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EFFETTIVAMENTE IN CERCA DI UN IMPIEGO.
Le frodi in passato sono state davvero numerose e l'iscrizione nelle liste di collocamento in molti casi
serviva solo per acquisire anzianità e ottenere benefici di tipo assistenziale.
Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile
allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti
(es. centri per l'impiego), i disoccupati di lunga durata sono quelli che con precedenti lavorativi siano alla
ricerca di una occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.
Per avere il denaro garantito dalle tutele sociali o dalle politiche passive del lavoro, il lavoratore deve
essere registrato all'INPS e da lui devono essere stati versati i contributi previdenziali (per questo si deve
trattare di un soggetto disoccupato e non inoccupato).
Sono anche dette INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE e dipendono da: dimensioni dell'impresa e settore di
provenienza (quello secondario è il prediletto). Oggi l'istituto è unico e universale: l'ASPI.
Nei confronti dei disoccupati involontari il sistema pubblico promette un sostegno generalizzato ed
omogeneo, che nel sistema precedente la riforma Fornero (Legge 92 del 2012) era identificato nella
indennità di disoccupazione ordinaria e invece dal 1 gennaio 2013 è affidato all'ASSICURAZIONE
SOCIALE PER L'IMPIEGO (la c.d. Aspi). Questa è gestita dall'INPS e finanziata con contributi posti a
carico dei datori del lavoro e fornisce una indennità mensile di disoccupazione che rappresenta uno
strumento di tutela del bisogno economico del lavoratore causato dalla mancanza di lavoro sul mercato.
L'evento protetto è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
La disciplina dell'istituto è ispirata allo schema assicurativo: infatti ha titolo per ricevere il trattamento colui
che si trova in uno stato di disoccupazione nel senso che risulti essere privo di lavoro per ragioni a lui non
imputabili ma derivanti da oggettive condizioni di mercato, pertanto non godono dell'indennità i soggetti
inoccupati cioè quelli che devono ancora cominciare a lavorare. Sono altresì esclusi i soggetti dimissionari,
i dipendenti delle P.A. con contratto a tempo indeterminato e gli operai agricoli, che possiedono una propria
disoccupazione. L'accesso all'Aspi è subordinato alla presentazione all'INPS da parte dell'interessato,
esclusivamente per via telematica, di una apposita domanda dalla data di spettanza del trattamento.
L'istituto dell'Aspi è stato modificato dal “Jobs Act” nel 2015 che ne ha stipulato nuove regole per la
distribuzione dei denari di indennità: questi sono calcolati sulla base dell'ultima retribuzione lorda percepita.
75% di quest'ultima viene erogato al disoccupato durante il mese 1 di disoccupazione, 75% anche il mese
2, 75% ancora nel mese 3.
QUINDI QUANTO DURA IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE GARANTITO DALL'ASPI?
Per saperlo è necessario valutare quante settimane di pagamento di contributi continuativo sono avvenute
nell'ultimo rapporto di lavoro (se l'ultimo rapporto è stato di 1 anno e per 1 anno sono stati pagati
continuativamente i contributi previdenziali allora l'Aspi durerà 6 mesi). C'è però un MASSIMALE: essa può
infatti essere erogata per un massimo di 24 mesi (2 anni).
Se ad un lavoratore disoccupato mancano soli 2 anni all'età pensionabile conviene che egli mandi
comunque un CV alle varie imprese del suo settore o alle agenzie del lavoro (utilizzando quindi le politiche
attive del lavoro) perchè se dovesse cambiare l'età pensionabile egli avrebbe altri anni di disoccupazione
davanti. Nel 2012 è aumentata di 5 anni.
Dal mese 4 in poi sorge il dubbio che il lavoratore non utilizzi le politiche attive del lavoro e quindi l'Aspi
diminuisce del 3% al mese. Dopo il mese 24, poi, non si prende più nessun denaro dall'Aspi anche per quei
lavoratori che hanno lavorato e pagato contributi continuativamente per 30 anni. Paradossalmente quindi
prende più denari chi ha lavorato di meno o comunque non in modo fisso per molto tempo: è il sistema di
giustizia sociale secondo il quale il precario ha più bisogno del sostegno di un lavoratore che ha lavorato
per molti anni di fila e ha potuto risparmiare.
Anche la Costituzione regola il lavoro agli articoli: 1, 4 e 38.
Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili
ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera. Il reddito minimo garantito non esiste per legge e il salario minimo garantito
non è stato attuato dal “Jobs Act”.
