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La responsabilità del debitore e l'esecuzione forzata

Il rapporto di obbligazione perderebbe completamente di senso se l'ordinamento non prevedesse una responsabilità del debitore allorché egli non adempia spontaneamente all'esecuzione dell'obbligo nascente dal rapporto (responsabilità oggi di natura solo patrimoniale). Anche la previsione della responsabilità per inadempimento del debitore risulterebbe priva di senso se l'ordinamento non avesse approntato anche un meccanismo in grado di consentire al creditore di realizzare il suo diritto anche di fronte all'inerzia/resistenza del debitore inadempiente. La forzata è il meccanismo dell'esecuzione sui beni del debitore, frutto di uno specifico potere processuale (azione esecutiva). In caso di inadempimento del debitore, il creditore può rivolgersi al giudice dell'esecuzione per dare avvio a un meccanismo procedimentale nel complesso chiamato esecuzione forzata (o processo esecutivo). Il risultato finale di questo processo è la possibilità per il creditore di ottenere la soddisfazione del suo diritto attraverso l'espropriazione dei beni del debitore inadempiente.

Il procedimento è raggiunto quando il creditore, con atto conclusivo, consegue quanto a lui dovuto. Il debitore inadempiente è costretto a vedere i propri beni in una situazione di soggezione di fronte al potere attribuito al creditore di dare avvio al processo esecutivo attraverso un'azione esecutiva: è così costretto a subire l'impiego della forza dello stato, nel particolare apparato a ciò predisposto, cui ha dato impulso il creditore con l'esercizio di tale azione esecutiva. Si può esplicare in due forme:

  1. L'azione esecutiva
  2. Esecuzione forzata in forma specifica (art 2930-2933 cc/ art 605-614 cpc)
  3. Esecuzione forzata per espropriazione (art 2910 e ss cc/ art 483 e ss cpc)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE (art 2740 cc): stato di soggezione alla futura eventuale azione esecutiva per espropriazione e alle prodromiche azioni cautelari per sequestro conservativo, in cui vengono a trovarsi i beni del debitore ancora.

prima dell'inadempimento.Il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri salve le limitazioni stabilite dalla legge. Costituisce una sorta di sanzione e deterrente che presidia il corretto funzionamento del rapporto obbligatorio, garantendo l'esito sattisfattivo, anche in ipotesi di inerzia o cattiva volontà del debitore (NON in caso di sua insolvenza), attraverso l'esposizione dei beni del debitore all'azione esecutiva che il creditore può intraprendere per ottenere in via coattiva la soddisfazione del proprio credito.

Tre diverse situazioni: i beni del debitore vengono in considerazione, per il solo loro valore di mercato e di scambio, in vista della possibilità di ricavarne denaro (pignoramento, vendita forzata,...). Il creditore munito di titolo esecutivo giudiziale/stragiudiziale può attivare il

procedimento di espropriazione forzata: esecuzione per dare impulso alla trasformazione in denaro di alcuni beni del debitore a sua scelta (mobili/immobili/crediti). b) Obbligazione inadempiuta ha per oggetto la consegna di una cosa certa e determinata presente nel patrimonio del debitore/ facere infungibile/ manifestazione di un consenso negoziale (vd. contratto esecuzione in forma preliminare)/ comportamento astensivo (obbligo di non fare): si può avere specifica dell'obbligo (creditore ha esattamente ciò che gli spettava) c) Inadempimento di un'obbligazione non pecuniaria e non suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica (es. obbligo di consegna/rilascio di beni che il debitore non ha più, obblighi a prestazioni di fare che solo l'obbligato può eseguire,...). Operatività della responsabilità del debitore non riesce a soddisfare l'interesse del creditore: come sanzione per l'inadempimento e mezzo di

Realizzazione invia succedanea del diritto del creditore rimane solo la conversione dell'originaria obbligazione in pecuniaria risarcitoria, un'obbligazione (art 1218 cc). La possibilità di soddisfazione di questa NUOVA obbligazione risarcitoria è comunque garantita dal patrimonio del debitore ex art 2740 cc.

L'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Il creditore procedente può ottenere dagli organi esecutivi che i beni prescelti siano prima pignorati (per forzata): impedire che il debitore li possa sottrarre a loro destinazione esecutiva) e poi venduti (vendita). Il ricavato della vendita forzata viene poi distribuito tra il creditore che ha proceduto all'espropriazione e gli altri creditori intervenuti.

PIGNORAMENTO:

I. (mobiliare, immobiliare, di crediti) atto iniziale dell'espropriazione forzata (art 491 cpc) con cui si individuano i beni del debitore da destinarsi all'espropriazione e li si vincola alla soddisfazione del credito (possono essere attaccati

contemporaneamente anche beni di natura diversa).

ISTANZA DI VENDITA e VENDITA FORZATA:

II. atto di impulso processuale che segue il pignoramento.

La vendita forzata non ha luogo se il bene pignorato consiste già in una somma di denaro: il creditore può allora chiedere subito la distribuzione.

Svoltasi la vendita, il creditore può prelevare dal ricavato la somma di denaro che costituisce esattamente l'oggetto del suo credito + accessori e spese maturati dopo inadempimento.

