31 Marzo, ed entro i primi di Aprile si ha l’assemblea.

• Nelle aziende pubbliche il Bilancio preventivo ha un carattere di autorizzazione delle spese

e degli introiti ed è soggetto a revisione.

• Si può affidare a revisione anche il sistema di controllo interno dell’azienda. Ogni sistema

di controllo interno è specifico dell’azienda, esso è deciso dagli amministratori.

Oltre alla revisione del bilancio esistono altri tipi di revisione, ad esempio:

• Forensic audit, relativo agli aspetti anti corruttivi attraverso la ricerca di frodi preventive o

consuntive.

• Operational audit, ossia la revisione degli aspetti gestionali ed operativi. Si ha una

regisione dei processi gestionali per garantire la sicurezza della costruzione (solitamente

effettuati da ingegneri o da altre professioni che svolgono controllo qualità)

• Compliance audit, si occupa di verificare la conformità delle leggi e dei regolamenti

• Agreed upon procedures, si fa fare la revisione solamente di alcuni aspetti

Altri servizi:

• Analisi di bilancio per scorpori, fusioni, scissioni, quotazioni

• Pareri su prezzi di concambio

• Supporto per valutazioni d’azienda

• Pareri su problematiche contabili nazionali e internazionali

• Verifiche su specifici contratti

• Due diligence

• Consulenze di vario tipo

• Pareri legali e fiscali

Principi di revisione applicati:

• Principi contabili nazionali, previsti dal Codice Civile (norme modificate in vigore dal 1

Gennaio 2016) e 30 Principi contabili OIC (di cui 20 modificati nel 2016, e alcuni

retroattivi)

• Principi contabili internazionali, previsti per società quotate, banche e assicurazioni a che

se non quotate. Essi sono IAS/IFRS. (International Accounting Standard e International

Financial Reporting Standard)

Procedure di revisione

4 • Procedure di conformità: analisi dell’efficacia del sistema di controllo interno che genera i

dati di bilancio e i dati gestionali (che servono per prendere le decisioni aziendali)

• Procedure di validità: attraverso analisi a campioni, analisi comparative o analisi

documentali.

Si possono effettuare delle verifiche dirette a campione del revisore o invio di conferme a

terzi per il confronto del saldo finale tra l’azienda e un fornitore/cliente.le analisi

documentali di sostanza o di conformità a procedure già esistenti (cedolino busta paga).

Analisi comparative attraverso analisi degli indici, dei trends e dei dati nel tempo.

La relazione sulla gestione è un vero e proprio giudizio di attendibilità.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA REVISIONE

(CAPITOLO 1)

• La revisione legale trova il suo fondamento normativo nel

Codice Civile art 2409 bis e art 2477

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 modificato da D. Lgs 135/16

Regolamento UE 537 /16

TUF

Delibere della Consob

Altre norme settoriali

• La maggior parte dei regolamenti attuativi del Decreto 39 non sono mai stati emanati

Effetti principali sul Codice Civile

Art 2409 bis- Revisione legale dei conti- oggi prevede che:

“La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una

società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere

che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio

sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.”

La norma non da una definizione dell’attività di revisione, in quanto la revisione è l’applicazione

dei principi di revisione.

Lo statuto delle società che non sono obbligate alla redazione del bilancio, può prevedere che la

revisione del bilancio sia effettuata dal sindaci.

Art 2477- Sindaco unico:

"L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione

legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone

diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”

non per tutte le Srl è prevista la revisione del Bilancio obbligatorio. È prevista solo se la società è

tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale

dei conti, supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti previsti dal Codice Civile per la

redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis), ossia totale attivo Stato Patrimoniale

Euro 4.400.000, totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 8.800.000, dipendenti occupati

in media durante l'esercizio: 50 unità.

Il sindaco unico

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione

legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone

diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.

Da ciò discende la possibilità di cumulo della funzione di vigilanza e di revisione legale in capo al

sindaco unico (o al Collegio Sindacale). La possibilità è vietata al revisore che può esercitare solo

l’attività di revisione legale.

La possibilità di nomina del “sindaco unico” è vietata nelle SpA.

D lgs 39/2010

I revisori vengono nominati dall’assemblea ordinaria su parere motivato del Collegio Sindacale.

L’organo che può nominare il revisore dipende dal modello di governance che è stato adottato dalla

società (differenza tra monistico o dualistico).

Modello tradizionale: SpA con Collegio Sindacale che ha ricevuto incarico di revisione legale

6

Modello tradizionale: SpA con Collegio Sindacale che non ha ricevuto incarico di revisione legale

da Statuto

Modello monistico: valido per qualsiasi Spa

La revisione è obbligatoria e deve essere conferita dall’Assemblea ad un Revisore o a una società di

Revisione iscritta nell’apposito registro.

