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CAPITOLO SESTO: LE FORME DI GOVERNO
Le forme di governo individuano il modo in cui l’attività di indirizzo politico si distribuisce tra gli
organi costituzionali attivi e in particolare tra parlamento, Governo e Presidente della Repubblica
che possedendo, appunto, poteri politici attivi determinano i fini fondamentali dello stato.
La forma di governo si differenzia dalla forma di stato dal momento che questa attiene al modo in
cui il potere sovrano si articola territorialmente e si relaziona con gli individui e con la società.
Per individuare i caratteri propri di ciascuna forma di governo occorre considerare determinati
elementi, tra cui:
- le caratteristiche della base sociale (omogenea o frammentaria)
- la natura dei sistemi dei partiti (tendente al bipartitismo o al multipartitismo)
- il tipo di sistema elettorale (proporzionale o maggioritario)
- l’influenza indiretta esercitata dagli organi di garanzia (corte costituzionale, ordine giudiziario).
Ogni ordinamento costituzionale esprime una forma di governo dotata di proprie caratteristiche e
che si distingue da quella vigente in una fase storica anteriore e da quella tipica degli altri sistemi
costituzionali coevi.
● Le forme di governo sono influenzate dall’evoluzione del principio della separazione dei poteri
che deriva la sua genesi dalla critica allo Stato assoluto in cui tutti i poteri erano accentrati e i
funzionari esercitavano le diverse funzioni in nome del sovrano.
La finalità del principio della separazione dei poteri è quella di eliminare il potere arbitrario
distribuendo le funzioni tra i poteri.
Lo stato costituzionale fraziona tra più organi l’esercizio delle funzioni sovrane dello stato e pone
le regole affinché ogni centro di potere sia indipendente e capace di equilibrare gli altri.
Il principio della separazione dei poteri può essere più linearmente realizzato in un sistema politico
retto dai principi della forma di governo presidenziale piuttosto che in un sistema retto dai principi
tipici della forma parlamentare.
Nel caso del governo presidenziale la separazione dei poteri e il riconoscimento di una posizione di
indipendenza politica e di parità, è agevolata dal fatto che il titolare del potere esecutivo è eletto
direttamente dal popolo, non è responsabile nei confronti del parlamento e ha un pieno potere di
nomina e di revoca dei ministri.
Al contrario, nella forma di governo parlamentare, il Parlamento ha più possibilità di influire
sull’attività di un altro potere.
La posizione di tendenziale parità sembra alterata dal fatto che il governo è legato al parlamento
dal rapporto di fiducia e dal momento che il presidente della repubblica riceve la propria
legittimazione dalle camere.
Il principio della separazione dei poteri può trovare più facile attuazione nelle forme di stato
federali o regionali, a forte decentramento politico.
I criteri utilizzabili per la classificazione delle forme di governo possono essere molteplici:
- dirette o rappresentative se si considera il modo di scelta dell’organo a cui è affidato il potere
supremo
- pure in cui esiste un organo sovrano, miste in cui il potere sovrano è ripartito
- con garanzie interne (separazione dei poteri) con garanzie esterne (giustizia costituzionale).
● La forma di governo costituzionale pura
La forma di governo costituzionale pura si è formata dopo il crollo dell’assolutismo.
La forma di governo costituzionale pura ha favorito la transazione verso altre forme di governo più
compiute, ad esempio in Italia si è evoluta nella forma di governo parlamentare.
La forma di governo costituzionale pura si caratterizza essenzialmente per l’esistenza di un
dualismo tra il Parlamento e Governo contrassegnato sia dalla separazione tra potere legislativo
di cui è titolare il parlamento, sia dalla diversa legittimazione democratica e rappresentativa per il
Parlamento e dinastica ed ereditaria per il Governo.
Inoltre nella forma di governo costituzionale pura il potere esecutivo è attribuito al capo dello
stato e da quest’ultimo dipende il Governo.
La magistratura è inserita all’intero del potere esecutivo. L’ordinamento è dotato di particolari
guarentigie che rafforzino la posizione di indipendenza dei giudici.
La forma di governo costituzionale pura si è evoluta in direzione di quella parlamentare.
Aumentando il peso politico del parlamento, l’esecutivo, anche se formalmente responsabile nei
confronti del Capo dello stato, aveva bisogno del consenso e del appoggio del parlamento per
poter governare.
Si determina una graduale erosione dei poteri sostanziali della corona a vantaggio delle camere e
del governo che tende a diventare, gradualmente, un potere autonomo.
La forma costituzionale pura ha dato vita al c.d. cancellierato per cui il Primo ministro acquisisce
una posizione di particolare rilievo costituzionale rispetto agli altri ministri.
Quest’ultimi, infatti, dipendono dal primo ministro.
Il primo ministro costituisce il perno dell’esecutivo, ma continua a dipendere dal capo dello stato
che lo nomina e che lo può revocare.
● La forma di governo direttoriale
La forma di governo direttoriale, che connota la Confederazione svizzera, ha il suo prototipo nella
costituzione francese del 1975.
Il potere legislativo è rappresentato dall’Assemblea federale formata da due camere: Il consiglio
nazionale che rappresenta il popolo svizzero e il consiglio degli stati che rappresenta i cantoni.
