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CAPITOLO 2: LO STATUS CIVITATIS NELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

La nostra Costituzione non dedica all’istituto una disciplina normativa organica, ma opera

solamente con continui riferimenti alla cittadinanza al fine di definirne la sfera dei diritti e

dei doveri che ne caratterizzano la condizione e definirne i termini di accesso =>

l’identificazione dei titolari dello stato di cittadinanza è contenuta unicamente in norme di

legislazione ordinaria.

La costituzione quindi si occupa di definire i contorni della cittadinanza, quando è poi un

sottostante rango normativo a stabilirne i presupposti e definirne i canali di accesso.

La cittadinanza integra un fatto essenzialmente politico in quanto attiene alle scelte

generali con le quali la comunità interpreta i legami tradizionali ed i profili evolutivi che

connotano o meno l’essere parte integrante della stessa.

La problematica relativa al “chi siamo” si colloca alla radice stessa del potere costituente

ed alla base del potere costituito.

La delimitazione della sfera dei consociati rappresenta, sia nel momento genetico

dell’ordinamento, che in quelli successivi un fatto politico canonizzabile nelle forme più

varie, ma essenzialmente radicato più che su basi giuridiche ispirate da forme e ragione,

sul consenso politico che ne è alla base.

Art. 2 Cost. => “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Riferimenti alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) “gli uomini

nascono liberi ed uguali nei diritti” e alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

(1948) “tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e nei diritti”. Questi diritti

sono solo riconosciuti, garantiti e protetti in quanto già preesistenti all’ordinamento stesso

ed, essendo riconosciuti nel singolo quanto nel gruppo, richiamano il concetto aristotelico

secondo il quale l’individuo si realizza attraverso la sua collocazione trai propri simili in

quanto “animale sociale”. Quest’articolo richiama anche il concetto di solidarietà come

chiave del concetto “diritti-doveri”, richiamando quindi l’individuo al rispetto di una serie di

doveri la cui scaturigine etica è primariamente rappresentata dall’appartenenza alla

medesima associazione => l’osservanza di questi diritti viene richiesta all’uomo, non al

solo cittadino e al massimo vengono graduati a seconda del vincolo che lega il soggetto

alla comunità. Gli obblighi di solidarietà possono variare a seconda del contesto sociale.

La Costituzione riconosce e protegge i diritti fondamentali e comuni a tutti gli

uomini come anche i diritti che sorgono in ragione dell’appartenenza degli individui

alle diverse forme del pluralismo sociale.

Sorge quindi un problema che si basa sulla possibilità di configurare lo status civitatis

quale “vincolo di appartenenza” alla Repubblica intesa anch’essa come formazione sociale

e le condizioni di accesso a quest’ultima, la cui formazione avviene su base volontaria =>

l’istituto della cittadinanza può essere interpretato secondo un concetto elettivo, non

etnico, legato quindi all’effettiva partecipazione dell’individuo alla comunità nel quadro dei

principi da essa condivisi. In base a questo ragionamento anche lo status civitatis può

essere considerato come gruppo sociale formatosi su base anche consensuale e come

titolare dei propri diritti.

Ritornando sul problema della “titolarità” dei diritti inviolabili, non si fa nessuna distinzione

tra cittadini e non cittadini (Corte Costituzionale). La distinzione sta nella misura del

godimento di tali diritti => riconoscimento della titolarità dei diritti inviolabili, esclusivamente

in misura corrispondente al loro nucleo minimo e irrinunciabile.

Possiamo quindi dire che non è la cittadinanza a delimitare la sfera concettuale e

giuridica all’interno della quale sono riconosciuti i diritti fondamentali ma sarebbero

questi ultimi ad assorbire quei tratti che tradizionalmente avevano in passato

caratterizzato la cittadinanza.

Interrogativi circa la natura del rapporto tra individuo e comunità e la natura stessa

dell’uomo.

La cittadinanza è un diritto inviolabile? => nei termini di rapporto individuo-autorità, la

cittadinanza rappresenta il veicolo attraverso il quale i poteri dello Stato sarebbero indotti a

rispettare e garantire i diritti dell’individuo. Se si accetta l’idea che la cittadinanza

rappresenti la condizione giuridica, attraverso la quale tutelare i diritti fondamentali,

non si potrà escludere che la cittadinanza debba rifluire tra i diritti fondamentali.

Art. 15 “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” => “Ogni individuo ha diritto ad

una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua

cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza” => ogni Stato deve creare un processo

politico istituzionale atto a codificare un apparato di norme giuridiche volto ad introdurre

strumenti positivi di effettiva garanzia e protezione di questi diritti.

Art. 22 Cost. => “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica

della cittadinanza, del nome” => la cittadinanza viene paragonata al nome e alla capacità

giuridica e quindi considerata come uno dei diritti inviolabili.

