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PROCESSO POST CLASSICO E GIUSTINIANEO

Agli inizi dell’età POSTCLASSICA, il processo si unifica gli organi preposti alle nuove

circoscrizioni territoriali erano allo stesso tempo gli organi giudiziari competenti territorialmente in

primo grado o in appello a seconda dell’ordine gerarchico. Al vertice stava l’imperatore, che

decideva in ultima istanza. Gli orientamenti, principi e regole delle classiche COGNITIO extra

ORDINEM si trasmettevano fondamentalmente a questo periodo postclassico.

Il procedimento però diventa più rigido, la tendenza del legislatore è di non lasciare spazio ai

giudici per l’esercizio dei poteri e per molti atti giudiziari si prescrivono forme scritte.

La legislazione imperiale proibì le carceri private, ma l’esecuzione personale per debiti non

scomparve, se il debitore non era del tutto privo di mezzi contro di lui potevano essere avviate

procedure di tipo patrimoniale, fondamentalmente come nelle classiche COGNITIO extra

ORDINEM.

PERSONE E FAMIGLIA

È una della parti in cui si articolano le istituzioni di Gaio, e le istituzioni giustinianee che ne

seguono le tracce. (Istituzioni giustinianee, gaio, diritto delle persone, diritto delle res, diritto delle

actiones).

Oggi per capacità giuridica si intende l’idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri giuridici, in

ogni caso di situazioni giuridiche soggettive, per capacità di agire, l’idoneità di operare direttamente

nel mondo del diritto e pertanto a compiere personalmente atti giuridici. Per il diritto romano, era

diverso, il termine persona era riferito solo a quelle che noi oggi definiremo persone fisiche. Tutti

gli esseri umani erano definiti persone, ma non tutti avevano capacità giuridica, potevano averla

(non sempre) le persone libere, non l’avevano in via di principio gli schiavi. La capacità di agire era

riconosciuta alle persone intellettualmente capaci, ma non presupponeva necessariamente la

capacità giuridica.

Nascita e morte

Giuridicamente si riteneva nato, l’essere nato vivo, a prescindere dalla sua sopravvivenza, gli effetti

giuridici sono quindi subordinati alla nascita. Per quanto riguarda la morte, non si ebbero mai

sistemi di registrazione ufficiale.poteva però accadere per ragioni ereditarie, che ci fosse la necessità

di stabilire chi dei due congiunti fosse perito per primo nella stessa occasione. Si ricorreva ad una

presunzione, in particolare se si trattava di padre e figlio. Se il figlio era impubere, il figlio doveva

ritenersi premorto, se invece io figlio non era impubere doveva ritenersi premorto il padre. Si tratta

di una presunzione, un criterio legale di prova, per cui da un fatto noto si risale a un fatto ignoto, di

quelle che oggi sono comunemente dette iuris tantum, che valeva quindi fino a prova contraria.

Capacità giuridica (tre status)

Per capacità giuridica, quindi idoneità ad essere titolari di diritti e doveri, intesa romanamente si

deve fare riferimento ad uno schema proposto dai giuristi romani.

Lo schema degli status, (status fa riferimento alla posizione giuridica della persona)

-status libertatis, riguardo la comunità degli uomini liberi

-status civitatis, riguardo la comunità cittadina corrispondente allo stato romano

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-status familiae, per quanto riguarda la famiglia

Aveva piena capacità giuridica la persona che era contemporaneamente, libera, romana e pater

familias.

La persona giuridicamente capace era detta sui iuris, appunto non soggetta a potestà. Vi si

contrapponevano gli alieni iuris, quindi persone giuridicamente incapaci, che erano soggette ad

altrui potestà.

Persona sui iuris contrapposta a soggetti:

Alieni iuris:

-dominium

-mancipium

-patria potestas

-MANUS

Status libertatis, liberi e servi

Il possesso dello status libertatis, era la prima condizione per godere a Roma di capacità giuridica .

Ad avere capacità giuridica potevano essere soltanto i liberi. Liberi si nasceva o si diventava.

Nascevano liberi i nati da madre libera, ingenui. Diventavano liberi gli schiavi liberati, liberti. La

schiavitù era istituto dello ius civile, lo schiavo era oggetto di dominium ex iure quiritium è come

tale era classificato fra le res mancipi. Si poteva nascere schiavi, ma si poteva anche diventarlo. Si

nasceva schiavi da madre schiava, causa di servitù più comune e numerosa. Si diventava schiavi in

seguito alla cattura per captivas, prigionia, era la regola diffusa del mondo antico, che la persona

libera catturata dal nemico perdesse la libertà è divenisse schiava. La regola per cui con la captivas

si perdeva la libertà valeva sia per i nemici catturati dai romani, sia per i romani catturati dai nemici.

Il cittadino romano catturato e divenuto schiavo, riacquistava la libertà e la cittadinanza una volta

tornato in patria, e sarebbe stato inoltre reintegrato nella posizione giuridica personale e

patrimoniale di prima della cattura.

Condizioni sociali e giuridiche dei servi

Le condizioni di vita degli schiavi, a Roma nei primi tempi, non erano particolarmente dure, i servi

erano pochi e solo le famiglie più ricche ne avevano qualcuno. Qui si integravano nella famiglia del

dominus, insieme ai figli e agli altri famigliari con cui collaboravano nei lavori domestici. Con la

crescita della potenza di Roma, mutano le basi dell’economia, e si ha la concentrazione di enormi

ricchezze in mani di pochi. Non furono rari i casi di famiglie che possedevano centinaia di schiavi,

le condizioni di vita dei servi divennero molto dure, erano impiegati nei lavori più duri sotto severa

sorveglianza. Durante il basso impero, la nuova dottrina cristiana incoraggia i domini a liberare i

propri domini ottenendo una significativa rivoluzione del numero complessivo.

