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RESPONSABILITÀ ADIETTIZIA
Le persone soggette a potestà (filii familias e schiavi), capaci di porre in essere validi negozi
giuridici, non obbligano iure civili l’avente potestà in caso di negozi obbligatori: ci si può pertanto
soddisfare esclusivamente sul loro eventuale peculio castense.
La vasta utilizzazione dei soggetti a potestà per la conclusione di negozi giuridici ha fatto
tuttavia sentire ben presto l’esigenza di far ricadere in qualche misura direttamente sull’avente a
potestà la responsabilità nascente dal negozio obbligatorio contratto dal soggetto a potestà.
Il pretore ha quindi concesso un gruppo di sanzionanti una
AZIONI EDITTALI ADIETTIZIE
responsabilità dell’avente potestà che si aggiunge all’obbligo in cui incorre il soggetto a potestà per
il negozio obbligatorio da lui contratto.
Esse sono state poi estese anche al dominus negotii per i negozi obbligatori contratti nel suo
interesse da qualunque terzo.
AZIONI ADIETTIZIE
Adattamenti dell’azione tipica sanzionante l’obbligo derivante dal negozio concluso consistenti in
una trasposizione di soggetti nella formula dell’azione: nell’intentio è fatta menzione del soggetto
contraente, nella condemnactio dell’avente potestà, o del dominus negotii, convenuto in giudizio e
a carico del quale verrà pronunciata la pronuncia.
1. ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO
AZIONE ESPERIBILE CONTRO L’AVENTE POTESTÀ PER QUALSIASI NEGOZIO OBBLIGATORIO
CONCLUSO DALL’AVENTE POTESTÀ SULLA BASE DEL PECULIO CONCESSO E L’ARRICCHIMENTO
: l’azione ha nei limiti dell’arricchimento e, per
,
formula unica ma duplice condemnactio
DERIVATO
l’eventuale restante, del peculio.
Il comprende anche:
PECULIO
Quanto l’avente potestà ha avocato a sé dolosamente
Quanto l’avente potestà debba al soggetto a potestà, detraendone quanto gli spetta dallo
stesso. questi si soddisfano uno alla volta secondo l’ordine in cui
In caso di PLURALITÀ DI CREDITORI
hanno fatto valere il loro credito. l’azione è ancora
In caso di concessa:
CESSAZIONE DEL RAPPORTO POTESTATIVO
Contro l’antico potestà o i suoi eredi:
- Entro un anno dal momento in cui la si sarebbe potuta far valere
- Se il peculio è ancora nelle loro mani o è stato da essi dolosamente diminuito
Contro l’ex soggetto a potestà o l’acquirente la potestà su di lui se il peculio gli è pervenuto
L’ coincide con quanto è ridondato a vantaggio dell’avente potestà a seguito del
ARRICCHIMENTO
negozio obbligatorio concluso dal soggetto a potestà. 91
2. ACTIO TRIBUTORIA
AZIONE ESPERIBILE CONTRO L’AVENTE POTESTÀ PER NEGOZI OBBLIGATORI CONCLUSI DAL
SOGGETTO A POTESTÀ NELL’ESERCIZIO DI UN COMMERCIO NEL QUALE ABBIA IMPIEGATO, CON
L’ASSENSO DELL’AVENTE POTESTÀ , IN TUTTO O IN PARTE IL PROPRIO PECULIO.
I creditori, in concorso con loro e con l’avente potestà che vanti eventuali crediti naturali verso il
soggetto a potestà, possono soddisfarsi proporzionalmente sul peculio impiegato e il guadagno
ricavato. AZIONE ESPERIBILE CONTRO L’AVENTE POTESTÀ (CHE RISPONDE IN
3. ACTIO QUOD IUSSU
SOLIDO) PER NEGOZI OBBLIGATORI CONTRATTI, DIETRO SUA AUTORIZZAZIONE O SUCCESSIVA
RATIFIZA, DAL SOGGETTO A POTESTÀ.
AZIONE ESPERIBILE CONTRO L’ARMATORE (CHE RISPONDE IN
4. ACTIO EXERCITORIA
SOLIDO) PER NEGOZI OBBLIGATORI CONTRATTI DAL CAPITANO DELLA NAVE, CHE LUI STESSO
HA PREPOSTO, NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO MARITTIMO.
5. ACTIO INSITORIA AZIONE ESPERIBILE CONTRO IL PREPONENTE (CHE RISPONDE IN
OSLIDO) PER NEGOZI OBBLIGATORI CONTRATTI, NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO
TERRESTRE, DA CHI SIA STATO DA LUI PREPOSTO.
6. ACTIO QUASI INSITORIA AZIONE ESPERIBILE CONTRO IL PREPONENTE PER NEGOZI
OBBLIGATORI CONTRATTI DAL SUO PROCURATOR CHE NE AVESSE RICEVUTO MANDATO
SPECIFICO O SEMPLICE MANDATO.
OBBLIGHI ALIMENTARI
Riconosciuti in età classica in sede di cognitio extra ordinem tra determinate persone (liberto e
patrono, ascendenti e discendenti, figli illegittimi e madre, a carico del marito verso la moglie, del
padre verso i figli).
L’ammontare della prestazione alimentare è stabilito di volta in volta in sede giudiziaria in
relazione alle facoltà dell’obbligato e alle necessità dell’alimentando.
L’obbligo viene meno se l’alimentando arreca gravi offese all’obbligato.
Tale obbligo non è trasmissibile agli eredi.
OBBLIGAZIONI DA ATTO ILLECITO
Alcuni atti illeciti determinano il nascere di un’obbligo di pagamento di una somma di danaro,
fissata dall’ordinamento statale, da effettuarsi all’offeso a titolo di pena privata.
