DIRITTO DEL LAVORO
Origini del diritto del lavoro: Quando nasce questa materia? Nasce con la civiltà
industriale. Il diritto del lavoro nasce dopo l’avvento delle grandi rivoluzioni industriali
che interessano tutti i paesi europei e questo fenomeno riguarda poi il pianeta nel
suo complesso. Nasce per dare una risposta ad un’assenza di disciplina, regole che
si poteva cogliere con riferimento al rapporto di lavoro subordinato. È un passaggio
epocale quello che si consuma con l’avvento della rivoluzione industriale, perché con
l’avvento delle rivoluzioni industriali finisce il modello precedente fondato su
un’attività economica prevalentemente agricola. Nell’ambito di questa attività non
c’era niente di ciò che verrà dopo, c’era un mondo caratterizzato da ritmi produttivi
che appartengono alla storia. Questo sistema viene meno con la rivoluzione
industriale perché l’invenzione delle macchine porterà l’umanità a creare processi di
automazione che prima erano inconcepibili. Dall’invenzione delle macchine nasce la
fabbrica, perché è possibile produrre beni che prima non esistevano e produrre beni
per un numero indeterminabile di destinatari. Questo tipo di modello sconvolge la
storia umana, niente sarà più come prima. Non solo lo sconvolgimento riguarda il
tessuto sociale economico di un certo complesso, ma si creeranno interazioni tra
paesi che prima non esistevano. Tutto questo accelera i processi produttivi e di
relazione tra gli esseri umani e rende tutto interdipendente. Questo aspetto ha
implicazioni profonde sulla tutela del lavoro perché quando nascono i primi grandi
insediamenti industriali, nei grandi insediamenti industriali non ci sono regole che
riguardano la tutela del lavoro. Quindi succede che il lavoratore entra nello
stabilimento industriale e non ha un orario di lavoro e non ha alcuna regola che
riguardi la protezione della sua salute, sicurezza e nessun’informazione circa la
retribuzione. L’avvento della rivoluzione industriale si connota per una situazione
dove non ci sono regole che riguardano la disciplina del rapporto individuale di
lavoro. Succede che la situazione che viene a determinarsi è una situazione
drammatica perché la mancanza di tutela per i lavoratori ha effetti sulle vite dei
lavoratori, ma anche effetti che hanno natura sociale perché riguarda migliaia di
lavoratori, non è una situazione individuale. Nella fase nella quale progressivamente
il ceto artigiano va verso l’impoverimento, secondo alcuni studiosi di storia del
capitalismo, nasce l’archetipo del contratto di lavoro subordinato alla confluenza fra il
rapporto di servitù ed il rapporto di Verlag. Quest'ultimo è uno schema contrattuale
con cui l'artigiano ottiene un mutuo da un mercante, impegnandosi a restituire il
capitale tramite cessione di una partecipazione agli utili della bottega. Fin dalle sue
origini il diritto del lavoro riguarda un intreccio tra mondo individuale e sociale. Non è
irrilevante per il modello sociale nel quale viviamo il tipo di soluzione che si adotta in
materia di lavoro. Diritto del lavoro è nato per offrire protezione a persone che si
trovavano a lavorare nel contesto della fabbrica dove non avevano protezione. Il
diritto del lavoro ha dato una risposta al tema del licenziamento, retribuzione,
protezione della maternità, … Il diritto del lavoro ha esaurito la sua funzione dando
tutte le risposte? No, perché il diritto del lavoro ha dato una serie di risposte che
erano necessarie in un certo contesto, ma quel contesto per la dinamicità della
nostra storia non c’è più, ora siamo in un altro contesto e quindi il diritto del lavoro
deve individuare altre risposte. Cambiano le domande perché il contesto economico
e sociale cambia. Quali sono queste domande? Maternità, retribuzione, sistema
pensionistico… le domande hanno avuto una risposta, ma queste risposte ad un
certo punto non sono state più sufficienti si sono dissolte, hanno perso la capacità di
governare una certa tendenza perché è cambiato il modello economico. Fino ad un
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certo punto nel nostro paese e nei paesi avanzati come il nostro, c’è un certo tipo di
organizzazione del lavoro. Ad un certo punto l’oggetto della regolazione, cioè il
rapporto di lavoro subordinato non c’è più perché cambia il modello organizzativo
dell’impresa. Tutto l’apparato protettivo che è stato pensato per un rapporto di lavoro
di tipo tradizionale non c’è più perché cambia il rapporto. Chi è il rider? è un
lavoratore subordinato, parasubordinato? Non c’è una risposta. Forse perché la
risposta è posta male? Questo è possibile perché ci sono elementi che inquinano la
