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Riassunto libro diritto pubblico: Il problema della cittadinanza

Capitolo 1: Storie e modello di cittadinanza

Un confronto diacronico e comparatistico tra le principali esperienze europee

Premessa

Il diritto è un fenomeno storico; esiste un filo evolutivo tra il passato, il presente e il futuro della fenomenologia giuridica. La cittadinanza non ha avuto un unico sviluppo storico; i modelli di oggi sono il frutto di esperienze storiche diversificate. Seguendo un percorso di analisi comparatistica sincronica e diacronica, i principali modelli di cittadinanza in Europa si possono raggruppare almeno intorno a tre diverse ricostruzioni:

  • Modello etnico-nazionale: con l’obiettivo di conservare il perimetro dello status civitatis. Trova applicazione nel modello tedesco;
  • Sistema multiculturale: con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una sorta di cittadinanza differenziata e di riconoscere i diritti e la somministrazione di interventi, volti a consentire la conservazione delle specificità culturali. Trova applicazione nel modello inglese;
  • Modello assimilazionistico: con l’obiettivo di filtrare i nuovi ingressi, misurando il grado di assimilazione culturale che ciascun candidato alla naturalizzazione mostra riguardo alla lingua, ai costumi, alle tradizioni, ecc. Trova applicazione nel modello francese.

Profili evolutivi della cittadinanza "etnica" nel modello tedesco

Il modello etnico-nazionale ha visto prevalere in Germania la tendenza a riconoscere lo status civitatis a coloro i quali potessero vantare questa condizione, sulla base di legami prevalentemente etnici. Il legame di appartenenza alla comunità si configurava come un legame di tipo gentilizio, ovvero il vincolo che legava il popolo al potere politico del monarca, che sorgeva per effetto della nascita di un individuo, all’interno di una determinata tribù. Il vincolo di appartenenza alla comunità, non poteva che venire identificato con il vincolo di sangue.

L’aspirazione ad una riunificazione dei popoli di lingua e cultura tedesca, dovette attendere il congresso di Vienna, il cui esito gettò le basi per la costituzione di uno Stato tedesco unitario.

Il ruolo del concetto di Volk nella formazione e nell’evoluzione storico-giuridica dell’ordinamento tedesco

La storia dei popoli tedeschi, per l’intero corso dell’antichità e dell’età medievale, può riassumersi nell’assenza di un ordinamento pienamente dominante e territorialmente radicato. Etnie di sangue tedesco, ma storicamente estranee all’esperienza politica di un unico regno o stato tedesco, hanno popolato il suolo dell'attuale Germania. La mancata coincidenza tra confini territoriali ed etnico-culturali, che caratterizzò l’epoca delle ondate migratorie dei popoli germanici nell’Europa centro-orientale, sembra aver contribuito a sostituire la parola “cittadino” con la parola “tedesco”.

La prevalenza di una dimensione nazionale della cittadinanza a scapito di quella politica, era percepibile già in alcune delle Costituzioni adottate nel corso della prima metà dell’800 dagli Stati della Germania preunitaria. Ad esempio:

  • La Costituzione di Prussia del 1850, il cui titolo II “dei diritti dei Prussiani”, disponeva all’articolo 4 che: “tutti i Prussiani sono eguali in faccia alla legge”;
  • La Costituzione del Regno di Wurtemberg del 1919, il cui disponeva che: “il diritto di cittadinanza di stato si acquista sia con la nascita, quando il padre di un figlio legittimo o la madre di un figlio naturale posseggono questo diritto, sia per adozione”.

La cittadinanza tedesca nell’epoca della Grundgesetz

La divisione della Repubblica federale tedesca dalla Repubblica democratica tedesca, ripropose le antiche ragioni di un sentimento nazionale ferito; basti pensare al mandato affidato al popolo tedesco dal preambolo della Grundgesetz (Costituzione): “il popolo tedesco ha deliberato la presente legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, agendo anche per quei tedeschi a cui è stato negato di collaborare. Tutto il popolo tedesco è esortato a realizzare, mediante libera autodeterminazione, l’unità e la libertà della Germania”.

Si trattava quindi non di una legge sullo status di cittadino nella Repubblica federale tedesca, ma una legge sulla cittadinanza di tutti i tedeschi. La nuova cittadinanza tedesca conservava un marcato profilo etnico-culturale e continuava il mito della Volksgemeinschaft (comunità nazionale), il mito cioè di una comunità nazionale etnicamente e culturalmente omogenea.

La Germania ha vissuto, a partire dal dopoguerra, l’esperienza dell’immigrazione di massa; il suolo tedesco ha iniziato a sperimentare la presenza di un numero sempre crescente di stranieri. La politica tedesca sull’immigrazione e sull'integrazione degli stranieri si è modellata intorno all’espressione “Gastarbeiter”, il lavoratore ospite. Lo straniero non è stato mai percepito come “individuo” residente sul territorio tedesco, ma veniva inglobato come lavoratore utile alla causa dell’economia nazionale.

