Diritto costituzionale
Il campo di analisi degli studi di diritto costituzionale è rivolto all'esame delle manifestazioni di volontà normativa dello stato, al suo funzionamento ed alle relazioni che esso intrattiene con l'ordinamento internazionale, con la società e le sue articolazioni interne. Il diritto costituzionale riduce a sistema le regole che presiedono all'organizzazione ed al funzionamento degli organi interni, di determinare uno stabile sistema di relazioni con la società civile e l'economia ed individuare gli istituti che vengono disciplinati per regolare i rapporti tra sovranità, territorio e popolo. Con lo sviluppo delle carte costituzionali vengono riconfermati i principi propri dello stato liberale accrescendo però lo spettro dei fenomeni regolati ed appaiono più ampie ed articolate; accanto alla regolazione degli organi e al procedimento di formazione dei principali atti normativi sono disciplinati anche i modi e gli strumenti con cui lo stato interviene nell'economia e nell'organizzazione sociale.
Stato liberale
L'attuale ordinamento statale deriva da quella fase politica ed istituzionale che portò alla caduta dello stato assoluto e all'affermazione delle classi emergenti, la borghesia. Lo stato liberale si regge su due architravi: riconoscimento dell'autonomia della società e tutela delle posizioni del singolo considerato autonomamente ed l'improponibilità di ogni intromissione dello stato nelle vicende economiche per evitare che alteri le regole del libero mercato. Lo stato liberale voleva garantire l'individuo verso le autorità, il cittadino verso i pubblici poteri e l'uomo economico verso lo stato. La fonte normativa che maggiormente evidenzia queste finalità è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.
- Art. 16: Ogni società in cui non è assicurata la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri non ha costituzione.
- Art. 6: La legge è l'espressione della volontà generale di tutti i cittadini i quali hanno diritto di concorrere personalmente o tramite i loro rappresentanti alla sua formazione.
- Art. 2: Ogni associazione politica ha come fine la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo: libertà, proprietà, sicurezza, resistenza all'oppressione.
- Art. 3: Il principio di sovranità risiede nella Nazione e nessuno può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.
- Art. 4: La libertà consiste nel fare tutto ciò che non nuoce ad altri, l'esercizio dei diritti naturali di ogni uomo ha come limite solo quelli che assicurano agli altri gli stessi diritti.
Stato contemporaneo
Lo stato contemporaneo non è solo il legale detentore dell'uso della forza ma rappresenta il soggetto che è democraticamente investito della funzione di arricchire la sfera dei diritti dei cittadini rendendone effettivo l'esercizio come presuppone l'art. 3, 2 comma: la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di diverso ordine che limitano la libertà e l'uguaglianza. Lo stato contemporaneo riconosce alcuni dei principi propri dello stato liberale ma alcuni di questi, come il principio di legalità, risultano potenziati o perfezionati altri invece permangono nella loro intrinseca validità anche se vengono realizzati in modi differenti.
Costituzione
La nozione di costituzione preesiste alla nascita del costituzionalismo. Secondo il pensiero greco, la costituzione era individuabile sulla base di tre profili: esprimeva valori etici a cui soddisfacimento dovevano tendere le istituzioni nel loro funzionamento, era diversa dalle leggi poiché essa era un paradigma per le seconde, era un limite al dominio politico, freno all'arbitrio di chi esercitava il potere. Nel pensiero romano, lo stato non ha origine naturale ma deriva da un rapporto negoziale consensuale, con la costituzione intesa come le norme a cui si vincolano i cittadini volontariamente. Nel Medioevo, la nozione di costituzione si collega ad apposite carte che formalizzavano i risultati di un accordo tra i poteri operanti, come la Magna Charta concessa da Re Giovanni Senzaterra nel 1215, che riconosceva delle libertà individuali ai feudatari.
Costituzionalismo
Il concetto di costituzione antico da quello moderno è separato dal processo rivoluzionario che ha portato all'affermazione dello stato liberale alla fine del 1700. La nascita della Costituzione in senso moderno si collega al costituzionalismo, con la solenne approvazione di documenti costituzionali che hanno recepito i valori delle grandi rivoluzioni liberali traducendoli in norme con funzione prescrittiva. Il costituzionalismo ha origine dalla Costituzione americana del 1787 e da quella francese del 1791. La costituzione aveva due compiti: codificare i principi di cui erano portatrici le forze rivoluzionarie e legittimare il nuovo potere.
