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CAPITOLO 8: POTERI E DOVERI DEL DATORE DI LAVORO

Doveri

Nel diritto privato la parola dovere è sbagliata, bisogna utilizzare la parola obbligo o la posizione di

debito/credito. L’adempimento scioglie il legame e fa estinguere l’obbligo. Ci permette di distinguere

l’obbligo di prestazione e l’obbligo di protezione, che il codice civile aggiunge in capo ad uno dei due ad

aggiungere il rischio in cui incorre l’altro in quanto diventa lavoratore del dato. Il lavoratore ha l’obbligo di

prestazione di lavorare e l’obbligo di protezione di essere fedele. I doveri sono obblighi.

- Lavoratore: obbligo di prestazione cioè di lavorare e obbligo di protezione, di fedeltà (riservatezza e non

concorrenza).

- Datore: obbligo di prestazione, retribuzione e obbligo di protezione: egli deve proteggere il lavoratore

rispetto al rischio che acquista nel momento in cui mette piede in azienda, dal primo momento la sua

salute è infatti in pericolo.

Inoltre lavorare per un imprenditore l’inserimento in un ciclo lavorativo e organizzativo e comporta l'utilizzo

di risorse materiali e immateriali nel ciclo organizzativo-produttivo e quindi dei rischi (incendio, infortunio sul

lavoro o malattia professionale). L'obbligo di protezione del datore è duplice: riguarda la salute fisica e la

personalità morale.

Il sistema giuridico deve accettare che l’organizzazione si muove secondo gli schemi giuridici, ma deve

tener conto che l’imprenditore può delegare altri soggetti. Ci deve essere razionalità nello spostamento

delle responsabilità dall’imprenditore a un altro soggetto.

Obbligo di sicurezza

È disciplinato dall'Art. 2087 c.c, norma più importante del diritto del lavoro perchè posta nel libro 5 prima di

definire quali sono i rapporti contrattuali (artt. 2.094 e 2.222 c.c.) e subito dopo aver definito l'impresa

attraverso la nozione di imprenditore (art. 2.086 c.c.).

Tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei suoi collaboratori

L'articolo recita che codesto imprenditore deve adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e

la personalità morale dei suoi collaboratori. Non si parla di lavoratori bensì di qualunque persona fisica,

l'integrità fisica dunque si riferisce alle sole persone fisiche e non a quelle giuridiche. L'imprenditore deve

quindi secondo buona fede, tutelare la loro salute fisica che si traduce in benessere psico-fisico. Questo è

un dovere di protezione perchè posto come prevenzione attraverso l'adozione delle misure necessarie.

L’obbligo di sicurezza fa parte degli obblighi di protezione che nascono dal contratto insieme agli obblighi di

prestazione (che sono la causa del contratto stesso). Il contratto di lavoro mette in pericolo entrambe le

parti:

- Il dipendente viene a conoscenza di informazioni dell’organizzazione che, se divulgate, potrebbero

danneggiare la posizione sul mercato dell’azienda. Da qui nasce l’obbligo di fedeltà del lavoratore al

suo datore di lavoro.

- Il datore di lavoro ha l’obbligo di proteggere la salute del lavoratore che è messa a rischio dal fatto

stesso che egli stia lavorando.

La protezione della salute del lavoratore è organizzata dall’INAIL: il datore di lavoro paga una quota per

ogni lavoratore tutti i mesi, se il lavoratore si infortuna l’INAIL paga. Il concetto di salute si è molto allargato

negli anni, una volta si considerava solo la salute fisica del lavoratore. Oggi è considerata anche la saluta

psichica che può essere ugualmente compromessa sul lavoro. Per usare un termine inglese, si parla di

flexsecuirity. PSICHICA: Stress da lavoro correlato, mobbing e comportamenti che

emarginano.

DANNI ALLA SALUTE FISICA: malattie e infortuni.

L’INAIL ha delle tabelle nelle quali vengono indicati i danni alla salute definiti danni biologici, un termine

ampio che comprende non solo la salute del lavoratore ma anche l’errore medico, l’investimento… sia il

danno fisico che quello psichico fanno parte dei danni biologici. Danno fisico e psichico sono categorie

distinte, ma spesso un danno è collegato all’altro: ESEMPIO di un soggetto che dopo un infortunio sul

lavoro (danno fisico) entra in depressione (danno psichico) oppure di un lavoratore che a causa di problemi

di salute mentale (danno psichico) si infortuna sul lavoro (danno fisico).

Una volta le malattie professionali erano poche, oggi sono molte di più e si dividono in tabellari e non

tabellari. Nel caso la malattia professionale non sia tabellare, il lavoratore ha l’onere di dimostrare che il

danno subito sia collegato al lavoro, in questo caso il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno alla

salute.

Questo obbligo non è in principio un obbligo di risarcimento del danno, ma diventa un obbligo di

risarcimento solo nel caso in cui nonostante la prevenzione dovesse accadere un caso di incidente sul

lavoro o di malattia professionale. Si deve quindi prevenire il rischio, la normativa sulla sicurezza disciplina

perciò un obbligo articolatissimo di prevenzione che precede l'eventuale danno.

Nell'Art. 16 del decreto legislativo del 2008 si dice che l'imprenditore può delegare anche l'obbligo di

protezione (è sicuro che egli possa delegare i suoi poteri) della salute nei luoghi di lavoro, a certe

condizioni strettissime:

- Forma scritta.

