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PERSISTENTE LEGAME TRA CITTADINANZA E NAZIONALITÀ
PREMESSA
Le modalità di acquisto della cittadinanza italiana sono tali da rivelare i presupposti in base ai quali una comunità percepisce sé stessa, concepisce legami di appartenenza ed orienta la propria concezione di cittadinanza.
Il fattore politico della cittadinanza rappresenta l’elemento tipico delle evoluzioni normative favorite nel corso degli anni; tra la legge del 1912 e quella del 1992 sono trascorse numerose modifiche (la legge 91, trasformata poi in legge 555, lega la questione dello status ai flussi migratori in entrata, restringendo l’accesso ai nuovi cittadini. Così se, nel corso degli anni, anche in attuazione di specifici obblighi comunitari, i residenti possono vantare o pretendere, la piena parità nell’ambito dei diritti civili e sociali, l’accesso ai diritti politici, decretato dall’acquisto della cittadinanza, rimane costretto in logiche
già tracciate e non "aggiornate" agli avvenimenti che hanno connotato il XIX secolo). Da paese di emigrazione, l'Italia è divenuta paese di immigrazione e sono state introdotte nuove forme di cittadinanza: la cittadinanza dell'Unione Europea consente il flusso di circolazione di individui tra gli Stati dell'Unione. I criteri comunemente adottati dagli Stati, quali lo ius soli, lo ius sanguinis o la cittadinanza elettiva, non figurano tra le regole dettate dall'ordine giuridico internazionale. La sovranità statale si pone alla base dell'idea secondo cui gli Stati sono liberi di scegliere i percorsi di acquisto della cittadinanza. Le tappe percorse dall'ordinamento italiano rispetto alla regolamentazione dei criteri di acquisto della cittadinanza, si riassumono in due atti fondamentali:
- la legge 555 del 13 giugno 1912;
- la nuova legge 91 del 5 febbraio 1992.
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato,
ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 91 del 5 febbraio 1992. La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o se si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi, ovvero non appartenenti a nessuno stato, o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti, di non avere precedenti penali, di non avere legami con organizzazioni criminali e di conoscere la lingua italiana.essere in possesso di motivi ostacolanti per la sicurezza della Repubblica. Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio, la quale viene riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente. L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS: LA PERMANENTE DOMINANZA DEL MODELLO "ETNICO-IDENTITARIO" NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA L'articolo 1 della legge 91 del 5 febbraio 1991 stabilisce che: "cittadino per nascita è colui il quale sia figlio di padre o di madre cittadini". La norma esprime la posizione di prevalenza all'interno della famiglia del coniuge di sesso maschile. Il ruolo residuale della madre e moglie emerge secondo le linee giuridiche tracciate in conformità alla sensibilità dell'epoca. Una prima esigenza è quella di stabilire i criteri di attribuzione della cittadinanza ai nuovi nati sul proprio territorio. La nascita sul territorio della Repubblica è un criterio che assicura.la cittadinanza in quanto, chi è natodel territorio e ha entrambi i genitori ignoti o apolidi, può divenire cittadino. Criterio di acquisto elettivo della cittadinanza: consente allo straniero nato in Italia, che vi abbiarisieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, di divenire cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla data del diciottesimo anno. Acquisto della cittadinanza per effetto di un legame con il territorio: acquisto della cittadinanza da parte dello straniero che risiede legalmente da dieci anni nel territorio italiano. Identità culturale: processo di rappresentazione di un'appartenenza condivisa ed alimentata da comuniadesioni e convinzioni di tipo intellettuale e spirituale. Diviene opportuno tracciare una linea tra un'identità etnico-culturale e un'identità etnico-razziale. L'elemento "etnico-razziale" finisce percollocarsi su un piano secondario rispetto ad una corretta ed aggiornata identificazione della dimensione comunitaria. La legislazione italiana non sembra aggiornata alle fenomenologie caratteristiche della corrente epoca storica: la predominanza del criterio etnico-razziale sembra solo qualcosa del passato. Ci si fa carico delle necessità di superamento della dimensione etnico-razziale dello status civitatis, in favore della concezione etnico-politica e culturale.
