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Tutela civile dell'innovazione

Innovazione: cenni

Per innovazione si intende l'introduzione di nuove modalità di progettazione, di produzione e di vendita di beni o servizi; significa fondamentalmente creare un cambiamento positivo nello stato di cose esistente, oppure alterare l'ordine delle cose stabilite per far cose nuove. È un fenomeno trasversale perché non si limita solo ai beni e ai servizi prodotti e commercializzati, ma abbraccia ambiti più ampi che vanno dai prodotti ai processi, dalle organizzazioni interne alle relazioni esterne, dalle attività realizzate alle politiche di sviluppo (strategia dell'impresa, politiche di commercializzazione, gestione delle persone).

L'innovazione non è quindi limitata solo all'ambito tecnico ma esiste in ogni settore, anche se viene spesso legata alla tecnologia sotto forma di progresso tecnico (la tecnologia di conseguenza è il mezzo più importante per migliorare le condizioni di vita delle persone). È un fattore determinante nella crescita economica di un paese, perché l'innovazione è in stretto rapporto con gli sviluppi della ricerca scientifica e delle conoscenze, e quindi con il progresso. La sua diretta conseguenza è lo sviluppo della società.

L'innovazione è un concetto difficile da definire e soprattutto da misurare. Si possono riconoscere diverse tipologie di innovazione e anche di fattori che la favoriscono. Le diverse tipologie possono essere dovute alla tecnologia e alla scienza, ma anche dalla combinazione di concetti che arrivano da domini diversi.

Quando si parla di innovazione è opportuno distinguere il fenomeno in due processi:

  • Innovazione di processo che si riferisce al modo in cui viene realizzato un prodotto (tecnologia di produzione, commercializzazione, organizzazione). Questo tipo di innovazione è volto a creare un vantaggio competitivo interno perché genera maggiore efficienza e risparmio per l'impresa produttrice.
  • Innovazione di prodotto che apporta nuovi funzioni o nuovi servizi al cliente introducendo questa volta un vantaggio competitivo esterno perché sono le innovazioni di prodotto quelle atte a espandere un mercato esistente o a crearne uno nuovo.

È auspicabile innovare poiché in questo modo si produce ricchezza materiale e non, si condizionano i modelli organizzativi e sociali delle imprese e della società, costringendoli a modificarsi nel tempo. Le innovazioni generano nuovi prodotti, aumento di produttività, miglioramento dell'efficacia, penetrazione in nuovi mercati, nuove strategie di comunicazione e di marketing.

L'imprenditore deve innovare, deve cioè essere in grado di mettere in discussione se stesso come dirigente e la sua azienda, cogliere le tante sollecitazioni che giungono dall'esterno o dall'interno dell'impresa per essere al passo con le nuove condizioni del mercato e per rispondervi in modo innovativo. Innovare significa aderire alle circostanze, ai mutamenti dell'ambiente, alle scoperte scientifiche, significa non perdere di vista il mercato osservare e proporre risposte concrete sempre più coerenti con i bisogni dei clienti. L'innovazione è uno dei momenti centrali nella vita dell'imprenditore. L'imprenditore che realizza un'idea nuova, e la introduce nella sua attività realizza un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del settore, che può risultare decisivo ai fini della sua fortuna. Il suo interesse è quello di proteggere il suo vantaggio dall'ingerenza altrui; il vantaggio infatti si perde nel momento in cui anche gli altri concorrenti adottano la stessa invenzione oppure una innovazione ancora più avanzata.

Concorrenza e mercato

Per questo il concetto di innovazione si collega anche alla concorrenza e al mercato, che è di riflesso l'interesse dei consumatori. Per quanto riguarda la disciplina della innovazione, essa ricade sotto il diritto industriale, il codice della proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza.

Le principali innovazioni sono classificabili in base all'area di applicazione e in base al livello di innovatività che apportano. L'innovazione può consistere nell'immissione sul mercato di nuovi prodotti/servizi, oppure nell'adozione di nuovi modelli organizzativi e produttivi. Gli istituti giuridici che mirano ad offrire una qualche forma di tutela a questo tipo di innovatore sono il marchio e gli altri segni distintivi.

