Introduzione
L’odierno status civitatis trae le sue linee essenziali dall’architettura giuridica sviluppatasi in seguito alla Rivoluzione Francese, la quale svolge la funzione di cerniera tra le evoluzioni percorse dall’epoca medioevale in poi. La demolizione dell’ancien regime ha segnato un momento di passaggio tra suddito e cittadino.
In epoca premoderna gli elementi giustificativi delle politiche di tipo statuali medioevali erano lontani dall’idea di sovranità popolare: infatti, la loro natura matrimonialista ruotava intorno al binomio imperium e dominium (il potere politico poggiava sulla proprietà). Legami di allegeance feudale descrivevano relazioni di tipo discendenti tra sovrano e suddito. Progressivamente, l’elemento religioso si è sostituito al potere politico (Medioevo).
A partire dal XVII secolo, prese avvio la stagione del contrattualismo: il fulcro passò da Dio alla Natura alla Ragione (risveglio delle coscienze). Iniziano a manifestarsi forme di assolutismo illuminato: la forma di stato comincia a costruirsi non in funzione del principe ma dei sudditi. Si ha quindi una progressiva giurisdizione del potere politico e affermazione del nuovo ordine mondiale.
La rottura con l’antico regime si ha quindi con la Rivoluzione Francese: d’ora in avanti il potere politico si sarebbe fondato sul concetto di “egalité, fraternité e solidarité fra Citoyenne”. Si passa dalla sudditanza alla cittadinanza, vista come un istituto capace di forgiare un nuovo ordine di relazioni tra potere ed individuo e tra autorità e libertà, che incarna un nuovo orizzonte ideale a lungo soffocato dalla cappa teocratica-feudale.
L’affermazione della cittadinanza coincise con l’inclusione di tutti gli individui all’interno di uno stesso gruppo, con il riconoscimento del loro essere tutti uguali di fronte alla legge e con la conclamazione di un principio di eguale dignità dell’uomo come tale. La concezione organicistica del rapporto tra stato ed individui attinge dall’idea di una proiezione delle singole volontà in una generale, espressa tramite i poteri pubblici. Il popolo è chiamato ad identificare un elemento costitutivo dello Stato: il potere rigenera se stesso a partire dalla comunità.
Stato e cittadino diventano complementari: non può esistere stato legittimo senza l’elemento civico, come non può esistere cittadinanza al di fuori di una consociazione statuale volta a riconoscerne i contenuti: nozione di cittadinanza strettamente collegata a quella di sovranità. Col passare del tempo inoltre si è dovuto combattere con la sfiducia nel principio maggioritario e della democrazia come mezzi per raggiungere il bene comune e la giustizia individuale.
Studiando la triade cittadinanza, democrazia e sovranità è necessario sottolineare che la sovranità, come prerogativa assoluta, si è scontrata con la riaffermazione di diritti non concessi per decisione del sovrano ma preesistenti alla sovranità stessa. I diritti costituiscono la precondizione per l’esercizio della sovranità. Il terreno su cui fondare la società fonda quindi sulla sovranità popolare, legata alle prerogative del cittadino, ed i diritti individuali, assunti come patrimonio naturale e generale dell’uomo.
L’epoca contemporanea sembra valorizzare l’uomo oeconomicus a discapito di quello politicus. La legittimità dell’ordinamento deriva dal consenso, inteso come partecipazione politica, dei soggetti destinatari delle norme e dei vincoli prodotti dall’ordinamento stesso, anche se la popolazione tenuta all’osservazione dell’ordine giuridico, viene poi esclusa dai canali della rappresentanza politica.
Capitolo 1: Storie e modelli di cittadinanza
Il Diritto può essere inteso come un fenomeno storico, il quale presenta un filo evolutivo tra passato, presente e futuro: per ipotizzare scenari futuri è necessario trattare con la storia dei profili politico-giuridici della cittadinanza.
Modelli di cittadinanza
Esistono 3 tipologie di modelli di cittadinanza:
- Etnico-nazionale: incline a conservare il perimetro dello status civitatis entro i confini eretti da una rigorosa applicazione del concetto iure sanguinis (modello tedesco e italiano).
- Multiculturale: incline a favorire lo sviluppo di una cittadinanza differenziata, mediante il riconoscimento dei diritti e la somministrazione di interventi per la conservazione delle singole specialità culturali (modello della Gran Bretagna).
- Assimilazionistico: si struttura mediante la necessità di filtrare i nuovi ingressi misurando il grado di assimilazione culturale (tradizione Francese).
Ciascuna di queste soluzioni è il frutto di un’evoluzione storica, ma il comune denominatore è l’importanza che viene attribuita ai “diritti sociali”.
