DIRITTO PRIVATO
USI NORMATIVI
Usi e consuetudini: occupano l’ultimo livello nella gerarchia delle fonti (sono fonti del diritto per espressa
previsione delle Disposizioni sulla legge in generale). Sono una fonte non scritta ma avente forza di legge,
consistono nella pratica uniforme e costante di determinati comportamenti, con la convinzione che quel
comportamento sia giuridicamente obbligatorio (due requisiti concomitanti, devono esserci entrambi in
caso contrario si tratterebbe di semplici usi sociali, come lasciare la mancia al cameriere).
Non vanno confuse con la C.D. prassi, ossia il consueto modo di comportarsi di certi operatori.
Applicazione degli usi:
- nelle materie non regolate da leggi o regolamenti, le consuetudini hanno piena efficacia. Qui la
mancanza di norme scritte, rivela che si tratta di materie di cui lo Stato non ha interesse a regolare e
quindi possono ben essere regolate da una fonte non statuale. Un successivo regolamento o legge
promulgate per intervenire per regolare una certa materia, farebbe perdere di efficacia la
consuetudine;
- nelle materie regolate da leggi o regolamenti, le consuetudini hanno efficacia solo in quanto siano
da esse richiamate. Il richiamo agli usi è frequente nel codice civile.
Interpretazione della legge: procedimento: sussunzione di un caso concreto (ad esempio un sinistro
stradale) in una fattispecie astratta (norma di legge):
- sussumere: ricondurre, far risalire un caso individuale alla legge in cui è contemplato in termini
generali;
- fattispecie: immagine, specchio del fatto, il fatto particolare e determinato che costituisce la base
del discorso. La fattispecie normativa deve essere il modello o tipo astratto (fattispecie astratta)
adatto ad inquadrare il caso concreto in relazione ai tratti o elementi caratteristici di esso
(fattispecie concreta).
L’applicazione di una legge consta essenzialmente di due momenti:
- individuazione della norma pertinente tra le tante che compongono l’ordinamento giuridico;
- precisazione del suo significato, tramite l’interpretazione.
I due momenti, logicamente distanti, sono compenetrati l’uno con l’altro e si integrano a vicenda.
Articolo 12 preleggi
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse (1), e dalla intenzione del legislatore (2). Se una
controversia non può essere decisa con una precisa disposizione (3), si ha riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe (4); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (5).”
Struttura dell’interpretazione:
- criterio letterale, fedeltà al testo normativo secondo il significato che le parole hanno nel linguaggio
comune o in quello tecnico. Le parole devono avere un senso compiuto e razionale nel contesto in
cui sono inserite. La norma deve essere coordinata con il sistema di regole in cui è inserita
(interpretazione sistematica);
- criterio funzionale, rinvia alla ratio o scopo della norma, occorre aver riguardo agli interessi che la
norma intende tutelare e su tale base determinarne estensione e significato.
In assenza di una norma che regoli la controversia sottoposta all’esame del giudice, si ricorre:
- analogia (art. 12-14 preleggi), l’interprete deve cercare nell’ordinamento la disciplina applicabile,
alla fattispecie priva di disciplina si applica la regola prevista per una fattispecie analoga quando si
riconosca l’omogeneità degli interessi coinvolti. Non possono essere applicate analogicamente le
norme penali e le norme eccezionali.
- principi generali dell’ordinamento, vi sono norme che dettano la disciplina di casi particolari
ispirandosi ad una norma implicita di portata più generale.
L’interpretazione autentica è quella fatta dal legislatore ed è di pari grado o superiore a quella interpretata.
Il criterio che impone di tener conto dell’intenzione del legislatore è detto teleologico.
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DIRITTI DELLA PERSONALITA’ (Libro 1 del cc, delle persone e della famiglia)
O diritti fondamentali della persona, sono diritti il cui riconoscimento tende allo sviluppo della persona
umana tutelando gli essenziali interessi esistenziali. Tali interessi riguardano l’integrità fisica e la sfera
morale dell’individuo nei rapporti con gli altri consociati.
