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PROCESSO POST CLASSICO E GIUSTINIANEO
Agli inizi dell’età POSTCLASSICA, il processo si unifica gli organi preposti alle nuove
circoscrizioni territoriali erano allo stesso tempo gli organi giudiziari competenti territorialmente in
primo grado o in appello a seconda dell’ordine gerarchico. Al vertice stava l’imperatore, che
decideva in ultima istanza. Gli orientamenti, principi e regole delle classiche COGNITIO extra
ORDINEM si trasmettevano fondamentalmente a questo periodo postclassico.
Il procedimento però diventa più rigido, la tendenza del legislatore è di non lasciare spazio ai
giudici per l’esercizio dei poteri e per molti atti giudiziari si prescrivono forme scritte.
La legislazione imperiale proibì le carceri private, ma l’esecuzione personale per debiti non
scomparve, se il debitore non era del tutto privo di mezzi contro di lui potevano essere avviate
procedure di tipo patrimoniale, fondamentalmente come nelle classiche COGNITIO extra
ORDINEM.
PERSONE E FAMIGLIA
È una della parti in cui si articolano le istituzioni di Gaio, e le istituzioni giustinianee che ne
seguono le tracce. (Istituzioni giustinianee, gaio, diritto delle persone, diritto delle res, diritto delle
actiones).
Oggi per capacità giuridica si intende l’idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri giuridici, in
ogni caso di situazioni giuridiche soggettive, per capacità di agire, l’idoneità di operare direttamente
nel mondo del diritto e pertanto a compiere personalmente atti giuridici. Per il diritto romano, era
diverso, il termine persona era riferito solo a quelle che noi oggi definiremo persone fisiche. Tutti
gli esseri umani erano definiti persone, ma non tutti avevano capacità giuridica, potevano averla
(non sempre) le persone libere, non l’avevano in via di principio gli schiavi. La capacità di agire era
riconosciuta alle persone intellettualmente capaci, ma non presupponeva necessariamente la
capacità giuridica.
Nascita e morte
Giuridicamente si riteneva nato, l’essere nato vivo, a prescindere dalla sua sopravvivenza, gli effetti
giuridici sono quindi subordinati alla nascita. Per quanto riguarda la morte, non si ebbero mai
sistemi di registrazione ufficiale.poteva però accadere per ragioni ereditarie, che ci fosse la necessità
di stabilire chi dei due congiunti fosse perito per primo nella stessa occasione. Si ricorreva ad una
presunzione, in particolare se si trattava di padre e figlio. Se il figlio era impubere, il figlio doveva
ritenersi premorto, se invece io figlio non era impubere doveva ritenersi premorto il padre. Si tratta
di una presunzione, un criterio legale di prova, per cui da un fatto noto si risale a un fatto ignoto, di
quelle che oggi sono comunemente dette iuris tantum, che valeva quindi fino a prova contraria.
Capacità giuridica (tre status)
Per capacità giuridica, quindi idoneità ad essere titolari di diritti e doveri, intesa romanamente si
deve fare riferimento ad uno schema proposto dai giuristi romani.
Lo schema degli status, (status fa riferimento alla posizione giuridica della persona)
-status libertatis, riguardo la comunità degli uomini liberi
-status civitatis, riguardo la comunità cittadina corrispondente allo stato romano
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-status familiae, per quanto riguarda la famiglia
Aveva piena capacità giuridica la persona che era contemporaneamente, libera, romana e pater
familias.
La persona giuridicamente capace era detta sui iuris, appunto non soggetta a potestà. Vi si
contrapponevano gli alieni iuris, quindi persone giuridicamente incapaci, che erano soggette ad
altrui potestà.
Persona sui iuris contrapposta a soggetti:
Alieni iuris:
-dominium
-mancipium
-patria potestas
-MANUS
Status libertatis, liberi e servi
Il possesso dello status libertatis, era la prima condizione per godere a Roma di capacità giuridica .
Ad avere capacità giuridica potevano essere soltanto i liberi. Liberi si nasceva o si diventava.
Nascevano liberi i nati da madre libera, ingenui. Diventavano liberi gli schiavi liberati, liberti. La
schiavitù era istituto dello ius civile, lo schiavo era oggetto di dominium ex iure quiritium è come
tale era classificato fra le res mancipi. Si poteva nascere schiavi, ma si poteva anche diventarlo. Si
nasceva schiavi da madre schiava, causa di servitù più comune e numerosa. Si diventava schiavi in
seguito alla cattura per captivas, prigionia, era la regola diffusa del mondo antico, che la persona
libera catturata dal nemico perdesse la libertà è divenisse schiava. La regola per cui con la captivas
si perdeva la libertà valeva sia per i nemici catturati dai romani, sia per i romani catturati dai nemici.
Il cittadino romano catturato e divenuto schiavo, riacquistava la libertà e la cittadinanza una volta
tornato in patria, e sarebbe stato inoltre reintegrato nella posizione giuridica personale e
patrimoniale di prima della cattura.
Condizioni sociali e giuridiche dei servi
Le condizioni di vita degli schiavi, a Roma nei primi tempi, non erano particolarmente dure, i servi
erano pochi e solo le famiglie più ricche ne avevano qualcuno. Qui si integravano nella famiglia del
dominus, insieme ai figli e agli altri famigliari con cui collaboravano nei lavori domestici. Con la
crescita della potenza di Roma, mutano le basi dell’economia, e si ha la concentrazione di enormi
ricchezze in mani di pochi. Non furono rari i casi di famiglie che possedevano centinaia di schiavi,
le condizioni di vita dei servi divennero molto dure, erano impiegati nei lavori più duri sotto severa
sorveglianza. Durante il basso impero, la nuova dottrina cristiana incoraggia i domini a liberare i
propri domini ottenendo una significativa rivoluzione del numero complessivo.