La questione inerente al modello dello status civitatis allo straniero, ha incontrato principalmente due elementi:

  • Elemento di carattere giuridico: correlato al radicamento che la filosofia dei diritti fondamentali e universali ha trovato sul terreno della Grundgesetz;
  • Elemento di carattere politico e socio-giuridico.

Ciò sottolinea una duplice valenza; evidenzia la centralità che il Volk (Nazione, Paese) conserva nell’edificio costituzionale e come sia quest’ultimo l’interlocutore dei diritti fondamentali. Tutto questo ha alimentato l’idea che non occorresse alcun intervento per i canali di ingresso alla cittadinanza; non occorre quindi essere cittadini per vedersi riconoscere quei diritti che il popolo tedesco riconosce a tutti gli uomini.

Il tedesco etnico continua a godere di ampi benefici correlati ai veloci processi di riconoscimento della cittadinanza a questo riservati. La presenza in Germania di gruppi etnici di diversa nazionalità ed origine non è stata sufficiente a sorreggere la definizione dei percorsi istituzionali di una società multiculturale; il multiculturalismo non è riuscito a trovare una sua canonizzazione giuridica, superando i confini di una generica retorica.

La Corte Costituzionale tedesca concluse con l’accoglimento delle questioni sollevate con riferimento alle due normative e sostenne il principio secondo cui il popolo venisse inteso come il popolo tedesco e come solo a questo spettasse di legittimare i poteri dello Stato.

L’acquisto della cittadinanza tedesca sulla base di criteri ispirati al principio dello ius soli, rimasero assenti fino alla metà degli anni ‘70. La cittadinanza della Repubblica federale tedesca concessa per naturalizzazione richiede allo straniero un periodo di residenza legale ininterrotta, per la durata di otto anni; lo straniero deve essere in grado di assicurare il mantenimento proprio e dei propri familiari, deve conoscere la Costituzione tedesca e deve giurare fedeltà.

Il modello di cittadinanza "multiculturale": l’esperienza britannica

Il “peso” dell’eredità imperiale sulle linee evolutive della cittadinanza britannica

La composizione etnica del paese presenta numero minoranze; è caratterizzata da un tessuto multietnico e multiculturale, da determinare la statistica di almeno un cittadino britannico su cinque che appartiene ad una minoranza etnica. L’estensione dei domini britannici è frutto di espansioni coloniali e relazioni politiche e commerciali, realizzate già a partire dal regno di Enrico VII alla fine del XV secolo e lungo il corso dell’età elisabettiana; la costruzione dell’impero avvenuta per un periodo durato più di quattrocento anni, fu determinante sul piano della strutturazione di legami politici ed economici.

Lo status era di dominion: comportava la nomina di un governatore da parte della corona britannica ed era riconosciuto agli Stati del vecchio Commonwealth tramite un segretario di Stato. La comunità di Stati del Commonwealth si è organizzata come comunità di libero scambio; ad oggi comprende 54 Stati ed è presieduta dal sovrano di Gran Bretagna.

Civis Britannicus Sum: dal declino della "cittadinanza imperiale" al modello multiculturale

Secondo quanto previsto dal British Nationality Act del 1948, era concesso agli stranieri, facenti parte del Commonwealth, lo status di cittadino britannico ed il diritto di entrare a risiedere nel territorio del Regno Unito. Con una legge del 1968 però, il diritto di ingresso e residenza fu limitato a coloro che erano nati in territorio del Regno Unito o vantassero un ascendente entro il secondo grado, nato in territorio britannico, distinguendo così “patrials” e “non patrials”.

La cittadinanza britannica è oggi acquisita “by birth”, con la nascita, secondo canali articolati in base all’applicazione del criterio iure soli (un soggetto viene considerato cittadino britannico a condizione che almeno uno dei due genitori, se stranieri, sia stabilmente residente nel Regno Unito), “by descent” in linea con il criterio di acquisto della cittadinanza iure sanguinis (l’individuo nato nel territorio del Regno Unito da cittadino britannico acquisisce sicuramente la cittadinanza; l’individuo nato al di fuori del Regno Unito acquisisce la cittadinanza alla condizione che almeno uno dei genitori sia cittadino britannico) e “by naturalisation” (richiede che il soggetto sia di buon carattere, che abbia una conoscenza sufficiente della lingua inglese, gallese o gaelico scozzese e che abbia una conoscenza sufficiente della vita nel Regno Unito; infine, in caso di concessione di un certificato di naturalizzazione come cittadino britannico, la sua casa o, se ne ha più di una, la sua casa principale, sia nel Regno Unito).

