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MAGISTRATURA.
Art. 111.
→ La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
→ Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed
imparziale; la legge ne assicura la ragionevole durata.
→ Nel processo penale la legge si assicura che la persona accusata di un reato sia nel minor tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico in modo tale che disponga del tempo e delle
condizioni necessarie per preparare la sua difesa. La persona indagata deve avere la possibilità davanti al giudice di
interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione di persone
che rendono dichiarazioni a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova
suo favore inoltre, essa deve essere assistita da un interprete se non comprende o parla la lingua usata nel processo.
→ Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sottratto
volontariamente dall'interrogatorio da parte dell'imputato o dal suo difensore.
→ La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contradditorio per consenso dell'imputato, per
accerta impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
→ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
→ Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da organi giurisdizionali ordinari o
speciali è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma solo per le
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
→ Contro le sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti il consiglio in cassazione è ammesso solo per
motivi inerenti alla giurisdizione.
Organizzazione.
La costituzione presuppone l'esistenza di un ordinamento giudiziario ma essa affida al legislatore il compito di
organizzare l'ordinamento→ riserva di legge = art. 108. Ai sensi dell'art. 108 compete alla legge assicurare
l'indipendenza dei giudici ordinari e delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 102→ la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali ma possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura. La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
All'art. 102 troviamo una deroga, infatti l'art. 103 prevede l'esistenza di giurisdizioni speciali→ giudici amministrativi =
consiglio di stato, tribunale amministrativo regionale; giudici contabili = corte dei conti; giudici militari = tribunali
militari; giudici tributari.
Giurisdizione ordinaria.
All'interno della giurisdizione ordinaria possiamo distinguere→ giurisdizione civile = tutela dei diritti soggettivi e
risoluzione generale delle controversi tra privati; giurisdizione penale = repressione dei reati, cioè degli illeciti penali,
mira a verificare se l'imputato ha commesso il reato per il quale è stato sottoposto a processo e in caso l'abbia commesso
lo condanna alla pena prevista dalla legge. La giurisdizione può essere contenziosa o volontaria; la funzione del giudice
può essere requirente o decidente e il giudizio può essere di merito o di legittimità.
Caratteri della magistratura.
Al centro del sistema giurisdizionale si pone la persona alla quale deve essere riconosciuto il diritto di difesa→ art. 24, e
la presunzione di innocenza→ art. 27
✗ Art. 101→ la giustizia è amministrata in nome del popolo, i giudici sono soggetti solo alla legge = autonomia
dei giudici verso gli altri organi, non sono subordinati a nessun altro potere e tale disposizione è sia una
garanzia che un limite; i giudici possono interpretare liberamente le norme e applicarle al caso concreto senza
avere condizionamenti ne interni e ne esterni, la loro attività deve rispettare però le leggi e quindi non può
essere arbitraria.
✗ Art. 104, 1 comma→ la magistratura è un organo autonomo ed indipendente da ogni altro potere = l'autonomia
è uno strumento che essa deve utilizzare per offrire ai singoli magistrati le condizioni organizzative ottimali per
esercitare in modo indipendente la loro funzione.
Art. 106 1 comma→ le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso = principio del magistrato
✗ professionale.
Art. 106, 2 comma→ la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva di
✗ magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli giudici.
Garanzie magistrati.
Tra le garanzie una grande importanza assumono i principi di autonomia ed indipendenza. Un'altra garanzia molto
importante è quella di inamovibilità→ art. 107 = i magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati, sospesi
dal servizio, destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM adottata per motivi e con le
garanzie stabilite dell'ordinamento o per il loro consenso. La legge consente il trasferimento nei casi di→
incompatibilità, soppressione dell'ufficio giudiziario, riduzione dell'organico di un ufficio, assegnazione a nuove
funzioni in seguito ad una promozione.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 107 il ministro della giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare e
secondo il terzo comma dell'art. 107 i magistrati sono distinti solo in merito alle loro funzioni = non esistono magistrati
considerati superiori ad altri, non vi è una gerarchia interna.
