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LE LIBERTÀ DEI SINGOLI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI
La libertà personale, Art. 13: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà; La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva".
Da questo diritto derivano...
anche i diritti di:- Diritto al nome;
- Diritto all'immagine;
- Diritto alla libertà sessuale;
- Diritto alla riservatezza.
LA LIBERTÀ DI DOMICILIO, Art. 14: "Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali".
Domicilio= luogo nel quale la persona svolge attività connesse con la sua vita privata e dal quale intende escludere soggetti terzi (compresi luoghi mobili o spazi occasionali). È una libertà negativa, poiché si verifica con
l'esclusione di altri dal proprio luogo. Accertamenti ed ispezioni si possono fare senza provvedimento dell'autorità giudiziaria se visono in gioco interessi costituzionalmente preminenti.
LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO, Art. 16: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge". Ha fondamento storico legato al periodo fascista.
La libertà di circolazione è garantita da una riserva di legge rinforzata, può essere limitata solo per motivi di sicurezza e sanità stabiliti in via generale (le limitazioni alla libertà di circolazione possono anche avvenire attraverso
provvedimenti dell'autorità amministrativa (purché rispettino la riserva di legge rinforzata). Questa libertà è riconosciuta ai soli cittadini e non agli stranieri (si estende anche a loro, ma la mancanza di essa non sarebbe incostituzionale). Ciò che distingue la libertà personale dalla libertà di soggiorno e di circolazione è che la prima, per essere limitata, necessita di provvedimento motivato dal giudice, la seconda semplicemente di provvedimento adottato dall'autorità amministrativa. LA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE E CORRISPONDENZA, Art. 15: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge". Questo articolo garantisce la libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, con una opiù persone determinate, escludendo altri da tale comunicazione. Non è prevista la possibilità di provvedimenti di urgenza emanati dall'autorità di pubblica sicurezza, poiché è necessario un atto motivato dall'autorità giudiziaria, ciò avviene per garantire il terzo estraneo, non ché destinatario della comunicazione o corrispondenza, rispetto alla persona sottoposta ad indagini.
Le intercettazioni sono consentite quando presenti indizi di reato ed esse siano assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Le intercettazioni sono autorizzate dal giudice per le indagini preliminari per un periodo di 15 giorni prorogabili per ugual periodi sino alla fine delle stesse.
LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, art. 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni.contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni". L'art. 21 tutela sia la libertà di informare, che quella di essere informati (attraverso più mezzi di informazione), dunque questo diritto ha una componente attiva ed una passiva. I limiti relativi alla componente attiva sono: 1. Espressi -> direttamente previsti nella norma costituzionale (buon costume = senso del pudore e della pubblica decenza); 2. Impliciti -> ricavabili dai principi generali (esistenza di altri diritti costituzionalmente protetti che non possono essere violati attraverso l'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero, ovvero l'onore, la riservatezza e la reputazione). I limiti della componente passiva sono riconducibili al mantenimento di riservatezza di alcune informazioni (ad es. il segreto professionale). La stampa non può essere sottoposta a controlli preventivi da parte del potere pubblico (per mezzo di)ma non censurate, in Italia. La stampa è soggetta a autorizzazioni e può essere sequestrata solo per delitti previsti dalla legge sulla stampa e su ordine motivato dell'autorità giudiziaria. Il pluralismo della stampa è garantito attraverso limiti alle concentrazioni della proprietà editoriale e tetti antitrust. La legge sulla televisione del 31 luglio 2005 ha introdotto un sistema che incentiva il passaggio al digitale terrestre e stabilisce tetti antitrust basati sui ricavi provenienti dal sistema integrato della comunicazione. Inoltre, esistono fenomeni come le "epistemic bubbles" e le "echo chambers" che influenzano il pluralismo dell'informazione. Le epistemic bubbles sono gruppi di persone che ricevono e scambiano le stesse informazioni filtrate da algoritmi, mentre le echo chambers sono gruppi che ripetono fatti o notizie tra di loro, creando la percezione che siano attendibili e generando così le fake news. In conclusione, la stampa e la televisione sono regolamentate ma non censurate in Italia.mentre internet e reti sociali non lo sono.
LA LIBERTÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA SCUOLA, Art. 33 ed Art. 34: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato". "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". La libertà della scienza è tutelata attraverso l'autonomia organizzativa delle istituzioni di alta cultura, Università ed accademie.
LA LIBERTÀ DI RIUNIONE, Art. 17: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente esenz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". Riunione= presenza contemporanea di
più persone per il perseguimento di uno scopocomune.L'obbligo di preavviso non implica la necessità di autorizzazione.
LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE, Art. 18: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopipolitici mediante organizzazioni di carattere militare".
Associazione= organizzazione sufficientemente stabile di persone, legate da un vincologiuridicamente rilevante, per il perseguimento di un fine comune.
Questo articolo tutela 3 libertà diverse:
- Libertà di associarsi (senza autorizzazione pubblica);
- Libertà delle associazioni (creazione numero indefinito di associazioni);
- Libertà di non associarsi.
È contraria alla Costituzione qualsiasi associazione che oltre ad essere segreta ha lo scopodi condizionare i pubblici poteri interferendo
Nell'esercizio di organi costituzionali o amministrazioni pubbliche