Connotati essenziali delle carte costituzionali
- Volontà di impedire l'uso arbitrario del potere con un sistema di reciproci controlli e ripartizione delle competenze.
- Soluzioni organizzative finalizzate a spezzare l'unitarietà del potere regio ed aumentare il peso degli organi.
- Attribuzione alla legge di un ruolo primario nel sistema delle fonti.
- Influenza del giusnaturalismo in materia di diritti individuali.
Pur avendo un'ispirazione comune, i due filoni del costituzionalismo moderno hanno delle differenze che danno vita a due modelli distinti. Nel Nordamericano, c'è la superiorità del potere costituente rispetto a quelli costituiti, la superiorità della costituzione rispetto alla legge, e l'ammissibilità di un controllo giudiziario di legalità. In Francia, c'è la supremazia della legge rispetto alle altre fonti del diritto perché deriva dalla volontà popolare, la superiorità del parlamento verso gli altri organi, e si nega la possibilità per i giudici di sindacare la legittimità.
Diritto costituzionale come scienza giuridica
Il diritto costituzionale è diventato una scienza giuridica solo in epoca recente, ed è considerato la disciplina che studia le costituzioni e si diffonde insieme alle esperienze politico-istituzionali che diedero vita alle diverse forme di stato costituzionale. In Italia, il primo insegnamento si ebbe all'università di Ferrara nel 1797, e si sviluppo poi anche in altre università con lo scopo comune di far conoscere la costituzione della Repubblica cispadana e diffondere le ideologie della rivoluzione francese. Il diritto costituzionale appare molto vicino ad alcune discipline storiche poiché la costituzione è spesso condizionata dalla situazione storica in cui prende forma. Molte sono le fonti utilizzabili per lo studio del diritto costituzionale: diritto formale che risulta dai documenti costituzionali, leggi costituzionali e norme di diritto internazionale; diritto formale integrato a sua volta da consuetudini, convenzioni costituzionali e prassi e dal diritto vivente, giurisprudenza e dottrina.
Ordinamenti giuridici
Distinguiamo due tipi di ordinamenti giuridici. Nel Civil law, le norme sono prodotte da un'autorità competente, provengono dall'alto e sono imposte nella società. Nel Common law, i giudici e i legislatori non creano norme ma le esplicitano rinvenendole nelle idee di giustizia e ragione affermate nella coscienza sociale. Secondo la visione statalistica del diritto, lo stato è considerato l'unico ordinamento giuridico, ma con il tempo questa visione è venuta a meno e lo stato non è più considerato l'unica istituzione giuridicamente rilevante; diverse disposizioni della Costituzione italiana rinviano esplicitamente all'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici.
Vi sono due teorie sugli ordinamenti giuridici, una normativista e una istituzionale; un ordinamento giuridico però non può essere considerato solo un sistema di norme o un gruppo sociale organizzato che dà vita ad un'istituzione ma un insieme di norme ed istituzioni: istituzioni che danno vita a norme e norme che danno vita ad istituzioni. Ci sono tre elementi che caratterizzano gli ordinamenti giuridici dalle altre manifestazioni sociali:
- Normazione: insieme di norme.
- Organizzazione: insieme di uffici ed attribuzioni che rendono possibile l'azione del gruppo.
- Plurisoggettività: ogni gruppo è composto da più individualità.
Possiamo distinguere ordinamenti giudici statali, come ordinamenti locali, autonomi, di settore; ed ordinamenti extra-statali come ordinamenti internazionali, sovranazionali, religiosi, stranieri. Lo stato non è il solo ordinamento giuridico ma si trova in una posizione di supremazia, gli interessi generali di cui è portatore lo stato si trovano in una posizione di supremazia rispetto a quelli individuali o di settore: iniziativa economica privata non deve essere in contrasto con l'utilità sociale. Lo stato si differenzia dagli altri ordinamenti perché detiene il monopolio dell'uso della forza e costituisce la struttura portante della convivenza sociale; esso non pone solo norme e comandi ma ne assicura l'effettività con interventi coattivi di natura repressiva. È riservata alla legislazione esclusiva dello stato la disciplina delle materie connesse all'uso della forza: politica estera, difesa, sicurezza, forze armate, ordine pubblico, ordinamento penale; l'uso della forza verso gli altri stati trova un limite nell'art. 11.