Fonti sovranazionali:
- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamata dalle nazioni unite (New York 1948);
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma
1950);
- Trattato sull’unione europea.
Fonti nazionali:
- Costituzione (artt. 2-3-13);
- Codice Civile (artt. 5 a 10);
- Codice penale.
Le caratteristiche, sono diritti:
- assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di tutti;
- indisponibili: (inalienabili) il titolare non può trasferirli ad altri per la stretta inerenza con la
persona, per alcuni diritti è previsto un limitato potere dispositivo;
- imprescrittibili: non si estinguono per il mancato esercizio protratto nel tempo.
I principali diritti:
Diritto alla vita, sono punite lesioni, omicidi, faccio riferimento all’articolo 579 (è punito chiunque cagioni la
morte di un uomo con il suo consenso, omicidio del consiziente, colui che è cosciente della volontà di
morire ma conferisce l’incarico a qualcun altro per mancanza di coraggio, chi lo fa è punito ed è più grave se
il consinziente è minorenne o con infermità mentali) e 580 del codice civile (è punita l’istigazione o aiuto al
sucidio, norma su cui è intervenuta la Corte Costituzionale, dchiarando parzialmente illegittima la parte in
cui esclude la punibilità di colui che agevola il suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti, che sia in
grado di prendere decisioni da sé), l’eutanasia attiva è vietata, assimilabile all’omicidio volontario (diversa
dal suicidio assistito).
Diritto all’integrità fisica, articolo 5 del cc: gli atti di disposizione del corpo sono vietati quando cagionino
una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al
buon costume. Perché si può donare un rene?
- diritto alla vita dell’altra persona;
- concesso di ambedue le parti;
- intervento di una legge speciale (specifica) che permette la donazione, in deroga alla legge generale
(art. 5).
In assenza di apposite norme, che consentano la donazione della cornea tra viventi, la stessa è vietata. Chi
promette di donare un rene può sempre revocare il proprio consenso.
Diritto al nome, (art. 6 cc) ogni persona ha diritto al nome che le è stato attribuito per legge, nel nome sono
compresi il prenome (nome di battesimo) e il cognome, non sono ammessi cambiamenti, aggiunte,
rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità previste dalla legge. Il diritto al nome ha una
componente positiva (il diritto al nome) e una negativa (fare in modo che gli altri si astengano ad usare il
mio nome). E’ possibile scegliere liberamente il nome del figlio (sono possibili nomi neutri e si può
assegnare fino ad un massimo di 3 nomi) ma vi sono dei vincoli:
- vietato assegnare il cognome come nome;
- vietato attribuire nomi vergognosi;
- vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello, o sorella, vivente;
- deve corrispondere al sesso.
Lo pseudonimo gode della stessa tutela del diritto al nome, sempre che abbia acquistato l’importanza del
nome, che il soggetto sia conosciuto soprattutto con lo pseudonimo.
Diritto all’immagine, (art 10 cc) riguarda la tutela dell’immagine e l’abuso dell’immagine altrui, è
necessario il consenso. Art 10 correlato all’articolo 97 (diritto d’autore), è possibile agire senza il consenso
di una data persona se famosa e qualora vi siano delle esigenze di informazione, con il limite del decoro, va
rispettata la dignità. Serve il consenso per soggetti minorenni. Norma 2043, risarcimento del danno.
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SOGGETTO DI DIRITTO
Si intende ogni soggetto che l’ordinamento giuridico considera come possibile titolare di diritti e obblighi.
Possono essere considerati soggetti diritto, oltre all’uomo, anche un ente (complesso organizzativo formato
da persone fisiche) oppure un complesso di beni destinati ad un unico scopo. La nozione di persona
comprende due sottospecie: la persona fisica e la persona giuridica.
CAPACITA’ GIURIDICA: l’attitudine ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive (sia attive che
passive), essere titolari di diritti e obblighi. Non è un attributo innato degli uomini ma una concessione
dell’ordinamento.