Modello etnico - Esperienza tedesca
Si sviluppa in seguito all’unificazione di più territori in un’unica entità statuale, ed ha visto prevalere la tendenza di riconoscere lo status civitatis solo a chi vanta un legame prettamente etnico. Troviamo le prime tracce di questo modello, all’epoca del crollo dell’Impero Romano d’Occidente, dove i legami non sono territoriali, ma di sangue. Già all’epoca i popoli germanici si differenziavano da quelli celtici per la propria identità etnica, linguistica, culturale. La storia dei popoli tedeschi può riassumersi nell’assenza di un ordinamento pienamente dominante e territorialmente radicato.
Lo Stato tedesco nasce attraverso la riunificazione di tutti i popoli di cultura e lingua tedesca con il Congresso di Vienna (nel lessico costituzionale tedesco la parola “cittadino” viene sostituita con “tedesco”: prevalenza di una dimensione nazionale della cittadinanza a scapito di quella politica).
L’intera fase storica della riunione dei territori tedeschi in un unico Stato fu attraversata da profonde tensioni intellettuali in cui il “mito” della nazione tedesca fece da sfondo alla reazione patriottico-romantica contro il razionalismo illuminista dell’epoca precedente. Tanti poeti, scrittori e filosofi (Hegel, Fichte, Schelling) contribuirono ad offrire le strutture di un immaginario collettivo in cui la parola “volk” assumeva consistenza sempre più pregnante, fino alla nascita del mito della nazione tedesca, il quale si protrarrà fino al nazismo. Il sentimento nazionale continua anche dopo la divisione della Germania in Repubblica federale e democratica: due Stati, una Nazione: Stato nazionale “temporaneo”, “incompleto”.
Le esigenze correlate alla ricostruzione post bellica e la rapida crescita economica degli anni '50-'60 orientò il paese verso l’adozione d’indirizzi protesi a favorire l’ingresso di manodopera a basso costo. La politica tedesca sull’immigrazione si costruisce intorno al termine “gastarbeiter”, cioè lavoratore ospite: lo straniero non è stato mai percepito come individuo residente per iniziare una nuova vita, ma come semplice lavoratore utile e legato alla necessità dell’economia nazionale.
Negli anni ’70, quando la richiesta di manodopera era inferiore, si pensava addirittura di adottare politiche di rientro degli stranieri nei paesi di origine. La rigidità dell’estensione della cittadinanza mostrata dal modello tedesco ha incontrato due attenuativi: il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo e assicura le garanzie sociali a chiunque, nonostante le differenti provenienze sociali. Interpretazione del Volk, retta sulla distinzione tra popolo (soggetti dotati dello status di cittadino) e popolazione (individui stabilmente residenti nel territorio).
L’originaria normativa guglielmina (1913) era improntata sul modello etnico fondato sul criterio dello ius sanguinis (discendenza da madre o padre tedesco). Solamente a metà degli anni ’70 vennero introdotte le prime norme per la concessione della naturalizzazione (dieci anni di residenza legale in Germania a discrezione dell’amministrazione federale), fino alla riforma del 1999, con cui la legislazione tedesca ha innovato i requisiti per la naturalizzazione (residenza legale per otto anni ininterrotta, lo straniero deve essere in grado di assicurare il sostentamento economico del nucleo famigliare, bisogna conoscere la costituzione e giurare fedeltà ad essa, conoscere la lingua e non aver avuto vincoli o condanne pendenti). È presente, inoltre, la modalità iure soli tramite la nascita in Germania da genitori stranieri, o matrimonio con cittadino tedesco (vincolo di almeno 6 anni di residenza).
Modello multiculturale: esperienza britannica
In seguito alla politica espansionistica e di dominio esercitata verso tutte le latitudini dall’impero Britannico (da Enrico V all’età elisabettiana, dalle colonie Asiatiche a quelle Africane ai commerci con le Americhe), la composizione del paese risulta ricca di diverse minoranze, anche nei centri minori, infatti si possono trovare minoranze multietniche.
In una prima fase, l’impegno britannico era di tipo politico-militare per poi trasformarsi in commerciale. Si parlava di “status di dominion”, il quale comportava la nomina di un governatore locale da parte degli inglesi ed era riconosciuto ai vecchi Stati del “Commonwealth”, cioè le “Repubbliche Coronate” di Australia, Terranova, Canada, Sud-Africa e Nuova Zelanda, mentre in India, Pakistan, Bangladesh e Thailandia veniva eletto un Segretario di Stato dalla corona Inglese. Erano presenti inoltre vere e proprie Colonie e comunità autogovernate.
A partire dal 1931, con il cosiddetto Statuto di Westmister, venne regolamentata l’indipendenza dei dominions, delle colonie e dei protettorati. Oggi il Commonwealth riconosce simbolicamente la corona come sovrano e comprende 54 stati: attualmente si configura come un’organizzazione internazionale di stati a partecipazione volontaria, atta a promuovere la cooperazione economica e di garanzia della democrazia.
Secondo il British Nationality Act del 1948, era concessa agli stranieri facenti parte del Commonwealth, lo status di cittadino e il diritto di entrare e risiedere nel territorio del Regno Unito. Oltre a mantenere e rafforzare lo spirito del “britishness”, quest’apertura ha fortemente influenzato azioni d’immigrazione verso la Gran Bretagna da parte di molti stati del Commonwealth, più di quanta manodopera fosse necessaria alla ricostruzione postbellica.