Diritto di resistenza
L'esercizio di una potestà coercitiva da parte dello stato presuppone che la stessa sia esercitata legalmente e da un'autorità a ciò legittimata. Se questo requisito viene a meno, sorge in capo ai cittadini un diritto di resistenza che può essere definito come il rifiuto di ottemperare alle prescrizioni delle autorità da parte dei singoli o di gruppi organizzati che intendono opporsi anche con la forza all'esercizio arbitrario del potere statuale. La resistenza può essere attiva quando si pongono in essere comportamenti contestativi o passiva quando si omettono comportamenti prescritti; inoltre la resistenza può essere individuale o collettiva. In Italia una giustificazione del diritto di resistenza si può ritrovare indirettamente in alcuni articoli della Costituzione.
- Art. 54: Tutti i cittadini devono essere fedeli alla Repubblica e devono osservare la Costituzione e le leggi.
- Art. 1: Principio della sovranità popolare.
- Art. 3, 2 comma: Non pare azzardato sostenere che le prescrizioni lesive dell'autorità costituiscono un ostacolo al pieno sviluppo della persona umana.
Il popolo esprime la resistenza all'azione dello stato in funzione di garanzia dei principi della costituzione quando essi sono lesi dai pubblici poteri, tale diritto costituisce quindi un rimedio eccezionale e straordinario a garanzia del sistema costituzionale contro i tentativi estorsivi del potere costituito. La Costituzione italiana prevede oltre ai rimedi giurisdizionali dei rimedi istituzionali: giudizio di accusa contro il Capo dello Stato, scioglimento del consiglio regionale quando compie atti contro la Costituzione o la legge oppure quando non risponde all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente che hanno compiuto atti contro la Costituzione o le leggi. Ci si oppone non ad una legge o ad un ordine ingiusto ma ad atti o comportamenti che configurano un attentato alla libertà ed ai principi.
Stato apparato
Lo stato apparato viene considerato il complesso di organi e di poteri in cui lo stato si articola ed attraverso cui esercita le proprie funzioni e tende al soddisfacimento delle sue funzionalità, si tratta di un complesso stabile ed ordinato fornito di appositi meccanismi per la formazione delle decisioni e per la loro esecuzione. I costituenti si riferiscono allo stato apparato ogni volta in cui viene nominata la parola stato.
Stato comunità
Lo stato comunità si riferisce alla base sociale delle istituzioni, al complesso di figure soggettive che compongono la società civile cioè la sede da cui promana la legittimazione del potere e verso cui si indirizzano i precetti normativi dello stato apparato; ci si riferisce allo stato comunità quando si usa il termine Repubblica.
Patria e Italia
Patria e Italia sono espressioni rilevanti per la loro valenza etico-culturale e non per un preciso significato giuridico. La Repubblica qualifica la forma di stato democratica, è la formula espressiva dei principi e valori dello stato.
Nazione
Il concetto di nazione si basa su un complesso articolato di caratteri (lingua, razza, storia, religione…) che una continuità di individui ha in comune e che dà ad essi un'unità etica e sociale, si basa inoltre su un elemento volitivo soggettivo che consiste nella coscienza e nella volontà dei consociati di costituire un'unità nazionale. Il concetto di nazione non coincide con quello di popolo, per costituire un popolo è determinante la volontà dello stato che fissa i principi che regolano la partecipazione dei singoli alla comunità statale; le nazioni invece sussistono indipendentemente da un riconoscimento di natura politica ed istituzionale ed i vincoli che formano una nazione sono di ordine culturale, morale e sociale.
Stati plurinazionali
I sistemi costituzionali contemporanei prevedono diversi meccanismi per riconoscere e promuovere la presenza all'interno dello stato di gruppi sociali appartenenti a nazionalità diverse.
- Organi consultivi che rappresentano le diverse nazionalità presenti.
