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Dirittocostituzionale

Parte I - Cap. I - Introduzione

Origine dello Stato liberale

“Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino” 1789

  • Art. 1: La giustizia è amministrata in nome del Popolo.
  • Art. 2: Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti dell’uomo.
  • Art. 3: Ogni sovranità risiede nella Nazione.
  • Art. 4: La libertà consiste nel fare tutto ciò che non nuoce agli altri.
  • Art. 6: La legge è espressione della volontà generale.
  • Art. 16: Ogni società nella quale né la garanzia dei diritti né la suddivisione dei poteri sono assicurati, non ha Costituzione.

La nozione di Costituzione

  • Secondo il pensiero greco, Aristotele, era individuabile sulla base di 4 profili.
  • In epoca romana il concetto di Costituzione si trasforma sulla base di un rapporto negoziale, consensuale.
  • Solo nel Medioevo l’esistenza della Costituzione si collega a carte o solenni documenti: Magna Charta 1215, concessa dal re Giovanni Senzaterra, riconosceva ai feudatari alcune importanti libertà e diritti economici.
  • Habeas Corpus (1679) e Bill of Rights (1689) sono altri due importantissimi documenti.
  1. Il primo prende il nome da: “avviene un arresto, il Re vuole il corpo, la persona fisica, dell’imputato al suo cospetto e pronuncia –Habeas Corpus- . Dall’HC prendiamo per esempio l’Art. 13 che riconosceva i diritti personali davanti alla legge.
  2. Il secondo è un accordo tra Re e Parlamento. Art. 27: Le pene devono essere umane. L’imputato non è colpevole fino alla condanna definitiva. Deve inoltre essere sottoposto a un giudizio prima di sanzioni.

Dal punto di vista storico, il costituzionalismo ha origine con le rivoluzioni Francese e Nordamericana (fine ‘700). USA e Francia scrivono, codificano una Costituzione, a differenza del Regno Unito che utilizza tutt’ora un sistema basato sull’evoluzione storica.

Parte I - Cap. II - Lo Stato italiano

Stato

La parola non può avere un significato univoco. L’espressione linguistica Stato ha origine nel “Principe” di Machiavelli, il quale dispone “tutti gli Stati, tutti i domini che hanno avuto ed hanno impero sopra gli uomini sono stati e sono o Repubbliche o principati”. Il concetto moderno di Stato si differenzia dai precedenti per riunire per la prima volta nella stessa definizione la concezione di popolo, territorio e sovranità.

Con questo appaiono superate le tesi che sostenevano la statualità del diritto; come notiamo nella nostra Costituzione, l’Art. 7 diversificazione e indipendenza di sovranità tra Chiesa e Stato; l’Art. 8 che garantisce l’organizzazione di diverse confessioni religiose secondo il loro statuto, purché non contrastino la legge; l’Art. 10 che prevede l’adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano a quello internazionale.

Quali elementi consentono di attribuire natura giuridica ad alcune manifestazioni sociali e ad altre no?

Occorre prendere in considerazione il concetto di Ordinamento Giuridico:

  • Teoria Normativa: identifica il diritto con le norme, di conseguenza l’ordinamento giuridico con un insieme di norme che regolano l’interazione tra soggetti di un gruppo, qualificando un fatto sociale come giuridico o antigiuridico.
  • Teoria Istituzionale: attribuisce all’istituzione il diritto, ad essa la responsabilità di stendere un ordinamento giuridico.

L’ordinamento giuridico è un intreccio d’istituzioni che creano norme e di norme che danno vita a istituzioni, un mix quindi delle due teorie. Si può dunque rispondere così alla domanda precedente: gli elementi degli ordinamenti giuridici sono tre, di cui due caratterizzanti:

  • Normazione: il gruppo che costituisce l’ordinamento, produce norme che vengono rispettate dai suoi componenti e risultano ordinate a sistema.
  • Organizzazione: un’intesa preordinata rende possibile l’azione del gruppo, dà quindi il via alla creazione di norme.
  • Plurisoggettività: requisito necessario, dal momento che ogni gruppo costituisce un’entità fondata da più persone.

Vengono però considerate dalla Costituzione categorie anche la Famiglia (società naturale fondata sul matrimonio) Art. 29, l’uomo (nel singolo e ovunque svolga la sua personalità) Art. 2.

