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Esame delle parti e dell'imputato in un procedimento connesso - Sapere delle parti, giusto processo ed epistemologia giudiziaria

Che le parti private possano introdurre nel processo le proprie conoscenze personalmente e non solo attraverso i loro difensori è considerato uno strumento utile per la pronuncia del giudice.

Il codice di rito penale, per un verso, dopo aver contemplato la possibilità di esercitare nel processo penale l'azione civile per le restituzione e il risarcimento del danno, ammette la testimonianza sia della parte civile che della persona offesa e, per l'altro, attribuisce efficacia di giudicato nel giudizio civile/amministrativo alla sentenza penale di condanna (art. 651 c.p.p.).

Ciò è in contrasto tanto con il criterio ex art. 246 c.p.c (che non consente la testimonianza in sede civile di chi abbia un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio) quanto con la parità delle armi tra le parti.

sancitodall'art. 111 co 2 Cost, dal momento che permane l'incompatibilità a testimoniaredel resp. civ. e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.- La disciplina dell'esame delle partiL'istituto dell'"esame delle parti" (private) prevede l'acquisibilità dibattimentale delleloro affermazioni "appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato"e il conseguente uso delle medesime per la decisione.La possibilità di rendere dichiarazioni è riconosciuta a tutte le parti che ne faccianorichiesta o consentano alla richiesta altrui (art. 208).Si garantisce così ai soggetti coinvolti dall'esito processuale il diritto di agire edifendersi quali fonti di prova senza rischio di compromettere la propria strategia.Differentemente appunto dalla testimonianza, l'opzione di essere esaminata è perla parte libera e volontaria, né richiede

l'osservanza di forme particolari, ma deve essere consapevole. Sembra poi ragionevole la tesi secondo cui la richiesta e il consenso non sono aprioristicamente circoscrivibili a una porzione della regiudicanda. D'altronde, l'esaminato può rifiutarsi di rispondere a una domanda, menzionandosi nel verbale siffatto comportamento (art. 209 comma 2 c.p.p.), di cui inevitabilmente il giudice finirà per tenere conto nella valutazione della sua credibilità. Per il resto, tale struttura non si discosta da quella della testimonianza, cui si ispira per le regole relative al suo oggetto e ai suoi limiti, alla garanzia della non autoincriminazione e alle modalità di svolgimento, come stabilisce l'art. 209 co 1, che aggiunge il rinvio al regime della testimonianza indiretta solo per le parti diverse dall'imputato.

72- L'esame dell'imputato in un procedimento connesso

All'interno del capo codicistico afferente all'esame delle parti l'art.

210 c.p.p.disciplina, con rilevanti differenze rispetto al modello-base, l'assunzione delle dichiarazioni di un soggetto estraneo al processo in corso di celebrazione, mai imputato in un procedimento connesso. Il comma 1 prevede che gli imputati in un procedimento connesso ex art. 12 lett. a "siano esaminati a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche d'ufficio", quando non possono assumere l'ufficio di testimone e nei loro confronti si proceda o si sia proceduto separatamente. Essi sono equiparati ai testimoni, sia per l'obbligo di presentarsi al giudice, sia per le modalità della loro citazione (co 2). Il comma 6 estende il regime previsto dai commi precedenti a coloro che, imputati in un procedimento connesso ex art. 12 lett. c) o di un reato collegato ex art. 371 co 2 lett. b, possono assumere la qualità di testimoni quando, avvertiti ex art. 64 comma 3 lett. c c.p.p., rendano dichiarazioni erga alios. In tale evenienza,

la loro figura muta, applicandosi, oltre alle disposizioni di cui al comma 5, quelle contemplate dagli art. 197-bis e 497 c.p.p.

CAPITOLO XXVI - I CONFRONTI E LE RICOGNIZIONI

Affinità

I mezzi di prova personale aventi contenuto dichiarativo non si esauriscono con le testimonianze e gli esami delle parti o di un imputato in un procedimento connesso. Anzi, sono loro strettamente collegati i mezzi di prova che il codice di rito penale denomina "confronti" e "ricognizioni".

Se i primi mirano a dirimere un contrasto tra soggetti che anteriormente abbiano deposto su un medesimo oggetto di prova, i secondi hanno un elemento in comune con la testimonianza e l'esame: il ricognitore (teste, coimputato o imputato in un procedimento connesso o collegato) è un individuo che ha percepito un quid ritenuto attinente all'ipotetica commissione di un reato.

I confronti

Quando due o più persone, in sede di interrogatorio o esame, rendano dichiarazioni difformi

su uno stesso tema di prova di particolare rilevo, l'art. 211 c.p.p. prevede la possibilità che esse siano messe a confronto, cioè siano poste l'una al cospetto dell'altra in condizione di ribadire, modificare o perfino ritrattare le proprie precedenti affermazioni. L'organo procedente (giudice/pm/polizia giudiziaria delegata) richiama alla memoria dei soggetti coinvolti nel confronto quanto da loro anteriormente detto, domandando se intendano confermarle o modificarle e quindi invitandoli a formulare le reciproche contestazioni (art. 212 co 1). All'imputato, tuttavia, qualora partecipi al confronto, va garantito l'esercizio del diritto al silenzio. Infine, l'art. 212 co 2 stabilisce che il verbale debba menzionare sia le domande rivolte dal giudice e le dichiarazioni rese dagli attori del confronto sia "quanto altro è avvenuto durante il confronto". 73- La ricognizione: definizione Mezzo di prova in base al quale a chi abbia

La ricognizione è il processo attraverso il quale una persona o una cosa viene riconosciuta tra altre simili utilizzando i propri sensi. La ricognizione può essere necessaria per identificare persone, oggetti, voci, suoni e tutto ciò che può essere percepito attraverso i sensi.