L’ammontare
SOMMA è fissato:
In relazione all’entità del danno prodotto
Nella stima del danno o in un multiplo di essa, in un ammontare fisso o secondo determinazione
equitativa del giudice.
FUNZIONE Imposto a titolo di pena e implicitamente di risarcimento del danno.
PERSONALITÀ DELLA PENA (quale sanzione afflittiva) Da tale principio discendono varie
:
CONSEGUENZE
commissione del delitto, ciascuno è tenuto a pagare l’intera pena,
In caso di correità nella
secondo i principi della solidarietà cumulativa.
Se dal medesimo delitto deriva per il reo una responsabilità diversa da quella penale diretta a
far avere all’offeso il risarcimento del danno e sanzionata da azione reipersecutoria, questa si
cumula a quella sanzionata da azione penale, secondo i principi del concorso di azioni.
La pena colpisce solo l’autore del delitto, non l’avente potestà (responsabile per nossalità) e
nemmeno gli eredi.
Se il danno è di natura personale (es ingiuria), la pena può essere chiesta solo dall’offeso
o dell’offeso,
Le obbligazioni ex delicto si estinguono con la morte del reo e le relative azioni
penali sono passivamente e attivamente intrasmissibili.
Le azioni penali civile e pretorie sono perpeue. Quelle penali pretorie possono invece essere di
regola intentate entro l’anno dall’avvenuto delitto e comunque proseguite senza limiti di tempo
se iniziate entro il termine, o concesse oltre l’anno ma in simplum. 92
In ETÀ POSTCLASSICA va decadendo la pena privata quindi:
La solidarietà tra più correi da cumulativa passa a essere elettiva
Viene eliminandosi in più casi il concorso cumulativo delle azioni
Restano la nossalità e l’intrasmissibilità passiva
1.FURTO Cosa mobile (per qualche giurista anche l’immobile) e la persona libera sottoposta
OGGETTO
al potere altrui Dolo
ELEMENTO SOGGETTIVO inteso come ogni SOTTRAZIONE DI COSA ALTRUI
(asportazione), comprendendo anche:
Ogni appropriazione di cosa altrui che già era detenuta in base a un determinato titolo.
L’occultamento del ladro (favoreggiamento) o dell’oggetto rubato (ricettazione).
Lo sfruttamento di errore altrui quale si ha nel ricevere un pagamento indebito.
La sottrazione del mero uso di una cosa all’altrui possesso.
SANZIONE Essa varia a seconda che sia furto:
FLAGRANTE, allora le XII Tavole stabiliscono che se il ladro:
- Commette il fatto di notte si difende con le armi, il derubato può legittimamente ucciderlo
purchè abbia chiamato i vicini a sua difesa e a testimonianza del fatto delittuoso.
- È persona libera, può essere fustigato e addictus dal magistrato al derubato
- È persona schiava e pubere, può essere fustigato e precipitato dalla rupe
- È persona schiava e impubere può essere solo fustigato e il padrone risponde per nossalità
In età storica tali sanzioni erano sostituite dall’obbligo del ladro di pagare al derubato una pena
pecuniaria nel quadruplo del valore della cosa rubata.
NON FLAGRANTE è stabilito che:
- Il ladro debba pagare al derubato una pena pecuniaria
Al derubato è concessa dal pretore un’azione contro colui che si rifiuta di essere perquisito
- e chi ve l’ha collocata devono pagare
- Che colui presso il quale viene trovata la cosa derubata
una pena pecuniaria al derubato.
è concessa dal pretore un’azione contro chi, trovato in possesso della cosa
- Al derubato
rubata, si rifiuti di esibirla in iure.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA In caso di furto flagrante il ladro, in caso di furto non flagrante
anche il complice e l’istigatore.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA Di regola il proprietario o chiunque vi abbia interesse (es: coloro
che rispondono di custodia verso il proprietario), sino ad ammettere in taluni casi una duplice
legittimazione (es del nudo proprietario e dell’usufruttuario) ciascuno nei limiti del proprio interesse.
NEGATA: al possessore di mala fede, al ladro o a chi abbia solo un credito ala futura prestazione
della cosa. L’entità è determinata in un multiplo, di regola del valore obiettivo della cosa
CONDANNA
valutato nel momento in cui, a partire dal furto, ha raggiunto il valore massimo.
Con le azioni furto, in quanto penali e importanti l’infamia del condannato, possono concorrere
quelle reipersecutorie (es condictio).
La persecuzione privata declina in età postclassica di fronte a quella pubblica in sede di cognitio
extra ordinem criminale.
L’editto prevede inoltre ulteriori azioni pretorie in ipotesi di furto o fattispecie delittuose analoghe a
quelle appena viste.
2.RAPINA
In quanto sottrazione violenta di cose altrui ricadeva sotto le sanzioni previste per il furto.
Venne prevista poi l’ipotesi di sottrazione o danni arrecati ad altri con la violenza per il tramite di
una banda armata o all’uopo raccolta, sanzionata da azione nel simplum entro l’anno, accanto alla
quale possono competere le azioni di furto o di ingiuria.
Analoga azione pretoria è concessa in ipotesi di danneggiamento o rapina compiuti approfittando
di una calamità (incendio, rovina, naufragio, saccheggio di nave) o di un tumulto. 93
3.INGIURIA
DELITTO CONSISTENTE IN LESIONI DELLA PERSONALITÀ ALTRUI
SANZIONI CIVILI: Le XII Tavole ne contemplano tre distinte per tre diversi tipi di lesione:
Lesione che alteri gravemente la funzionalità di una parte del corpo: pena del taglione
Frattura di un osso: prevede una sanzione pecuniaria
Ogni altro atto lesivo della personalità fisica altrui: sanzione pecuniaria minore
SANZIONI PRET