In conclusione

Alla costruzione del fenomeno giuridico concorrono più ordinamenti giuridici diversi dallo Stato, che si differenziano in extra statuali e interni allo Stato.

Extra statuali

  • Ordinamento Internazionale
  • Ordinamenti Sovrannazionali (es. UE)
  • Ordinamenti Religiosi
  • Ordinamenti Statali Stranieri

Interni allo Stato

  • Ordinamenti Locali
  • Ordinamenti Autonomi (es. Università, Accademie, le Camere, la Corte Costituzionale, ecc.)
  • Ordinamenti di Settore (es. Forze Armate)

Lo Stato non è quindi l’unico ordinamento giuridico, ma è quello che ha una posizione di supremazia, pertanto può essere definito “l’istituzione delle istituzioni”.

Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Lo Stato costituisce l’ordinamento giuridico cui la Cost. affida l’esercizio della sovranità popolare.

  • Lo stato detiene inoltre il monopolio dell’uso della forza, che è comunque limitato dalla Costituzione, è quindi sanzionabile un uso eccessivo e non giustificato della forza.
  • Lo Stato assicura la convivenza sociale, ovvero la struttura che consente di regolare le conflittualità in virtù della rinuncia al ricorso della violenza. Si ricorre però al diritto di resistenza in casi di mancato riconoscimento dello Stato dei Diritti Fondamentali dell’Uomo.

Diritto di resistenza

Il del singolo, del gruppo o del popolo è l’intenzione di opporsi, anche con la forza, all’esercizio dello Stato. La resistenza può essere:

  • Passiva: omissione dei comportamenti prescritti.
  • Attiva: reazione nei confronti dello stato.
  • Individuale: esercitata da singoli cittadini.
  • Collettiva: esercitata da molteplicità di individui.

Diverse dalla resistenza sono

  • Rivoluzione: intende togliere legittimazione al potere costituito, per crearne uno nuovo, con principi contrapposti.
  • Terrorismo politico: praticato da gruppi ridotti e isolati.
  • Disubbidienza civile: obblighi legittimamente posti dalle autorità, ma ritenuti non aderenti alla coscienza sociale. La disubbidienza civile non è esente da responsabilità giuridica ma vengono riconosciute particolari esimenti di natura morale e sociale.
  • Obiezione di coscienza: consente a determinati cittadini di derogare a prescrizioni di legge nel rispetto dei propri ideali morali (es. medicono aborto).

Il diritto di resistenza non deve però andare contro per esempio all’Art. 52 obbligo di leva che contrasta con i valori di ripudio azione della guerra ma viene meno alla difesa della patria. Dall’altra parte nell’art. 650 del Codice Penale non si considera punibile l’inosservanza ai provvedimenti delle autorità che non siano legalmente dati. In Italia si può trovare una giustificazione Costituzionale della resistenza negli Art. 54 (fedeltà e osservanza della Repubblica), Art. 3 (uguaglianza sostanziale davanti alla legge) e Art. 1 (sovranità del popolo).

Lo Stato fino ad ora descritto può essere definito come Stato Istituzione. Troviamo però anche una distinzione tra: Stato Apparato, Stato Comunità e Repubblica

  • Stato Apparato: il complesso di organi e di poteri in cui lo stato si articola ed esercita le proprie funzioni. Spesso lo stato apparato viene abbreviato per convenzione come Stato negli Art. 7 e 8 della Costituzione (rapporto fra Stato e Chiesa).
  • Stato Comunità: l’insieme delle figure soggettive che compongono la società civile e che stanno alla base delle istituzioni. Spesso richiamata nella Costituzione sotto il termine “Repubblica” come nell’Art. 2 (diritti dell’uomo), Art. 3 (rimozione ostacoli economico-sociali per lo sviluppo della persona umana, distinzioni razziali) e nell’Art. 9 (sviluppo della cultura e ricerca scientifica).
  • Repubblica: nell’Art. 114 viene riconosciuta l’Italia come una Repubblica costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; così si delinea un assetto costituzionale a più livelli tra loro coordinati e comunicanti.

La definizione di Stato Apparato dunque è la più utilizzata nei riferimenti all’esercizio del potere sovrano della Corte Costituzionale, tuttavia anche gli altri due termini vengono utilizzati per più specifiche funzioni.