Il “Jobs Act” ha introdotto altre 2 modifiche:
1. L'Aspi non è ammessa per i lavoratori autonomi continuativi (non occasionali), ma esiste lo stesso
identico istituto che si chiama DIS-COLL (introdotto decreto legislativo 22 del 2015) riguardante la
disoccupazione dei collaboratori quindi regolamentare dei co.co.co.
2. A fondo perduto l'INPS deroga per un massimo di 6 mesi un ASSEGNO SOCIALE DI DISOCCUPATO
VOLONTARIO (75% dell'ultima rata Aspi o Dis-coll percepita). È una cifra bassa considerata dopo il
mese 24. È per chi è ancora disoccupato e ha un reddito sotto la soglia di povertà (ISEE).
CAPITOLO 5: IL DECENTRAMENTO PRODUTTIVO
Esternalizzazione
Un’azienda può “esternalizzare” una determinata attività attraverso la cessione di un ramo d’azienda, e
contestualmente “reinternalizzarla” attraverso la stipulazione di un contratto di appalto con l’imprenditore
che ha acquisito quel ramo d’azienda.
Nella vera esternalizzazione, l’”utilizzatore” deve perdere il potere direttivo. Quindi le persone che svolgono
una determinata attività (che è stata esternalizzata) non possono eseguire gli ordini dell’imprenditore
dell’impresa in cui lavorano ma risponderanno all’impresa che li ha assunti.
L’imprenditore attraverso l’esternalizzazione pura fa un contratto con un’altra azienda per raggiungere un
determinato obiettivo e non la possibilità di usufruire di alcuni lavoratori (come avviene con il contratto di
lavoro interinale); si avrà in questo caso il contratto di appalto. Rispetto all’interinale esternalizzare
completamente vuol dire far venir meno la parità di trattamento, tuttavia per essere far sì che il rapporto sia
genuino, non vi deve essere esercizio del potere direttivo da parte del committente. Quindi rispetto
all’interinale, esternalizzare completamente, vuol dire far venir meno la parità di trattamento.
L’outsourcing si ha quando un’opera o servizio, gestita precedentemente all’interno dell’azienda, viene
svolta da un’altra azienda.
Il distacco
Attraverso il “distacco” del lavoratore, il datore di lavoro può destinare la prestazione del lavoratore
(distaccato) con il quale ha stipulato il contratto di lavoro al soddisfacimento dell’interesse di un terzo
(distaccatario). Il “terzo”, allo stesso tempo, può utilizzare le prestazioni di un lavoratore con il quale non ha
alcun vincolo contrattuale. Si tratta di una forma di utilizzazione “indiretta” della manodopera.
Il rapporto tra i due imprenditori non è un elemento qualificante della fattispecie. Neppure qualificante
risulta il fatto che la prestazione venga svolta in un luogo diverso da quello di abituale lavoro del prestatore
distaccato. Ciò che rileva non è il luogo dello svolgimento della prestazione, bensì il soggetto destinatario
della prestazione stessa, che è un soggetto diverso dal datore di lavoro.
Nozione e disciplina del distacco sono contenuti nell’art. 30, d. lgs. N. 276/2003, secondo cui il distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o
più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il
requisito della temporaneità del distacco deve essere inteso in senso relativo, come “brevità” del distacco
programmata tra le parti.
In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore, non si verifica dunque alcuna modificazione soggettiva del datore di lavoro, e il datore di
lavoro (formale e unico) mantiene la piena responsabilità del rapporto. Riconducendo il distacco ai poteri
tipici del datore di lavoro, la legge si è peraltro preoccupata di garantire al prestatore garanzie analoghe,
seppure non pienamente coincidenti, a quelle riconosciute al lavoratore che continui a svolgere la sua
attività presso il “suo” datore di lavoro. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con il consenso del lavoratore interessato.
A contrario, si deve ritenere che il distacco che non comporti mutamento di mansioni non richieda il
consenso del prestatore. Inoltre, ove il distacco comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più
di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Ove il distacco non presenti i requisiti dei quali abbiamo detto, il lavoratore può ottenere, con ricorso
giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione. Il distacco rappresenta uno strumento (un istituto) che consente agli imprenditori di perseguire
un loro interesse indiretto consentendo l’utilizzazione della prestazione lavorativa da loro acquisita a favore
di un altro soggetto, così da agevolare rapporti di collaborazione tra imprese tra loro i