L’articolo 1 del codice civile, stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita (con il
primo atto di respirazione polmonare) ed è sufficiente che il soggetto nasca vivo, non occorre che sia poi
vitale (che continui a vivere).
Ci sono diritti che la legge riconosce al concepito e al non concepito, riguardanti le successioni e la
donazione. Un soggetto (il testatore) ha la possibilità di disporre in favore di un soggetto già concepito o non
ancora concepito, a favore del concepito, purché figlio di una determinata persona vivente al momento
dell’apertura della successione. Quando il testatore muore i genitori del soggetto indicato devono essere
ancora vivi, in caso contrario, non potrà ereditare nulla. Salvo prova contraria, si presume concepito al
tempo dell’apertura della successione chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona che ha fatto la
successione, il concepito riceve sia per legge che per testamento.
Riconosciuta a tutte le persone fisiche (umani), alle istituzioni pubbliche, a enti collettivi e altre
organizzazioni. Si perde solo con la MORTE.
CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE: è una situazione di fatto della persona fisica, si valuta in base agli atti
che il soggetto deve compiere e non all’età (il minore può essere in grado in intendere e volere, dipende
dall’atto che deve compiere, ad esempio il minore (rappresentante) può agire in nome e per conto dei
genitori (rappresentati) per stipulare un contratto, è sufficiente che il rappresentante disponga della
capacità di intendere e di volere e non della capacità d’agire, in quanto con la rappresentanza gli effetti del
contratto ricadono sul rappresentato, quest’ultimo deve avere capacità d’agire).
Libertà di autodeterminazione: non è possibile imporre a dei soggetti obbligazioni in ambito medico (ad
esempio non posso amputare parte del corpo di una persona senza il suo consenso anche se può migliorare
la sua condizione) va rispettata la volontà della persona. E’ possibile prendere delle decisioni di questo tipo
prima che qualunque fatto accada, con le DAT (disposizioni anticipate di trattamento), rinnovabili e
revocabili in qualsiasi momento, è possibile depositarle per:
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di
residenza.
Può essere rifiutata anche l’alimentazione artificiale, queste disposizioni sono rese da soggetti che
dispongano della capacità di intendere e volere, nel caso in cui si diventi interdetto o inabilitato dopo la
deposizione, il tutore dovrà far valere le volontà del disponente. Se non vi sono DAT e nemmeno un tutore il
medico dovrà rispettare il seguente ordine gerarchico: coniuge (non separato), convivente, figli (se
maggiorenni), genitori, parenti entro il quarto grado.
CAPACITA’ D’AGIRE: idoneità a disporre della propria sfera giuridica: esercitare diritti di cui si è titolari e
assumere direttamente obbligazioni. Si acquista al compimento del 18esimo anno di età. Prima dei 18 anni
si può:
- riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, non si distingue più tra figlio legittimo (nato
all’interno), figlio naturale (nato fuori) e figlio adottato, si parla solo più di figlio, ma per riferirsi al
figlio naturale si parla di figlio nato fuori dal matrimonio. Una ragazza-madre per affermare che il
padre è tizio deve aspettare che sia il padre a riconoscerlo presso l’ufficio di stato civile. Atto che
può essere fatto già a 16 anni ma con riforme recenti si è abbassata l’età minima a 14 con
autorizzazione del giudice.
- matrimonio del minore emancipato, lo si può contrarre a 16 anni successivamente l’autorizzazione
del giudice. Successivamente il minore emancipato potrà compiere atti di ordinaria
amministrazione ma deve essere affiancato da un curatore (che assiste) per quelli di straordinaria
amministrazione (modificano o alterano la consistenza del patrimonio su cui incidono), previa
autorizzazione del giudice cautelare.
- salvo leggi speciali, il minore è abilitato all’esercizio di diritti e delle azioni che dipendono dal
contratto di lavoro, può essere parte di un contratto.
