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PARTE III TUTELA INDIRETTA E DANNI ATTESI CAPITOLO I: DANNO INGIUSTO AGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI La legge dispone che il danno deve essere determinato nel suo preciso ammontare e consiste nella perdita subita e nel mancato guadagno. La sua funzione consiste nell'evitare che le vittime abbiano di meno rispetto al pregiudizio subito e che i responsabili paghino di più di quanto è necessario. Nella responsabilità contrattuale tale funzione suppone l'inadempimento del debitore. Nella responsabilità extracontrattuale suppone un danno ingiusto, nel caso in cui ricorra un illecito. In tutti i casi in cui il danno non può essere determinato nel suo preciso ammontare si fa ricorso all'equità. L'equità non è fonte di diritto, ma ricorre solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In forza del rinvio all'equità, il danno deve essere determinato nel suo preciso ammontare secondo criteri obiettivi. Quali sono icriteri di determinazione del danno agli enti pubblici territoriali? Sono tanti, possono riguardare il campo politico, sociologico, economico, ecc. Il problema fu affrontato in occasione della discussione sulla legge, poi promulgata n. 985 del 1913 in merito alle concessioni di derivazione da acque pubbliche. Il dibattito si concluse con l'imposizione ai concessionari sull'energia idroelettrica di un sovracanone destinato a favore dei comuni rivieraschi e determinato quale compenso per la perdita subita e per il mancato guadagno, in relazione al valore dell'acqua sottratta, alle minori occasioni di sviluppo, d'incremento demografico, di potenziamento delle infrastrutture e di aumento del reddito pro-capite. La determinazione del danno nel suo preciso ammontare consiste in una funzione di garanzia. Le decisioni dei giudici di merito si dividono in tre gruppi: 1) le decisioni in cui la perdita di risarcimento è stata coltivata in riferimento alla naturadell'illecito; 2) le decisioni in cui la pretesa al risarcimento è stata motivata in relazione al pregiudizio subito; 3) le decisioni in cui la pretesa al risarcimento è stata motivata in relazione alla natura della situazione lesa. Per stabilire la risarcibilità di un ente pubblico territoriale non serve accertare se vi sia stata lesione di un diritto soggettivo, ma se il pregiudizio riguarda beni, rapporti e attività impedite o rese più onerose dall'illecito (perdita subita) o prospettive di sviluppo mancate (mancato guadagno). CAPITOLO II: SERVIZIO PUBBLICO DI MEDICINA PREVENTIVA E FALSO NEGATIVO Ci si domanda se in caso di falso negativo, cioè in caso di esiti negativi di diagnosi medica, seguiti da patologia del soggetto sano, sussista una responsabilità civile del medico. Per la responsabilità extracontrattuale, la legge dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso.

Il fatto a risarcire il danno. Il danno deve essere determinato nel suo preciso ammontare e consiste nella perdita subita e nel mancato guadagno. Non tutti i danni sono risarcibili, ma solo i danni ingiusti. Il danno deve essere provato e deve sussistere un nesso di causalità tra il danno ingiusto e il pregiudizio patito.

Per la responsabilità contrattuale, la legge dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da cause a lui non imputabili.

Essendo la salute un diritto fondamentale del cittadino e un interesse della collettività, sussiste sempre un danno ingiusto ogni qual volta viene pregiudicata la salute di una persona. Ciò non vuol dire che ogni danno sia ingiusto e che tra ogni danno ingiusto e ogni pregiudizio, ci sia sempre un nesso di causalità. Né è possibile applicare o disapplicare sempre la

regola secondo cu, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde se non in caso di dolo o colpa grave. Non è possibile pensare che essendo ogni patologia, un pregiudizio e quindi un danno risarcibile, sussiste sempre. La prova del fatto che la terapia non era adeguata, che la cura non ha sortito gli effetti desiderati, che la terapia non è stata regolare, che le cautele non sono state sufficienti, non è una prova della colpa del medico. Se il rapporto terapeutico è stato instaurato tra il paziente e il libero professionista, la responsabilità si configura come una responsabilità contrattuale; il medico risponde solo a titolo di dolo o colpa grave. Questo è il regime che la dottrina e la giurisprudenza considera di favore per il medico. Al paziente è sufficiente provare l'esito deludente della cura o della diagnosi, e il medico dovrà dimostrare.non solo l'esistenza di problemi tecnici dispeciale difficoltà, ma anche l'assenza di dolo o colpa grave, che altrimenti gli verranno attribuiti. Questo regime si applica al medico, dipendente o autonomo, di una struttura pubblica o privata. La responsabilità del medico si aggiunge a quella della struttura che risponde senza regime di favore. Prima dell'applicazione di questo regime, in caso di trattamento terapeutico con esito negativo, il paziente danneggiato si trovava di fronte alla struttura, la quale aveva la responsabilità contrattuale e il medico, il quale aveva una responsabilità extracontrattuale, ma non poteva usufruire del regime di favore, per cui in qualunque caso il medico era sempre responsabile. Per questo motivo i giuristi hanno realizzato un complesso unitario di regole uniformi e transtipico, nel senso che prende in prestito dalle due forme di responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale, le regole della sua.

disciplina.

