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RESPONSABILITÀ ADIETTIZIA

Le persone soggette a potestà (filii familias e schiavi), capaci di porre in essere validi negozi

giuridici, non obbligano iure civili l’avente potestà in caso di negozi obbligatori: ci si può pertanto

soddisfare esclusivamente sul loro eventuale peculio castense.

 La vasta utilizzazione dei soggetti a potestà per la conclusione di negozi giuridici ha fatto

tuttavia sentire ben presto l’esigenza di far ricadere in qualche misura direttamente sull’avente a

potestà la responsabilità nascente dal negozio obbligatorio contratto dal soggetto a potestà.

Il pretore ha quindi concesso un gruppo di sanzionanti una

AZIONI EDITTALI ADIETTIZIE

responsabilità dell’avente potestà che si aggiunge all’obbligo in cui incorre il soggetto a potestà per

il negozio obbligatorio da lui contratto.

Esse sono state poi estese anche al dominus negotii per i negozi obbligatori contratti nel suo

interesse da qualunque terzo.

AZIONI ADIETTIZIE

Adattamenti dell’azione tipica sanzionante l’obbligo derivante dal negozio concluso consistenti in

una trasposizione di soggetti nella formula dell’azione: nell’intentio è fatta menzione del soggetto

contraente, nella condemnactio dell’avente potestà, o del dominus negotii, convenuto in giudizio e

a carico del quale verrà pronunciata la pronuncia.

1. ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO

AZIONE ESPERIBILE CONTRO L’AVENTE POTESTÀ PER QUALSIASI NEGOZIO OBBLIGATORIO

CONCLUSO DALL’AVENTE POTESTÀ SULLA BASE DEL PECULIO CONCESSO E L’ARRICCHIMENTO

: l’azione ha nei limiti dell’arricchimento e, per

,

formula unica ma duplice condemnactio

DERIVATO

l’eventuale restante, del peculio.

Il comprende anche:

PECULIO

 Quanto l’avente potestà ha avocato a sé dolosamente

 Quanto l’avente potestà debba al soggetto a potestà, detraendone quanto gli spetta dallo

stesso. questi si soddisfano uno alla volta secondo l’ordine in cui

In caso di PLURALITÀ DI CREDITORI

hanno fatto valere il loro credito. l’azione è ancora

In caso di concessa:

CESSAZIONE DEL RAPPORTO POTESTATIVO

 Contro l’antico potestà o i suoi eredi:

- Entro un anno dal momento in cui la si sarebbe potuta far valere

- Se il peculio è ancora nelle loro mani o è stato da essi dolosamente diminuito

 Contro l’ex soggetto a potestà o l’acquirente la potestà su di lui se il peculio gli è pervenuto

L’ coincide con quanto è ridondato a vantaggio dell’avente potestà a seguito del

ARRICCHIMENTO

negozio obbligatorio concluso dal soggetto a potestà. 91

2. ACTIO TRIBUTORIA

AZIONE ESPERIBILE CONTRO L’AVENTE POTESTÀ PER NEGOZI OBBLIGATORI CONCLUSI DAL

SOGGETTO A POTESTÀ NELL’ESERCIZIO DI UN COMMERCIO NEL QUALE ABBIA IMPIEGATO, CON

L’ASSENSO DELL’AVENTE POTESTÀ , IN TUTTO O IN PARTE IL PROPRIO PECULIO.

I creditori, in concorso con loro e con l’avente potestà che vanti eventuali crediti naturali verso il

soggetto a potestà, possono soddisfarsi proporzionalmente sul peculio impiegato e il guadagno

ricavato.  AZIONE ESPERIBILE CONTRO L’AVENTE POTESTÀ (CHE RISPONDE IN

3. ACTIO QUOD IUSSU

SOLIDO) PER NEGOZI OBBLIGATORI CONTRATTI, DIETRO SUA AUTORIZZAZIONE O SUCCESSIVA

RATIFIZA, DAL SOGGETTO A POTESTÀ.