L'innovazione può consistere in una creazione intellettuale a contenuto tecnologico. In questo caso ci troviamo di fronte ad una invenzione o ad un modello di utilità che trovano tutela nel brevetto o nella registrazione del modello. L'innovazione può derivare da un marketing creativo e proattivo, che riesce ad anticipare esigenze e bisogni del mercato, e creare nuove forme e nuove linee. Tali nuove caratteristiche trovano tutela nella registrazione di disegni e modelli. L'innovazione può consistere in una creazione intellettuale a contenuto non tecnologico, che trova tutela nel diritto d'autore e nei c.d. "diritti connessi".

Proprietà intellettuale

Le creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico rientrano nella proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale ha come scopo quello di incoraggiare l'innovazione dando riconoscimento al creatore o all'inventore e attraverso ciò promuovere il progresso economico e tecnologico. All'interno della grande famiglia della Proprietà Intellettuale ci sono istituti giuridici che mirano ad offrire una qualche forma di tutela agli innovatori: Brevetti, marchi, modelli di design e diritto d'autore sono i 4 pilastri della proprietà intellettuale.

I diritti di proprietà intellettuale vengono assicurati per due motivi principali: da un lato, offrendo una protezione legale del prodotto, forniscono l'incentivo al creatore di investire nella creazione e allo stesso tempo regolano l'accesso da parte di terzi a tale prodotto; dall'altro lato mirano a stimolare la creatività rendendo disponibile al pubblico l'oggetto della creazione favorendo la diffusione della conoscenza e quindi lo sviluppo economico. Da un punto di vista economico il diritto di P.I mira a proteggere i produttori di beni e servizi intellettuali, assicurando loro un monopolio temporaneo al controllo dell'utilizzo di tali prodotti.

Infatti se la presenza del brevetto in un sistema di libero mercato può sembrare un paradosso perché crea una situazione di monopolio, che è contrario alla concorrenza, esso è giustificato proprio dal fatto che è incentivo all'attività inventiva, alla rivelazione e alla diffusione delle invenzioni.

Tutela civile dell'innovazione

La tutela civile della innovazione non nasce come materia autonoma, ma nasce per l'esigenza di tutelare un settore che è andato sempre più specializzandosi. All'inizio i primi problemi posti dalla rivoluzione industriale venivano affrontati con gli istituti di diritto privato, come ad esempio il risarcimento danni, e alla tutela ad essi riservata venne data l'etichetta di diritto industriale.

Man mano questi problemi hanno cominciato ad assumere delle caratteristiche specifiche e a rilevare profili che non potevano più essere risolti alla luce degli istituti generali, e si rese necessario creare concetti e categorie ad hoc per trattare la materia, cioè istituti specializzati. La tutela civile della innovazione si può considerare una evoluzione del diritto industriale. Non c'è uniformità di vedute su cosa ci sia nella tutela civile della innovazione; inizialmente ricomprendeva le invenzioni e i modelli della rivoluzione industriale, ma non il diritto d'autore ricompreso invece oggi. Questo perché, all'inizio la rivoluzione industriale aveva posto l'accento su chi aveva in mano i mezzi di produzione e i mezzi per produrre le invenzioni, ossia le imprese e gli imprenditori. Mentre il diritto d'autore tutela l'interesse di un soggetto che ha offerto un prodotto intellettuale, che va a collidere con l'interesse delle imprese.

Anche le fonti della tutela delle innovazioni sono eterogenee, sia per tipo, che per provenienza, che per forza (valore giuridico che esse hanno). Sono fonti nazionali, internazionali (convenzioni e organismi internazionali) ed europee in continuo divenire. Per la tutela civile della innovazione la categoria più importante è quella di bene immateriale, perché l'innovazione non è tangibile (per il giurista è importante categorizzare, è una eredità che deriva dalla patriottistica tedesca che aveva come modalità quella di concettualizzare tutto, cioè trattare il diritto come una scienza e quindi fissare dei dogmi e dei concetti in modo che ci fosse una logica ferrea basata sul sillogismo).

