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Questo tipo di verifica della regolarità dei procedimenti elettorali affida tale competenza a giudici
ordinari, come nel caso del Regno Unito o specializzati, come in Argentina o in Brasile.
Nel primo caso il prototipo è rappresentato dall’esperienza costituzionale del Regno Unito, il quale
in seguito all’approvazione del Parliamentary Election Act del 1868 ha affidato la tutela della
correttezza dei procedimenti elettorali alla magistratura ordinaria. Altri precedenti storici possono
essere individuati nella legge elettorale spagnola del 1907, che ha previsto un giudice speciale e
nella Costituzione di Weimar, il cui art.31 attribuiva la verifica dei poteri dei membri del Reichstag
ad un organo giurisdizionale autonomo. Questi meccanismi di tutela hanno conosciuto un’ampia
diffusione, circolazione. L’ordinamento canadese, che ha subito l’influenza dell’esperienza inglese,
ha affidato alle Corti supreme federali e provinciali la competenza a decidere di fronte alle
contestazioni dei risultati, soprattutto quelle che lamentano brogli o condizioni di ineleggibilità
dell’eletto mentre quelle che coinvolgono le ordinarie fasi del procedimento elettorale (come la
definizione dei collegi, le regole di comportamento dei partiti e dei candidati, la propaganda
elettorale, le liste elettorali, il risultato del voto) sono risolte direttamente dai funzionari
amministrativi responsabili del procedimento elettorale.
Nel secondo caso, in cui il sistema di giustizia elettorale poggia su organi giurisdizionali
specializzati, l’esempio è quello del Brasile, in cui l’art. 118 della Costituzione individua come
titolari di tale competenza le giunte elettorali, i giudici elettorali, i tribunali regionali elettorali e il
Tribunal Superior Electoral. Anche in Paraguay il sistema di giustizia elettorale si articola in 3
livelli: i tribunali elettorali, che operano in ogni circoscrizione elettorale; i Juzgados elettorali,
organi uninominali presenti in ciascuno dei capoluoghi dipartimentali; il Tribunal Superior de
Justicia Electoral, composto da 3 magistrati, funziona come giudice di ultima istanza e come
giudice esclusivo in caso di ricorsi di incostituzionalità. In Argentina invece le questioni inerenti
alla normativa in materia elettorale e di partiti politici furono affidate ad un organo indipendente dal
potere giudiziario: la Justicia nacional electoral, che si compone di giudici elettorali federali, ossia
da magistrati ordinari che operano come giudici di prima istanza e della Camera nacional
electoral, costituita da 3 giudici e da magistrati, ha giurisdizione sull’intero territorio nazionale ed
agisce come giudice d’appello e la sua giurisprudenza è vincolante per i giudici di prima istanza.
Inoltre quest’ultima opera anche come giudice sulla costituzionalità delle leggi elettorali a causa del
carattere diffuso del controllo di costituzionalità operante in Argentina. Tuttavia le sue decisioni non
sono definitive ma possono essere oggetto di un ricorso straordinario alla Corte Suprema de
Justicia.
3)Il terzo tipo di giustizia elettorale coinvolge anche i Tribunali costituzionali ovvero Tribunali
specializzati, aventi uno status simile a quello dei giudici costituzionali in quanto intervengono
come giudici di appello. Esiste un’interessante differenziazione tra l’esperienza europea e le
soluzioni individuate in America Latina: la prima attribuisce direttamente al giudice costituzionale
competenze significative per quanto riguarda la verifica della regolarità delle operazioni elettorali
mentre le seconde prevedono l’istituzione di Tribunali elettorali, organi che hanno svolto un
rilevante ruolo istituzionale e hanno contribuito a consolidare la democrazia rappresentativa nel
continente americano. Inoltre trasferendo il contenzioso in materia elettorale dall’ambito politico a
quello giuridico, hanno ampliato le forme di giustizia costituzionale, rendendo giustiziabili i diritti
politici, che sono spesso esclusi dal ricorso di amparo. Tra le esperienze più significative vi sono
quelle di: Messico e Costa Rica.
Il sistema messicano, definito dalla dottrina come “sistema integral de justicia constitucional”, si è
storicamente evoluto passando da un controllo di natura politica ad un sistema articolato in 3 livelli:
uno amministrativo che consente di presentare un recurso de revisión presso l’Instituto federal
electoral, al cui vertice vi è il Consejo general (formato da 1 consigliere designato dal potere
esecutivo+4 scelti dal potere legislativo+6 magistrati+rappresentanti dei partiti politici); uno
costituzionale che autorizza i partiti politici e le minoranze parlamentari a sollevare un’azione di
incostituzionalità alla Suprema Corte de Justicia de la Nación contro le leggi ritenute lesive delle
disposizioni costituzionali in materia elettorale; il terzo procedimento è quello che prevede un
ricorso diretto a tutela dei diritti elettorali presso il Tribunal Electoral del Poder Judicial contro
l’elezione dei senatori, dei deputati, del presidente della Federazione e degli atti dell’Istituto
federale elettorale. Questo organo si articola in: Salas regionali=1° istanza e Sala superiore=ultima
istanza e le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le autorità pubbliche.