Nazione

Il concetto di nazione è strettamente collegabile con la nozione di Stato. Il concetto di Nazione non coincide con quello di popolo, poiché le Nazioni sussistono indipendentemente da una natura di tipo istituzionale e politico; i vincoli che fondano una Nazione sono di tipo prima che giuridici, culturale, morale, sociale. Esistono pertanto Stati Nazionali e Plurinazionali.

La presenza di assetti plurinazionali pone problemi a livello di coordinamento normativo e istituzionale; per esempio gli USA (stato federale) e la Spagna (stato composto). Caso Particolare: Belgio, 3 regioni politico-amministrative e 3 comunità diverse (fiamminga, francese, tedesca).

I meccanismi della nostra Costituzione fanno sì che venga promossa la presenza di gruppi sociali appartenenti a nazionalità diverse attraverso:

  • Previsione di organi consultivi.
  • Previsione di rappresentanze nazionali all’interno degli organi costituzionali.
  • Procedure particolari di revisione costituzionale.
  • Previsione di norme elettorali.
  • Riconoscimento di una particolare autonomia a vantaggio di determinate nazionalità.

La Repubblica Italiana riconosce i cittadini non italiani, extra-comunitari, ma ritenuti appartenenti alla Nazione, e garantisce loro dei privilegi rispetto agli altri, come: le possibilità elettive, la totale partecipazione alla società, impieghi in cariche pubbliche su concorso oltre che l’acquisto della cittadinanza italiana. Con l’Art. 6 (tutela delle minoranze etniche) della Costituzione la Repubblica si impegna però a tutelare anche le minoranze linguistiche; molto diverso dall’Art. 3 (divieto sulle distinzioni razziali) che afferma invece una nozione negativa, di divieto, rispetto a questa positiva, di tutela.

In Italia la tutela delle comunità etniche è passata a livello regionale, come per esempio:

  • Regione Friuli-Venezia Giulia, differenze nella zona di Trieste (tutelate sempre dall’Art 2).
  • Regione Valle d’Aosta, Italiano = Francese nelle scuole.
  • Regione Trentino-Alto Adige, Statuto complesso, prevede norme atipiche per quanto concerne le Province di Trento e Bolzano.

Personalità giuridica

Lo Stato Italiano, inteso come Stato Apparato, è soggetto anch’esso di personalità giuridica, principalmente per due ragioni:

  1. Lo Stato non è diverso da tutti gli altri soggetti e dai singoli che possiedono necessariamente personalità giuridica.
  2. La Costituzione presuppone nell’enunciazione dei suoi articoli, che lo Stato abbia gli attributi propri della personalità giuridica.

Lo Stato inteso come ordinamento non sarebbe appellabile e immaginabile in situazioni di rapporto giuridico con le sue parti; perciò ci riferiamo allo Stato Apparato. Cit. Kelsen “lo Stato come non è spazialmente infinito, così non è temporalmente eterno”. Lo stato ha un suo tempo, limitato, ma quando finisce uno Stato? Uno Stato può “finire” come nel caso dell’URSS, e evitare la ripresa anche solo parziale della vecchia istituzione, ma può anche “rivoluzionarsi” o semplicemente “svilupparsi”, mantenendo così parti del vecchio ordinamento, pertanto occorre fare distinzioni tra estinzione dello Stato, del Regime Politico e del Diritto:

  1. Estinzione dello Stato: si verifica quando vengono meno i suoi elementi costitutivi e si dissolve unitarietà politica che ne assicurava la durata. Esiste l’estinzione per trasformazione, uno Stato si disgrega in più Stati; l’estinzione assoluta, la fine dello Stato non arreca cambiamenti agli Stati restanti.
  2. Estinzione del Regime Politico: avviene indipendentemente dall’estinzione dello Stato; si determina alla modificazione della Grundnorm, ovvero il complesso dei principi giuridici base di una costituzione (colpo di Stato o rivoluzione) o in alternativa, attraverso procedure giuridiche (nuova fase costituente).
  3. Estinzione del Diritto: le due precedenti estinzioni non determinano l’estinzione del Diritto; non si estinguono le norme preesistenti ma piuttosto la capacità dei vecchi organi di produrre diritto valido, ciò causa un non immediato, graduale cambiamento delle fonti del diritto.