Categorie del diritto privato

Le categorie del diritto privato sono:

  • Persone: qualificare le persone come fisiche o giuridiche. La persona è rilevante per il diritto d'autore e per la tutela del diritto morale all'innovazione (paternità innovazione);
  • Rapporti: relazioni tra persone o tra persone e beni;
  • Beni: materiali o immateriali;
  • Qualità: quello che distingue una determinata categoria da un'altra, attributi distintivi da cui il diritto fa discendere alcune conseguenze;
  • Vicende: le trasformazioni che subiscono le categorie (es. successione). Possono essere: a) costitutive (pluralità di fatti che creano una realtà giuridica); b) modificative; c) estintive, scioglimento di un contratto;
  • Fatti: accadimenti, atti, che generano delle conseguenze quali responsabilità penale e civile.

Le innovazioni, le opere ecc, vengono concepiti come beni immateriali perché non sono tangibili, sono prodotti spirituali. Il bene non risiede nelle cose, bensì nell'aspetto spirituale, cioè quello che rende il bene accessibile e fruibile. Il fatto che l'innovazione sia identificata come bene comporta una serie di conseguenze in tema di approccio alla tutela di quel bene, perché quando si parla di bene si rimanda al concetto di proprietà. Nel codice civile il bene è definito come tutto ciò che è suscettibile di proprietà.

Proprietà e diritti fondamentali

La proprietà è un diritto costituzionalmente garantito. Nel nostro ordinamento la proprietà è un diritto fondamentale, ma non è un diritto fondamentale dell'uomo nel senso che non è collegato all'uomo in sé, mentre lo è nella prospettiva di altre convenzioni, come la convenzione europea dei diritti dell'uomo. La proprietà come diritto fondamentale è un diritto che nasce assoluto e nel nostro ordinamento i diritti assoluti sono soltanto due: il diritto di proprietà e i diritti di personalità (diritti che attengono alla persona in quanto tale).

Assoluto significa che può essere vantato nei confronti di tutti (a differenza del diritto relativo che può essere vantato solo nei confronti del soggetto verso il quale ce l'ho). Quindi ho il diritto di impedire a tutti di interferire nel mio rapporto con il bene, ho il diritto agire in giudizio nei confronti della collettività, in qualsiasi momento perché è un diritto che non si prescrive mai. Il diritto di proprietà è un diritto reale, perché conferisce al titolare un potere immediato e assoluto su una cosa (insiste sulle cose). Nel caso di beni immateriali, il diritto reale significa che l'innovazione gode di tutela reale, nel senso che se il diritto viene leso, non solo il titolare ha diritto al risarcimento (anche se per equivalente) ma ha anche il diritto che venga ripristinata la situazione anteriore alla lesione (ad es. attraverso l'inibitoria).

Anche l'innovazione è un diritto fondamentale, e lo si può verificare sia nell'art. 41 della Cost. che tutela la libertà di iniziativa economica e ci dice che l'innovazione è una grande espressione della libertà della iniziativa economica, sia nella Carta di Nizza all'art. 17 (carta dei diritti fondamentali dell'uomo) la quale ci dice che la proprietà intellettuale è protetta (ha la stessa forza dei trattati istitutivi dell'UE e della Costituzione nella parte in cui prevede i diritti fondamentali). Il bene immateriale e la proprietà intellettuale sono collegati.

Fonti della tutela civile delle innovazioni

- Codice civile per le parti dei contratti che coinvolgono le innovazioni (ha una parte residuale)
- Organismo internazionale deputato al monitoraggio dello sviluppo e alla tutela di questi beni (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale)
- Convenzione che istituisce la Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale.

La Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ci dà una definizione per elencazione che sta dentro alla materia: “la proprietà intellettuale comprende i diritti relativi alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, alle interpretazione di artisti e interpreti e alla esecuzione degli artisti, ai fonogrammi e alle emissioni radiofoniche, alle invenzioni in tutte le aree della attività umana, ai disegni e modelli industriali, ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio e ai nomi commerciali e le denominazioni commerciali, alla protezione contro la concorrenza sleale e tutti gli altri diritti che riguardano la proprietà intellettuale nel campo industriale, scientifico, letterario e artistico”.