L’esperienza della Costa Rica si segnala per la sua originalità dal momento che il Tribunal
supremo de elecciones ha una duplice funzione: organizzare, dirigere e vigilare sul procedimento
elettorale e decidere sui ricorsi di amparo electoral assumendo le caratteristiche di un vero e proprio
tribunale costituzionale specializzato che affianca la Sala costitucional (l’altro organo competente
per i ricorsi di amparo). Tale assetto istituzionale risponde all’esigenza di reagire all’insorgere di
forti conflittualità circa la regolarità delle competizioni elettorali: dapprima si escluse nel 1945 il
governo dal controllo delle procedure elettorali prevedendo l’elezione di un Consejo electoral
nacional mentre l’anno seguente venne istituito un Tribunal electoral nacional con la competenza
di interpretare il codice elettorale e di dichiarare l’esito delle elezioni; nel 1949 a seguito della
guerra civile, venne consolidato l’ordinamento elettorale attraverso l’istituzione di un Tribunal
supremo de elecciones. Sul piano della teoria del diritto, questo assetto istituzionale supera la
concezione della tripartizione dei poteri individuando, accanto a quelli tradizionali, un “quarto
potere”: quello elettorale.
In Europa invece i compiti di garanzia in materia elettorale sono attribuiti non tanto a tribunali
specializzati quanto direttamente ai giudici costituzionali come avviene nell’ordinamento
costituzionale austriaco; in Portogallo, dove la Costituzione affida ai giudici la competenza a
giudicare sulla regolarità delle elezioni come 1° istanza mentre il Tribunale costituzionale decide
come giudice di ultima istanza; nella Repubblica Federale di Germania, dove si riconosce al
Tribunale costituzionale federale la competenza a decidere sui ricorsi contro le determinazioni della
Camera, sindacando così quelle irregolarità che mettono in discussione la validità del risultato e al
Parlamento si affida l’esame di tali reclami in 1° istanza; in Francia, dove la Costituzione riconosce
al Consiglio costituzionale competenze in materia elettorale come: la vigilanza sulla regolarità dei
procedimenti elettorali e poteri decisori in caso di ricorsi contro l’esito delle elezioni. Con
riferimento all’elezioni del presidente della Repubblica i suoi compiti sono: organizzazione del
calendario per la presentazione delle candidature, formazione della lista dei candidati,
proclamazione del risultato mentre in materia di referendum: controllare l’intera organizzazione
sino alla proclamazione dei risultati. Infine decide sui casi di contestazione della regolarità delle
elezioni dei deputati e dei senatori.
I Tribunali elettorali, attraverso la loro giurisprudenza, possono svolgere un ruolo importante per
migliorare la trasparenza dei procedimenti elettorali, per rafforzare la qualità della democrazia
rappresentativa e la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni rappresentative. Per
raggiungere tali obiettivi è necessario che questi organi operino in piena autonomia e indipendenza
nei confronti del potere legislativo ed esecutivo e che le loro decisioni siano socialmente e
politicamente accettate in virtù di pronunce motivate, rette da una solida argomentazione giuridica,
adottate attraverso procedimenti trasparenti ed ispirati alla regola del giusto processo
4.5 Dall’habeas corpus alla tutela dei diritti politici e di gruppo: i ricorsi di gruppo e le azioni
popolari
Tra i ricorsi a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti risulta particolarmente interessante
l’esperienza delle azioni popolari e di gruppo, previste a garanzia di diritti collettivi come: la
sicurezza e la salute pubblica, l’etica amministrativa, l’ambiente, la tutela dei consumatori, il
mercato e la libera concorrenza economica. Questi ricorsi hanno il loro fondamento sia nella
particolare tecnica di codificazione costituzionale dei diritti adottata in alcuni ordinamenti sia nella
volontà di valorizzare il principio della democrazia rappresentativa. L’art.1 della Costituzione
italiana afferma che titolarità ed esercizio della sovranità normalmente non coincidono ma tale
principio, proprio della democrazia rappresentativa, non esclude che in determinate situazioni il
titolare della sovranità possa esercitare direttamente alcune funzioni a tutela della legalità
costituzionale. Tra queste vi sono i ricorsi popolari o di gruppo, nei quali gli individui non
intervengono come singoli ma come uti cives a salvaguardia di un interesse della collettività. Va
sottolineato che tali ricorsi, proprio per la loro natura, non hanno un carattere generale in quanto
sono finalizzati alla tutela di diritti costituzionali riconducibili non alla sfera individuale della
persona ma alla sua proiezione comunitaria. La dottrina distingue tra interessi legittimi(si fondano
sulla titolarità di interessi che riguardano solo determinati gruppi o collettività) ed azioni
popolari(interessano alla totalità dei cittadini e richiedono la previsione da parte dell’ordinamento)
e tra interessi diffusi(costituiti da diritti indivisibili, che appartengono ad un gruppo di individui
vincolati da particolari circostanze come ad es. persone che vivono nello stesso quartiere),
collettivi(appartenenti ad un gruppo di persone che sono in una relazione reciproca di natura legale)
e individuali omogenei(interessano una comunità non precisamente definibile, ma determinabile in
quanto tenuta unita da comuni questioni di fatto e di diritto). Queste distinzioni determinano una
differente qualificazione giuridica delle si