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FONTI
Si definisce ogni atto o fatto giuridicamente rilevante che è idoneo a produrre norme giuridiche. Le fonti si distinguono in Fonti Fatto (costituite da comportamenti umani, non specificate ma comunque atte a produrre norme giuridiche) e Fonti Atto (atti posti in essere da determinati soggetti nell’esercizio di un potere loro attribuito dall’ordinamento).
Le principali Fonti Fatto sono:
- La Consuetudine: è la ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta. Si tratta di comportamenti che danno vita a fattispecie che completano quelle previste dal testo costituzionale.
- Le convenzioni costituzionali: sono accordi comportamentali, non definiti, ma osservati in linea generale per formulare le fattispecie da inserire nella Costituzione sotto forma di norme.
Le Fonti Atto si distinguono in:
- Formate dal diritto Scritto: cioè atti che hanno forma scritta e si articolano in disposizioni.
- Non scritte: i principi generali dell’ordinamento.
Non trascritti in disposizioni. Troviamo inoltre altri tre principali tipi di Fonti: le Fonti di produzione (comprendono tutti gli atti o fatti che producono norme giuridiche), le Fonti sulla Produzione (che pongono le norme che servono a creare le precedenti fonti di produzione) e le Fonti di Cognizione (si riferiscono al contenuto puntuale delle fonti di produzione).
NORMA Diversamente dalle fonti, la norma costituisce il risultato dell'attività giuridica posta in essere dalle fonti del diritto. Si possono tipo logicamente distinguere in:
- Norme di Condotta: hanno ad oggetto la condotta dei soggetti dell'ordinamento. Si dividono in Imperative (che contengono un comando generale) e Permissive (che permettono ad alcuni soggetti di valere come facoltative).
- Norme di Competenza: che riguardano cioè gli Organi dello Stato e le istituzioni atte alla promulgazione di norme.
- Norme Costitutive: realizzando direttamente l'effetto giuridico, senza rivolgersi a disposizioni.
Atti aventi forza di legge. Livello Secondario3.
Atti normativi non aventi forza di legge. Livello Terziario4.
Atti Amministrativi.
I PRINCIPI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA FONTI
Principio di legalità1): si propone di limitare la discrezionalità di chi esercita la sovranità, così da garantire un'utilizzazione arbitraria del potere. Ogni comportamento dello Stato deve trovare il proprio fondamento e i suoi limiti in una norma previa.
Si vuole però distinguere:
a) Legalità come Compatibilità, gli atti non devono essere incompatibili con le norme vigenti.
b) Legalità come Conformità, soltanto i seguenti tipi di atti:
i) Legalità Formale, presuppone che gli atti siano stati formulati legalmente.
ii) Legalità Sostanziale, evita le generalizzazioni e impone di specificarne i contesti.
Il principio di legalità è anche collegato al Principio di Giustiziabilità in virtù del
quale l'ordinamento deve predisporre degli adeguati strumenti di difesa contro atti illegittimi. Altrettanto lo è il Principio di Tipicità degli Atti Giuridici; ogni atto deve essere formalmente distinguibile e univoco rispetto agli altri. La Riserva di Legge: si ha ogniqualvolta la Costituzione riserva alla legge la disciplina di determinate materie o parti di materia. Essa costituisce un criterio per la ripartizione delle competenze tra le diverse fonti del diritto (principio di competenza). La riserva di legge non va confusa con la Preferenza di Legge (prevede che la regolazione di determinata materia avvenga ricorrendo alla legislazione) o con il Rinvio alla Legge (ad essa si ricorre per richiamarsi in modo generale al diritto vigente). La Riserva consiste nella riserva di intere materie o di parti di materie di una fonte e ad essa si ricorre per indicare la fonte competente a regolare particolari oggetti materiali. La riserva di legge soddisfa tre importanti esigenze,Perché può essere intesa come:
- Riserva del Potere Decisionale
- Riserva di Competenza
- Volontà della Costituzione di riservare la disciplina ad una norma generica.
La riserva di legge viene infine classificata in:
- Ordinaria e Costituzionale
- Semplice e Rinforzata
- Esplicita ed Implicita
- Relativa e Assoluta
- di Assemblea, Parlamentare o Formale
- Generale
CRITERI PER SUPERARE LE ANTIMONIE NORMATIVE
Una norma per poter essere applicata deve essere:
- Esistente: emanata nel potere conferito dall'ordinamento.
- Efficace: idonea a produrre effetti giuridici.
- Valida: non possiede vizi di legittimità.
Elenchiamo qui le TECNICHE DI INTERPRETAZIONE delle norme giuridiche, che variano a secondo del criterio:
- LETTERALE, in base al significato proprio delle parole.
