Procedura penale vol. 2 - Capitolo XII
Il giudice - I soggetti del procedimento
Sono soggetti del procedimento coloro che hanno autonomi poteri di iniziare, condizionare o definire il procedimento. Tali sono: il giudice, il pm, la polizia giudiziaria, l’indagato, l’imputato, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la persona offesa, l’ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato, il querelante condannato alla rifusione delle spese, il difensore, l’ente a cui è rimproverata la responsabilità amministrativa.
Sono estranei, invece, sia gli ausiliari - che pur intervenendo nel procedimento sono privi di autonomia - sia i terzi (es. testimoni e periti).
Soggetti necessari ed eventuali del procedimento
I soggetti del procedimento possono distinguersi in necessari ed eventuali: nelle indagini preliminari, ad esempio, è necessario solo il pm; mentre nel segmento processuale, sono necessari il giudice, il pm e l’imputato (con il difensore).
Le parti processuali rappresentano una species dei soggetti del procedimento. Esse sono coloro che esercitano un’azione o nei cui confronti è esercitata. Sono parti necessarie del processo penale il pm e l’imputato. Si definiscono eventuali, invece, le parti che intervengono allorché il processo includa in sé altre azioni, accessorie rispetto a quella principale. Esse sono la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e l’ente nei cui confronti si procede per illecito amministrativo dipendente da reato.
Il giudice penale
Al giudice spetta il potere di ius dicere, ossia di decidere in modo vincolante sull’applicazione della legge nel caso concreto sottoposto al suo giudizio. La giurisdizione ha la sua sede naturale nella fase processuale, ma il giudice può essere chiamato a intervenire anche in segmenti procedimentali diversi, tanto nel corso delle indagini preliminari quanto in fase esecutiva, con poteri di autorizzazione, garanzia e controllo.
I giudici penali sono classificabili con diversi parametri, oltre a quello che consente di distinguerli in ordinari, straordinari, speciali e specializzati. Se intesi quale organo, i giudici possono essere monocratici (giudice di pace e tribunale monocratico) o collegiali (es. corte d’appello o corte di cassazione). A seconda che sia consentito oppure no compiere attività probatorie prima della decisione, si distingue tra giudici di merito e di legittimità.
- Giudici di merito: giudice di pace, tribunale, corte d’appello.
- Giudici di legittimità: Corte di cassazione.
Se considerati come persona fisica, i giudici possono essere inquadrati stabilmente nei ruoli della magistratura (giudici professionali) o investiti per un tempo determinato della funzione giurisdizionale (giudici onorari e popolari). Sono giudici onorari, ad esempio, il giudice di pace e i componenti esperti nel tribunale per i minorenni. Sono giudici popolari i sei cittadini italiani chiamati a comporre la corte di assise e la corte di assise d’appello.
La tendenziale autosufficienza della giurisdizione penale
Il giudice, nel verificare la responsabilità penale dell’imputato, ha il potere/dovere di conoscere tutte le questioni (di natura civile, penale, amministrativa) dalla cui risoluzione dipenda la decisione sul merito dell’imputazione. Si tratta delle questioni pregiudiziali in senso lato, che il giudice è generalmente tenuto a risolvere incidentalmente senza efficacia vincolante in altri processi. L’autonomia di giudizio, mentre per le questioni civili e amministrative può essere limitata, per le questioni penali è totale.
Più precisamente: quando la decisione penale dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza e tale questione si prospetti seria, il giudice “può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione”, purché l’azione nella sede propria sia già stata proposta. Post sospensione del processo, la decisione extrapenale acquisisce il valore di giudicato nel procedimento penale. Analogo effetto, in materia di status familiae e civitatis, è riconosciuto al giudicato extrapenale formatosi anteriormente o contemporaneamente al processo penale in corso.
Il giudice penale ex art. 479 c.p.p. può disporre la sospensione del dibattimento con ordinanza, pure nel caso in cui la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, ma con 4 differenze rispetto all’ipotesi precedente:
- Il vincolo di pregiudizialità rileva solo con riguardo alle questioni che influiscono sulla decisione dell’esistenza del reato, e non per qualsiasi elemento su cui verta la decisione penale;
- Ai fini della sospensione, è necessario essere giunti nella fase dibattimentale;
- L’ordinanza che dispone la sospensione è revocabile, qualora il giudizio civile/amministrativo non si concluda nel termine di un anno;
- La decisione extrapenale non è vincolante per il giudice penale.
Giurisdizione e competenza
La giurisdizione penale è esercitata, nel rispetto esclusivo della legge, dai giudici ordinari previsti dall’ordinamento giudiziario (art. 1 c.p.p.). Accanto a costoro, in materia penale operano i giudici speciali costituzionalmente previsti: la Corte Costituzionale per le accuse di alto tradimento e attentato alla Costituzione promosse contro il Presidente della Repubblica (art. 134 Cost) e i tribunali militari, per i reati commessi da appartenenti alle forze armate. Nuovi giudici speciali non possono essere istituiti, ex art. 102 co 2 Cost.
