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DIRITTO PRIVATO

USI NORMATIVI

Usi e consuetudini: occupano l’ultimo livello nella gerarchia delle fonti (sono fonti del diritto per espressa

previsione delle Disposizioni sulla legge in generale). Sono una fonte non scritta ma avente forza di legge,

consistono nella pratica uniforme e costante di determinati comportamenti, con la convinzione che quel

comportamento sia giuridicamente obbligatorio (due requisiti concomitanti, devono esserci entrambi in

caso contrario si tratterebbe di semplici usi sociali, come lasciare la mancia al cameriere).

Non vanno confuse con la C.D. prassi, ossia il consueto modo di comportarsi di certi operatori.

Applicazione degli usi:

- nelle materie non regolate da leggi o regolamenti, le consuetudini hanno piena efficacia. Qui la

mancanza di norme scritte, rivela che si tratta di materie di cui lo Stato non ha interesse a regolare e

quindi possono ben essere regolate da una fonte non statuale. Un successivo regolamento o legge

promulgate per intervenire per regolare una certa materia, farebbe perdere di efficacia la

consuetudine;

- nelle materie regolate da leggi o regolamenti, le consuetudini hanno efficacia solo in quanto siano

da esse richiamate. Il richiamo agli usi è frequente nel codice civile.

Interpretazione della legge: procedimento: sussunzione di un caso concreto (ad esempio un sinistro

stradale) in una fattispecie astratta (norma di legge):

- sussumere: ricondurre, far risalire un caso individuale alla legge in cui è contemplato in termini

generali;

- fattispecie: immagine, specchio del fatto, il fatto particolare e determinato che costituisce la base

del discorso. La fattispecie normativa deve essere il modello o tipo astratto (fattispecie astratta)

adatto ad inquadrare il caso concreto in relazione ai tratti o elementi caratteristici di esso

(fattispecie concreta).

L’applicazione di una legge consta essenzialmente di due momenti:

- individuazione della norma pertinente tra le tante che compongono l’ordinamento giuridico;

- precisazione del suo significato, tramite l’interpretazione.

I due momenti, logicamente distanti, sono compenetrati l’uno con l’altro e si integrano a vicenda.

Articolo 12 preleggi

“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato

proprio delle parole secondo la connessione di esse (1), e dalla intenzione del legislatore (2). Se una

controversia non può essere decisa con una precisa disposizione (3), si ha riguardo alle disposizioni che

regolano casi simili o materie analoghe (4); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi

generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (5).”

Struttura dell’interpretazione:

- criterio letterale, fedeltà al testo normativo secondo il significato che le parole hanno nel linguaggio

comune o in quello tecnico. Le parole devono avere un senso compiuto e razionale nel contesto in

cui sono inserite. La norma deve essere coordinata con il sistema di regole in cui è inserita

(interpretazione sistematica);

- criterio funzionale, rinvia alla ratio o scopo della norma, occorre aver riguardo agli interessi che la

norma intende tutelare e su tale base determinarne estensione e significato.

In assenza di una norma che regoli la controversia sottoposta all’esame del giudice, si ricorre:

- analogia (art. 12-14 preleggi), l’interprete deve cercare nell’ordinamento la disciplina applicabile,

alla fattispecie priva di disciplina si applica la regola prevista per una fattispecie analoga quando si

riconosca l’omogeneità degli interessi coinvolti. Non possono essere applicate analogicamente le

norme penali e le norme eccezionali.

- principi generali dell’ordinamento, vi sono norme che dettano la disciplina di casi particolari

ispirandosi ad una norma implicita di portata più generale.

L’interpretazione autentica è quella fatta dal legislatore ed è di pari grado o superiore a quella interpretata.

Il criterio che impone di tener conto dell’intenzione del legislatore è detto teleologico.

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DIRITTI DELLA PERSONALITA’ (Libro 1 del cc, delle persone e della famiglia)

O diritti fondamentali della persona, sono diritti il cui riconoscimento tende allo sviluppo della persona

umana tutelando gli essenziali interessi esistenziali. Tali interessi riguardano l’integrità fisica e la sfera

morale dell’individuo nei rapporti con gli altri consociati.