- Presenza di rappresentanze nazionali negli organi costituzionali.
- Particolari procedure di revisione costituzionale degli articoli che garantiscono diritti alle comunità nazionali.
- Norme elettorali specifiche che assicurano la rappresentanza delle diverse nazionalità.
- Riconoscimento di una posizione di autonomia amministrativa e costituzionale a determinate nazionalità.
L'Italia non può essere annoverata tra gli stati plurinazionali ma la Costituzione ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme che affrontano il problema della nazionalità. L'ordinamento giuridico italiano ha assunto nei confronti delle diverse nazionalità presenti atteggiamenti differenti: posizione di agnosticismo nello stato liberale, posizione repressiva nel fascismo, riconoscimento costituzionale nella Repubblica democratica.
- Art. 6: Affida alla Repubblica il compito di tutelare con apposite norme determinate minoranze linguistiche.
- Art. 3: Vieta distinzioni di razza, lingua, religione.
La Legge del 1999 dà attuazione all'art. 6 e individua le minoranze linguistiche storiche meritevoli di tutela: albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, francofone, franco-provenzali, friulano, ladino, occitano, sardo. La normativa a tutela delle comunità etniche si è poi sviluppata a livello regionale, diverse regioni hanno posto tra gli obiettivi statuari e vi hanno dato attuazione con apposite leggi a tutela del patrimonio linguistico e culturale delle etnie.
Personalità giuridica
Nel testo costituzionale si possono rinvenire facilmente disposizioni che non possono essere correttamente interpretate se non si presuppone che lo stato abbia personalità giuridica.
- Art. 134: La Corte Costituzionale giudica sulle controversie dello stato e delle regioni.
- Art. 42: I beni economici appartengono allo stato, ad enti o privati.
- Art. 12: Espressione simbolica della personalità giuridica: bandiera.
Si preferisce attribuire la personalità giuridica non allo stato ma agli organi dello stesso, difficilmente infatti lo stato inteso come ordinamento può entrare in relazione ed instaurare rapporti giuridici con le sue parti ma ciò è pienamente possibile per lo stato apparato.
La durata nel tempo dello stato
Il fattore temporale caratterizza la vita dello stato, “lo stato non è spazialmente infinito e temporalmente eterno”, secondo Kelsen. Lo stato infatti al pari con gli altri enti ed organismi viventi possiede una data di nascita e una di morte. Il fenomeno dell'estinzione deve essere distinto da quello della trasformazione, lo stato nella sua continuità non è mai uguale a se stesso ma è sottoposto a continue modificazioni le quali possono derivare da mutamenti nel comportamento dei suoi organi e da una vera e propria innovazione normativa prodotta da leggi di revisione costituzionale. Si parla di estinzione dello stato nel momento in cui vengono a meno i suoi elementi costitutivi e si dissolve il vincolo politico che ne assicurava la durata. Si distinguono due tipi di estinzioni, per trasformazione ed assoluta. L'estinzione di un regime avviene indipendente dall'estinzione dello stato, può infatti aversi la sostituzione di un regime sia seguendo procedure giuridiche, come una nuova fase costituente, o per situazioni non contemplate dal diritto, come una rivoluzione. L'estinzione di uno stato o di un regime non determinano l'estinzione del diritto: le norme poste in precedenza conservano la loro validità.
Elementi costitutivi dello stato
Il territorio è territoriale l'ente in cui il territorio costituisce un elemento essenziale, lo stato è l'ente territoriale per eccellenza ma non il solo poiché la Costituzione ne prevede altri. Lo stato deve proiettare la propria azione e radicarsi in un ambito spaziale sia per consolidare la sua esistenza, sia per esercitare le sue funzioni e perseguire i suoi scopi. Il territorio è la necessaria porzione di spazio su cui lo stato estende la sua sovranità, costituisce lo spazio in cui si manifestano la validità e l'efficacia delle norme poste dalle fonti. Poiché il territorio è uno degli elementi necessari dello stato, esso possiede il diritto alla tutela e alla salvaguardia della propria integrità territoriale.
- Art. 5: Indivisibilità della Repubblica.
- Art. 11: (manca il contenuto)
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