Il modello di ricognizione personale è disciplinato dall'articolo 213 del codice di procedura penale. Questo articolo definisce i preliminari della ricognizione e specifica che il loro adempimento e le dichiarazioni rese devono essere menzionate nel verbale dell'atto. L'omissione o la mancata verbalizzazione di tali informazioni può causare la nullità dell'atto.

Il giudice che presiede la ricognizione deve prima di tutto chiedere al ricognitore di ricordare i dettagli del riconoscimento. Successivamente, deve chiedere se il ricognitore è stato chiamato in precedenza a eseguire un riconoscimento, se ha visto la persona da riconoscere prima o dopo l'evento in questione, se gli è stata indicata o descritta da terzi. Inoltre, deve chiedere se ci sono altre persone presenti che potrebbero influenzare il riconoscimento.

altre circostanze in grado di compromettere la genuinità della ricognizione.

L'allestimento scenico è predisposto dal giudice, che, dopo aver fatto allontanare il ricognitore, procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, al riconoscendo, invitato a posizionarsi nello schieramento con gli altri cercando il più possibile di ottenere condizioni analoghe alla supposta visione originaria del ricognitore, il quale viene quindi introdotto nell'uogo della ricognizione e richiesto se riconosca qualcuno dei presenti, nonché invitato a indicarlo e a precisare se ne sia certo (art. 214 co 1).

Per evitare che il giudizio del ricognitore sia influenzato dal ricognoscendo, la ricognizione avviene senza che il secondo possa vedere il primo (art. 214 co 2).

La mancata verbalizzazione delle modalità di svolgimento della ricognizione genera una nullità (art. 214 co 3).

- Le ricognizioni diverse

1) Alla

ricognizione di cose, è dedicata all'art. 215, rinviando all'art. 213 in quanto applicabile per gli atti preliminari, stabilendo che la sua documentazione sia come quella delle ricognizioni personali e adeguando la predisposizione scenica alle diverse esigenze, in particolare eliminando tanto l'allontanamento del ricognitore durante i preparativi dell'atto quanto la presentazione della cosa nelle condizioni corrispondenti all'ipotizzata originaria visione del ricognitore, mentre soltanto se possibile dovrebbero essere procurati almeno due oggetti simili a quello da riconoscere. Per la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, l'art. 216 rinvia per gli atti preliminari all'art. 213 nei limiti della sua applicabilità e, all'art. 214 co 3, per le modalità documentarie. CAPITOLO XXVII - LA PROVA SCIENTIFICA - Dialetticità della perizia La prova scientifica, intesa comel'impiego processuale delle conoscenze tecnico-scientifiche per ottenere una convincente ricostruzione del fatto fondativo della domanda giudiziale, è da tempo all'attenzione dei giuristi, con l'effetto che essa è contemplata da differenti istituti probatori. In proposito, la perizia è sicuramente il mezzo di prova non solo più tradizionale, bensì anche più sensibile all'evoluzione del sapere tecnico-scientifico. Ne deriva che una delle enunciazioni più in contrasto con le ormai acclarate acquisizioni epistemologiche è quella che collega alla perizia la qualifica di "prova neutra", inestricabilmente connessa alla pretesa di una "obiettività" della scienza, di cui si è illustrata l'infondatezza. Oltre a tutto, l'assunto della supposta neutralità probatoria peritale confligge con la disciplina codicistica, che si fonda sul riconoscimento del contributo delle parti, ilcuiintervento al compimento del mezzo di prova sottintende la possibilità di differenti soluzionia un medesimo problema.

Il sistema processuale penale pone il perito allo stesso livello dei consulenti tecnici, nel momento in cui correttamente nega qualunque assimilazione del suo parere a un giudizio indiscutibile e regola in maniera identica l'esame degli esperti, prevedendo che per tutti vadano osservate, senza ignorare la diversa specificità degli strumenti gnoseologici e pertanto nei limiti della loro concreta utilizzabilità, «le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili”.

La soggezione del perito al contraddittorio quando si assumono le sue dichiarazioni evidenzia che il mezzo di prova, sulla cui completa equiparazione nella sua valutabilità a quello testimoniale sembra definitivamente convenire la giurisprudenza, possiede un'immanente dialetticità; questa, tra l'altro, costituisce il più valido motivo.

Per negare un'azione o una dichiarazione, si può utilizzare il tag per barrare il testo. Ad esempio: Non sono d'accordo con te. Questo produrrà il seguente risultato: Non sono d'accordo con te.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher TommasoVergio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Cassibba Fabio Salvatore.