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Questo tipo di verifica della regolarità dei procedimenti elettorali affida tale competenza a giudici

ordinari, come nel caso del Regno Unito o specializzati, come in Argentina o in Brasile.

Nel primo caso il prototipo è rappresentato dall’esperienza costituzionale del Regno Unito, il quale

in seguito all’approvazione del Parliamentary Election Act del 1868 ha affidato la tutela della

correttezza dei procedimenti elettorali alla magistratura ordinaria. Altri precedenti storici possono

essere individuati nella legge elettorale spagnola del 1907, che ha previsto un giudice speciale e

nella Costituzione di Weimar, il cui art.31 attribuiva la verifica dei poteri dei membri del Reichstag

ad un organo giurisdizionale autonomo. Questi meccanismi di tutela hanno conosciuto un’ampia

diffusione, circolazione. L’ordinamento canadese, che ha subito l’influenza dell’esperienza inglese,

ha affidato alle Corti supreme federali e provinciali la competenza a decidere di fronte alle

contestazioni dei risultati, soprattutto quelle che lamentano brogli o condizioni di ineleggibilità

dell’eletto mentre quelle che coinvolgono le ordinarie fasi del procedimento elettorale (come la

definizione dei collegi, le regole di comportamento dei partiti e dei candidati, la propaganda

elettorale, le liste elettorali, il risultato del voto) sono risolte direttamente dai funzionari

amministrativi responsabili del procedimento elettorale.

Nel secondo caso, in cui il sistema di giustizia elettorale poggia su organi giurisdizionali

specializzati, l’esempio è quello del Brasile, in cui l’art. 118 della Costituzione individua come

titolari di tale competenza le giunte elettorali, i giudici elettorali, i tribunali regionali elettorali e il

Tribunal Superior Electoral. Anche in Paraguay il sistema di giustizia elettorale si articola in 3

livelli: i tribunali elettorali, che operano in ogni circoscrizione elettorale; i Juzgados elettorali,

organi uninominali presenti in ciascuno dei capoluoghi dipartimentali; il Tribunal Superior de

Justicia Electoral, composto da 3 magistrati, funziona come giudice di ultima istanza e come

giudice esclusivo in caso di ricorsi di incostituzionalità. In Argentina invece le questioni inerenti

alla normativa in materia elettorale e di partiti politici furono affidate ad un organo indipendente dal

potere giudiziario: la Justicia nacional electoral, che si compone di giudici elettorali federali, ossia

da magistrati ordinari che operano come giudici di prima istanza e della Camera nacional

electoral, costituita da 3 giudici e da magistrati, ha giurisdizione sull’intero territorio nazionale ed

agisce come giudice d’appello e la sua giurisprudenza è vincolante per i giudici di prima istanza.

Inoltre quest’ultima opera anche come giudice sulla costituzionalità delle leggi elettorali a causa del

carattere diffuso del controllo di costituzionalità operante in Argentina. Tuttavia le sue decisioni non

sono definitive ma possono essere oggetto di un ricorso straordinario alla Corte Suprema de

Justicia.

3)Il terzo tipo di giustizia elettorale coinvolge anche i Tribunali costituzionali ovvero Tribunali

specializzati, aventi uno status simile a quello dei giudici costituzionali in quanto intervengono

come giudici di appello. Esiste un’interessante differenziazione tra l’esperienza europea e le

soluzioni individuate in America Latina: la prima attribuisce direttamente al giudice costituzionale

competenze significative per quanto riguarda la verifica della regolarità delle operazioni elettorali

mentre le seconde prevedono l’istituzione di Tribunali elettorali, organi che hanno svolto un

rilevante ruolo istituzionale e hanno contribuito a consolidare la democrazia rappresentativa nel

continente americano. Inoltre trasferendo il contenzioso in materia elettorale dall’ambito politico a

quello giuridico, hanno ampliato le forme di giustizia costituzionale, rendendo giustiziabili i diritti

politici, che sono spesso esclusi dal ricorso di amparo. Tra le esperienze più significative vi sono

quelle di: Messico e Costa Rica.

Il sistema messicano, definito dalla dottrina come “sistema integral de justicia constitucional”, si è

storicamente evoluto passando da un controllo di natura politica ad un sistema articolato in 3 livelli:

uno amministrativo che consente di presentare un recurso de revisión presso l’Instituto federal

electoral, al cui vertice vi è il Consejo general (formato da 1 consigliere designato dal potere

esecutivo+4 scelti dal potere legislativo+6 magistrati+rappresentanti dei partiti politici); uno

costituzionale che autorizza i partiti politici e le minoranze parlamentari a sollevare un’azione di

incostituzionalità alla Suprema Corte de Justicia de la Nación contro le leggi ritenute lesive delle

disposizioni costituzionali in materia elettorale; il terzo procedimento è quello che prevede un

ricorso diretto a tutela dei diritti elettorali presso il Tribunal Electoral del Poder Judicial contro

l’elezione dei senatori, dei deputati, del presidente della Federazione e degli atti dell’Istituto

federale elettorale. Questo organo si articola in: Salas regionali=1° istanza e Sala superiore=ultima

istanza e le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le autorità pubbliche.