Sono invece uffici giudiziari ordinari, ma autonomi con competenza propria, il tribunale per i minorenni, istituito in ogni corte d’appello e sezione distaccata, e gli uffici di sorveglianza, di cui fanno parte i magistrati di sorveglianza, e i tribunali di sorveglianza, costituiti in ciascuna corte d’appello e sezione distaccata.
Per ogni singolo caso è chiamato a giudicare un solo giudice, mentre per tutti gli altri giudici penali ordinari, pur investiti del potere giurisdizionale, sono tenuti ad astenersi. Il giudice viene stabilito in base alle regole di competenza, fissate con legge ordinaria ex art. 25 co 1 Cost.
La competenza funzionale
La competenza funzionale non è espressamente affermata dal codice di rito, ma è una categoria usualmente adottata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Essa concerne o le varie funzioni concretamente svolte dai diversi giudici nei distinti segmenti del procedimento (stati e gradi) oppure le specifiche attribuzioni che vengono compiute (es. funzioni assegnate alle corte d’appello in materia di estradizione).
- Con riguardo ai gradi del processo, si distingue fra giudici di primo grado, giudici di secondo grado e giudice di terzo grado. Sono giudici ordinari di primo grado: tribunale ordinario; corte d’assise; tribunale dei minori; giudice di pace. Sono giudici speciali di primo grado: tribunale militare; Corte costituzionale (di primo e unico grado). Sono giudici ordinari di secondo grado: corte d’appello; corte d’assise d’appello; sezione corte d’appello per i minori. È giudice speciale di secondo grado la corte militare d’appello.
- Con riguardo ai diversi segmenti del procedimento, in quelli antecedenti al giudizio operano il GIP, il GUP, la corte d’appello e la corte di cassazione. Per la fase del giudizio, sono funzionalmente competenti il tribunale ordinario, la corte d’assise, il tribunale per minori, il tribunale militare, la Corte costituzionale, la corte d’appello, la corte d’assise d’appello, la sezione corte d’appello per i minori, la corte militare d’appello, la corte di cassazione. I giudici dello stato di esecuzione sono: corte di cassazione; giudice dell’esecuzione; magistrato di sorveglianza; tribunale di sorveglianza. La loro funzione è sorvegliare sull’esecuzione delle pene detentive e provvedere alle misure di sicurezza nel periodo esecutivo. L’incompetenza funzionale è considerata rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
La competenza per materia
Il primo criterio codicistico attraverso cui vengono ripartiti i procedimenti fra i giudici ordinari è la competenza per materia, che è determinata dalla quantità della pena edittale (criterio quantitativo) o dal titolo del reato per il quale si procede (criterio qualitativo). Si distingue così la corte d’assise, il tribunale, il giudice di pace e il tribunale dei minorenni.
- La competenza per i delitti ritenuti più gravi, per durata della pena o qualità, spetta alla corte d’assise, la cui composizione garantisce la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. Tuttavia, ne sono espulsi i reati per i quali si presuppone la necessita di un’elevata e specifica preparazione tecnico giuridica e quelli che comportano un alto rischio di indebiti condizionamenti. Quanto al criterio quantitativo, la corte d’assise è competente a giudicare i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni (es. tentato omicidio, rapina, estorsione, associazioni di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo d’estorsione, delitti t.u. stupefacenti). Riguardo al criterio qualitativo, la corte d’assise è competente a giudicare l’omicidio del consenziente, l’istigazione o l’aiuto al suicidio, l’omicidio preterintenzionale, nonché ogni delitto doloso se dal fatto deriva la morte di una o più persone. Ma anche ricostituzione partito fascista, terrorismo ecc.
- Il giudice di pace è competente per una serie di reati di minore gravità, riconducibili alla cosiddetta microconfittualità e suscettibili di conciliazione, es. percosse, diffamazione non a mezzo stampa, minaccia semplice ecc.
- La competenza del tribunale si ricava per sottrazione, essendo chiamato a giudicare per tutti i reati che non siano di competenza della corte d’assise, del tribunale dei minori o del giudice pace. Può operare in composizione collegiale (3 componenti) o monocratica: la ripartizione del carico giudiziario avviene sulla base dei criteri qualitativo e quantitativo. In composizione collegiale, con riguardo al criterio quantitativo, ha cognizione dei reati puniti con pena detentiva > 10 anni (nel max). Mentre per criterio qualitativo, gli sono attribuiti i reati aventi particolare allarme sociale o di difficile accertamento (es. criminalità organizzata, reati sessuali, reati societari ecc.). In composizione monocratica, ha cognizione dei delitti di produzione/traffico/detenzione illecita di stupefacenti, dei reati puniti con pena detentiva < 10 anni (es. giudice di pace) e i reati che singole disposizioni gli attribuiscono. Il legislatore ha specificato che in quest’ultimo caso (Tribunale), i criteri non disciplinano la competenza ma solo una ripartizione interna.
La competenza per territorio
Fra più giudici competenti per materia, occorre individuare il giudice del luogo di competenza. I circondari definiscono l’area di competenza dei tribunali (al cui interno, è individuata quella dei giudici di pace). I distretti, comprensivi di più circondari, individuano la superficie delle corti d’appello e delle corti d’assise d’appello. I circoli sono relativi alle corti d’assise. La regola generale stabilisce che è territorialmente competente il giudice del luogo in cui il reato è stato consumato (art. 8 co 1, c.p.p.): esso coincide con il luogo in cui si è realizzato l’evento (reati materiali) o in cui è stata tenuta la condotta (reati formali).
