Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La regola aurea è 2043: ex 2056 si rimanda al 1223 1226 e 1227.
Danno ingiusto; si è a lungo ritenuto solo la lesione del diritto assoluto, ma poi si è esteso anche alla lesione aquiliana del credito (vedi sopra) Il vero sconvolgimento arriva con l'abbandono del diritto soggettivo per riconoscere tutela contro ogni forma di violazione di un interesse (anche protetto da clausole generali della costituzione come ad esempio il dovere di solidarietà): ciò ha permesso anche la risarcibilità dell'interesse legittimo. (vedi sopra)
Danno risarcibile; non ogni danno ingiusto è risarcibile: si pone infatti l'esigenza che al danno possa corrispondere un'obbligazione risarcitoria: il 1223 ne identifica il contenuto in termini di perdita subita e mancato guadagno ovvero il danno per essere risarcibile deve essere provato in termini di danno emergente e lucro cessante.
Il 2043 è una regola di fattispecie perché stabilisce
gli elementi dell'illecito: comportamento non iure e danno Non c'è dubbio che il comportamento sia elemento della fattispecie, il danno invece si presta ad avere una connotazione reale (naturalistica) e normativa e può trascendere dalla fattispecie all'effetto dell'obbligazione risarcitoria (nel BGB il danno è un effetto dell'illecito) Il 1223 all'opposto è regola di risarcimento perché determina l'oggetto della obbligazione enunciando la nozione di danno risarcibile mentre il 2043 enuncia il danno ingiusto. Sono regole di risarcimento anche il 1226 e 1227. Il 2058 per Di Majo è una regola di risarcimento perché ne stabilisce una particolare modalità di realizzazione. Il 2059 è una regola di risarcimento che delimita il danno risarcibile: il danno non patrimoniale è quindi ingiusto anche se risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. Si è imposta l'esigenza dellalimitazione del danno non patrimoniale. Il 1223 non può funzionare e la regola del 1226 è ovvia e pleonastica, dal momento che senza l'applicazione del 1223 non è possibile delimitare un preciso ammontare. Per questo motivo, si è ancorato il principio del risarcimento ai casi previsti dalla legge. Per lungo tempo, il naturale complemento del danno patrimoniale è stato il danno morale, che derivava dalla commissione di reati limitando fortemente la tutela ex 2043. La Corte Costituzionale (sentenza 184 del 1986) ha cercato di superare questa situazione collegando il danno biologico direttamente alla regola di fattispecie del 2043. Si è facilmente dimostrata l'ingiustizia del danno grazie all'articolo 32 della Costituzione e di fatto si è ignorato l'articolo 2059, ricollegando alla norma costituzionale il "caso previsto dalla legge". La Corte di Cassazione (sentenze 8827 e 8828 del 2003) amplia questa impostazione, seppure riporta al centro la regola di limitazione del danno non patrimoniale.risarcibilità del 2059 con l'estensione ad ogni interesse costituzionalmente protetto. La 8827 ha affermato che lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori e l'esigenza di provvedere perennemente ai bisogni dei figli è una lesione dei diritti della famiglia previsti dall'art 29 cost. Il danno morale allora è accompagnato da danni materiali (biologico) o immateriali (quali diritto all'esistenza, diritto all'immagine o diritto alla reputazione). Sembra doversi escludere solo il danno esistenziale perché non collegato in modo preciso a norme costituzionali.
b. il danno ambientale Introdotto dalla legge 349 del 1986 impone obblighi di risarcimento nei confronti dello stato. È identificato in base all'effetto di "compromissione dell'equilibrio ambientale": sfugge all'omologazione ai concetti di danno ingiusto del 2043. Castronovo l'ha definito danno materiale perché configurato come violazione
di beni della vita non di diritti soggettivi di pertinenza dello stato: rientra nella violazione di norme di protezione). È una responsabilità azionabile dallo stato e enti territoriali: ciò rimanda ad una legittimazione più che ad una titolarità. È prevista la condanna al ripristino dello stato dei luoghi: la misura risarcitoria è residuale. Il danno al patrimonio o meramente patrimoniale: è una perdita economica; è cosa diversa dalla conseguenza patrimoniale del danno: è il caso della perdita subita da un'impresa a causa di interruzione di somministrazione di corrente elettrica. Si è dubitato della risarcibilità di questo danno nel sistema tedesco che determina casisticamente i beni della vita tutelati in via aquiliana (corpo, salute, libertà e proprietà). Tuttavia soccorre il principio per cui se vi è stata una violazione di una norma di protezione il danno è risarcibile: ilIl timore nell'applicare questo principio è però dato dal sovrapporre il concetto di norma di protezione alla norma penale e concedere quindi la risarcibilità per soli atti dolosi.
Nei sistemi come quello francese che prevedono la clausola generale è più facile intravedere la tutela: in questi sistemi è però il principio di causalità a selezionare il danno risarcibile.
