MAGISTRATURA
FUNZIONE GIURISDIZIONALE ED I MODELLI DI ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO
Peculiarità della funzione giurisdizionale e le garanzie costituzionali: La
funzione assegnata nei moderni stati costituzionali alla magistratura e quella di
applicare e quindi di interpretare le fattispecie astratte previste negli atti normativi ai
casi concreti. La funzione giudicante viene esercitata da parte di soggetti facenti
parte di un'organizzazione separata, circondati da particolari garanzie di
indipendenza dal potere politico al fine di rendere la decisione quanto più possibile
imparziale, non chiedi a precise regole procedurali stabilite per il rispetto del diritto di
difesa delle parti del giudizio. In questo consiste l'attività giurisdizionale esercitata
dalla magistratura. La peculiarità della funzione giurisdizionale consiste nel
convincimento che l'attività di interpretazione della legge, al fine della sua
applicazione per i casi da decidere, comporta un'attività in qualche misura a creativa
che può condurre a soluzioni diverse nell'interpretazione di una stessa disposizione.
La soluzione accolta dal giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, si
impone ai destinatari, i quali sono tenuti ad accettarla, in quanto proveniente da un
soggetto tecnicamente e professionalmente preparato che opera seguendo regole
processuali, in condizioni di indipendenza e di imparzialità rispetto agli interessi
presenti nella causa e che entro certi limiti è responsabile per il suo operare. Il grado
di accettazione della pronuncia giurisdizionale da parte dei destinatari e dell’opinione
pubblica deriva essenzialmente dalla percezione che si tratta di decisione
proveniente da soggetto che agisce in posizione di terzietà e non influenzato da
finalità diverse da quelle di giustizia. La particolarità della funzione giudiziaria
richiede specifiche garanzie che si esprimono nella posizione di autonomia,
indipendenza ed imparzialità del giudice. Il concetto di autonomia e di indipendenza
è spesso specificato come facente riferimento all'aspetto organico o istituzionale,
relativamente ai rapporti della magistratura con gli altri poteri dello Stato oppure
funzionale, che guarda alle attività del giudice nell'esercizio delle sue funzioni e lo
tutela da eventuali pressioni o influenze che potrebbero provenire dall'esterno o
anche dall’interno dell’ordine giudiziario o dallo stesso consiglio superiore della
magistratura. A questo scopo si distingue un profilo esterno ed uno interno della
indipendenza, i quali non sono necessariamente entrambi tutelati nei diversi
ordinamenti, così vi possono essere ordinamenti che prevedono all’interno una
organizzazione gerarchica della stessa o viceversa. La maggiore preoccupazione
del costituente italiano fu quella di garantire l'autonomia e la indipendenza esterna
della magistratura dal potere esecutivo e per questo fu infatti prevista l'istituzione del
consiglio superiore della magistratura. Minore fu l'attenzione prestata al profilo
interno della indipendenza, seppure con l'art 107, 3° comma Cost. fu fissato il
principio per cui i magistrati si distinguono tra di loro solo per diversità di funzioni.
L'indipendenza del giudice può essere qualificata e considerata come un valore
1
strumentale tendente al perseguimento di uno scopo che normalmente viene
indicato con la nozione di imparzialità del giudice. Attraverso la tutela
dell'indipendenza della magistratura si tende ad escludere che sulla stessa vi siano
indebite pressioni proveniente dall'esterno o dall’interno dell’ordine giudiziario e
quindi a garantire il fine ultimo che è quello di un giudice, libero da pressioni o da
influenze, al momento in cui è chiamato a giudicare di un determinato caso a lui
sottoposto. La costituzione italiana non prevedeva espressamente il principio di
imparzialità con riguardo all'attività giurisdizionale. La riforma dell'art 111 Cost,
approvata nel 1999, ha introdotto al 2° comma un riferimento esplicito alla
imparzialità del giudice. Quando ci si riferisce al principio ed al valore della
indipendenza della magistratura sembra necessario non perdere di vista che si tratta
di uno strumento per il perseguimento di un fine ultimo che si concretizza e si misura
nei suoi aspetti pratici al momento in cui il giudice è chiamato a giudicare di una
specifica controversia.
