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La giustizia costituzionale

Sezione I 1. La nozione La giustizia costituzionale è l'insieme delle funzioni esercitate a difesa e garanzia della Costituzione rispetto agli atti e comportamenti dei pubblici poteri. Si usa per un certo periodo di Costituzione: - rigida, in quanto superiore alla legge ordinaria - intesa come norma giuridica e fonte del diritto direttamente applicabile - di natura compromissoria, perché espressione del pluralismo di forze Ha due funzioni: - garantista, di controllo della conformità delle leggi - arbitrale, di risoluzione dei conflitti come garanzia dei rapporti di competenza fra i poteri 2. I modelli L'esigenza di assicurare la superiorità della Costituzione determina la necessità di individuare un garante della stessa e le modalità attraverso le quali essa può svolgere la sua funzione. La distinzione più importante si basa sul soggetto a cui viene attribuita la funzione di controllo: - Controllo di uso:rappresenta il primo sistema di giustizia costituzionale che si realizza intorno all'800 in Nordamerica e viene presentato come regole d'interpretazione, in base alla quale una legge fondamentale (costituzione) prevale sempre su una legge che non abbia tale carattere (legge ordinaria). Tale controllo si afferma nella sentenza Marbury v. Madison da cui ha ricavato anche i suoi principali caratteri: 1) il controllo è operato da ogni giudice nel corso del giudizio; 2) il suo carattere dichiara l'invalidità della decisione di incostituzionalità e la sua efficacia solo inter partes. Controllo accentrato: si sviluppa in Europa nel 1920 per l'inadeguatezza del controllo di uso a causa della diversità del sistema delle fonti. Per questo motivo si opta per la creazione di un organo apposito distinto dalla magistratura che opera un controllo in via preventiva ed astratta e prende decisioni con natura costitutiva ed efficacia erga omnes. Il controllo di incostituzionalità,quindi, impedisce alla legge di entrare in vigore, ma spesso accade che l'incostituzionalità risul solo dopo l'applicazione pratica della legge; per questo motivo è stato predisposto un controllo successivo, invia incidentale. In quest'ultimo caso si parla di modelli misti, in cui ogni giudice ha la facoltà/obbligo di rimettere all'esame del Giudice costituzionale tutti i casi in cui si presenta un dubbio di incostituzionalità. Tale controllo si realizza, inoltre, con la collaborazione tra il giudice costituzionale e il giudice comune- Modello duale: coesistono sia un controllo diffuso che un controllo accentrato. Alcuni, poi, hanno contrapposto al modello nordamericano il modello europeo. Negli ultimi anni la giustizia costituzionale ha avuto una larga diffusione tanto da poter distinguere quattro generazioni: - La prima rappresentata dalle esperienze nordamericana e austriaca - La seconda rappresentata dai sistemi del secondo dopoguerra - La terza rappresentata daisistemi introdo nella metà degli anni '50, dopo la caduta dei regimi autoritari. La quarta rappresentata dai sistemi degli anni '90 nei Paesi dell'Europa centro-orientale. Sezione II La giustizia costituzionale in Italia 1. Le discussioni in Assemblea costituente Anche in Italia, così come negli altri paesi europei, si decise di introdurre il sistema di controllo costituzionale delle leggi e la scelta fu quella del sistema accentrato attraverso l'istituzione di un organo apposito, quale la Corte costituzionale. A questa scelta si opposero: - I liberali, perché il controllo di costituzionalità, mettendo in dubbio la legge, legittimava una sorta di ribellione nei confronti della stessa. - La sinistra, perché l'eliminazione di una legge da parte di un organo non rappresentavo viola lasovranità popolare. Fu proposto quindi di optare per un controllo di uso in capo ai giudici ordinari o alla Cassazione, ma l'iniziativa incontrò tre ferme obiezioni: - per il motivo che il rapporto fra una Costituzione fortemente innovativa e la legislazione vigente al tempo, erede del passato regime, avrebbe esposto la magistratura al rischio di divenire il contrappeso delle scelte del Parlamento; - l'assenza di preparazione e della sensibilità necessaria nei giudici ordinari; - l'assenza della vincolatività del precedente potesse minare la certezza del diritto. Le discussioni interne alla Commissione e poi all'Assemblea videro il delinearsi di due diverse chiavi di lettura dell'opera del Giudice Costituzionale: - da un lato, un modello di giudizio basato sulla natura oggettiva del controllo che avrebbe dovuto eliminare le disposizioni incostituzionali; - dall'altro, un modello che identificava la Corte come organo garante dei diritti.

fondamentaliriconosciu nel testo.Per quanto riguarda l'individuazione dei sogge legi ma ad agire vennero ipo zzate soluzioni diverse aseconda dell'una o dell'altra nalità senza però raggiungere mai un accordo. Fu quindi approvatol'emendamento Arata che rimandò ad una futura legge cos tuzionale il compito la determinazione dellecondizioni, forme e termini di proponibilità dei giudizi di legi mità.La legge fu fa a un mese successivo all'entrata in vigore del testo e risolse con l'accessibilità del giudiceordinario in corso di giudizio, essendo l'accesso dire o limitato alle ipotesi di ricorso dello Stato contro unalegge regionale e della Regione verso una legge dello Stato o di un'altra Regione.È pertanto un modello accentrato, ad inizia va di usa con unica via d'accesso quella incidentale.