In caso di perdita della capacità di intendere e volere la legge ha individuato delle misure di protezione,
sono dei provvedimenti che limitano in modo parziale o totale la capacità d’agire. Sono:
- interdizione, il soggetto è privato totalmente ed è affiancato da un tutore che agisce in nome e per
conto dell’interdetto per compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. L’interdetto
non può sposarsi, fare testamento, stipulare contratti, se compie degli atti, esempio un contratto,
esso è annullabile, per il matrimonio dopo un anno dalla revoca della sentenza di interdizione e
dopo un anno di convivenza non è più annullabile. Presupposto: perdita capacità di intendere e
volere in maniera naturale;
- Inabilitazione, il soggetto è privato parzialmente ed è affiancato da un curatore che lo affianca negli
atti di straordinaria amministrazione, egli può sposarsi. Gli atti compiuti senza il curatore sono
annullabili;
- amministrazione di sostegno, si propone di valorizzare le residue capacità del soggetto,
caratterizzata dalla minore limitazione possibile della capacità d’agire. Anch’essa scaturisce da un
provvedimento giudiziario (in caso di SLA, anoressia).
IL MINORE: oltre quanto detto, il contratto stipulato da un minore con raggiri che falsificano la sua età, NON
è annullabile. Ha diritto alla privacy, alla riservatezza. I genitori sono rappresentanti legali dei figli.
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LA FAMIGLIA
Definita dalla Costituzione società naturale fondata sul matrimonio. Concetto disciplinato dall’articolo 2
della Costituzione, il quale recita così:
“La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni
sociali (la famiglia) ove si svolge la sua personalità. Richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica (votare), economica (il lavoro) e sociale.”
Articolo 29 della Costituzione il quale recita: “la repubblica riconosce la famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Con lo stesso significato il termine si ritrova negli articoli 143-144 del cc laddove si riferisce ai rapporti
personali tra coniugi e nell’articolo 147 dove si impone ai coniugi l’obbligo di mantenere, istruire e educare i
figli; a tal proposito interviene l’articolo 30 della Cost. e stabilisce che questi diritti e doveri spettano anche
nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Nella maggior parte dei casi, parlando di famiglia ci si riferisce alla famiglia nucleare, formata dai coniugi e
dai figli, fondata sul matrimonio. In altri contesti normativi, il termine fa riferimento ad un gruppo parentale
più esteso, ed è il caso dell’impresa familiare, al cui gruppo appartengono il coniuge e i parenti entro il terzo
grado di parentela e gli affini entro il secondo. Oppure nel caso delle successioni per causa di morte, in cui si
attribuisce rilevanza giuridica al rapporto di parentela sino al sesto grado.
Lo Stato deve rispettare l’autonomia della famiglia, dunque astenersi dal dettare regole sulla convivenza.
Famiglia di fatto: fondata sulla convivenza e non sul matrimonio.
Marito e moglie non sono né affini né parenti, ma legati da un rapporto di coniugio. Tra le mogli di due
fratelli non c’è alcun legame.
MATRIMONIO
Atto fondativo della famiglia, consiste nell’impegno reciproco di fedeltà e di aiuto morale e materiale che
gli sposi si assumono in modo solenne e pubblico. La reciproca assistenza morale e materiale è stata
formalizzata con la riforma del 1975, successivamente questa data, con il matrimonio, i coniugi, acquistano
stessi diritti e assumono stessi obblighi (prima l’obbligo spettava solo al marito).
Un atto di autonomia privata, la libertà matrimoniale è un diritto fondamentale e non può essere limitata.
E’ un negozio bilaterale che richiede, a pena di nullità, la dichiarazione di volontà degli sposi e la
celebrazione da parte dell’ufficiale di stato civile che raccoglie e certifica tale volontà. Non è un contratto
ma un accordo (manca la proiezione verso l’aspetto economico, patrimoniale).
Nel matrimonio di un minore emancipato è determinante l’au
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