Modelli di ordinamento giudiziario e gli elementi caratterizzanti il modello
italiano: Una volta accolta la necessità di un'organizzazione della magistratura
distinta dagli organi politici, i diversi modelli realizzati si distinguono tra di loro per il
diverso grado di autonomia e di indipendenza riconosciuto ai giudici e per la diversa
disciplina e organizzazione dell’ordinamento giudiziario. In modello anglosassone
vede la sua principale caratteristica nell'assegnazione al potere giudiziario di un
ruolo paragonabile a quello del potere esecutivo e legislativo. L'autorità dei giudici si
fonda, nel caso dell’Inghilterra, sul carattere compatto della società che forma al suo
interno una sorta di casta, qui vengono affidate le funzioni giudiziarie.
Il modello francese deriva i suoi caratteri dalla reazione, A seguito della rivoluzione
del 1789, al sistema di giudici cui la monarchia aveva delegato il potere di rendere
giustizia e che avevano operato come una sorta di legislatore enunciando anche
norme generali e astratte. Da qui la previsione di una magistratura come corpo di
funzionari incaricati di applicare le regole fissate dal potere politico e poi
l'inquadramento dell'amministrazione della giustizia come una specifica sezione del
complesso delle attività amministrative dello Stato, affidate alla responsabilità del
governo e la burocratizzazione dei giudici, ordinati secondo un criterio gerarchico,
con l'organo dell'accusa alle dirette dipendenze del ministro della Giustizia. In Italia,
con riferimento ai problemi riguardanti la magistratura, la principale esigenza che fu
presente ai nostri costituenti, al momento di dettare le nuove regole costituzionali
fondanti il nuovo ordinamento da realizzare a seguito della caduta del regime
fascista, fu quella di garantire i valori della autonomia e della indipendenza del
giudice, in applicazione del principio della separazione dei poteri, esplicitamente
negato dall’ordinamento fascista. A ciò era presente e sentita l'esigenza di garantire
l'unità dello Stato, nel senso del perseguimento della realizzazione dell'interesse
pubblico attraverso la cooperazione e l'attività congiunta di tutti gli organi ed i poteri
pubblici. Il testo costituzionale presente materia una serie di contraddizioni, lacune
squilibri ed ambiguità, così dopo avere affermato il principio della unicità della
giurisdizione, contiene rilevanti eccezioni al principio stesso, prevedendo
esplicitamente alcuni giudici speciali. Accanto l'importante affermazione secondo cui
i giudici si distinguono tra loro solamente per funzioni (art 107, 3° comma) si parla,
inoltre disposizione (art 105), di promozioni dei magistrati. Il modello di ordinamento
2
giudiziario che è venuto a realizzarsi in Italia contiene caratteristiche che valgono a
distinguerlo dagli altri modelli finora conosciuti e che, in considerazione del modo
diverso di realizzare l'indipendenza, interna ed esterna, del giudice, hanno fatto
parlare di un modello italiano di ordinamento giudiziario. Gli elementi essenziali e
caratterizzanti il modello italiano sono in particolare:
A): la previsione di un organo apposito, il consiglio superiore della magistratura, il
quale, eletto per i 2/3 dagli stessi magistrati, svolge il ruolo di raccordo del potere
giudiziario con gli altri poteri dello Stato ed esercita le competenze, in materia di
amministrazione della giurisdizione, prima spettanti al potere esecutivo ed al ministro
della Giustizia in particolare, garantendo così l’indipendenza esterna della
magistratura e sottraendo la stessa da possibili interferenze o pressioni provenienti
dal potere esecutivo,
B): l’eliminazione dell’organizzazione gerarchica degli organi giurisdizionali,
distinguendo gli stessi solo in base alle funzioni esercitate. Decisivo per la
realizzazione dell’indipendenza interna del giudice e della sua imparzialità al
momento del giudizio, è stata l'interpretazione data al principio della pre-costituzione
per legge del giudice, contenuto nell'art 25, 1° comma Cost.
C): La disciplina dell’azione penale con la sottrazione degli organi del pubblico
ministero al controllo da parte del ministro della Giustizia e quindi del governo ed il
principio dell'obbligatorietà dell’azione penale.
D): La scelta operata, in considerazione della rigidità della costituzione, in ordine al
controllo di costituzionalità delle leggi come controllo accentrato ma ad iniziativa
diffusa.