  1. applicazione dell'art. 2236, regime di favore del medico;
  2. oneri della prova a carico del responsabile, medico o struttura;
  3. obbligo del consenso informato da parte del responsabile, medico o struttura.

Maggiori sono le precauzioni adottate, maggiori sono i costi da sostenere. Ciò vuol dire materiali, sistemi e metodi più sofisticati, con un aumento dei tempi dedicati al paziente. La possibilità per il paziente di rivolgersi a più strutture sanitarie e a più medici, confrontare i risultati. Questo implica una maggiore necessità di informazione.

La responsabilità del medico prende il nome di "terra di nessuno tra contratto e illecito". In questa terra di nessuno operano i medici e le strutture in maniera diversa, a seconda che si tratti:

  1. di prevenire le malattie nei confronti della massa dei cittadini;
  2. di prevenire patologie dei singoli malati.

Dunque, le regole rimodulate sono:

  1. il criterio di favore, art.

2236 che opera nei confronti del medico e non della struttura, la quale risponde dei danni attesi, perciò in caso di fattidolosi o colposi che abbiano cagionato danno ingiusto, sono previsti i danni risarcibili;

L'onere della prova;

L'obbligo del consenso informato.

CAPITOLO III: OGGETTO E TUTELA DELL'ESCLUSIVITÀ DELL'IMMAGINE DI SÉ.

L'immagine viene rappresentata nei testi giuridici, come la situazione giuridica soggettiva più esclusiva e assoluta. L'appartenenza esclusiva non è una caratteristica tipica dell'immagine di sé.

L'esclusività è una caratteristica di tutte le situazioni di appartenenza dei beni giuridici, materiali e immateriali. Nella teoria giuridica, l'esclusività è stata eviene proposta come metafora per l'apprezzamento di tutti i beni della vita, materiali, immateriali relativi alla personalità.

L'esclusività non è

Riferita alla titolarità del diritto, ma al bene che ne forma oggetto. Dalla legge sul diritto d'autore del 1941 dire che un'opera dell'ingegno appartiene al titolare, vuol dire: che la paternità è sua in via esclusiva e che il diritto di sfruttamento è suo in via esclusiva.

Il titolare della paternità conserva la tutela giuridica contro le contraffazioni che ne pregiudicano la reputazione anche dopo aver ceduto il diritto di sfruttamento dell'opera.

Il titolare del diritto di sfruttamento ha tutela contro attività di terzi che pregiudicano il suo diritto.

La tutela contro il terzo sussiste se la sua attività pregiudica, ostacola, o intralcia lo sfruttamento dell'opera.

Il diritto ha la funzione di regolare rapporti umani e di risolvere conflitti sociali ed economici. L'esclusività finisce dove inizia la libertà di cronaca, e la libertà di diffusione finisce dove inizia

L'esclusività. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà, dalla necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici, culturali, o da fatti, avvenimenti, cerimonie pubbliche.

Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o la messa in commercio può pregiudicare la reputazione, l'onore o il decoro della persona.

L'art. 10 del cod. civ. dispone che qualora l'immagine della persona sia stata esposta o messa in commercio fuori dai casi previsti dalla legge, provocando pregiudizio al decoro, all'onore o alla reputazione della persona, l'autorità giudiziaria può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento del danno.

Qualunque diffusione dell'immagine può costituire un abuso, non solo se recada danno, bensì quando interferisce con l'oggetto della

tutela dell'esclusività. Non è vero che qualunque fatto divulgato al pubblico è cronaca e non è vero che qualunque diffusione della propria immagine costituisce lesione del vero io. La legge stabilisce il principio, che la diffusione dell'immagine di una persona non è lecita senza il suo consenso. L'art. 10 stabilisce tante regole: 1) che la tutela compete al titolare esclusivo dell'immagine; 2) l'inibitoria si verifica sia nei casi in cui la diffusione dell'immagine è consentita dalla legge, sia nei casi in cui non è consentita; 3) prevede il risarcimento nei casi in cui si verificano dei danni. L'immagine delle persone note può essere diffusa senza il loro consenso. Persone note hanno preteso l'inibitoria e il risarcimento dei danni per la diffusione della loro immagine senza il loro consenso. Per
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Costantino Michele.