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SULL’ASSISTENZA PUBBLICA
I contributi pubblici rappresentano aiuti che lo Stato elargisce alle società per sostenere le attività
produttive.
In termini generali, l’assistenza pubblica individua l’azione intrapresa da enti pubblici (governo, enti
governativi e analoghi enti locali, nazionali e internazionali) per fornire a un’entità, o a una
categoria di entità, che soddisfano certi requisiti, uno specifico beneficio economico.
I contributi pubblici si sostanziano in trasferimenti di risorse a un’entità a condizione che questa
abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alle sue attività operative. Dai
contributi pubblici sono escluse le forme di assistenza pubblica alle quali non può ragionevolmente
essere associato un valore e le operazioni con gli enti pubblici che non possono essere distinte
dalle normali attività commerciali dell’entità.
Riguardo la rilevazione, i contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value,
non devono essere rilevati finché non esista la ragionevole certezza che:
l’entità rispetterà le condizioni previste;
i contributi saranno ricevuti.
Il secondo requisito si verifica già dal momento in cui è stata accettata la domanda inviata, non
essendo necessario che i contributi siano già stati pagati.
Al contrario, il primo requisito è rispettato solo se abbiamo la ragionevole certezza di riuscire a
rispettare le condizioni previste. Dunque, l’accettazione della domanda o la riscossione del
contributo sono condizioni necessarie ma non sufficienti per la rilevazione dei contributi pubblici.
Ipotizzando che l’entità possa rilevare il contributo pubblico, essa dovrà registrare un ricavo con
contropartita la voce “contributi in conto capitale”, se avrà riscosso il contributo, altrimenti, dovrà
registrare un credito con contropartita la voce “contributi in conto capitale”.
Il metodo del reddito prevede che i contributi pubblici devono essere rilevati, attraverso un criterio
sistematico, nel prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio negli anni in cui l’entità rileva come costi
le relative spese che i contributi intendono compensare.
In sostanza, se il contributo viene utilizzato per acquisire un cespite e il medesimo è soggetto ad
ammortamento, allora il contributo andrà imputato in proporzione al piano di ammortamento. Il tutto
viene attuato utilizzando i risconti.
I contributi pubblici si possono distinguere in: contributi in conto capitale e contributi in conto
esercizio.
49 Nel contesto nazionale sono denominati contributi in conto capitale e contributi in conto
esercizio.
I contributi in conto capitale sono contributi pubblici per il cui ottenimento è condizione essenziale
che l’entità acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate. A questa condizione
generale, caso per caso, potrebbero essere aggiunte altre previsioni che delimitino il tipo o la
localizzazione dei beni o i periodi nel corso dei quali essi devono essere acquistati o posseduti.
I contributi in conto esercizio sono definiti in maniera residuale come i contributi pubblici diversi dai
precedenti. In linea generale possono essere definiti come contributi pubblici per sostenere costi
dell’esercizio. Per questo motivo, i contributi in conto esercizio sono rilevati come:
componenti dell’utile (perdita) di esercizio, separatamente o all’interno di una voce generica
quale “altri proventi”;
componenti dell’utile (perdita) di esercizio, dedotti dal costo correlato.
IAS 37 – ACCANTONAMENTI, PASSIVITA’ E ATTIVITA’ POTENZIALI
50
Lo IAS-37 disciplina gli accantonamenti e le passività/attività potenziali.
L’accantonamento è quel fenomeno consistente in un trattenimento di ricchezza essenzialmente
attuato in sede di assestamento e volto a fronteggiare oneri o rischi specifici, di prossima
manifestazione numeraria, ma di competenza dell’esercizio in chiusura.
Nel contesto internazionale è proposta una differenza tra:
debiti commerciali;
debiti presunti;
accantonamenti;
passività potenziali.
I debiti presunti sono quindi passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti
ma non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore. Sebbene talvolta sia necessario
stimare l’importo o la tempistica degli stanziamenti, il grado della loro incertezza è normalmente
molto inferiore a quello degli accantonamenti.
Inoltre, essi sono spesso stanziati in bilancio come parte dei debiti commerciali o diversi, al
contrario degli accantonamenti che sono esposti separatamente.
La differenza tra accantonamenti e passività potenziali è dovuta al fatto che i primi sono probabili,
mentre i secondi sono possibili.
L’accantonamento è una passività di scadenza o ammontare incerto.
Infine, le passività potenziali sono passività talmente incerte da non meritare neanche la
registrazione.