Il costituente nell’approvare i principi costituzionali si mostrò consapevole che
sarebbe stata anche necessaria una nuova disciplina, unitaria, organica e generale
della materia dell'ordinamento giudiziario, per questo approvò la VII disposizione
transitoria della costituzione, secondo cui “fino a quando non sia emanata la nuova
legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dell'ordinamento vigente”. Attraverso tale disposizione
l’Assemblea costituente prese atto del contrasto del vigente ordinamento giudiziario
con i principi costituzionali, ma ritenne quella sull'ordinamento giudiziario una legge
costituzionalmente necessaria, quindi da mantenere in vigore in attesa che il
legislatore provvedesse all’approvazione del nuovo ordinamento in linea con i
principi costituzionali, opera che non poteva certo essere esercitata direttamente
dalla costituente. 3
GARANZIE COSTITUZIONALI
Autonomia della magistratura dagli altri poteri dello stato: La garanzia della
autonomia è espressa dall’art 104, 1° comma Cost. secondo cui la magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La
giurisprudenza costituzionale in tema di conflitto tra poteri ha inteso la nozione di
potere come concreto esercizio di una competenza costituzionalmente riconosciuta
e, riguardo al potere giudiziario ha parlato di potere diffuso, riconoscendo tale
carattere ad ogni magistrato, giudicante o requirente virgola che intenda rivendicare
la propria competenza nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. La magistratura e
riconducibili ad unità solo sotto il profilo della specificità di status dei suoi membri e
del riconoscimento, a livello costituzionale, di una propria competenza, per cui la
pronuncia del giudice non si pone mai come contrappeso nei confronti di governo
può Parlamento, essendo al pari di altre istituzioni quali il capo dello Stato e la Corte
costituzionale, uno strumento di garanzia dello Stato costituzionale nel suo
complesso.
Soggezione del giudice soltanto alla legge (rinvio) e la riserva di legge in
materia di ordinamento giudiziario: il principio della subordinazione del giudice
soltanto alla legge, che la nostra costituzione esprime all’art 101, 2° comma,
costituisce una formula che risente nel suo significato delle caratteristiche generali
dell’ordinamento giuridico in cui i giudici sono chiamati ad operare. Una forma di
garanzia nei confronti del governo è rappresentata, a livello di sistema delle fonti,
dalla previsione, da parte dell’art 108, 1° comma Cost. di una riserva di legge in
materia di ordinamento giudiziario e di ogni magistratura. Il riferimento alla legge,
contenuto nella suddetta disposizione costituzionale è stato sempre inteso dalla
Corte costituzionale come riferito alla legge statale, con esclusione di una possibile
disciplina della materia attraverso la legge regionale. Con riguardo alla intensità della
riserva la dottrina ha fornito risposte diversificate, con particolare riferimento al
potere paranormativo del CSM e si è espressa ora per il carattere assoluto, ora
relativo della stessa oppure ha seguito una posizione differente a seconda dei
soggetti destinatari della stessa oppure a seconda della materia da regolare. Così è
stato ritenuto che la riserva dovrebbe ritenersi assoluta con riguardo all’eventuale
intervento del governo e relativa nei confronti del CSM.