Fonti sovranazionali:

- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamata dalle nazioni unite (New York 1948);

- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma

1950);

- Trattato sull’unione europea.

Fonti nazionali:

- Costituzione (artt. 2-3-13);

- Codice Civile (artt. 5 a 10);

- Codice penale.

Le caratteristiche, sono diritti:

- assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di tutti;

- indisponibili: (inalienabili) il titolare non può trasferirli ad altri per la stretta inerenza con la

persona, per alcuni diritti è previsto un limitato potere dispositivo;

- imprescrittibili: non si estinguono per il mancato esercizio protratto nel tempo.

I principali diritti:

Diritto alla vita, sono punite lesioni, omicidi, faccio riferimento all’articolo 579 (è punito chiunque cagioni la

morte di un uomo con il suo consenso, omicidio del consiziente, colui che è cosciente della volontà di

morire ma conferisce l’incarico a qualcun altro per mancanza di coraggio, chi lo fa è punito ed è più grave se

il consinziente è minorenne o con infermità mentali) e 580 del codice civile (è punita l’istigazione o aiuto al

sucidio, norma su cui è intervenuta la Corte Costituzionale, dchiarando parzialmente illegittima la parte in

cui esclude la punibilità di colui che agevola il suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti, che sia in

grado di prendere decisioni da sé), l’eutanasia attiva è vietata, assimilabile all’omicidio volontario (diversa

dal suicidio assistito).

Diritto all’integrità fisica, articolo 5 del cc: gli atti di disposizione del corpo sono vietati quando cagionino

una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al

buon costume. Perché si può donare un rene?

- diritto alla vita dell’altra persona;

- concesso di ambedue le parti;

- intervento di una legge speciale (specifica) che permette la donazione, in deroga alla legge generale

(art. 5).

In assenza di apposite norme, che consentano la donazione della cornea tra viventi, la stessa è vietata. Chi

promette di donare un rene può sempre revocare il proprio consenso.

Diritto al nome, (art. 6 cc) ogni persona ha diritto al nome che le è stato attribuito per legge, nel nome sono

compresi il prenome (nome di battesimo) e il cognome, non sono ammessi cambiamenti, aggiunte,

rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità previste dalla legge. Il diritto al nome ha una

componente positiva (il diritto al nome) e una negativa (fare in modo che gli altri si astengano ad usare il

mio nome). E’ possibile scegliere liberamente il nome del figlio (sono possibili nomi neutri e si può

assegnare fino ad un massimo di 3 nomi) ma vi sono dei vincoli:

- vietato assegnare il cognome come nome;

- vietato attribuire nomi vergognosi;

- vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello, o sorella, vivente;

- deve corrispondere al sesso.

Lo pseudonimo gode della stessa tutela del diritto al nome, sempre che abbia acquistato l’importanza del

nome, che il soggetto sia conosciuto soprattutto con lo pseudonimo.

Diritto all’immagine, (art 10 cc) riguarda la tutela dell’immagine e l’abuso dell’immagine altrui, è

necessario il consenso. Art 10 correlato all’articolo 97 (diritto d’autore), è possibile agire senza il consenso

di una data persona se famosa e qualora vi siano delle esigenze di informazione, con il limite del decoro, va

rispettata la dignità. Serve il consenso per soggetti minorenni. Norma 2043, risarcimento del danno.

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SOGGETTO DI DIRITTO

Si intende ogni soggetto che l’ordinamento giuridico considera come possibile titolare di diritti e obblighi.

Possono essere considerati soggetti diritto, oltre all’uomo, anche un ente (complesso organizzativo formato

da persone fisiche) oppure un complesso di beni destinati ad un unico scopo. La nozione di persona

comprende due sottospecie: la persona fisica e la persona giuridica.

CAPACITA’ GIURIDICA: l’attitudine ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive (sia attive che

passive), essere titolari di diritti e obblighi. Non è un attributo innato degli uomini ma una concessione

dell’ordinamento.