Nel diritto inglese si ricorre alla violazione di un duty of care;
In Italia il danno ingiusto è a metà strada tra DE e FR: in teoria il danno patrimoniale non è necessariamente contra ius perché non esiste un diritto all'integrità del patrimonio: se esistesse questo "fantomatico diritto" sarebbe risarcibile ogni danno meramente patrimoniale (tipo il danno che deriva dalla corretta concorrenza commerciale).
Si ricorre quindi sicuramente alle norme penali secondo la tecnica delle norme di protezione mutuata dalla
tradizione tedesca: 185 cp. Non mancano però altre norme che prevedono la responsabilità per danno meramente patrimoniale: amministratori di società per il danno ai soci o i terzi: diverso dal danno alla società (2395 cc) responsabilità processuale aggravata: il soccomebente che ha agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave (96 cpc): anche del creditore che chiede fallimento con colpa e poi il fallimento è revocato. 31 Sez. V La riparazione del danno. Le misure risarcitorie a carattere compensativo derivano dalla tradizione romanistica (damnum iniuria datum della lex aquilia). La forma riparatoria è di derivazione giusnaturalistica: implica la rimessione nello stato che sarebbe esistito se non ci fosse stata lesione; bisogna tenere conto dello "stato che sarebbe esistito se non" e non di "quello che era al momento della lesione" non si ripristina lo status quo ante ma si eliminano i pregiudizi del danno. Nb il danno nonpatrimoniale ove possibile e non eccessivamente oneroso può essere sempre riparato in natura.
Si è dubitato che la riparazione in natura potesse essere un risarcimento ed è stata accostata alle misure restitutorie: sembra scorretto per via del limite del dolo o colpa grave e per via della subordinazione al risarcimento per equivalente in caso di eccessiva onerosità.
Marella teorizza che la misura della reintegrazione in forma specifica (2058) sia una misura mista perché si avvicina ad una regola di proprietà.
Segue missile omesso ad arte.
Sez. VI La misura del risarcimento.
Vige il principio del tutto o nulla cioè che devono essere risarciti tutti i danni che sono derivati dal fatto a imputato (carattere pervasivo del risarcimento):
L'unico contemperamento è quella del 1227: concorso di colpa che opera sia sull'evento dannoso iniziale sia sulle conseguenze dannose ulteriori.
C'è un dovere di evitare le conseguenze
dell'illecito in capo al danneggiato. Il 1223 ci parla di "conseguenza immediata e diretta": se intendessimo alla lettera rimarrebbe certo fuori ogni conseguenza patrimoniale ulteriore. Certo anche la condicio sine qua non è un parametro troppo forte perché addosserebbe risultati paradossali al danneggiante; alla causalità naturale meglio sostituire un giudizio di probabilità: in materia contrattuale si specifica come giudizio di prevedibilità (1225). La teoria della causalità adeguata fa rientrare nel risarcimento gli effetti che la norma violata voleva evitare; Vi è intima connessione tra causalità adeguata e prevedibilità del danno contrattuale perché nel contratto la norma violata è proprio la previsione oggetto delle parti. Profili processuali: Il risarcimento fonda su una sentenza di condanna (a pagamento o altra obbligazione) La sentenza è titolo esecutivo che permette l'esecuzione.forzata (tutela coercitiva diretta). Tra gli effetti che sono tra il diritto sostanziale ed il processuale c'è che: La sentenza permette iscrizione di ipoteca ex 2953 il che è una coercizione indiretta specialmente per gli obblighi che non hanno ad oggetto il risarcimento dei danni; in più l'ipoteca giudiziale assicura una tutela anticipata visto che può fondarsi su una condanna generica ex 278. Inoltre ex 278 2co si possono avere delle provvisionali che non sono tutela anticipata, ma tutela piena ma solo per una parte del danno: nel caso di circolazione dei veicoli si possono avere provvisionali fino ai 4/5 del danno presumibile anche se non vi è piena prova dell'esistenza del diritto ne del danno. 423 cpc prevede provvisionali anche nel processo del lavoro. Capitolo II: la coazione all'adempimento Sez I: probabili modelli di coazione 1. il principio della coazione all'adempimento Si parla di una coazione giuridica; è ilrimedio speculare al risarcimento del danno. Sono rimedi scelti dal creditore in base al fatto che abbia vantaggio nel risarcimento o ancora interesse alla prestazione: ovvio che si possono chiedere concorrentemente quando l'adempimento non può compensare il danno subito nel frattempo. Così con il risarcimento si è rimessi nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato il creditore (risarcimento dell'interesse positivo) mentre nella coazione ad essere soddisfatto è l'interesse primario. La previsione del rimedio è di diritto sostanziale, ma la realizzazione spetta al processo; Castronovo dice che l'adempimento coattivo è una forma di risarcimento in forma specifica, questa impostazione non si può condividere: Mazzamuto ci ricorda che concorre con il risarcimento solo per il ritardo (danno medio-tempore) e soprattutto che nell'azione per l'adempimento ci si riferisce al solo adempimento e non si fa questione di.La colpevolezza dell'obbligato o dall'obbligato può essere dimostrata attraverso diverse prove.