Modello dualistico: valido per ogni Spa

7

Nel modello dualistico, il consiglio di Sorveglianza, oltre ad avere le tipiche mansioni del Collegio

Sindacale, ha anche il compito di:

- Nominare e revocare gli amministratori (compito che nel modello tradizionale spetta

all’assemblea dei soci)

- Approva il bilancio d’esercizio (altro compito che nel sistema tradizionale spetta

all’assemblea dei soci. A quest’ultima è lasciata la delibera sulla distribuzione degli utili)

È obbligatoria la revisione legale dei conti, che deve essere affidata dall’Assemblea ad un Revisore

o ad una società di revisione.

Differenza tra revisore e sindaco

- Il sindaco VIGILA

- Il revisore CONTROLLA e VERIFICA

Immaginiamo di essere in una strada di grande traffico in cui vi è un vigile. Se regola il traffico,

vigila; se ferma le macchine e controlla i documenti, allora verifica e controlla.

Nell’ambito dell’incidente, che si può verificare come un sistema di controllo che non funziona, il

sindaco vigila sul funzionamento del sistema di controllo, mentre il revisore verifica gli effetti che

si ripercuotono sull’azienda di seguito al mal funzionamento del sistema di controllo.

Il Colleggio Sindacale:

- Il collegio Sindacale vigila sull’osservanza di TUTTE le leggi (sulla sicurezza, sul cyber

crime, sull’ambiente etc) e dell’atto costitutivo.

- Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

- Vigila sull’assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato dalla società e del suo

concreto funzionamento.

-

La qualità dei servizi resi dalle società di revisione vengono verificate da:

- Consob

- Ministero dell’economia e delle finanze solo sulle persone fisiche

- Ministero della giustizia, per l’esame da revisore

- Banca d’Italia, per banche e società finanziarie

- IVASS, per le assicurazioni.

8 IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE AZIENDALE

(CAPITOLO 2)

Il Revisore legale è il soggetto incaricato dall’Assemblea ordinaria dei soci di svolgere questo

determinato ruolo. Le principali norme di riferimento si trovano nel DLgs 39/2010, agli articolo 2-6

e 18; nel regolamento 357 art 13.

Come si diventa un Revisore

Possono diventare Revisori legali sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. Il Registro

costituisce una esclusiva professionale per i revisori iscritti e permette di firmare le relazioni sul

bilancio d’esercizio.

1. Persone fisiche

Le persone fisiche che desiderano essere iscritte nel Registro devono possedere:

• requisiti di onorabilità

• una laurea almeno triennale (in economia e giurisprudenza)

• un tirocinio professionale, almeno triennale, presso un revisore abilitato

• col superamento di un esame di idoneità professionale

Per quanto riguarda il requisito di onorabilità, le persone fisiche non devono:

• trovarsi in uno stato di interdizione

• essere sottoposte a misure di prevenzione dell’autorità giudiziaria

• essere condannate in base a norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e

assicurativa

• aver subito condanne penali in Stati esteri

2. Persone giuridiche (normalmente in forma di Spa)

Le persone giuridiche devono soddisfare le seguenti condizioni:

• avere requisiti di onorabilità degli amministratori;

• avere la maggioranza degli amministratori costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio

della revisione negli Stati membri UE. Un Francese abilitato alla professione in Francia, può

svolgere in Italia la professione dopo aver superato un esame in lingua italiana sulla

normativa specifica italiana.

• avere la maggioranza dei diritti di voto in assemblea spettante a soggetti abilitati

all’esercizio della revisione legale negli Stati membri della UE

• avere responsabili della revisione iscritti al Registro.

Il tirocinio professionale del Revisore

Lo scopo del tirocinio è quello di consentire l’acquisizione delle capacità di applicare

concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità

professionale per l’esercizio dell’attività di revisione legale.

Il tirocinio del revisore ha durata almeno triennale e deve essere svolto presso un revisore o società

di revisione abilitati. Il revisore contabile può avere dai tre ai cinque tirocinanti, non di più (questo

perché il dominus non ha la possibilità di seguirne attentamente più di un certo numero di

tirocinanti). Al tirocinante spetta l’iscrizione al Registro dei tirocinanti per ufficializzare l’inizio del

tirocinio.

Il tirocinante è obbligato a:

• osservare il segreto professionale

• collaborare allo svolgimen

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ElisaSorrentino12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Revisione aziendale e controllo dei conti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bauer Riccardo.
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