L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE: LE PRINCIPALI FATTISPECIE NORMATIVELa naturalizzazione viene attribuita tutte le volte in cui allo straniero viene concesso lo status di cittadino. Tra questi casi c'è quello del minore straniero adottato da cittadino italiano; la legge 9 del 1992 configura un vero e proprio automatismo: la cittadinanza in questo caso è un diritto soggettivo immediatamente riconosciuto al soggetto, per il fatto stesso dell'avvenuta adozione da parte di
Un cittadino italiano. Per quanto riguarda invece uno straniero maggiorenne, la cittadinanza può essere concessa. Uno dei casi è il matrimonio; la legge 9 del 1992 stabilisce che la donna che si sposa non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito. Di recente, con la legge 94 del 2009 all'articolo 11, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio italiano, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Ci sono alcune riflessioni da farsi rispetto alle problematiche che derivano dalla naturalizzazione. Il primo gruppo di fattispecie si tratta di casi di concessione della cittadinanza allo
straniero del quale padre, madre o uno degli ascendenti siano stati cittadini per nascita o nati sul territorio della Repubblica e che virisiedano da almeno tre anni. L'intervento normativo si è occupato della riduzione dei termini di residenza richiesti: dagli originari dieci anni richiesti, si è passati agli attuali tre anni di residenza nel territorio della Repubblica. La seconda fattispecie è quella del figlio di stranieri nato sul territorio della Repubblica, il quale riceve una riduzione dei termini di residenza da dieci a tre anni. La terza fattispecie è quella dello straniero che abbia prestato servizio per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; la normativa ha subito una modifica, per la quale ora sono necessari almeno tre anni di servizio invece che cinque. L'idea che l'acquisizione della cittadinanza debba intervenire laddove esistano condizioni tali da ritenere l'integrabilità dello straniero nella comunità statuale,
emerge con quanto osservato in T.A.R. Lazio(Tribunale Amministrativo Regionale): si ricorda che la sintesi dei principi normativi in materia, evidenzia come "l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo quando l'amministrazione ritiene che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere atti di rilevo penale".L'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale.
È differente invece la posizione del coniuge del cittadino italiano che vuole acquistare la
cittadinanza iurecommunicatio (la trasmissione della cittadinanza tra membri della stessa famiglia per matrimonio, unione civile o adozione); in questo caso si ritiene che l'Amministrazione disponga di un differente margine discrezionale. La ponderazione valutativa della Pubblica Amministrazione viene chiamata a verificare esclusivamente la presenza o meno di fatti che sconsigliano il rilascio del provvedimento.
I PERCORSI DELLA CITTADINANZA "ELETTIVA" NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA: ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE
Ciò che caratterizza l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, è la circostanza in base alla quale la semplice manifestazione di volontà dello straniero consentirebbe in questi casi l'acquisto dello status e ciò senza che la Pubblica Amministrazione possa esercitare alcun genere di valutazione discrezionale. In questo caso si propende per definire "elettiva" la cittadinanza acquisita.
Per beneficio dilegge: l'ingresso dello straniero nella comunità dei cittadini avviene in questi casi per effetto di una liberascelta praticata dall'avente titolo. L'articolo 4Secondo della legge 91 del 1992, è possibile che lo straniero o l'apolide diventi cittadino italiano; le condizioni per cui ciò si verifichi sono:
- prestazione del servizio militare per lo Stato italiano;
- assunzione di un pubblico ministero alle dipendenze dello Stato;
- lo straniero che risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica ed dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età, che dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno.
Lo straniero nato in Italia assume la stessa posizione dello straniero nato da italiani. Il legame carnale si traduce quindi in un legame fisico del soggetto con
Il territorio, legame la cui profondità è testimoniata dalla residenza legale ed è ininterrotta sino al compimento della maggior età.