Sono previste ulteriori regole: alcune di carattere generale che derogano al locus commissi delicti; altre di natura suppletiva, che trovano applicazione in caso di inapplicabilità delle regole generali.
- Quanto alle prime, qualora dal fatto derivi la morte di una o più persone, la competenza spetta al giudice del luogo in cui si è tenuta la condotta e non l’evento. Tuttavia, qualora la morta sia stata determinata da più persone, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento. In caso di reato permanente: luogo in cui ha avuto inizio la consumazione; in caso di delitto tentato: luogo in cui è stato compiuto ultimo atto strumentale.
- Qualora i criteri dettati dall’art. 8 c.p.p. non permettano di stabilire il giudice competente, entrano in gioco i criteri sussidiari ex art. 9 c.p.p.:
- Ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta;
- Luogo di residenza/dimora/domicilio dell’imputato;
- Luogo in cui ha sede ufficio pm che per primo ha iscritto la notitia criminis.
(Per i reati commessi all’estero: regole ad hoc.)
Sono poi previste ipotesi derogatorie speciali, ad esempio: i reati commessi fuori dallo spazio aereo territoriale, per i quali si applicano le regole di competenza del codice navale; per il reato di diffamazione commessa tramite trasmissioni radio o televisive è competente il giudice del luogo in cui ha la residenza la persona offesa ecc. Altre deroghe si riscontrano nel codice di rito:
- Art. 11 c.p.p., qualora l’indagato/imputato/persona offesa sia un magistrato, qualora la competenza spettasse a un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita (o esercitava al momento del fatto) le sue funzioni, il procedimento è trasferito innanzi al giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato con criterio di circolarità;
- Art. 11- bis c.p.p., applica l’art. 11 anche al caso in cui si tratti di magistrato detto alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
NB Le deroghe alla regola generale del locus commissi delicti non compromettono la naturalità del giudice allorché, abbandonando la nozione tradizionale, si ricolleghi tale concetto alla predisposizione dell’organo giudicante, e quindi alla sua imparzialità.
La competenza per connessione
Può accadere che più regiudicande presentino elementi di collegamento fra loro, si parla di connessione fra procedimenti. L’art. 12 co 1 c.p.p. prevede tre ipotesi di connessione:
- Connessione plurisoggettiva: se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione (art. 110 c.p.) fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento (art. 113 c.p.);
- Connessione monosoggettiva: se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione/omissione (concorso formale) o con più azioni/omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato continuato);
- Connessione teleologica: se, dei reati per cui si procede, alcuni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.
Una volta verificata una situazione di connessione, i procedimenti relativi a tutti gli imputati e a tutti i reati connessi sono di competenza di un unico giudice. Qualche precisazione: è un criterio autonomo di competenza, infatti non è subordinata alla riunione dei procedimenti; non è una deroga al principio di naturalità del giudice, poiché tale principio non è più ricollegato al concetto di territorio.
Regole per individuare il giudice competente per connessione
Occorre distinguere tra connessione omogenea ed eterogenea:
- Omogenea: riguarda procedimenti di competenza, per materia, dello stesso giudice;
- Eterogenea: riguarda procedimenti attribuiti alla competenza per materia di giudici diversi.
In caso di cognizione eterogenea, la cognizione spetta al giudice superiore, avuto riguardo alla competenza per materia. Es. art. 15 c.p.p.: la corte d’assise è competente anche per i reati che per materia spetterebbero al tribunale. In caso di cognizione omogenea, i procedimenti sono attribuiti al giudice territorialmente competente per il reato più grave (fra quelli per cui sia noto il locus commissi delicti):
- I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni;
- Se i reati sono tutti delitti o tutte contravvenzioni, si considera più grave quello per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo;
- In caso di parità tra massimi, rileva la pena più elevata nel minimo;
- In caso di parità delle pene detentive, si tiene conto delle pene pecuniarie.
Laddove i reati siano di pari gravità, la cognizione spetta al giudice territorialmente competente per il reato commesso per primo.
A questa regola generale se ne affianca un’altra: se le condotte sono state poste in essere in luoghi diversi da più persone in concorso o in cooperazione fra loro oppure hanno determinato l’evento con condotte indipendenti e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento.
È esclusa la connessione fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni, nonché fra procedimenti per reati commessi da minorenne e da maggiorenne dalla stessa persona. (art. 14 c.p.p.) La connessione opera pure con riguardo a procedimenti spettanti a giudici ordinari e Corte costituzionale, quest’ultima giudicherà di tutti i reati connessi. Mentre per quanto riguarda giurisdizione ordinaria-militare, il giudice ordinario ha cognizione pure del reato militare, a condizione che il reato “comune” sia più grave (art.13 c.p.p.).
Riunione e spedizione dei procedimenti
Sebbene la competenza per connessione non presupponga automa...
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