Sia i testi organici che il nuovo codice sono punto di partenza per un nuovo ciclo, ed i due modelli possono
combinarsi e alternarsi. Nella fase di consolidazione appare la figura del testo unico, con una funzione
nuova rispetto al passato, non ponendosi più accanto al codice ma contro esso, fissando il movimento
delle leggi speciali in un tutto organico. Il t.u potrebbe costituire quindi un momento finale o intermedio
del ciclo storico. Le norme speciali portano all’emersione di nuove logiche, attorno alle quali sorgono
micro-sistemi, insiemi di norme speciali con comuni principi di disciplina. L’unità del sistema giuridico
contiene numerosi microsistemi, non si tratta di sub-sistemi ma di inter-sistemi, con relazioni definite in
base al contenuto. La logica del micro-sistema segna il cammino verso le leggi consolidatrici. Le norme
speciali costituiscono il fattore propulsivo dell’ordinamento, ma ne minano l’unità. Lo Statuto albertino,
data la sua struttura flessibile e la parificazione nel sistema delle fonti tra norme statutarie e ordinarie, non
minacciava il primato del codice. Le norme speciali si caratterizzavano come norme specificanti e
temporanee, con centro nel codice, garante dell’unità dell’ordinamento ed il mito del ritorno al codice
sembrava realtà. Nel periodo tra le due guerre vi è il boom delle leggi speciali, non più specificanti il codice
ma portatrici di logiche autonome, non più parentesi ma regimi durevoli. Per recuperare l’unità
dell’ordinamento, riconducendo codice e norme speciali in un quadro superiore, vi sono due soluzioni:
- soluzione normativa: attribuire alle norme costituzionali la posizione di vertice nella gerarchia delle
fonti;
- soluzione politica: enunciare principi generali da utilizzare nell’interpretazione e applicazione di tutte
le norme.
E’ la seconda la risposta adottata nel periodo tra le due guerre, concretizzata nelle dichiarazioni della Carta
del Lavoro. nel 1944 essa viene però abrogata e nel 1948 entra in vigore la Costituzione, nuovo testo
garante dell’unità del sistema e contenente il progetto di una nuova società. Il compito di attuare tale
progetto è deferito alle leggi speciali, con un rapporto non più genere-specie ma programma-esecuzione.
Nella gerarchia delle fonti norme speciali e codice hanno lo stesso grado, ma per motivi cronologici solo
esse possono attuare la Costituzione. La cost. detta gli estremi per il controllo di legittimità delle leggi
ordinarie, e proprio la gerarchia delle fonti garantisce l’unità del sistema, il centro del quale è la
Costituzione. Si parla di norme speciali anche nei casi in cui le norme attuino fenomeni prima sprovvisti di
disciplina giuridica, come conseguenza della giuridificazione del sistema. Il codice civile è ormai uno dei
sistemi che gravitano intorno alla Costituzione. Si tratta di un poli-sistema in cui la Costituzione detta
principi comuni in un quadro ricco di logiche contrastanti, è un’unità dinamica, aperta al futuro.
3. Vicende e interpretazione
Emergono in primis i problemi dell’abrogazione e l’art.15 preleggi individua il metodo dell’abrogazione
implicita, frequente nel campo delle leggi speciali. L’incompatibilità tra due norme è sempre frutto di un
giudizio di comparazione tra esse.
- il criterio cronologico, che risolve l’antinomia mediante abrogazione totale o parziale della norma
anteriore;
- il criterio della specialità risolve l’antinomia mediante la deroga, sottrazione della disciplina di
categorie di casi.
Casi possibili:
- norma generale dopo norma speciale = abrogazione;
- norma speciale dopo norma speciale = abrogazione;
- norma speciale dopo norma generale = deroga;
- norma generale dopo norma generale = abrogazione;
- norma generale dopo norma generale = le norme speciali rispetto alla norma abrogata diventano
norme eccezionali;
- eccezione: norma generale successiva indica un numero chiuso di eccezioni = abrogazione delle
norma speciale;
- norma successiva può porsi come generale rispetto a una norma anteriore = declassa a norma
speciale;
- norma eccezionale dopo norma speciale incompatibile = abrogazione;
- norma speciale dopo norma eccezionale incompatibile = abrogazione;
- norma speciale regola l’intera materia prima regolata da norme speciali = abrogazione;
- l’abrogazione espressa di norme speciali è sempre valida, sia che avvenga con norme speciali,
eccezionali, generali o dichiarazioni del legislatore.
Rispetto alla sede delle norme speciali si distingue in intra-codicistiche e extra-codicistiche. Il codice
infatti non è sede esclusiva delle norme generali, infatti esse possono penetrare nel codice con il
meccanismo della novella:
- norma che abroga una disposizione del codice civile e prende il suo posto;
- norma che accresce la numerazione del codice, inserendovisi.