 AZIONE ESPERIBILE CONTRO L’ARMATORE (CHE RISPONDE IN

4. ACTIO EXERCITORIA

SOLIDO) PER NEGOZI OBBLIGATORI CONTRATTI DAL CAPITANO DELLA NAVE, CHE LUI STESSO

HA PREPOSTO, NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO MARITTIMO.

5. ACTIO INSITORIA AZIONE ESPERIBILE CONTRO IL PREPONENTE (CHE RISPONDE IN

OSLIDO) PER NEGOZI OBBLIGATORI CONTRATTI, NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO

TERRESTRE, DA CHI SIA STATO DA LUI PREPOSTO.

6. ACTIO QUASI INSITORIA AZIONE ESPERIBILE CONTRO IL PREPONENTE PER NEGOZI

OBBLIGATORI CONTRATTI DAL SUO PROCURATOR CHE NE AVESSE RICEVUTO MANDATO

SPECIFICO O SEMPLICE MANDATO.

OBBLIGHI ALIMENTARI

Riconosciuti in età classica in sede di cognitio extra ordinem tra determinate persone (liberto e

patrono, ascendenti e discendenti, figli illegittimi e madre, a carico del marito verso la moglie, del

padre verso i figli).

 L’ammontare della prestazione alimentare è stabilito di volta in volta in sede giudiziaria in

relazione alle facoltà dell’obbligato e alle necessità dell’alimentando.

 L’obbligo viene meno se l’alimentando arreca gravi offese all’obbligato.

 Tale obbligo non è trasmissibile agli eredi.

OBBLIGAZIONI DA ATTO ILLECITO

Alcuni atti illeciti determinano il nascere di un’obbligo di pagamento di una somma di danaro,

fissata dall’ordinamento statale, da effettuarsi all’offeso a titolo di pena privata.

L’ammontare

SOMMA è fissato:

 In relazione all’entità del danno prodotto

 Nella stima del danno o in un multiplo di essa, in un ammontare fisso o secondo determinazione

equitativa del giudice.

FUNZIONE Imposto a titolo di pena e implicitamente di risarcimento del danno.

PERSONALITÀ DELLA PENA (quale sanzione afflittiva) Da tale principio discendono varie

:

CONSEGUENZE

 commissione del delitto, ciascuno è tenuto a pagare l’intera pena,

In caso di correità nella

secondo i principi della solidarietà cumulativa.

 Se dal medesimo delitto deriva per il reo una responsabilità diversa da quella penale diretta a

far avere all’offeso il risarcimento del danno e sanzionata da azione reipersecutoria, questa si

cumula a quella sanzionata da azione penale, secondo i principi del concorso di azioni.

 La pena colpisce solo l’autore del delitto, non l’avente potestà (responsabile per nossalità) e

nemmeno gli eredi.

Se il danno è di natura personale (es ingiuria), la pena può essere chiesta solo dall’offeso

o dell’offeso,

 Le obbligazioni ex delicto si estinguono con la morte del reo e le relative azioni

penali sono passivamente e attivamente intrasmissibili.

 Le azioni penali civile e pretorie sono perpeue. Quelle penali pretorie possono invece essere di

regola intentate entro l’anno dall’avvenuto delitto e comunque proseguite senza limiti di tempo

se iniziate entro il termine, o concesse oltre l’anno ma in simplum. 92

In ETÀ POSTCLASSICA va decadendo la pena privata quindi:

 La solidarietà tra più correi da cumulativa passa a essere elettiva

 Viene eliminandosi in più casi il concorso cumulativo delle azioni

 Restano la nossalità e l’intrasmissibilità passiva

1.FURTO Cosa mobile (per qualche giurista anche l’immobile) e la persona libera sottoposta

OGGETTO

al potere altrui Dolo

ELEMENTO SOGGETTIVO inteso come ogni SOTTRAZIONE DI COSA ALTRUI

(asportazione), comprendendo anche:

 Ogni appropriazione di cosa altrui che già era detenuta in base a un determinato titolo.