Tutto ciò è possibile distinguerlo in macroaree che sono:

  • Segni distintivi di un'impresa, che corrispondono alla proprietà industriale in senso stretto, e sono: marchio, ditta e insegna;
  • Creazioni intellettuali a contenuto tecnologico: varietà vegetali, invenzioni, che godono di tutela brevettuale;
  • Disegni e modelli;
  • Concorrenza e consumatori, con regole a tutela dei mercati e dei consumatori da pratiche scorrette;
  • Diritto d'autore che tutela le opere creative.

C'è una differenza tra diritto d'autore e le altre aree, in quanto per il diritto d'autore si parte dal lato normativo per la tutela e per ricavare gli interessi in gioco (metodo utilizzato dagli americani). Tecniche di tutela significa rimedi e per rimedi si allude a due componenti:

  • Componente sostanziale, cioè quale strumento c'è per far valere un diritto;
  • Componente processuale, cioè a quale tipo di giudizio si deve ricorrere per ottenere la tutela.

Tecniche di protezione vuol dire capire la forma di tutela che possiamo avere e come si ottiene.

Segni distintivi: marchio, ditta, insegna

In un sistema economico basato su una economia di mercato l'imprenditore svolge la propria attività in un mercato in cui operano altri imprenditori in concorrenza, sempre più numerosi. Proprio il sistema concorrenziale rende di fondamentale importanza permettere che i beni e i servizi offerti da ogni impresa siano immediatamente riconducibili alla sua attività e riconoscibili da parte del consumatore. È proprio questo il motivo per cui i segni distintivi sono oggetto di tutela giuridica.

I segni distintivi dell'impresa sono quegli elementi che permettono di identificare in maniera univoca l'impresa. Sono quegli elementi che permettono di riconoscere l'imprenditore, il luogo dove si esercita l'impresa, e i prodotti offerti.

Dietro ai segni distintivi vi è un interesse individuale, e un interesse della collettività. L'interesse individuale può essere:

  • Isolato: cioè l'interesse che fa capo ad un determinato imprenditore a cui si riferisce il marchio, la ditta, e l'insegna;
  • Collettivo: l'interesse non fa capo alla collettività, ma sempre ad un individuo che però in questo caso non è un singolo imprenditore ma una persona giuridica di diritto pubblico (una società o forme analoghe), oppure una associazione di categoria. L'interesse individuale collettivo dà luogo al marchio collettivo; si definisce così perché ne sono titolari le associazioni di categoria o le persone giuridiche di diritto pubblico.

L'interesse individuale è l'interesse ad identificarsi rispetto alla concorrenza per ciò che si fa, per dove lo si fa, e per i prodotti che si trattano nella propria attività. Si tutelano anche i connotati di un imprenditore o delle associazioni di categoria, che sono una pluralità.

Il codice civile ha definito questi connotati isolando i concetti di ditta, insegna e marchio. Affinché vengano tutelati marchio, insegna e ditta, va verificato se esiste un interesse della collettività, va verificata la dimensione dell'interesse.

  • Ditta: artt. 2563 a 2567 codice civile: è un segno che identifica la persona o l'ente per il ruolo economico che interpreta, cioè per la funzione economica nel mercato (chi è);
  • Insegna: artt. 2568 codice civile: è il segno che identifica la persona o l'ente per il ruolo economico che interpreta e che lo identifica in quanto operante in un determinato luogo (dove è);
  • Marchio: artt. 2569 a 2574 codice civile: è il segno che identifica i beni o i servizi che la persona o l'ente produce (cosa fa). I prodotti che il marchio identifica rispondono ad una serie che è quantitativamente aperta, ma qualitativamente chiusa perché la legge fa riferimento a determinati settori merceologici legislativamente previsti.

Questi interessi, relativi ai segni distintivi, sono il minimo comune denominatore della tutela civile. La condizione necessaria e sufficiente per la soddisfazione di questi interessi a distinguersi è che i beni e servizi prodotti da

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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