Tale tecnica rende omaggio al primato del codice ma ha dei difetti: impoverisce l‘energia innovatrice delle
leggi speciali e distrugge la fisionomia del codice. L’attributo della specialità può essere anche conferito
per rinvio o auto-definizione. Tale definizione è particolarmente importante in quanto la norma speciale è
suscettibile di estensione analogica, ma non la norma eccezionale dunque è importante capire se la norma
ha attribuito il carattere di specialità in previsione di date conseguenze giuridiche (e dunque esso è
vincolante) o meno. Per l’interpretazione delle norme speciali, i criteri dettati dall’art.12 preleggi assumono
determinate particolarità. Innanzitutto il “significato proprio delle parole” è il significato tecnico ad esse
attribuito nel lessico giuridico ed è diverso per ogni micro-sistema, vi sono gerghi di settore o tecno-letti.
Il lessico del codice civile è relegato a settori tradizionali e alle categorie giuridiche fondamentali ed
insopprimibili, si è perduta l’unità espressiva in favore di un poli-linguaggio. La specialità della norma
porta con se anche una diversità di linguaggio. In alcuni casi può esserci identità fonetica della parola, ma
significati diversi, se ciò accade nel contesto di un rapporto genere-specie, ed in particolare in termini che
descrivono la fattispecie o l’effetto, ci sono due soluzioni:
- attribuire al termine controverso nella norma speciale lo stesso significato che esso ha nella norma
generale;
- rispettare la diversità ma annullare il rapporto genere-specie, ed in caso il termine controverso si
trovasse nella parte della norma dedicata agli effetti, eventualmente costituire un rapporto norma
regolare-eccezionale.
La scelta si compie solo grazie ad una lettura sistematica. Per quanto riguarda il criterio dell’”intenzione
del legislatore”, la specialità della legge sta proprio in una ratio, una logica normativa che individua tale
fattispecie come caso particolare, meritevole di avere effetti diversi. Tutte le norme speciali sono portatrici
di una regola, criterio di disciplina capace di espandersi ad ulteriori classi di rapporti. La logica della norma
speciale sta nella specialità della logica. Oggi che la specialità è volta all’attuazione della Costituzione, la
logica della norma speciale è il punto di incontro tra la logica dell’indirizzo costituzionale e le
caratteristiche di un campo di attuazione. Le formule enunciative che spesso accompagnano le leggi
speciali sono una sorta di interpretazione autentica con cui la legge dichiara la propria ratio. Il problema
delle lacune emerge a riguardo di un ordinamento giuridico nel suo complesso, infatti se una singola legge
presenta una carenza, essa può venire colmata applicando altre norme. Gli art.12 e 14 preleggi forniscono
meccanismi di auto-integrazione volti a colmare le lacune, ed emerge così importanza della distinzione tra
norma speciale (estendibile con analogia legis e juris ex art.12) e norma eccezionale (non utilizzabile in
procedimenti analogici). La ricerca della norma applicabile per analogia legis procede dal piano speciale a
quello generale, verificando la somiglianza tra il caso non regolato e le note caratteristiche delle norme
speciali, ed in caso di assenza di somiglianza si passerà alla norma con maggiore estensione. In caso
l’analogia legis non portasse alla soluzione del caso, l’art.12 indica il criterio dell’analogia juris. I principi
generali dell’ordinamento non sono sempre stati gli stessi nella storia del nostro Paese: fino al 1914 essi si
riscontravano nelle norme del codice, poi nella Carta del Lavoro ed infine nelle norme Costituzionali,
eccettuate quelle programmatiche perché inidonee a regolare casi concreti, cioè nei criteri generali di
disciplina seguiti dalle norme attuative. La formazione stratificata del sistema privatistico italiano ci porta
ad avere nuclei diversi di principi generali. In assenza anche di soluzione fornita dall’analogia juris, si può
applicare il criterio della residualità, preferendo i principi generali, desunti da norme speciali, che abbiano
maggiore applicazione.
4. Dinamica normativa e certezza del diritto
Il codice civile garantiva la certezza del diritto, permettendo di valutare in anticipo rischi e vantaggi di una
data azione in una società statica, specchio della borghesia liberale. Le leggi speciali sono invece
dinamiche, differenziate e disorganiche, in quanto il principio di uguaglianza è attuato grazie al
particolarismo delle norme corrispondenti ad altrettanti gruppi economico-sociali, ciascuno portatore di
una propria logica e propri valori. Il movimento delle norme speciali ben riflette la società pulviscolare.
L’unità del sistema e la certezza sono garantite dalle norme costituzionali, che pongono limiti alle norme
speciali da un lato affermando ciò che non possono fare grazie al controllo di legittimità, dall’altro
conferendo linee direttrici che le norme speciali sono tenute ad attuare. La certezza di ieri era fondata su
ciò che la norma diceva, la certezza di oggi su quello che essa non può o deve dire. Il ruolo della dottrina è
radicalmente mutato. Prima del 1914 lo studioso di diritto, in quanto borghese, contribuiva anche alla sua
creazione oltre ad esserne interprete, la dottrina civilistica aveva un primato indiscusso ed era teoria
generale del diritto, sapere giuridico totale. In seguito con il declino del codice declina anche la figura dello
studioso, costretto a reinventarsi come esegeta e costruttore dei micro-sistemi, portatore di competenze
teoriche si mette a disposizione dei ceti dominanti di cui non fa più parte. Il sapere totale diventa
competenza specifica che garantisce la certezza del diritto. La funzione del codice non è radicalmente
annullata, in quanto esso si propone come arsenale di s
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