 L’occultamento del ladro (favoreggiamento) o dell’oggetto rubato (ricettazione).

 Lo sfruttamento di errore altrui quale si ha nel ricevere un pagamento indebito.

 La sottrazione del mero uso di una cosa all’altrui possesso.

SANZIONE Essa varia a seconda che sia furto:

 FLAGRANTE, allora le XII Tavole stabiliscono che se il ladro:

- Commette il fatto di notte si difende con le armi, il derubato può legittimamente ucciderlo

purchè abbia chiamato i vicini a sua difesa e a testimonianza del fatto delittuoso.

- È persona libera, può essere fustigato e addictus dal magistrato al derubato

- È persona schiava e pubere, può essere fustigato e precipitato dalla rupe

- È persona schiava e impubere può essere solo fustigato e il padrone risponde per nossalità

In età storica tali sanzioni erano sostituite dall’obbligo del ladro di pagare al derubato una pena

pecuniaria nel quadruplo del valore della cosa rubata.

 NON FLAGRANTE è stabilito che:

- Il ladro debba pagare al derubato una pena pecuniaria

Al derubato è concessa dal pretore un’azione contro colui che si rifiuta di essere perquisito

- e chi ve l’ha collocata devono pagare

- Che colui presso il quale viene trovata la cosa derubata

una pena pecuniaria al derubato.

è concessa dal pretore un’azione contro chi, trovato in possesso della cosa

- Al derubato

rubata, si rifiuti di esibirla in iure.

LEGITTIMAZIONE PASSIVA In caso di furto flagrante il ladro, in caso di furto non flagrante

anche il complice e l’istigatore.

LEGITTIMAZIONE ATTIVA Di regola il proprietario o chiunque vi abbia interesse (es: coloro

che rispondono di custodia verso il proprietario), sino ad ammettere in taluni casi una duplice

legittimazione (es del nudo proprietario e dell’usufruttuario) ciascuno nei limiti del proprio interesse.

NEGATA: al possessore di mala fede, al ladro o a chi abbia solo un credito ala futura prestazione

della cosa. L’entità è determinata in un multiplo, di regola del valore obiettivo della cosa

CONDANNA

valutato nel momento in cui, a partire dal furto, ha raggiunto il valore massimo.

Con le azioni furto, in quanto penali e importanti l’infamia del condannato, possono concorrere

quelle reipersecutorie (es condictio).

 La persecuzione privata declina in età postclassica di fronte a quella pubblica in sede di cognitio

extra ordinem criminale.

L’editto prevede inoltre ulteriori azioni pretorie in ipotesi di furto o fattispecie delittuose analoghe a

quelle appena viste.

2.RAPINA

In quanto sottrazione violenta di cose altrui ricadeva sotto le sanzioni previste per il furto.

Venne prevista poi l’ipotesi di sottrazione o danni arrecati ad altri con la violenza per il tramite di

una banda armata o all’uopo raccolta, sanzionata da azione nel simplum entro l’anno, accanto alla

quale possono competere le azioni di furto o di ingiuria.

Analoga azione pretoria è concessa in ipotesi di danneggiamento o rapina compiuti approfittando

di una calamità (incendio, rovina, naufragio, saccheggio di nave) o di un tumulto. 93

3.INGIURIA

DELITTO CONSISTENTE IN LESIONI DELLA PERSONALITÀ ALTRUI

SANZIONI CIVILI: Le XII Tavole ne contemplano tre distinte per tre diversi tipi di lesione:

 Lesione che alteri gravemente la funzionalità di una parte del corpo: pena del taglione

 Frattura di un osso: prevede una sanzione pecuniaria

 Ogni altro atto lesivo della personalità fisica altrui: sanzione pecuniaria minore

SANZIONI PRET

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A.A. 2011-2012
124 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Dalla Massara Tommaso.