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CAPITOLO SESTO: LE FORME DI GOVERNO

Le forme di governo individuano il modo in cui l’attività di indirizzo politico si distribuisce tra gli

organi costituzionali attivi e in particolare tra parlamento, Governo e Presidente della Repubblica

che possedendo, appunto, poteri politici attivi determinano i fini fondamentali dello stato.

La forma di governo si differenzia dalla forma di stato dal momento che questa attiene al modo in

cui il potere sovrano si articola territorialmente e si relaziona con gli individui e con la società.

Per individuare i caratteri propri di ciascuna forma di governo occorre considerare determinati

elementi, tra cui:

- le caratteristiche della base sociale (omogenea o frammentaria)

- la natura dei sistemi dei partiti (tendente al bipartitismo o al multipartitismo)

- il tipo di sistema elettorale (proporzionale o maggioritario)

- l’influenza indiretta esercitata dagli organi di garanzia (corte costituzionale, ordine giudiziario).

Ogni ordinamento costituzionale esprime una forma di governo dotata di proprie caratteristiche e

che si distingue da quella vigente in una fase storica anteriore e da quella tipica degli altri sistemi

costituzionali coevi.

● Le forme di governo sono influenzate dall’evoluzione del principio della separazione dei poteri

che deriva la sua genesi dalla critica allo Stato assoluto in cui tutti i poteri erano accentrati e i

funzionari esercitavano le diverse funzioni in nome del sovrano.

La finalità del principio della separazione dei poteri è quella di eliminare il potere arbitrario

distribuendo le funzioni tra i poteri.

Lo stato costituzionale fraziona tra più organi l’esercizio delle funzioni sovrane dello stato e pone

le regole affinché ogni centro di potere sia indipendente e capace di equilibrare gli altri.

Il principio della separazione dei poteri può essere più linearmente realizzato in un sistema politico

retto dai principi della forma di governo presidenziale piuttosto che in un sistema retto dai principi

tipici della forma parlamentare.

Nel caso del governo presidenziale la separazione dei poteri e il riconoscimento di una posizione di

indipendenza politica e di parità, è agevolata dal fatto che il titolare del potere esecutivo è eletto

direttamente dal popolo, non è responsabile nei confronti del parlamento e ha un pieno potere di

nomina e di revoca dei ministri.

Al contrario, nella forma di governo parlamentare, il Parlamento ha più possibilità di influire

sull’attività di un altro potere.

La posizione di tendenziale parità sembra alterata dal fatto che il governo è legato al parlamento

dal rapporto di fiducia e dal momento che il presidente della repubblica riceve la propria

legittimazione dalle camere.

Il principio della separazione dei poteri può trovare più facile attuazione nelle forme di stato

federali o regionali, a forte decentramento politico.

I criteri utilizzabili per la classificazione delle forme di governo possono essere molteplici:

- dirette o rappresentative se si considera il modo di scelta dell’organo a cui è affidato il potere

supremo

- pure in cui esiste un organo sovrano, miste in cui il potere sovrano è ripartito

- con garanzie interne (separazione dei poteri) con garanzie esterne (giustizia costituzionale).

● La forma di governo costituzionale pura

La forma di governo costituzionale pura si è formata dopo il crollo dell’assolutismo.

La forma di governo costituzionale pura ha favorito la transazione verso altre forme di governo più

compiute, ad esempio in Italia si è evoluta nella forma di governo parlamentare.

La forma di governo costituzionale pura si caratterizza essenzialmente per l’esistenza di un

dualismo tra il Parlamento e Governo contrassegnato sia dalla separazione tra potere legislativo

di cui è titolare il parlamento, sia dalla diversa legittimazione democratica e rappresentativa per il

Parlamento e dinastica ed ereditaria per il Governo.

Inoltre nella forma di governo costituzionale pura il potere esecutivo è attribuito al capo dello

stato e da quest’ultimo dipende il Governo.

La magistratura è inserita all’intero del potere esecutivo. L’ordinamento è dotato di particolari

guarentigie che rafforzino la posizione di indipendenza dei giudici.

La forma di governo costituzionale pura si è evoluta in direzione di quella parlamentare.

Aumentando il peso politico del parlamento, l’esecutivo, anche se formalmente responsabile nei

confronti del Capo dello stato, aveva bisogno del consenso e del appoggio del parlamento per

poter governare.

Si determina una graduale erosione dei poteri sostanziali della corona a vantaggio delle camere e

del governo che tende a diventare, gradualmente, un potere autonomo.

La forma costituzionale pura ha dato vita al c.d. cancellierato per cui il Primo ministro acquisisce

una posizione di particolare rilievo costituzionale rispetto agli altri ministri.

Quest’ultimi, infatti, dipendono dal primo ministro.

Il primo ministro costituisce il perno dell’esecutivo, ma continua a dipendere dal capo dello stato

che lo nomina e che lo può revocare.

● La forma di governo direttoriale

La forma di governo direttoriale, che connota la Confederazione svizzera, ha il suo prototipo nella

costituzione francese del 1975.

Il potere legislativo è rappresentato dall’Assemblea federale formata da due camere: Il consiglio

nazionale che rappresenta il popolo svizzero e il consiglio degli stati che rappresenta i cantoni.