L’articolo 1 del codice civile, stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita (con il

primo atto di respirazione polmonare) ed è sufficiente che il soggetto nasca vivo, non occorre che sia poi

vitale (che continui a vivere).

Ci sono diritti che la legge riconosce al concepito e al non concepito, riguardanti le successioni e la

donazione. Un soggetto (il testatore) ha la possibilità di disporre in favore di un soggetto già concepito o non

ancora concepito, a favore del concepito, purché figlio di una determinata persona vivente al momento

dell’apertura della successione. Quando il testatore muore i genitori del soggetto indicato devono essere

ancora vivi, in caso contrario, non potrà ereditare nulla. Salvo prova contraria, si presume concepito al

tempo dell’apertura della successione chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona che ha fatto la

successione, il concepito riceve sia per legge che per testamento.

Riconosciuta a tutte le persone fisiche (umani), alle istituzioni pubbliche, a enti collettivi e altre

organizzazioni. Si perde solo con la MORTE.

CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE: è una situazione di fatto della persona fisica, si valuta in base agli atti

che il soggetto deve compiere e non all’età (il minore può essere in grado in intendere e volere, dipende

dall’atto che deve compiere, ad esempio il minore (rappresentante) può agire in nome e per conto dei

genitori (rappresentati) per stipulare un contratto, è sufficiente che il rappresentante disponga della

capacità di intendere e di volere e non della capacità d’agire, in quanto con la rappresentanza gli effetti del

contratto ricadono sul rappresentato, quest’ultimo deve avere capacità d’agire).

Libertà di autodeterminazione: non è possibile imporre a dei soggetti obbligazioni in ambito medico (ad

esempio non posso amputare parte del corpo di una persona senza il suo consenso anche se può migliorare

la sua condizione) va rispettata la volontà della persona. E’ possibile prendere delle decisioni di questo tipo

prima che qualunque fatto accada, con le DAT (disposizioni anticipate di trattamento), rinnovabili e

revocabili in qualsiasi momento, è possibile depositarle per:

- atto pubblico;

- scrittura privata autenticata;

- scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di

residenza.

Può essere rifiutata anche l’alimentazione artificiale, queste disposizioni sono rese da soggetti che

dispongano della capacità di intendere e volere, nel caso in cui si diventi interdetto o inabilitato dopo la

deposizione, il tutore dovrà far valere le volontà del disponente. Se non vi sono DAT e nemmeno un tutore il

medico dovrà rispettare il seguente ordine gerarchico: coniuge (non separato), convivente, figli (se

maggiorenni), genitori, parenti entro il quarto grado.

CAPACITA’ D’AGIRE: idoneità a disporre della propria sfera giuridica: esercitare diritti di cui si è titolari e

assumere direttamente obbligazioni. Si acquista al compimento del 18esimo anno di età. Prima dei 18 anni

si può:

- riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, non si distingue più tra figlio legittimo (nato

all’interno), figlio naturale (nato fuori) e figlio adottato, si parla solo più di figlio, ma per riferirsi al

figlio naturale si parla di figlio nato fuori dal matrimonio. Una ragazza-madre per affermare che il

padre è tizio deve aspettare che sia il padre a riconoscerlo presso l’ufficio di stato civile. Atto che

può essere fatto già a 16 anni ma con riforme recenti si è abbassata l’età minima a 14 con

autorizzazione del giudice.

- matrimonio del minore emancipato, lo si può contrarre a 16 anni successivamente l’autorizzazione

del giudice. Successivamente il minore emancipato potrà compiere atti di ordinaria

amministrazione ma deve essere affiancato da un curatore (che assiste) per quelli di straordinaria

amministrazione (modificano o alterano la consistenza del patrimonio su cui incidono), previa

autorizzazione del giudice cautelare.

- salvo leggi speciali, il minore è abilitato all’esercizio di diritti e delle azioni che dipendono dal

contratto di lavoro, può essere parte di un contratto.