Il bicameralismo è sostanzialmente paritario nel senso che una deliberazione è valida solo se è
approvata da entrambi i rami del Parlamento.
Se le due camere non trovassero l’accordo su un testo comune, si attiva una procedura, per
superare le divergenze, che prevede una conferenza di conciliazione.
Lo scioglimento anticipato delle camere, poi, è previsto solo in caso di revisione totale della
costituzione per cui l’assemblea federale è automaticamente sciolta e rieletta.
Il potere legislativo elegge il consiglio federale (Governo), titolare del potere esecutivo, ed il
Presidente della confederazione che viene sostituito annualmente.
Anche se il potere legislativo elegge il Governo, non ha la possibilità di revocarlo o di determinarne
le dimissioni.
Il governo è tenuto a rendere conto del proprio operato, annualmente, all’Assemblea federale.
Tra i due organi non esiste un vero e proprio rapporto di fiducia. Il Governo non può essere
revocato prima della sua scadenza ordinaria, ovvero prima di quattro anni.
Quanto al corpo elettorale, questo è chiamato a pronunciarsi, attraverso il referendum, con una
certa frequenza e in modo vincolante su questioni di notevole rilevanza politica.
● Forma di governo presidenziale
La forma di governo presidenziale si identifica sostanzialmente con l’ordinamento costituzionale
degli Stati Uniti d’America.
La forma di governo presidenziale si segnala per la netta separazione che esiste tra il potere
legislativo che spetta al Parlamento (Congresso) e il potere esecutivo che spetta al Presidente.
Il potere giudiziario spetta ad un insieme di giudici ed ha al suo vertice la corte suprema.
Sia il presidente che il parlamento sono eletti direttamente dal corpo elettorale per cui manca
ogni forma di responsabilità politica di un organo nei confronti dell’altro.
Il parlamento non può provocare la crisi dell’esecutivo e il presidente non può decidere lo
scioglimento anticipato delle camere.
Il governo non è dotato di autonomia e non ha una struttura collegiale
Il Presidente, titolare dell’esecutivo, riunisce nelle sue mani i poteri propri del capo dello stato e
del capo del governo e risponde della propria azione direttamente nei confronti del popolo che lo
elegge e che può revocargli la fiducia ogni quattro anni.
Il Presidente (g) non partecipa ai lavori delle camere (p), i ministri (g) partecipano alle attività
delle commissioni per illustrare la politica governativa e per immettere nel processo di produzione
normativa il punto di vista del Governo.
Il Parlamento, titolare della funzione legislativa, ha una struttura bicamerale e le due camere sono
il Senato che dura in carica 6 anni e che è formato da 2 rappresentanti per ogni stato membro che
vengono rinnovati parzialmente ogni 2 anni (1/3) e la camera dei rappresentanti formata su base
nazionale, in modo proporzionale alla popolazione degli stati, da deputati con mandato biennale.
Numerosi sono i meccanismi volti a ridurre la rigidità della separazione tra i poteri:
La posizione di preminenza del Presidente è mitigata sia dalla durata del suo mandato, sia dalla
possibilità della camera dei deputati di porlo in stato di accusa per tradimento, concussione o per
gravi reati. Il giudizio ha luogo davanti al senato che funge da Alta corte di giustizia.
L’autonomia del Parlamento è compensata dal fatto che il Presidente (g) ha potere di veto
sospensivo delle leggi approvate dal Parlamento. Il veto può essere rimosso solo con una nuova
votazione da parte delle camere che deve avvenire per appello nominale e che deve conseguire la
maggioranza dei 2/3 dei componenti l’assemblea.
L’autonomia del Presidente è bilanciata dal fatto che la nomina dei funzionari di grado più elevato
e dei giudici della corte suprema deve ottenere il gradimento del Senato al quale compete anche
l’approvazione dei trattati internazionali.
● Forma di governo semipresidenziale
La forma di governo semipresidenziale si colloca in una posizione intermedia tra la forma
presidenziale e la forma parlamentare.
Essa trova il paradigma più significativo nell’ordinamento attualmente vigente in Francia.
La forma di governo presidenziale presenta alcuni caratteri tipici della forma di governo
presidenziale tra cui il fatto che il Capo dello stato (Presidente) è eletto a suffragio universale e
possiede significativi poteri di indirizzo specialmente in materia di difesa nazionale e di politica
estera.
I tratti di differenza dal presidenzialismo sono notevoli:
- Il governo ha una sua autonomia ed è dotato di una struttura collegiale
- Il governo deve godere della fiducia delle camere e può essere costretto alle dimissioni in seguito
ad una mozione di sfiducia
- Il presidente può sciogliere, come nella forma parlamentare , il Parlamento.
A differenza della forma parlamentare, nella forma semipresidenziale il parlamento appare
depotenziato nei suoi compiti. I parlamentari non possiedono l’iniziativa legislativa in alcune
materie di rilevanza politica e il governo può far inserire argomenti rilevanti nell’ordine del giorno
dei lavori parlamentari
● Forma di governo parlamentare
La forma di governo parlamentare si caratterizza per l’esistenza di