Indipendenza esterna: i rapporti con il Parlamento l’indipendenza esterna del
giudice trova la sua disposizione fondante nell’art 104 Cost. che definisce la
magistratura un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. Per quanto
riguarda i rapporti con il parlamento, la costituzione afferma il principio per cui i
giudici sono soggetti solamente alla legge, ciò non significa però che i giudici siano
soggetti al parlamento, ma solamente al prodotto dello stesso, quando esso si
esprima attraverso la legge. un problema particolare si è posto a proposito delle
leggi-provvedimento approvate dal parlamento, nonché delle leggi di interpretazione
autentica, attraverso le quali il parlamento, dopo aver approvato una legge,
interviene successivamente con un’altra legge ad interpretare il contenuto della
prima. La legge di interpretazione autentica, limitandosi a determinare l’esatto
4
contenuto di una legge precedente, ha di conseguenza effetto retroattivo ed alcuni
giudici hanno lamentato una supposta invasione della loro competenza ad
interpretazione la legge ed a giudicare e definire i processi. La corte costituzione
investita della questione, ha ritenuto che rientra nelle scelte del parlamento dare
qualsiasi contenuto alla legge, che non può parlarsi di un potere esclusivo del
giudice nell’interpretazione della legge e che quindi tali tipi di legge non violano le
sue competenze. in varie occasioni la Corte costituzionale, a proposito della verifica
di costituzionalità delle leggi di interpretazione autentica e con riguardo agli effetti sui
giudizi in corso, ha espressamente richiamato tra i limiti di carattere generale che si
pongono al legislatore nell’approvare questo tipo di leggi “il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario”. Un motivo di contrasto tra
magistratura e parlamento si è avuto a proposito del rapporto tra giurisdizione e
immunità parlamentari, che è sfociato in un conflitto nel caso dei pianisti, ma che ha
avuto ad oggetto l’immunità che la costituzione (art 68) riconosce ai parlamentari per
i voti dati e le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il problema
posto era principalmente quello di stabilire a chi spettasse la competenza a giudicare
se lo specifico comportamento del parlamentare rientrasse o meno tra le opinioni
espresse ed i voti dati e quindi fosse o meno coperto dall’immunità. La Corte
costituzionale nel 1998 ha deciso che tale competenza spetti al parlamento, pur
precisando che simile potere non può ritenersi assoluto, ma limitato ad un suo
esercizio ragionevole e rispettoso dell’esistenza di un nesso funzionale tra il
comportamento tenuto e lo svolgimento dell’attività di parlamentare. La corte ha
inoltre precisato che, qualora il giudice precedente non condivida la posizione
espressa dalla camera, esso può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello
stato. Negli ultimi anni ciò è avvenuto con frequenza: i giudici non condividendo il
giudizio delle camere, chiedono alla corte di dichiarare che certi comportamenti non
possono rientrare tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Con riguardo alla determinazione per legge delle retribuzioni dei magistrati la Corte
costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme relative al blocco degli
adeguamenti ed alla fissazione di un tetto alle retribuzioni dei magistrati, nonché alla
decurtazione della indennità giudiziaria. La Corte ha ritenuto che il blocco degli
adeguamenti, riferito ai magistrati, veniva ad incidere sui principi costituzionali di
autonomia ed indipendenza della magistratura, in quanto il rapporto tra lo stato e la
magistratura eccede i connotati di un mero rapporto di lavoro in cui il contraente-
datore di lavoro possa al contempo essere parte e regolatore di tale rapporto, per cui
la disciplina dell’adeguamento retributivo dei magistrati vuole evitare il mero arbitrio
di un potere sull’altro.
Rapporti con il governo: consiglio superiore della magistratura (composizione
e organizzazione) le garanzie di indipendenza hanno essenzialmente riguardo ai
rapporti tra la magistratura ed il potere esecutivo, nemico naturale per la
indipendenza del giudice e la costituzione indica lo strumento per realizzare tale
scopo nella istituzione di un organo apposito cui affidare quella che è stata indicata
come l’amministrazione della giurisdizione ossia la competenza a pronunciare
provvedimenti relativi alla vita professionale del magistrato. Questo organo è
rappresentato dal consiglio superiore della magistratura, coadiuvato nella sua attività
dai consigli giudiziari, dal consiglio direttivo della cassazione e dai capi degli uffici
giudiziari. Il CSM è composto da 27 membri, di cui 3 di diritto (Presidente della
Repubblica, primo presidente e procuratore generale della Cassazione), e gli altri
5
eletti per 2/3 dagli stessi magistrati e per 1/3 dal parlamento in seduta comune. I
membri elettivi durano in carica 4 anni, non sono immediatamente rieleggibili e per
loro vale l’istituto della prorogatio. Il consiglio è presieduto dal presidente della
repubblica, il quale ha funzioni sia di carattere interno all’organo (ad es.
convocazione e presidenza del consiglio, della sezione disciplinare), sia esterne (ad
es. potere di scioglimento del consiglio, di inviare ad esso messaggi). Sul ruolo
assegnato al capo dello stato, alcuni ritengono che
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Violini Lorenza, libro consigliato Manuale di diritto costituzionale …
-
Riassunto esame Diritto costituzionale II, Prof. Di Bella Enrico, libro consigliato Giustizia Costituzionale, Malfa…
-
Diritto Amministrativo II - Riassunto esame, prof. Mele
-
Riassunto esame diritto costituzionale 2, prof Polcini, libro consigliato Manuale di diritto costituzionale, Rombol…