scena con distrazioni, con degli artifici. Uno di questi proprio per la sua natura
suggestiva è la convinzione di molti che nell’era della cosiddetta risoluzione 4. 0
rivoluzione digitale, l’idea è che con la crescita delle tecnologie il lavoro diventa
immateriale. Con la rivoluzione industriale. L’erronea convinzione è che con il
progresso tecnologico il lavoro umano sia un lavoro immateriale. Non è vero che con
la crescita tecnologica il lavoro umano sia divenuto immateriale, questo può essere
vero per alcuni aspetti. Anche dietro il lavoro intellettuale c’è uno sforzo fisico. Non
c’è solo il lavoro intellettuale, perché ad esempio il rider pedala, trasporta delle merci
ed è esposto a dei rischi. Allora quelle domande sono cambiate perché ad esempio
l’operaio che entra nella fabbrica sul finire dell’800 chiede una retribuzione adeguata,
una protezione della sua salute. Oggi il rider ci fa le stesse domande ma in un
contesto diverso. Noi le risposte a queste domande non le abbiamo date.
Codificazione: Con il codice del 1942 la disciplina lavoristica e i suoi principi
fondamentali entrano nel diritto dei privati. Il codice costituisce il punto di approdo
nella sistemazione della materia, ma anche il punto di partenza di un latente conflitto
tra disciplina codificata e disciplina contenuta nella legislazione speciale. il contratto
di lavoro viene disciplinato nel libro 5° intitolato Del lavoro, che contiene le regole
giuridiche e del diritto commerciale e del diritto del lavoro. Il legislatore definisce i
soggetti del rapporto cosicché la definizione del contratto deve essere dedotta da
quella di prestatore di lavoro (art 2094 c.c.).
Costituzione: La nostra costituzione è una costituzione dove il lavoro assume un
ruolo fondamentale fin dall’art.1 “l’Italia è una repubblica democratica fondata sul
lavoro”. I costituenti vollero affermare che l’Italia è una repubblica democratica
fondata su un comportamento dinamico dei lavoratori, ciascuno di noi esiste in base
a ciò che fa e non in base a ciò che è. La valorizzazione del lavoro come
appartenenza, come elemento fondativo della collettività è la negazione dell’ottica
castale, del privilegio, dell’appartenenza ad uno status. Si tratta di una affermazione
rivoluzionaria nel 1947. A noi interessa tutto questo nella radice della valorizzazione
del lavoro come elemento di appartenenza ad una collettività perché prende vita con
quella parola un’idea del lavoro come un qualcosa che appartiene alle persone. L’art
1 è una disposizione che è aperta, individua un suo filtro, un meccanismo di
funzionamento. Nessuno può rimanere inerte dice l’art 1, tutti devono fare la loro
parte. L’art 2 evoca i doveri inderogabili di solidarietà sociale e diritti inviolabili.
Quando i diritti hanno una matrice personale sono diritti inviolabili e di diritti inviolabili
sono diritti fondamentali, è un diritto che non tollera negoziazione, è un diritto che
non si può comprare, cedere. In un rapporto di lavoro c’è l’implicazione diretta di una
persona in un vincolo giuridico. Il lavoratore cede le proprie energie lavorative ad
un’altra persona che le utilizza. Perché se un lavoratore subisce un infortunio il
sistema pubblico se ne deve fare carico? Perché abbiamo bisogno di un sistema
pensionistico e di un sistema di assicurazione. L’art 2 dice che ci sono doveri
inderogabili di solidarietà sociale. Di fronte ad un lavoratore che subisce un
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infortunio in luogo di lavoro che provoca una menomazione grave, di fronte a questo
la collettività ritiene di farsi carico di questa situazione. La solidarietà è un elemento
che tiene insieme una collettività. La solidarietà risponde anche ad un istinto di
autoconservazione. Avere un sistema pensionistico, di sicurezza sciale è
fondamentale perché risponde ad un dovere che non ha bisogno di spiegazione, ma
che poi ha anche un fondamento razionale. Art 3 della costituzione è una
disposizione che enuncia l’eguaglianza formale e sostanziale. Tutti i cittadini sono
eguali davanti alla legge, eguaglianza formale. L’avvento dell’eguaglianza formale è
il momento che determina l’abbattimento del privilegio. Affermare che siamo tutti
eguali davanti alla legge significa dire che non ci possono essere processi diversi
per alcune persone rispetto ad altre persone. Nell’Italia dei primi del 900 vi erano
processi differenti per ricchi e potenti. L’eguaglianza formale è una condizione
necessaria ma non sufficiente per realizzare l’eguaglianza, abbiamo bisogno anche
dell’eguaglianza sostanziale, compito della repubblica è rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità
umana. Con questa formula intendiamo affermare che c’è diseguaglianza.