Consiglio superiore della magistratura.
É considerato l'organo di garanzia costituzionale dell'indipendenza dell'ordine giudiziario e dell'autonomia dei singoli
magistrati.
Art. 104, 2 comma→ il CSM è presieduto dal presidente della repubblica.
Art. 104, 3 comma→ ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione.
Art. 104, 4 comma→ componenti eletti = 1/3 da tutti i magistrati ordinari e 1/3 dal parlamento in seduta comune tra i
professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio
Art. 104, 5 comma→ il consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal parlamento.
Art. 104, 6 comma→ i membri elettivi durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 104, 7 comma→ non possono finché sono in carica essere iscritti in albi professionali o far parte del parlamento.
Compiti CSM.
Art. 105→ assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari per i magistrati. Questi
compiti devono essere esercitati secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.
Organi.
✗ Presidente→ indice le elezioni dei componenti, convoca e preside l'organo e lo può sciogliere per assicurarne
la funzionalità.
✗ Vicepresidente→ sostituisce il presidente quando non può esercitare le sue funzioni, esplica le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge e nei casi di ordinari amministrazione è l'effettivo presidente del collegio.
✗ Comitato di presidenza→ composto dal vicepresidente e dai due membri di diritto, deve promuovere e
organizzare le attività del consiglio e dare attuazione alle deliberazioni dello stesso.
✗ Commissioni referenti→ preparano il lavoro del collegio.
✗ Commissione disciplinare→ competenza esclusiva in materia di provvedimenti disciplinari ed è l'unico organo
di natura giurisdizionale.
Pubblico ministero.
Secondo le norme di legge sull'ordinamento giudiziario, rientra tra le attribuzioni del pm.
→ Vegliare sull'osservanza delle leggi e regolare l'amministrazione della giustizia.
→ Promuovere la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza.
→ Far eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice nei casi stabiliti dalla legge.
→ Tutelare i diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci richiedendo in casi di urgenza i provvedimenti
cautelari che ritiene necessari.
In costituzione sono presenti diverse disposizioni relative al pm.
→ art. 107, 4 comma→il pm gode della garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
→ art. 108, 2 comma→ la legge assicura l'indipendenza del pm.
→ art. 112→ pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale fu approvato senza particolari discussioni, tale principio non deve
essere interpretato nel senso che la costituzione ha introdotto il monopolio del pm nell'esercizio dell'azione penale; la
corte costituzionale ha precisato che la titolarità del potere di promuovere l'azione penale può essere affidata dalla legge
anche a soggetti diversi dal pm→ organi amministrativi o formazioni sociali a tutela di interessi collettivi e diffusi.
STATO FEDERALE.
Sono composti da diversi stati che vengono denominati stati membri dotati di potere costitutivo e non solo statuario,
essi partecipano all'esercizio delle funzioni sovrane e di revisione costituzionale e per una loro decisione danno vita ad
uno stato federale. Lo stato federale è caratterizzato da un bicameralismo differenziato poiché una camera rappresentata
lo stato federale mentre l'altra gli stati membri. Le ragioni che portano degli stati a decidere di unirsi dandoni unifrmità
culturale, giuridica, politica ed economica sono di tipo culturale ma soprattutto economico. Per far si che venga data
vita ad uno stato federale sono necessari due elementi la volontà dei singoli stati di unirsi rinunciando a parte della loro
sovranità e la presenza di territori collegati dalla storia, razza e tradizizione.
La spinta al federalismo non si è ancora conclusa come dimostra la recente nascita di unioni sovranazionali tra idversi
stati che rinunciano ad alcune delle loro funzioni sovrane, prima tra questa è l'Unione Europea nata prima per esigenze
economiche comuni e poi ha portato alla nascita di valori e principi comuni. Non mancano anche processi di
dissociazione→ URSS.
STATO REGIONALE.
Gli stati regionali sono caratterizzati da entità decentrate che hanno preso vita per volontà del leg