Condizioni giuridiche degli schiavi
Le condizioni giuridiche degli schiavi, nelle diverse epoche riflettono fondamentalmente le loro
condizioni di vita e risentono delle esigenze e delle condizioni. Inizialmente le loro condizioni,
finché il dominus fosse stato in vita erano simili a quelle dei fili familias, (con l’unica differenza
che i figli alla morte del pater divenivano sui iuris e acquistavano la capacità giuridica, mentre i
servi, alla morte del dominus, rimanevano servi sotto il dominium degli eredi).
Gaio distingueva il ius a seconda che riguardasse le personae, res o actiones.
I servi, come esseri umani, rientravano nella categoria personae, ma come possibili oggetti di
proprietà o di altri diritti soggettivi erano cose, res mancipi. Non erano a giuridicamente capaci,
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quindi non potevano avere nessun diritto soggettivo, ne obbligo giuridico. Le unioni, di
conseguenza, anche se stabili tra schiavo e schiava non avevano rilievo per il diritto, quindi non si
aveva legame giuridico ne vincoli fra genitori, figli o congiunti.
Ne derivava il potere dei proprietari di separare le famiglie servili di fatto esistenti.
Att.ne, al di fuori della sfera di diritto privato, quindi per quanto attiene il processo criminale, il
servo era giuridicamente capace, poteva essere chiamato come testimone, è il suo comportamento
illecito era perseguito in sede a criminale anche con pene severe come la crocifissione.
Gli schiavi erano soggetti alieni iuris perché soggetti ad altrui potestas, e per questo il dominus
esercitava su di essi un potere assoluto anche di vita o di morte. In merito ai rapporti patrimoniali, lo
schiavo, come soggetto alieni iuris, era giuridicamente incapace, e pertanto allo schiavo, non
potevano fare capo ne diritti soggettivi ne tantomeno doveri giuridici.
Al servo, anche se privo della capacità giuridica, viene riconosciuta quella di agire perché in età
arcaica vigeva il principio per cui i servi fungevano da organo di servizio del dominus, in questo
senso, erano incapaci di avere diritti propri, ma partecipavano validamente a negozi che
comportavano l’acquisto di diritti soggettivi.
Le azioni nossali
Gli atti del servo non potevano peggiorare la posizione del dominus. Appartiene però al periodo
arcaico, la regola secondo la quale, contro il servo responsabile di delicta, la vittima poteva
esercitare vendetta direttamente, impossessandosene o infliggendo una pena corporale, salva la
facoltà del dominus di salvarlo pagando una pena pecuniaria. (Vedi processo).
Peculio e obbligazioni naturali
Per quanto riguarda gli atti leciti diversi dall’acquisto, quindi atti di disposizione e a negozi di
assunzione di debiti, se compiuti da schiavi, avrebbero dovuto essere inefficaci. Il servo non
possedeva nulla, non poteva quindi disporre di nulla, non era giuridicamente capace e quindi non
poteva obbligare se stesso. Inoltre non poteva peggiorare la situazione patrimoniale del dominus, e
quindi nessun negozio da lui compiuto avrebbe potuto generare obbligato a carico dello stesso
dominus. Era però prassi concedere ai servi un peculio di piccole somme di denaro che avevano
verosimilmente guadagnato a immobili. Il proprietario del peculio restava il dominium, ma si
ammise presto che i servi potessero a titolo oneroso, trasferire il possesso delle res peculiares, salva
la facoltà del dominus di revocare il peculio in ogni momento.
Le azioni adiettizie
Con la crescita della economia romana, si avvertì l’esigenza di utilizzare i servi nella gestione degli
affari del dominus che fu avvertita con sempre maggiore intensità. Nelle relative ipotesi, veniva in
considerazione una relativa ipotesi, di responsabilità aggiunta del dominus (responsabilità
sanzionata da actio) che si aggiungeva a quella naturale del servo.
Responsabilità totale del dominus che rispondeva dell’intero debito contratto dello schiavo.
1) Actio quod iussu, presupponeva che l’impegno del servo nei confronti del
terzo fosse stato assunto in seguito ad autorizzazione, del dominus rivolta al
terzo, assumendone il dominus ogni rischio (periculum).
2) Actio exercitoria, presupponeva che il proprietario dello schiavo fosse un
exercitor navis (oggi si direbbe armatore, e poteva affidare la gestione ad un
proprio schiavo) ebbene per i debiti contratti dal servo nell’ambito
dell’incarico, contro il domus si dava ai creditori questa actio.
3) Actio institoria
Responsabilità del dominus che non andava oltre certi limiti:
31 Actio de peculio ET de rem verso, era caratterizzata da due taxationes, una era di peculio, e
o presupponeva che il servo avesse un peculio e per questa la responsabilità del dominus non
andava oltre l’importo del peculio. La seconda taxationes era de rem in verso, e
presupponeva un arricchimento del dominus, e per questo il dominus rispondeva nei limiti di
quanto il dominus si fosse avvantaggiato in dipendenza dell’obbligazione naturale assunta
dal proprio schiavo.
Actio tributoria, presupponeva l’esistenza di un peculio come la precedente,