Condizioni giuridiche degli schiavi

Le condizioni giuridiche degli schiavi, nelle diverse epoche riflettono fondamentalmente le loro

condizioni di vita e risentono delle esigenze e delle condizioni. Inizialmente le loro condizioni,

finché il dominus fosse stato in vita erano simili a quelle dei fili familias, (con l’unica differenza

che i figli alla morte del pater divenivano sui iuris e acquistavano la capacità giuridica, mentre i

servi, alla morte del dominus, rimanevano servi sotto il dominium degli eredi).

Gaio distingueva il ius a seconda che riguardasse le personae, res o actiones.

I servi, come esseri umani, rientravano nella categoria personae, ma come possibili oggetti di

proprietà o di altri diritti soggettivi erano cose, res mancipi. Non erano a giuridicamente capaci,

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quindi non potevano avere nessun diritto soggettivo, ne obbligo giuridico. Le unioni, di

conseguenza, anche se stabili tra schiavo e schiava non avevano rilievo per il diritto, quindi non si

aveva legame giuridico ne vincoli fra genitori, figli o congiunti.

Ne derivava il potere dei proprietari di separare le famiglie servili di fatto esistenti.

Att.ne, al di fuori della sfera di diritto privato, quindi per quanto attiene il processo criminale, il

servo era giuridicamente capace, poteva essere chiamato come testimone, è il suo comportamento

illecito era perseguito in sede a criminale anche con pene severe come la crocifissione.

Gli schiavi erano soggetti alieni iuris perché soggetti ad altrui potestas, e per questo il dominus

esercitava su di essi un potere assoluto anche di vita o di morte. In merito ai rapporti patrimoniali, lo

schiavo, come soggetto alieni iuris, era giuridicamente incapace, e pertanto allo schiavo, non

potevano fare capo ne diritti soggettivi ne tantomeno doveri giuridici.

Al servo, anche se privo della capacità giuridica, viene riconosciuta quella di agire perché in età

arcaica vigeva il principio per cui i servi fungevano da organo di servizio del dominus, in questo

senso, erano incapaci di avere diritti propri, ma partecipavano validamente a negozi che

comportavano l’acquisto di diritti soggettivi.

Le azioni nossali

Gli atti del servo non potevano peggiorare la posizione del dominus. Appartiene però al periodo

arcaico, la regola secondo la quale, contro il servo responsabile di delicta, la vittima poteva

esercitare vendetta direttamente, impossessandosene o infliggendo una pena corporale, salva la

facoltà del dominus di salvarlo pagando una pena pecuniaria. (Vedi processo).

Peculio e obbligazioni naturali

Per quanto riguarda gli atti leciti diversi dall’acquisto, quindi atti di disposizione e a negozi di

assunzione di debiti, se compiuti da schiavi, avrebbero dovuto essere inefficaci. Il servo non

possedeva nulla, non poteva quindi disporre di nulla, non era giuridicamente capace e quindi non

poteva obbligare se stesso. Inoltre non poteva peggiorare la situazione patrimoniale del dominus, e

quindi nessun negozio da lui compiuto avrebbe potuto generare obbligato a carico dello stesso

dominus. Era però prassi concedere ai servi un peculio di piccole somme di denaro che avevano

verosimilmente guadagnato a immobili. Il proprietario del peculio restava il dominium, ma si

ammise presto che i servi potessero a titolo oneroso, trasferire il possesso delle res peculiares, salva

la facoltà del dominus di revocare il peculio in ogni momento.

Le azioni adiettizie

Con la crescita della economia romana, si avvertì l’esigenza di utilizzare i servi nella gestione degli

affari del dominus che fu avvertita con sempre maggiore intensità. Nelle relative ipotesi, veniva in

considerazione una relativa ipotesi, di responsabilità aggiunta del dominus (responsabilità

sanzionata da actio) che si aggiungeva a quella naturale del servo.

Responsabilità totale del dominus che rispondeva dell’intero debito contratto dello schiavo.

1) Actio quod iussu, presupponeva che l’impegno del servo nei confronti del

terzo fosse stato assunto in seguito ad autorizzazione, del dominus rivolta al

terzo, assumendone il dominus ogni rischio (periculum).

2) Actio exercitoria, presupponeva che il proprietario dello schiavo fosse un

exercitor navis (oggi si direbbe armatore, e poteva affidare la gestione ad un

proprio schiavo) ebbene per i debiti contratti dal servo nell’ambito

dell’incarico, contro il domus si dava ai creditori questa actio.

3) Actio institoria

Responsabilità del dominus che non andava oltre certi limiti:

31 Actio de peculio ET de rem verso, era caratterizzata da due taxationes, una era di peculio, e

o presupponeva che il servo avesse un peculio e per questa la responsabilità del dominus non

andava oltre l’importo del peculio. La seconda taxationes era de rem in verso, e

presupponeva un arricchimento del dominus, e per questo il dominus rispondeva nei limiti di

quanto il dominus si fosse avvantaggiato in dipendenza dell’obbligazione naturale assunta

dal proprio schiavo.

Actio tributoria, presupponeva l’esistenza di un peculio come la precedente,

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Publisher
A.A. 2016-2017
131 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Queenofhearts di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Dalla Massara Tommaso.