L’art. 22 pone in atto l’impossibilità di perderla, dandone quindi per scontato l’acquisizione,

senza che esista un diritto soggettivo e inviolabile all’acquisizione della stessa => i diritti di

cittadinanza, e non l’acquisizione della stessa, rappresentano posizioni inviolabili.

Anche i diritti politici si configurano fondamentalmente come diritti per i soli cittadini.

La dicotomia uomo cittadino

Art. 1 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino => “Gli uomini nascono e

restano liberi ed uguali nei diritti”. Con l’epoca delle Costituzioni liberali ottocentesche si

assiste alla giuridicizzazione di un principio che mai aveva ricevuto un tale riconoscimento.

Art. 3 comma II Cost. => “é compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della personalità umana”=> Con le correnti di pensiero

socialiste e marxiste, si arrivò a concretizzare l’esigenza di realizzare concretamente

l’eguaglianza formale tra cittadini rimuovendo gli ostacoli => eguaglianza sostanziale.

L’articolo richiama direttamente alla figura del Cittadino.

Art. 10 Cost. => “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in

conformità delle norme e dei trattati internazionali.”

Studiando i vari articoli in questione, sembra che il costituente abbia voluto usare di

proposito il termine uomo, cittadino e straniero, nel tentativo di dosare il riconoscimento

delle posizioni giuridiche. Agli uomini sono garantiti i diritti inviolabili. L’eguaglianza tra

cittadini è un principio cardine della democrazia -> l’uguaglianza tra uomini è principio che

qualifica un’intera civiltà.

L’esistenza di diritti naturali dell’uomo rappresenta una consolidata acquisizione della

civiltà giuridica. Tuttavia, permane la necessità che tali diritti, per essere effettivamente

garantiti, siano assorbiti dall’ordine giuridico attraverso la loro canonizzazione normativa

=> necessità di devolvere al potere pubblico la garanzia di questi diritti.

La Costituzione diventa il canale di positivizzazione dei diritti, filtra la densità con la quale

riconoscere la garanzia dei diritti fondamentali valorizzando principi (la sovranità),

posizioni ed interessi, i quali sono stati giudicati di volta in volta prevalenti.

La legislazione ordinaria non sarebbe autorizzata, al di fuori delle divisioni

costituzionalmente autorizzate, a praticarne di ulteriori.

La Consulta si è espressa seguendo l’idea secondo la quale la tutela dei diritti inviolabili

debba essere garantita dalla legge salvo l’apprezzamento di circostanze di fatto che

giustifichino una differenziazione tra cittadini e non cittadini rispetto alla concreta misura di

tali forme di tutela.

Riassumendo: il principio di uguaglianza riferito dalla Costituzione, dev’essere esteso a

tutti i cittadini. Le circostanze in cui è autorizzata una differenziazione sono il caso di

deroghe erogate dalla stessa Costituzioni o differenziazioni fondate su ragioni di fatto (e

non di diritto) che giustifichino le differenze tra cittadino e non cittadino => l’essere

straniero quindi non identifica un elemento di fatto ma una qualificazione giuridica. La

differenza tra le due posizioni si articola sulla natura originaria del rapporto che lega il

cittadino allo Stato ( legame di ordine politico- culturale) => il legislatore ha la

discrezionalità per distribuire diverse posizioni giuridiche, laddove si riflettano sui diversi

presupposti di partecipazione politica dell’individuo. Altra circostanza per differenziare

cittadini e non è la stabilità e la permanenza che caratterizza il rapporto Stato-Cittadino

=> disponibilità dei cittadini a concorrere al progresso materiale e spirituale della società

=> Principio di Solidarietà il quale viene meno in caso di temporaneità ridotta.

Art. 32 Cost. => Diritto alla Salute: diritto fondamentale dell’individuo riconosciuta a tutti

gli individui ed interesse stesso della collettività => La Consulta afferma che “è un diritto

fondamentale della persona, deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia

la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato”. Il

legislatore può differenziare la misura delle tutele garantite, infatti, allo “straniero

irregolare” sono erogate gratuitamente solo le prestazioni ambulatoriali, ospedaliere e

farmacologiche che rispondono a criteri di urgenza ed essenzialità.

Art. 34 Cost. => Diritto all’Istruzione: l’istruzione inferiore per almeno 8 anni è

obbligatoria e gratuita e i capaci e i meritevoli, ancorché privi di mezzi, devono essere

messi in condizione di raggiungere i gradi più alti degli studi. L’istruzione viene considerata

indispensabile in quanto fondamentale all’esercizio consapevole dei diritti politici e di

cittadinanza. L’acces

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A.A. 2015-2016
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Natascia.9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Porena Daniele.