L’evoluzione del modello di cittadinanza britannica si è reso indispensabile alla luce della necessità di garantire percorsi di effettiva integrazione ai cittadini britannici immigrati nel Regno Unito dai paesi del Commonwealth. Dal collasso del civis britannicus sum ad oggi, la cittadinanza britannica si è caratterizzata:

  • In primo luogo: per il superamento della diffidenza, tradizionale in Europa;
  • In secondo luogo: si è evoluta favorendo l’istituzionalizzazione e la diffusione di un multiculturalismo giuridicizzato in forme sempre più avanzate. La Gran Bretagna ha sviluppato il proprio modello di cittadinanza favorendo la conservazione, la manifestazione e lo sviluppo delle differenti identità culturali di gruppo, presenti nella propria popolazione.

Nel caso della vicenda britannica, il percorso avviato da un modello di cittadinanza fondato sul riconoscimento di posizioni giuridiche comuni ed universali e su una “cittadinanza differenziata”, si è tradotto nel riconoscimento di una serie di diritti di gruppo. Il riconoscimento e la tutela delle diverse identità etniche ha trovato terreno di affermazione nel sistema scolastico, attraverso la predisposizione dei curricolari educativi che hanno contribuito a favorire la conservazione degli orientamenti culturali di provenienza. Allo stesso modo, la formazione del corpo docenti è molto attenta a qualificare gli insegnanti delle scuole britanniche secondo requisiti di conoscenza, atti a valorizzare i percorsi di insegnamento multiculturale.

Le vicende della cittadinanza francese: dalla grande rivoluzione all’assimilazionismo culturale

La rivoluzione francese e gli esordi in Europa della moderna cittadinanza

Lo status civitatis veniva interpretato come l’oggetto di una sovranità, capace di strappare al particolarismo politico medievale il ruolo e le prerogative, e di fondare il nuovo ordine storico-istituzionale, a partire dal centro del sistema e non dalla periferia. Nasce così lo stato assoluto, con l’esigenza di mettere in capo al potere del sovrano quelle prerogative capaci di minacciare l’unitarietà dello Stato.

L’intero apparato eretto con la Rivoluzione Francese, sembra proprio essersi costituito con l’emancipazione dell’individuo: dalle condizioni del suddito, a quelle del cittadino, definito come individuo libero di autodeterminare sé stesso e capace di concorrere alla vita politica della Nazione. La cittadinanza francese nasce quindi rompendo i vecchi schemi di quello che era l’Ancien Régime.

Con l’ideale politico della cittadinanza rivoluzionaria, si affermò per la prima volta il principio del divieto di mandato imperativo della rappresentanza; l’idea di una rappresentanza nazionale che escludesse ogni vincolo di mandato in capo ai rappresentanti, offriva concretezza logica al principio di rappresentanza e di collettività. Questo vincolo di cittadinanza inizia ad esprimere non più quella relazione verticale finalizzata ad assoggettare l’individuo al sovrano, ma una relazione tra pari, tra cittadini impegnati a realizzare il comune ideale rivoluzionario.

L’ideale rivoluzionario viene celebrato intorno alla proclamazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: per la prima volta viene affermato che tutti gli uomini dispongono di una sfera essenziale di diritti fondamentali e della formazione della volontà politica.

Nel clima politico e istituzionale della Rivoluzione, viene imposto il criterio dello ius soli. All’epoca della monarchia assoluta, coincideva con la regola in base alla quale si era sudditi del re e soggetti a quest’ultimo. Con la Rivoluzione venne interpretato come elemento simbolico di una nuova alleanza, non più al re ma agli ideali della Rivoluzione stessa.

Con la disciplina contenuta nel codice napoleonico del 21 marzo 1804 e nella Costituzione del 13 dicembre 1799, si assistette ad una sorta di “giuridicizzazione” della nazionalità e alla sua divisione della cittadinanza. L’idea che l’attribuzione di pieni diritti di cittadinanza in base al solo criterio dello ius soli, potesse presentare dei rischi sul piano della effettiva lealtà dell’individuo al nuovo regime, insieme a quella secondo cui l’attribuzione dello status non dovesse prescindere da una manifestazione di volontà da parte del soggetto interessato, favorirono un percorso di revisione della tradizione fino a quel momento venuta a consolidarsi.

Cittadinanza e nazionalità quindi si separarono e l’acquisto della nazionalità tornò ad essere disciplinato dal criterio dello ius soli. Ad esempio, l’individuo nato in Francia acquista automaticamente la nazionalità francese, mentre l’individuo nato in Francia da genitori stranieri, diviene francese a condizione che sia residente in Francia.

Vicende contemporanee della cittadinanza francese: verso l’affermazione di un modello "culturalista" ed "assimilazionista

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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