- SISTEMATICO, la norma è coerente con il testo normativo di cui è parte.
- ADEGUATORE, nel caso in cui si possono ricavare due norme, si adegua alla fattispecie.
- RESTRITTIVO
, si circoscrive il significato della disposizione nella fattispecie.
EVOLUTIVO5. , adattando le espressioni linguistiche a nuove situazioni.
ESTENSIVO6. , estendendo la norme a fattispecie letteralmente non incluse nella norma.
L'interprete può individuare la norma da utilizzare secondo 3 principali criteri:
- Il criterio di Gerarchia: si basa sulla diversa forza giuridica delle fonti. (le fonti sulla produzione, per esempio, prevalgono sulle fonti di produzione). Si possono inoltre formare gerarchie interne.
- Il criterio di Competenza: tra norme contrastanti, si applicata quella finalizzata alla materia in questione.
- Il criterio di Specialità: nel caso in cui due norme sono concordi, di cui una è la regola e l'altra l'eccezione, la prevalenza l'ha la norma generale.
Si ricorre anche all'utilizzo di un Criterio Cronologico, secondo il quale in caso di conflitto tra norme prodotte da fonti gerarchicamente equiparate ha la meglio la norma
proveniente dalla fonte posteriore nel tempo.
ABROGAZIONE DI UNA NORMA:
- ESPRESSA: SI INDIVIDUA ESPLICITAMENTE LA NORMA DA ABROGARE.
- PER NUOVA DISCIPLINA DELLA MATERIA: sostituzione di una norma con una nuova dai caratteri diversi.
- TACITA: quando, con l'introduzione della norma, se ne abroga subita un'altra per incompatibilità, automaticamente.
L'abrogazione produce effetti irretroattivi, ovvero la norma abrogante può essere applicata soltanto per disciplinare situazioni che si determinano dopo la sua entrata in vigore. Di conseguenza, si preferisce usare per eliminare una norma, il criterio di Suppletorietà, che prevede la sostituzione temporale di una norma, in attesa della nuova formazione adeguatrice.
PARTE II - CAP. II
IL PARLAMENTO
ART. 55 - c.1 : "il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".
bicameralismo
Nel panorama delle Costituzioni moderne il rappresenta un'esperienza consolidata e
vieneclassificato in:
- Bicameralismo Strutturale o Funzionale:
- a) distingue le due assemblee in base strutturale, ovvero sulla composizione
- b) considera le funzioni delle Camere
- Bicameralismo Paritario o Differenziato:
- a) assegna i medesimi poteri ad ambedue le Camere
- b) riconosce al Senato meno di quanto riconosce alla Camera dei Deputati
La Costituzione Italiana ha introdotto un bicameralismo paritario ed eguale.
Le principali differenze dallo Statuto Albertino sono due:
- Nello Statuto il Parlamento divideva la funzione legislativa con la Corona, mentre oggi la Repubblica prevede l'assoluta titolarità del Parlamento della Funzione Legislativa.
- Nello Statuto il Parlamento raffigurava un'istituzione non unitaria, separando i due organi in maniera sostanziale; oggi, il Parlamento è un'istituzione unitaria.
Il Parlamento rappresenta oggi una posizione di preminenza nell'organizzazione dello Stato, oltre che essere la più diretta
Costituzione”. 4. Camera: elegge il Presidente della CameraSenato: elegge il Presidente del Senato5. Camera: ha il potere di revocare la fiducia al GovernoSenato: ha il potere di revocare la fiducia al Governo solo in casi particolari6. Camera: ha il potere di approvare le leggiSenato: ha il potere di approvare le leggi e di proporre modifiche7. Camera: rappresenta il popolo italianoSenato: rappresenta le regioni italiane8. Camera: ha il potere di deliberare lo stato di guerraSenato: ha il potere di deliberare lo stato di guerra insieme alla Camera dei DeputatiCostituzione”.seduta comuneIl Parlamento in viene considerato come un terzo organo a sé stante. È convocato dalPresidente della Camera ed è dotato delle seguenti competenze:
- Elezione del Presidente della Repubblica. A questa prendono parte 3 componenti di ciascunaRegione, eccetto Valle d’Aosta e Molise che ne hanno solo 1.
- Nella messa in stato di accusa (solo per Alto Tradimento o Attentato alla Costituzione, in baseall’Art. 90) del Presidente della Repubblica.
- Nella designazione di 16 Giudici che integrano quelli costituzionali.
- Nell’elezione di 1/3 dei Giudici della Corte Costituzionale.
- Nell’elezione di 1/3 dei componenti il Consiglio Superiore della Magistratura.
Gli organi costituzionali dello stato, godono di quelli che erroneamente definiamo privilegi, ma che vannoprerogative