Altri creditori, anche dopo il pignoramento o la vendita, possono intervenire nel processo esecutivo chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato: la distribuzione avviene tra gli interventi tempestivi alla pari con il creditore procedente (salvo esistenza di cause di prelazione). Non rileva che gli altri creditori abbiano un titolo esecutivo: esso non dà diritto di precedenza nella distribuzione, serve solo per effettuare propri pignoramenti, chiedere la vendita dei beni pignorati.

nel procedimento in cui siano intervenuti se non lo fa il creditore originariamente procedente, e privare di effetto la rinuncia agli atti del pignorante (art 629 cpc).

Art 499 cpc: possono intervenire nel processo esecutivo promosso sui beni del debitore da altro creditore munito di titolo:

  • creditori che hanno nei confronti del medesimo debitore un credito portato da un titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale, provvisorio o definitivo)
  • creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro conservativo sui beni pignorati
  • creditori che, al momento del pignoramento, avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri
  • creditori titolari, al momento del pignoramento di un credito pecuniario verso il debitore imprenditorie risultante da scritture contabili.
Con ordinanza con cui dispone la vendita forzata, giudice fissa udienza di comparizione del debitore e di tutti i creditori intervenuti privi di titolo esecutivo.affinché debitore prenda posizione su loro domande (riconoscimento o disconoscimento loro crediti: se è riconosciuto il credito, creditore intervenuto partecipa a distribuzione del ricavato vendita). In sede di distribuzione tutti i creditori, titolati e non (= indipendentemente dal fatto che loro diritto risultio meno da un accertamento), si trovano sullo stesso piano quanto a possibilità che vengano messi indiscussione, su iniziativa creditori concorrenti/ debitore/ terzo soggetto a espropriazione, ammontare o sussistenza del proprio diritto di credito. Chi promuove azione esecutiva e trova beni da pignorare non ha alcun vantaggio in sede di distribuzione. ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO: In alcuni casi espropriazione può colpire un soggetto diverso dal debitore originario (egli diviene allora parte del processo esecutivo). Debitore: parte solo formale nel processo di espropriazione Terzo: vero e proprio soggetto passivo del procedimento (a lui si

Applicano tutte le norme relative a debitore) Accade quando proprietario del bene, estraneo a rapp. debitorio, è gravato da responsabilità per debito altrui (pegno, ipoteca, alienazione del bene dichiarata inefficace a seguito esercizio azione revocatoria) Titolo esecutivo e precetto sono notificati anche a terzo e precetto deve contenere espressa menzione del bene del terzo che si vuole espropriare.

ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA

Esecuzione di obbligazioni non aventi ad oggetto somme di denaro: interesse del creditore trova diretta attuazione attraverso:

Esecuzione forzata per consegna: bene mobile art 2930 cc e 605 ss cpc

Esecuzione forzata per rilascio: bene immobile

Esecuzione per surroga: esecuzione ad opera di altri del facere fungibile non attuato dall'obbligato (a sue spese) art 2931 cc e 612 cpc Attuazione per effetto della pronuncia della sentenza costitutiva produttiva di effetti di un (preliminare proprio) contratto non spontaneamente concluso art 2932 cc Distruzione,

a spese dell'obbligato, di quanto fatto in violazione obbligo di non fare (art 2933 cc) 64

NB: consegna e rilascio sono preordinati a soddisfazione di un diritto reale/personale già esistente in capo a esecutante (non possono essere utilizzati per trasferirlo)

NB: non si può ricorrere a esecuzione per consegna per soddisfazione in via coattiva di un credito avente ad oggetto cose determinate solo nel genere: prima della specificazione non si è ancora prodotto l'effetto reale del negozio traslativo e diritto del creditore non si è ancora concretizzato su alcun bene che possa essere oggetto di consegna.

Ufficiale giudiziario attua materialmente esecuzione (preceduta da notifica titolo esecutivo e precetto): non ha senso intervento altri creditori in concorso quindi attuazione spesso rapida.

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Dal punto di vista debitore

Entrambe forme di esecuzione forzata permettono al creditore di conseguire il bene oggetto

dell'obbligazione originaria: la responsabilità patrimoniale del debitore si palesa come surrogato dell'adempimento. L'intero patrimonio del debitore è vincolato alla realizzazione del credito: tutti i suoi beni possono essere destinati coattivamente a soddisfare il diritto del creditore. In realtà, la messa a disposizione di tutti i beni è solo potenziale: non c'è garanzia con diritto di seguito, ma solo un generico interesse legittimo (che si traduce nella titolarità dei rimedi) a conservare la consistenza patrimoniale sufficiente a rendere capiente una futura azione espropriativa. In concreto, il creditore può aggredire solo i beni del debitore nella misura necessaria al conseguimento del bene dovuto: il giudice può anche limitare d'ufficio i beni colpiti da azione esecutiva (pignorati) se questi sono superiori all'ammontare del credito e delle spese (art. 496 cpc). I beni presenti e futuri sono soggetti a questa responsabilità. Il momento cronologico di riferimento è la nascita dell'obbligazione originaria.

dell'obbligazione. Possono essere aggre

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A.A. 2005-2006
116 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Consolo Claudio.