2.Le fonLe prescrizioni cos tuzionali in tema di gius zia non trovarono immediata applicazione a

causadell'ostruzionismo di maggioranza no all'approvazione di due leggi nel 1953 grazie alle quali la Corte Costituzionale comincerà ad operare concretamente nel 1956. Il sistema delle fonti della giustizia costituzionale è regolato dall'art. 137 che sancisce una riserva di legge costituzionale per le condizioni, forme e termini di proponibilità dei giudizi di legittimità e l'indipendenza dei giudici costituzionali. Riserva esaurita con la l.1/1953 che stabilisce che la Corte esercita le sue funzioni nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria. La l. 87/1953 ha previsto la possibilità di integrare la disciplina con fonti alternative alla legge quali i regolamenti interni e le norme integrative della Corte e il regolamento di procedura del Consiglio di Stato. In particolare vengono disciplinate: la composizione della Corte, l'elezione e le garanzie per i giudici costituzionali; le modalità di accesso al giudizio sulle leggi esugli a aven forza di legge;- le funzioni e le competenze della Corte;tt titi titi titi ti ti ti ti ti ti tt ti ti t ti ff ti ti ti ti ti ti fi ti ti ti ti ti fi fi ti ti titi tti ff ttti fftti tt tti titi tti ttiti ti ti tti tt ti tt fi tti ti tti ti ti ti tt- l'e cacia e la pubblicità delle decisioni e la non impugnabilità valide per tu e le pronunce delgiudice cos tuzionale.Le regole previste dalla l. 87/1953 sono state integrate da parte della Corte Cos tuzionale con l'approvazione nel 1956 delle Norme Integra ve che in alcuni casi possono anche correggere o modi carele previsioni di legge. Queste possono essere modi cate o aggiornate dalla Corte per consolidare indirizzigiurisprudenziali o risolvere problemi emersi nell'esercizio dell'a vità giurisdizionale.Nel 2004 e nel 2008 le N.I. hanno subito una vera e propria modi ca; mentre per l'organizzazione interna laCorte ha approvato nel 1966 un Regolamento generale con il quale hadisciplinato la ges one dei servizi, degli u ci, le commissioni interne, l'elezione e le a ribuzioni del Presidente, ecc.

3.Le esperienze preceden la Corte cos tuzionalePer quanto riguarda le esperienze preceden alla Corte Cos tuzionale nel nostro Paese possiamodis nguere due esperienze, una a livello locale (Alta Corte per la regione siciliana), una a livello nazionale(controllo di uso di cos tuzionalità da parte dei giudici comuni):- l'Alta Corte per la regione siciliana prevista dallo Statuto Speciale approvato da un r.d. del 1946,con sede a Roma, composta da 8 membri, 6 dei quali nomina dal Parlamento nazionale edall'assemblea regionale tra persone competen , i quali nominavano al loro interno il Presidente eil Procuratore Generale.Giudicava la legi mità cos tuzionale delle leggi della regione, le leggi e i regolamen statali rela vialla Sicilia i rea commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente e dagli Assessori dellaRegione.Poteva

fare ricorso all'Alta Corte il Commissario dello Stato, nominato dal Governo nazionale, e per gli a norma vi statali anche il Presidente della Regione. Ha operato no all'elezione dei membri della Corte Costituzionale, tre dei quali provenienti dall'Alta Corte. Il Presidente della Repubblica, per evitare conflitti tra l'Alta Corte e la Corte costituzionale, invitò il parlamento a non procedere all'elezione di nuovi membri per la prima, che così mise in funzione. La Corte costituzionale, a questo punto, ha affermato il principio dell'unicità dellagiurisdizione costituzionale, e quindi unicità anche dell'organo competente ad amministrarla. Il controllo di uso dal 1948 al 1955 conseguente alla VII Disp. Transitoria che prevedeva no all'entrata in funzione della Corte la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti alla Costituzione. Ci si interrogò se il controllo di.

così tuzionalità potesse essere svolto dai giudici direttamente oppure se essi avrebbero dovuto limitarsi a sollevare la questione, sospendendo il giudizio in attesa dell'entrata in funzione della Corte costituzionale e se il controllo dovesse essere limitato ai vizi di forma o potesse estendersi anche a quelli di merito. Ci si espresse in funzione di un giudizio immediato ed esteso al merito trovandosi a scegliere tra gli effetti abrogativi, i quali avrebbero caratterizzato la Costituzione come ius superveniens che prevale sulla base del criterio cronologico, e il giudizio di incostituzionalità con il quale si sottolinea il carattere di superiorità della nuova fonte. L'abrogazione comportava 3 grandi problemi: poteva agire solo nei confronti delle leggi successive alla Costituzione limitando la portata applicativa della defascistizzazione; o configurava la Costituzione solo come una lex posterior anziché come una lex superior; o l'abrogazione per incompatibilità, cd.

abrogazione implicita, comportava un cont
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Publisher
A.A. 2020-2021
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Tartaglia Polcini Antonella.