- A persona competente, formata per prendere in mano ciò che dal datore le è delegato

- Con le risorse economiche adeguate alla delega.

Se non ci fossero queste condizioni la delega è nulla e non produce effetti. Per quanto riguarda il diritto

penale (art. 589 e 590 con aggravante di misure di prevenzione) questo entra in gioca nel caso di mancata

prevenzione e mancata sistemazione degli impianti seguita da infortunio sul lavoro o malattia

professionale. Ci sono 2 differenti casi di imprenditori:

1. L'imprenditore che prevede tutto organizzando in maniera preventiva ogni aspetto della protezione dei

suoi lavoratori: può in questo caso comunque accadere un infortunio sul lavoro o malattia

professionale, nonostante fosse tutto preventivamente organizzato. Egli ha quindi ha quindi operato in

buona fede.

2. L'imprenditore che non attua tutte le misure di prevenzione necessarie e che rischia la sanzione a

seguito di una ispezione.

3. Nella statistica su infortuni e malattie esiste anche il c.d. caso 0 di fortuna assoluta in cui non accade

nulla anche se le condizioni di sicurezza sono scarsissime. Si tratta di reati puniti dal codice penale con

l'aggravante della mancanza di misure protezionistiche, pur non trattandosi mai di reati dolosi.

In Italia infatti non ci sono casi accertati di reati dolosi in merito alla sicurezza sul lavoro. Nel solo caso di

Tyssen Krupp però l'incendio è stato fatto passare per doloso, omicidio di molte persone. In questo caso

non c'era la volontà da parte dell'imprenditore di fare del male (dolo), ma la colpa cosciente, ovvero la

previsione che l'incidente sarebbe successo è giuridicamente considerata pari al dolo; in secondo appello

l'accusa di responsabilità dolosa dell'imprenditore è stata respinta.

La tutela della salute è assicurata nella prima parte del 2087. Essa comprende anche lo stress lavoro

correlato che un rischio obbligatoriamente da inserire in un documento di valutazione del rischio che

comprende tutti i possibili rischi derivanti dall'attività di impresa. Questo documento firmato dal datore e

conservato in azienda quello su cui si basa l'analisi dei rischi.

Tutela della personalità morale dei suoi collaboratori

La seconda parte del 2087 è la tutela della personalità morale del collaboratore: questo è l'unico caso in cui

nel c.c compare la parola morale. La personalità morale è una tutela che appartiene alla sensibilità comune

e sociale in risposta a comportamenti per i quali un soggetto può essere vittima di emarginazione nel luogo

di lavoro. L'emarginazione può essere orizzontale (mobbing) o verticale (bossing). Così è offesa la dignità

della persona attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

La norma di legge Art. 2 decreto legislativo del 2003 include tutti i comportamenti vittimizzanti per un

soggetto. Questa emarginazione mira a causare le dimissioni del soggetto protagonista che viene via via

privato delle sue mansioni. Si tratta di una situazione illecita che vede l'imprenditore inadempiente poiché

responsabile di aver permesso la violazione della personalità morale del lavoratore e non richiede dolo o

colpa per essere considerata suo inadempimento.

Il datore si scagiona non dovendo pagare i danni solo se dimostra di non essere stato in culpa (di non

avere scelto male i suoi collaboratori) o in vigilando (di avere scelto bene i suoi collaboratori ma di non aver

controllato che non si verificassero delle inesattezze). I dipendenti devono contribuire con il datore

all'adempimento degli obblighi in tema di salute.

Anche i lavoratori possono creare dei danni ai consumatori. L'imprenditore risponde automaticamente e

oggettivamente dei danni dolosi o colposi dei dipendenti che determinano a terzi con dolo o colpa

nell'esercizio del lavoro. L'imprenditore ne risponde pagando, ma se ci sono dolo o colpa egli ha diritto

all'azione di regresso ovvero può chiedere la restituzione del denaro al lavoratore.

Per questo motivo si sono diffuse le assicurazioni per danni extra contrattuali verso terzi pagate

direttamente dal datore che attraverso dei bonus paga l'assicurazione civile del lavoratore per suoi danni a

carico di terzi.

Poteri

L'unico potere da parte del lavoratore è il potere di dimissione al termine del rapporto di lavoro ovvero alla

conclusione del contratto solo a tempo indeterminato, il contratto a termine infatti non prevede alcuna

possibilità di dimissione.

I poteri giuridici del datore sono numerosi primo tra i quali quello di modificare il dovere/l'obbligo della

prestazione altrui attraverso i poteri:

- Direttivo: determina la forma delle mansioni.

- Di controllo: fa sì che vengano eseguiti gli ordini.

- Disciplinare: sanziona all'interno del controllo nel caso di inadempimento.

- Altri poteri del datore riguardano l'analisi del tempo e del luogo di lavoro.

Tempo

Il tempo è definito contrattualmente e non può quindi essere liberamente modificato dal datore; la legge

però ammette che sia il lavoratore a concedere al suo datore di attribuirgli il potere di modificare la quantità

e/o la collocazione dell'orario a certe condizioni e con un preavviso di 2 giorni. Questo avviene attraverso le

c.d CLAUSOLE ELASTICHE, oggetto

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A.A. 2015-2016
31 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarab01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Occhino Antonella.