- 1962: Commonwealth Immigration Act: l’amministrazione britannica ottiene il potere di rifiutare l’ingresso nel territorio a cittadini del Commonwealth e viene introdotto il sistema degli employment voucher (distinzione cittadini nati nel Regno Unito e in possesso del passaporto del Regno Unito oppure sprovvisti di entrambi).
- 1968: II Commonwealth Immigration Act: il diritto d’ingresso e residenza fu ulteriormente limitato a coloro che fossero nati nel Regno Unito o avessero ascendenti in linea diretta entro il secondo grado nati nel territorio britannico: iure sanguinis.
- 1971: III Commonwealth Immigration Act: si ha un ulteriore restringimento limitando l’accesso in favore dei cittadini del regno tali per nascita, adozione o naturalizzazione ed ai cittadini del Commonwealth nati o adottati da genitori che avevano cittadinanza per nascita.
- 1981: British Nationality Act: abolisce l’originaria cittadinanza istituendone 3 tipologie differenti: British citizenship, British dependent territories citizenship, British overseas citizenship.
Attualmente la cittadinanza può essere ottenuta “by birth”: criterio iure soli; “by descent”: criterio iure sanguinis e “by naturalisation”: residente nel Regno da cinque anni.
Idea di cittadinanza nazionale britannica molto più elastica, dovuto anche all’assenza di un documento costituzionale. Questa tradizione pluralistica e liberale ha portato un progressivo rafforzamento delle minoranze etniche, portando alla dissociazione tra “citizen by birthday” e “englishman” e all’affermazione di un modello di cittadinanza eminentemente multiculturale.
L’assenza di un contenuto etnico-culturale nella cittadinanza britannica e l’attenuazione nella stessa della dimensione dell’appartenenza comunitaria, hanno favorito la coloritura dei vuoti tramite differenti contenuti.
Nel 1964 T. H. Marshall nel suo saggio “Citizenship and Social Class” ripercorre gli stadi evolutivi della cittadinanza negli ultimi tre secoli, durante i quali la relazione tra individuo e comunità avrebbe vissuto l’affermazione prima dei diritti civili, poi politici e poi sociali. Egli definì la cittadinanza come lo status che viene conferito a coloro i quali sono membri a pieni diritti di una comunità, spostando l’attenzione dal momento identitario a quello sociale.
Il modello britannico si basa su di un sistema di garanzie sociali, sul superamento delle uguaglianze meramente formali, sul rafforzamento di un generalizzato sistema di tutela sociale volto a favorire l’integrazione tra cittadini e immigrati: la cittadinanza britannica s’identifica con l’inclusione in una comunità politico-sociale nell’ambito della quale più culture e provenienze convivono protette da meccanismi inclusivi prestati a ciascun cittadino dal sistema delle garanzie sociali.
Ciò che sembra caratterizzare e distinguere la cittadinanza britannica è il profilo multiculturale. La Gran Bretagna ha sviluppato il proprio modello di cittadinanza favorendo la conservazione, la manifestazione e lo sviluppo delle differenti identità culturali e di gruppi presenti nella propria popolazione: il corredo culturale apportato dalle minoranze etniche si è tradotto in pratiche sociali consentite e spesso legalmente riconosciute e protette dall’ordinamento.
I canali istituzionali del multiculturalismo sono riconducibili a tre sorgenti principali: Diritto di rappresentanza sociale; diritto di autogoverno e diritti polietnici. Oltre a quanto espresso nel Common Law, anche il contenuto del British Race Relation Acts del 1965 ha contribuito al raggiungimento dell’attuale modello normativo: necessità di reprimere ogni forma di diretta discriminazione fondata sulla diversa provenienza razziale. Nel 1976 la legislazione britannica ha cominciato a favorire l’impiego di lavoratori appartenenti a minoranze in determinati contesti lavorativi. Attualmente vengono predisposti anche dei modelli educativi basati su curricoli multiculturali che hanno l’obiettivo di conservare gli orientamenti di provenienza diversa da quella autoctona e l’elevazione del multiculturalismo come principio generale del sistema educativo: nelle scuole è stato dismesso l’obbligo di un vestiario comune; in ambito lavorativo sono state introdotte una serie d’innovazioni atte a valorizzare gli aspetti etnici e religiosi.
-
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Porena Daniele, libro consigliato Il problema della cittadinanza, Daniele P…
-
Riassunto esame per l'esame di Diritto Pubblico, prof. Porena, libro consigliato Introduzione allo studio del dirit…
-
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Porena Daniele, libro consigliato Introduzione allo studio del diritto pubb…
-
Riassunto esame Istituzioni Diritto Pubblico, prof. Lauricella, libro consigliato Istituzioni di Diritto Pubblico, …