L’esperienza della Costa Rica si segnala per la sua originalità dal momento che il Tribunal

supremo de elecciones ha una duplice funzione: organizzare, dirigere e vigilare sul procedimento

elettorale e decidere sui ricorsi di amparo electoral assumendo le caratteristiche di un vero e proprio

tribunale costituzionale specializzato che affianca la Sala costitucional (l’altro organo competente

per i ricorsi di amparo). Tale assetto istituzionale risponde all’esigenza di reagire all’insorgere di

forti conflittualità circa la regolarità delle competizioni elettorali: dapprima si escluse nel 1945 il

governo dal controllo delle procedure elettorali prevedendo l’elezione di un Consejo electoral

nacional mentre l’anno seguente venne istituito un Tribunal electoral nacional con la competenza

di interpretare il codice elettorale e di dichiarare l’esito delle elezioni; nel 1949 a seguito della

guerra civile, venne consolidato l’ordinamento elettorale attraverso l’istituzione di un Tribunal

supremo de elecciones. Sul piano della teoria del diritto, questo assetto istituzionale supera la

concezione della tripartizione dei poteri individuando, accanto a quelli tradizionali, un “quarto

potere”: quello elettorale.

In Europa invece i compiti di garanzia in materia elettorale sono attribuiti non tanto a tribunali

specializzati quanto direttamente ai giudici costituzionali come avviene nell’ordinamento

costituzionale austriaco; in Portogallo, dove la Costituzione affida ai giudici la competenza a

giudicare sulla regolarità delle elezioni come 1° istanza mentre il Tribunale costituzionale decide

come giudice di ultima istanza; nella Repubblica Federale di Germania, dove si riconosce al

Tribunale costituzionale federale la competenza a decidere sui ricorsi contro le determinazioni della

Camera, sindacando così quelle irregolarità che mettono in discussione la validità del risultato e al

Parlamento si affida l’esame di tali reclami in 1° istanza; in Francia, dove la Costituzione riconosce

al Consiglio costituzionale competenze in materia elettorale come: la vigilanza sulla regolarità dei

procedimenti elettorali e poteri decisori in caso di ricorsi contro l’esito delle elezioni. Con

riferimento all’elezioni del presidente della Repubblica i suoi compiti sono: organizzazione del

calendario per la presentazione delle candidature, formazione della lista dei candidati,

proclamazione del risultato mentre in materia di referendum: controllare l’intera organizzazione

sino alla proclamazione dei risultati. Infine decide sui casi di contestazione della regolarità delle

elezioni dei deputati e dei senatori.

I Tribunali elettorali, attraverso la loro giurisprudenza, possono svolgere un ruolo importante per

migliorare la trasparenza dei procedimenti elettorali, per rafforzare la qualità della democrazia

rappresentativa e la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni rappresentative. Per

raggiungere tali obiettivi è necessario che questi organi operino in piena autonomia e indipendenza

nei confronti del potere legislativo ed esecutivo e che le loro decisioni siano socialmente e

politicamente accettate in virtù di pronunce motivate, rette da una solida argomentazione giuridica,

adottate attraverso procedimenti trasparenti ed ispirati alla regola del giusto processo

4.5 Dall’habeas corpus alla tutela dei diritti politici e di gruppo: i ricorsi di gruppo e le azioni

popolari

Tra i ricorsi a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti risulta particolarmente interessante

l’esperienza delle azioni popolari e di gruppo, previste a garanzia di diritti collettivi come: la

sicurezza e la salute pubblica, l’etica amministrativa, l’ambiente, la tutela dei consumatori, il

mercato e la libera concorrenza economica. Questi ricorsi hanno il loro fondamento sia nella

particolare tecnica di codificazione costituzionale dei diritti adottata in alcuni ordinamenti sia nella

volontà di valorizzare il principio della democrazia rappresentativa. L’art.1 della Costituzione

italiana afferma che titolarità ed esercizio della sovranità normalmente non coincidono ma tale

principio, proprio della democrazia rappresentativa, non esclude che in determinate situazioni il

titolare della sovranità possa esercitare direttamente alcune funzioni a tutela della legalità

costituzionale. Tra queste vi sono i ricorsi popolari o di gruppo, nei quali gli individui non

intervengono come singoli ma come uti cives a salvaguardia di un interesse della collettività. Va

sottolineato che tali ricorsi, proprio per la loro natura, non hanno un carattere generale in quanto

sono finalizzati alla tutela di diritti costituzionali riconducibili non alla sfera individuale della

persona ma alla sua proiezione comunitaria. La dottrina distingue tra interessi legittimi(si fondano

sulla titolarità di interessi che riguardano solo determinati gruppi o collettività) ed azioni

popolari(interessano alla totalità dei cittadini e richiedono la previsione da parte dell’ordinamento)

e tra interessi diffusi(costituiti da diritti indivisibili, che appartengono ad un gruppo di individui

vincolati da particolari circostanze come ad es. persone che vivono nello stesso quartiere),

collettivi(appartenenti ad un gruppo di persone che sono in una relazione reciproca di natura legale)

e individuali omogenei(interessano una comunità non precisamente definibile, ma determinabile in

quanto tenuta unita da comuni questioni di fatto e di diritto). Queste distinzioni determinano una

differente qualificazione giuridica delle si

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher wegobroke di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Pavani Giorgia.