Affermando che ci sono disparità, afferma che è ineludibile la strada per rimuovere
gli ostacoli. La diseguaglianza va eliminata. L’eguaglianza ha una duplice accezione,
formale e sostanziale, l’eguaglianza nel momento in cui declama la priorità assoluta
che tutti siamo uguali davanti alla legge, fissa una legge dove dice che elimina gli
ostacoli affinché tutti possiamo essere eguali davanti alla legge. se parliamo di
uguaglianza parliamo di un sistema che deve riconoscere le differenze e rimuovere
gli ostacoli. Compito del diritto del lavoro è riconoscere le differenze, rimuovere gli
ostacoli, comprendere quando è necessario agire nella 1° soluzione o nella 2°. La
capacità di discernimento tra le 2 opzioni è l’abilità del diritto del lavoro. tutto il diritto
del lavoro si presta ad essere osservato come una interazione tra eguaglianza
formale e sostanziale. Esempio: la disciplina dei licenziamenti ha lo scopo di
introdurre dentro ad un rapporto di lavoro dosi di eguaglianza perché muove dal
presupposto che il lavoratore si trovi in una posizione di debolezza rispetto al datore
di lavoro e la disciplina introduce elementi che incidono sulla disparità al fine di un
riequilibrio.
Art 4 diritto al lavoro, questo comporta che ciascuno di noi ha diritto ad un posto di
lavoro, ciascuno di noi ha diritto a che i pubblici poteri si impegnino affinché sia
garantita ad un numero elevate di persone un posto di lavoro. qui si aprono questioni
ampie perché come i pubblici poteri possono realizzare una simile ipotesi? È difficile
dare una risposta unica su questo, ogni stagione ha le sue ricette. Le ricette he sono
state adottate negli ultimi 20 anni non hanno dato grandi frutti. L’idea che se si rende
più flessibile i rapporti di lavoro, l’idea che se rendiamo più facile l’assunzione a
tempo determinato non ha avuto l’effetto sperato. Questo vuol dire che se lo stato
promuove l’occupazione con una flessibilità più o meno spinta non ha prodotto i
risultati sperati. Certamente lo stato deve intervenire per promuovere l’occupazione
equali siano gli strumenti per fare ciò è difficile da descrivere una volta per tutte. L’art
4 si occupa anche del dovere a lavorare. Non è propriamente un dovere di lavorare
in senso tecnico perché se esiste un diritto al lavoro sostenere un dovere al lavoro
lascia qualche dubbio sul piano della libertà. Une vecchia questione, nei sistemi
totalitari, unione sovietica chi non lavorava veniva deportato nei campi di
concentramento in Siberia. In un sistema democratico non si può considerare reato il
fatto che una persona non voglia lavorare. Se il lavoratore che ha un’occupazione si
dimette e lo fa perché è sua decisione quella di non lavorare, si ritiene che i pubblici
poteri che normalmente cercano di offrire un trattamento di disoccupazione, in
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questo caso non spetta la disoccupazione perché chi decide per perdere il lavoro
volontariamente. L’incidenza della volontà di lavorare o non lavorare ha degli effetti
concreti ma non possiamo spingerci fino al punto di sanzionare una persona che non
vuole lavorare. Ciascuno di noi pur non essendo obbligato a lavorare non può
pretendere di rimanere inerte nella società. Il cittadino della repubblica non è una
persona inerte, può decidere di non lavorare ma un qualche contributo alla società lo
deve dare (volontariato, attività ricreativa).