Il bicameralismo è sostanzialmente paritario nel senso che una deliberazione è valida solo se è

approvata da entrambi i rami del Parlamento.

Se le due camere non trovassero l’accordo su un testo comune, si attiva una procedura, per

superare le divergenze, che prevede una conferenza di conciliazione.

Lo scioglimento anticipato delle camere, poi, è previsto solo in caso di revisione totale della

costituzione per cui l’assemblea federale è automaticamente sciolta e rieletta.

Il potere legislativo elegge il consiglio federale (Governo), titolare del potere esecutivo, ed il

Presidente della confederazione che viene sostituito annualmente.

Anche se il potere legislativo elegge il Governo, non ha la possibilità di revocarlo o di determinarne

le dimissioni.

Il governo è tenuto a rendere conto del proprio operato, annualmente, all’Assemblea federale.

Tra i due organi non esiste un vero e proprio rapporto di fiducia. Il Governo non può essere

revocato prima della sua scadenza ordinaria, ovvero prima di quattro anni.

Quanto al corpo elettorale, questo è chiamato a pronunciarsi, attraverso il referendum, con una

certa frequenza e in modo vincolante su questioni di notevole rilevanza politica.

● Forma di governo presidenziale

La forma di governo presidenziale si identifica sostanzialmente con l’ordinamento costituzionale

degli Stati Uniti d’America.

La forma di governo presidenziale si segnala per la netta separazione che esiste tra il potere

legislativo che spetta al Parlamento (Congresso) e il potere esecutivo che spetta al Presidente.

Il potere giudiziario spetta ad un insieme di giudici ed ha al suo vertice la corte suprema.

Sia il presidente che il parlamento sono eletti direttamente dal corpo elettorale per cui manca

ogni forma di responsabilità politica di un organo nei confronti dell’altro.

Il parlamento non può provocare la crisi dell’esecutivo e il presidente non può decidere lo

scioglimento anticipato delle camere.

Il governo non è dotato di autonomia e non ha una struttura collegiale

Il Presidente, titolare dell’esecutivo, riunisce nelle sue mani i poteri propri del capo dello stato e

del capo del governo e risponde della propria azione direttamente nei confronti del popolo che lo

elegge e che può revocargli la fiducia ogni quattro anni.

Il Presidente (g) non partecipa ai lavori delle camere (p), i ministri (g) partecipano alle attività

delle commissioni per illustrare la politica governativa e per immettere nel processo di produzione

normativa il punto di vista del Governo.

Il Parlamento, titolare della funzione legislativa, ha una struttura bicamerale e le due camere sono

il Senato che dura in carica 6 anni e che è formato da 2 rappresentanti per ogni stato membro che

vengono rinnovati parzialmente ogni 2 anni (1/3) e la camera dei rappresentanti formata su base

nazionale, in modo proporzionale alla popolazione degli stati, da deputati con mandato biennale.

Numerosi sono i meccanismi volti a ridurre la rigidità della separazione tra i poteri:

La posizione di preminenza del Presidente è mitigata sia dalla durata del suo mandato, sia dalla

possibilità della camera dei deputati di porlo in stato di accusa per tradimento, concussione o per

gravi reati. Il giudizio ha luogo davanti al senato che funge da Alta corte di giustizia.

L’autonomia del Parlamento è compensata dal fatto che il Presidente (g) ha potere di veto

sospensivo delle leggi approvate dal Parlamento. Il veto può essere rimosso solo con una nuova

votazione da parte delle camere che deve avvenire per appello nominale e che deve conseguire la

maggioranza dei 2/3 dei componenti l’assemblea.

L’autonomia del Presidente è bilanciata dal fatto che la nomina dei funzionari di grado più elevato

e dei giudici della corte suprema deve ottenere il gradimento del Senato al quale compete anche

l’approvazione dei trattati internazionali.

● Forma di governo semipresidenziale

La forma di governo semipresidenziale si colloca in una posizione intermedia tra la forma

presidenziale e la forma parlamentare.

Essa trova il paradigma più significativo nell’ordinamento attualmente vigente in Francia.

La forma di governo presidenziale presenta alcuni caratteri tipici della forma di governo

presidenziale tra cui il fatto che il Capo dello stato (Presidente) è eletto a suffragio universale e

possiede significativi poteri di indirizzo specialmente in materia di difesa nazionale e di politica

estera.

I tratti di differenza dal presidenzialismo sono notevoli:

- Il governo ha una sua autonomia ed è dotato di una struttura collegiale

- Il governo deve godere della fiducia delle camere e può essere costretto alle dimissioni in seguito

ad una mozione di sfiducia

- Il presidente può sciogliere, come nella forma parlamentare , il Parlamento.

A differenza della forma parlamentare, nella forma semipresidenziale il parlamento appare

depotenziato nei suoi compiti. I parlamentari non possiedono l’iniziativa legislativa in alcune

materie di rilevanza politica e il governo può far inserire argomenti rilevanti nell’ordine del giorno

dei lavori parlamentari

● Forma di governo parlamentare

La forma di governo parlamentare si caratterizza per l’esistenza di

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A.A. 2015-2016
236 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valespo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Rolla Giancarlo.