Riguardo gli accantonamenti, lo IAS-37 stabilisce che debbano essere registrati quando sussistono
le seguenti condizioni:
esiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) che deriva da un evento passato;
è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per
adempiere l’obbligazione;
c’è la possibilità di effettuare una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
50 Nel contesto nazionale è assimilabile al fondo rischi e al fondo oneri. Il fondo oneri si stanzia
quando ci sono due gradi di rischio, cioè il quando e il quanto. Il fondo rischi si stanzia quando
c’è un ulteriore grado di rischio, cioè non si è sicuri che l’evento si verificherà. In questi casi si
procede all’accantonamento.
In linea di principio un evento può essere: remoto, possibile, probabile, eventualmente certo e
certo.
In primo luogo va quindi verificata l’esistenza di un’obbligazione attuale: legale, quindi un contratto
o una normativa da rispettare; implicita, quindi assunta sulla base di un comportamento degli
amministratori. Questa obbligazione deve poi derivare da eventi passati.
In secondo luogo, l’esborso futuro deve essere almeno probabile.
Infine, l’accantonamento va effettuato solo se è possibile stimare il flusso di cassa in uscita. Nel
caso in cui questo non sia possibile, l’entità non potrà procedere all’accantonamento ma dovrà
indicare nelle note l’evento e gli scenari che si prospettano. La rilevazione avverrà nel momento in
cui si potrà definire in maniera attendibile.
L’esistenza di un’obbligazione attuale comporta:
se è almeno probabile, e sussistono i requisiti per la rilevazione, si provvede
all’accantonamento;
se è non probabile, ma non remota, si provvede alla rilevazione nelle note della passività
potenziale;
se è remota, non si procede alla rilevazione di niente.
Entrando nello specifico, il fatto vincolante è un fatto che dà luogo a una obbligazione, legale o
implicita, che comporta che l’entità non abbia nessuna realistica alternativa all’adempimento della
stessa.
L’obbligazione implicite nasce da un’operazione, posta in essere dall’entità, in cui:
l’entità ha reso noto ad altre parti tramite un consolidato modello di prassi, politiche
aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà
determinate responsabilità;
come risultato, l’entità ha fatto sorgere nei terzi la valida aspettativa che onorerà i propri
impegni.
Il principio si sofferma poi sul definire il concetto di probabilità, e lo fa stabilendo che:
un fatto è considerato come probabile se è più verosimile che esso si verifichi piuttosto che
il contrario, cioè la probabilità che esso si verificherà è maggiore della probabilità che esso
non si verificherà; 51
se esiste un certo numero di obbligazioni simili , la probabilità che sarà necessaria una
fuoriuscita di risorse nell’adempimento dell’obbligazione è determinata considerando la
classe di obbligazioni come un insieme
In sostanza, per determinare la probabilità, viene richiesto all’entità di effettuare delle ricerche su
esperienze di operazioni simili o di chiedere relazioni a periti indipendenti o di dare evidenza
52
aggiuntiva dei fatti verificatisi dopo la data di riferimento del bilancio .
Lo IAS-37 stabilisce che la passività potenziale è alternativamente:
una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata
solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo
dell’entità;
una obbligazione attuale che deriva da eventi passati che non è rilevata perché
alternativamente:
non è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici
o economici per adempiere all’obbligazione;
l’importo dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.
o
Sempre per determinare il livello di probabilità, viene fornita una tabella secondo la quale:
Rilevazion Informazion
Sostenimento dell’onere Probabilità e i
Probabile Maggiore del 50% Si Si
Possibile Compresa tra il 5% e il 50% No Si
Remoto Minore del 5% No No
51 Un esempio possono essere le garanzie sui prodotti.
52 In quest’ultimo modo si può integrare il bilancio considerando gli eventi che sono intercorsi
tra la chiusura dell’esercizio e la pubblicazione del bilancio.
Il principio continua disciplinando il tema della valutazione dell’accantonamento.
L’importo rilevato come accantonamento deve rappresentare la migliore stima della spesa richiesta
per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio.
Il termine migliore stima vuole intendere la stima effettuata con il maggiore numero di informazioni
reperibili.
La valutazione va effettuata:
quando ricorrono i presupposti, con il metodo statistico di stima del valore atteso. Questo
metodo si sviluppa ipotizzando diversi scenari e attribuendo ad essi diverse probabilità;
quando l’effetto del valore temporale del denaro è un aspetto rilevante, con il calcolo del
valore attuale.
Questi due metodi non sono alternativi e non sempre sono possibili entrambi.
Nella valutazione bisogna considerare che l&rsq