Art 35 Cost. prevede che la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. Si tratta di una formula importante perché la costituzione ci vuole dire
che il lavoro va tutelato comunque in tutte le sue forme ed applicazioni. La
costituzione ci dice che non è importante l’etichetta che noi diamo ad un tipo di
rapporto, in questo senso non ci può essere distinzione radicale tra un lavoro reso in
forma subordinata e un lavoro reso in una forma diversa, perché aldilà della forma
ed etichettatura di un tipo di lavoro, rivela solo la situazione in cui la persona lavora.
E la persona che lavora ha una serie di esigenze non è rilevante la particolare
tipologia di rapporto che abbiamo davanti, quello che rileva è se c’è o non c’è una
esigenza di protezione del lavoratore. Esempio: avvocato con studio è un lavoro
autonomo, operaio metalmeccanica è un lavoro subordinato. L’operaio ha bisogno di
una disciplina protettiva per i licenziamenti. Per un lungo periodo della nostra storia
non c’è mai stata una esigenza di andare a prevedere delle regole diverse di
protezione di lavoro per lavoratori non subordinati, fino ad un certo momento lo
schema classico che aveva davanti era questo: da un lato c’era il lavoro subordinato
che era il lavoro reso da un operaio alle dipendenze di un’impresa di grandi
dimensioni. Dall’altro lato c’era il lavoratore autonomo, il libero professionista che
operavano sul mercato in una condizione secondo la quale non ha bisogno delle
protezioni che vengono accordate al lavoratore subordinato. Erano 2 mondi diversi. Il
dibattito fino ad un certo punto che aveva ad oggetto l’art 35 era un dibattito teorico
perché a nessuno veniva in mente che ci potesse essere uno spazio tra queste 2
categorie. Dagli anni 80 si viene a creare una zona grigia tra lavoro autonomo e
lavoro subordinato, cioè delle figure lavorative che non sono riconducibili al lavoro
subordinato ma neanche al lavoro autonomo. Nella zona grigia ci può essere la
tendenza a voler usare uno schema che è quello del lavoro autonomo perché i.
nostro datore di lavoro non vuole farsi carico dei costi del lavoro subordinato. La
zona grigia ha esigenze di protezione sociale che sono simili a quelle del lavoro
subordinato. Il legislatore alla luce dell’art 35 della costituzione avrebbe dovuto dire
io li vado ad intervenire estendendo almeno una parte delle protezioni del lavoro
subordinato a queste figure della zona grigia, ma questo il legislatore non lo ha fatto.
Lo ha fatto con soluzioni insoddisfacenti al punto che noi oggi ci portiamo dietro
questa situazione. La mancanza di un intervento del legislatore diretto a proteggere
la zona grigia ha avuto un impatto negativo sul mercato del lavoro, sul tessuto
sociale e sul diritto del lavoro.
Art 36 ha vari temi, si occupa della retribuzione, ferie e durata massima della
giornata lavorativa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge prevede l’art 36 (riserva di legge in materia di orario di lavoro). La costituzione
dice che questa materia è riservata alla legge perché c’è la piena consapevolezza
che il tema dell’orario è un tema che ha profonde implicazioni con esigenze di ordine
pubbliche perché attraverso il tema dell’orario si pongono questioni che riguardano
la salute umana. Il tema dell’orario è un tema che viene vista in questa chiave dalla
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costituzione. Lo stesso vale per il diritto alle ferie, il nostro costituente prevede la
irrinunciabilità del diritto alle ferie. Il lavoratore non può rinunciare alle ferie. L’art 36
prevede che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro e sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una sussistenza
libera e dignitosa. Proporzionalità che si riferisce alla quantità e alla qualità del
lavoro e sufficienza ce invece si riferisce all’esistenza libera e dignitosa del
lavoratore e della sua famiglia. Più il lavoratore lavora maggiore deve essere la sua
retribuzione. Il datore di lavoro deve farsi carico dell’esistenza libera e dignitosa del
lavoratore? È una domanda alla quale non c’è una risposta chiara. Qui viene in
evidenza che il diritto di lavoro ha una vocazione solidaristica. Come facciamo
tradurre a il profilo solidaristico della retribuzione dentro il vincolo contrattuale? Chi lo
ha fatto questo? Sul tema della retr
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Riassunto esame "Diritto del Lavoro", Prof. Occhino Antonella, Libro consigliato "Diritto del lavoro, Vol. II - Il …
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