Gli elementi costitutivi dello Stato

Territorio

Lo Stato innanzitutto è territorio. In primo luogo, per affermare la sua esistenza. In secondo luogo, il territorio costituisce la porzione di spazio su cui la sovranità fa valere i suoi effetti. Infine, il territorio costituisce lo spazio entro il quale le norme e i diritti risultano validi. Vista l’importanza del territorio, lo Stato possiede un diritto di tutela e alla salvaguardia dell’integrità territoriale, come possiamo leggere nell’Art. 5 (unità e indivisibilità della Repubblica), nell’Art. 11 (ripudio della guerra), nell’Art. 52 (dovere di difesa della patria).

Lo stato possiede il diritto di vendita (Alaska: RussiaUSA) e di affitto (Hong Kong: CinaGran Bretagna) sul suo territorio. Non appartengono a nessuno:

  • Lo spazio ultra-atmosferico
  • L’Antartide
  • Il mare libero

Appartengono invece allo Stato:

  • La terraferma entro i confini definiti
  • Le acque interne
  • Lo spazio aereo sovrastante
  • Il sottosuolo
  • Il mare territoriale
  • Gli aeromobili e le navi militari
  • Le sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero
  • Eventuali colonie

Un esempio in Italia di immunità territoriale lo abbiamo con San Marino e Città del Vaticano, esclusa Piazza San Pietro che appartiene a C.d.V. ma regolata anche dalle autorità italiane.

Sovranità

Altro elemento indubbiamente fondamentale è la sovranità. Secondo l’Art. 1 della Costituzione, la sovranità esercita il potere rappresentando un’unità politica in funzione dei suoi consociati (il popolo). La sovranità si manifesta su due facce: una guarda l’esterno, preservare l’indipendenza e l’unicità della sovranità; l’altra guarda l’interno dell’ordinamento, consente l’imposizione legittima di comandi giuridici vincolanti per tutti i soggetti (es. Art. 7, distinzione tra Stato e Chiesa).

I caratteri essenziali della sovranità sono:

  1. Originarietà: che non deriva da altre autorità esterne e trova la sua giustificazione nella Costituzione.
  2. Esclusività: deve essere imputata ad un unico soggetto (popolo, Nazione, Stato).
  3. Supremazia: in quanto esprime una volontà superiore, summa potestas.
  4. Giuridicità: in quanto anche la sovranità è limitata dalla Costituzione.

La sovranità può essere intesa come fonte della titolarità di governo o come titolarità della stessa (sovranità). Nel primo caso, la sovranità viene assegnata a un soggetto solo a livello ideale; mentre nel secondo caso, il soggetto è tenuto a esercitare i poteri sovrani oltre che a rappresentarli.

Oltre all’Art. 1 della Costituzione, il principio di sovranità viene meglio precisato su tre altri fondamentali poteri dello Stato in:

  • Art. 67: potere legislativo ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione.
  • Art. 98: potere amministrativo i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
  • Art. 101: potere giurisdizionale la giustizia è amministrata in nome del popolo.

L’evoluzione della sovranità: NazionaleStatalePopolare.

  1. Sovranità Nazionale: il principio di ogni sovranità risiede nella Nazione. L’esercizio delle funzioni era affidato a corpi rappresentativi.
  2. Sovranità Statale: esempio tipico di spersonalizzazione del potere, l’entità dello Stato si sostituisce ai soggetti che esercitano la sovranità; tipico delle monarchie costituzionali, ove è occultato il fatto che i reali detentori della sovranità non sono i cittadini ma una loro limitata porzione.
  3. Sovranità Popolare: sovranità del popolo. Va di pari passo però, perché sia concretizzabile, con la Democrazia Rappresentativa. Il popolo fa parte dello Stato ordinamento e possiede un’autonoma soggettività derivante dagli Art. 1, 71, 101, 102 della Costituzione. Il rapporto tra popolo e Stato vede così il secondo essere mezzo del primo necessario al conseguimento delle scelte generali, e non il primo organo del secondo.

Nella Costituzione troviamo spesso due termini, Popolo e Popolazione, però differenti tra loro:

  • Popolazione viene spesso usato in ambito demografico e statistico.
  • Popolo va invece ad indicare un unione più ideale che quantitativa di tutti i cittadini uniti che rappresentano la Sovranità.

Oggi possiamo intendere una nozione più ampia del termine cittadinanza, ma come popolo intendiamo quel flusso di generazioni, passate e presenti, che costituiscono la sovranità. Occorre inoltre fare distinzione tra Popolo e Corpo Elettorale, dove quantitativamente il popolo sarà sempre maggi

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Rolla Giancarlo.
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