In caso di perdita della capacità di intendere e volere la legge ha individuato delle misure di protezione,

sono dei provvedimenti che limitano in modo parziale o totale la capacità d’agire. Sono:

- interdizione, il soggetto è privato totalmente ed è affiancato da un tutore che agisce in nome e per

conto dell’interdetto per compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. L’interdetto

non può sposarsi, fare testamento, stipulare contratti, se compie degli atti, esempio un contratto,

esso è annullabile, per il matrimonio dopo un anno dalla revoca della sentenza di interdizione e

dopo un anno di convivenza non è più annullabile. Presupposto: perdita capacità di intendere e

volere in maniera naturale;

- Inabilitazione, il soggetto è privato parzialmente ed è affiancato da un curatore che lo affianca negli

atti di straordinaria amministrazione, egli può sposarsi. Gli atti compiuti senza il curatore sono

annullabili;

- amministrazione di sostegno, si propone di valorizzare le residue capacità del soggetto,

caratterizzata dalla minore limitazione possibile della capacità d’agire. Anch’essa scaturisce da un

provvedimento giudiziario (in caso di SLA, anoressia).

IL MINORE: oltre quanto detto, il contratto stipulato da un minore con raggiri che falsificano la sua età, NON

è annullabile. Ha diritto alla privacy, alla riservatezza. I genitori sono rappresentanti legali dei figli.

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LA FAMIGLIA

Definita dalla Costituzione società naturale fondata sul matrimonio. Concetto disciplinato dall’articolo 2

della Costituzione, il quale recita così:

“La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni

sociali (la famiglia) ove si svolge la sua personalità. Richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica (votare), economica (il lavoro) e sociale.”

Articolo 29 della Costituzione il quale recita: “la repubblica riconosce la famiglia come società naturale

fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti

stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Con lo stesso significato il termine si ritrova negli articoli 143-144 del cc laddove si riferisce ai rapporti

personali tra coniugi e nell’articolo 147 dove si impone ai coniugi l’obbligo di mantenere, istruire e educare i

figli; a tal proposito interviene l’articolo 30 della Cost. e stabilisce che questi diritti e doveri spettano anche

nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.

Nella maggior parte dei casi, parlando di famiglia ci si riferisce alla famiglia nucleare, formata dai coniugi e

dai figli, fondata sul matrimonio. In altri contesti normativi, il termine fa riferimento ad un gruppo parentale

più esteso, ed è il caso dell’impresa familiare, al cui gruppo appartengono il coniuge e i parenti entro il terzo

grado di parentela e gli affini entro il secondo. Oppure nel caso delle successioni per causa di morte, in cui si

attribuisce rilevanza giuridica al rapporto di parentela sino al sesto grado.

Lo Stato deve rispettare l’autonomia della famiglia, dunque astenersi dal dettare regole sulla convivenza.

Famiglia di fatto: fondata sulla convivenza e non sul matrimonio.

Marito e moglie non sono né affini né parenti, ma legati da un rapporto di coniugio. Tra le mogli di due

fratelli non c’è alcun legame.

MATRIMONIO

Atto fondativo della famiglia, consiste nell’impegno reciproco di fedeltà e di aiuto morale e materiale che

gli sposi si assumono in modo solenne e pubblico. La reciproca assistenza morale e materiale è stata

formalizzata con la riforma del 1975, successivamente questa data, con il matrimonio, i coniugi, acquistano

stessi diritti e assumono stessi obblighi (prima l’obbligo spettava solo al marito).

Un atto di autonomia privata, la libertà matrimoniale è un diritto fondamentale e non può essere limitata.

E’ un negozio bilaterale che richiede, a pena di nullità, la dichiarazione di volontà degli sposi e la

celebrazione da parte dell’ufficiale di stato civile che raccoglie e certifica tale volontà. Non è un contratto

ma un accordo (manca la proiezione verso l’aspetto economico, patrimoniale).

Nel matrimonio di un minore emancipato è determinante l’au

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteomusso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Salvadori Maria Giulia.
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