Tutela internazionale dei diritti umani
Prof. M. Di Filippo
Ancora tantissimo c'è da fare nel campo dei diritti umani, parte di un sistema che presenta ad oggi numerose lacune. Ciò comunque non deve distogliere dal fatto che questi rappresentano una conquista importantissima già nella sua parziale realizzazione, contribuendo a rendere meno anarchico il sistema delle relazioni internazionali e meno arbitrari i rapporti fra gli individui e gli attori internazionali. La peculiarità della materia e degli interessi tutelati ha fatto sì che le regole di base sulla soggettività internazionale siano leggermente modificate: pur trattandosi ancora essenzialmente di un diritto fra Stati, gli individui sono destinatari diretti o indiretti di molte disposizioni e possono attivarsi presso organi internazionali (es. Corte EDU) o addirittura rispondere per illeciti internazionali (es. CPI).
Dal punto di vista delle fonti rimangono essenzialmente invariate quelle del diritto internazionale classico, cioè consuetudine e accordo. Tuttavia dal punto di vista contenutistico la protezione di valori umanitari (c.d. principio di umanità) acquista sempre maggior rilievo, integrando il diritto cogente o ispirando la stipulazione di trattati. Nei trattati riguardanti i diritti umani inoltre si tende a privilegiare un "approccio evolutivo" da parte degli organi specializzati, che valorizzano l'elemento teleologico e sistematico piuttosto che il detto letterale (c.d. approccio pro homine). Molto importanti sono inoltre in questi ambiti anche atti non vincolanti o di soft law, che spesso contribuiscono alla formazione di norme consuetudinarie e vengono usati nella giurisprudenza internazionale.
Parte prima: gli organi e gli ambiti dei diritti umani
1. Inquadramento terminologico e concettuale
1.1 Definire i diritti umani
Cosa intendiamo con l’espressione ‘diritti umani’? Non si tratta solo di diritti universali e generali della persona, come possono essere il diritto alla salute o allo studio, ma essi hanno anche un’articolazione complessa al loro interno, che fa sì che si configurino come soggetti relazionali che devono essere declinati in contenuti concreti. I diritti umani possono evolvere con il tempo, con l’aggiunta di ulteriori norme, che si estendono talvolta a carattere universale e altre a livello regionale. Gli stessi diritti umani poi possono ricevere letture teoriche e concretizzazioni molto diverse in contesti differenti e in rapporto a diverse norme nazionali.
Molto spesso quindi, accanto a diritti più o meno consolidati o intoccabili, si possono trovare eccezioni anche consistenti. Per esempio il diritto alla libertà personale, uno di quelli percepiti come più preziosi, ha in realtà numerose eccezioni e limitazioni. Le norme internazionali sui diritti umani spesso hanno quindi una formulazione che indica a livello più generale un diritto, ma che poi ammette alcune deroghe, frequentemente legate al rispetto dei diritti degli altri. Pochi sono diritti assoluti, come il diritto a non essere ridotto in schiavitù o a non essere sottoposti a torture, ma anche in questo caso vi sono delle ‘deroghe’ laterali e non ufficiali, create sfruttando i canali della giurisprudenza nazionale.
Ad esempio molti Stati, anche democratici, giocano sulla qualificazione di determinati tipi di interrogatorio, famoso è ad esempio il caso del water-boarding, per sviare la definizione giuridica di tortura e aggirare la violazione di un diritto umano assoluto. Esiste poi un filtro religioso o culturale, che fa sì che la declinazione di un determinato diritto possa avere un’applicazione diversa a seconda della cornice di riferimento. Questo fa sì che, al di là di pochissimi diritti veramente universali e assoluti (anche se con aggiramenti possibili), i diritti umani non siano applicati nello stesso modo in ogni Stato.
"Diritti umani" e "diritti fondamentali"
Le diverse espressioni hanno nella maggior parte dei casi un significato equivalente. Tuttavia esistono delle possibili differenze concettuali legate alla diversa origine filosofico-politica: quando si parla di ‘diritti fondamentali’ lo si fa spesso in un’ottica costituzionale interna di rapporto fra individui e poteri pubblici (punto di vista nazionale), l’espressione ‘diritti umani’ invece intende le norme del diritto internazionale che vengono calate sugli Stati a garanzia degli individui (punto di vista internazionalistico).
Anche alla luce della relatività che abbiamo prima esposto, è importante che esista a livello sovra-nazionale un apparato dei diritti umani, che tuteli laddove molte legislazioni nazionali, anche democratiche, non proteggono o addirittura danneggiano esse stesse il diritto degli individui. Un discorso distorto è quello che vede solo i paesi non democratici come violatori di diritti umani, un punto di vista rischioso in quanto l’utilizzo talvolta strumentale fatto da paesi democratici, che violano sistematicamente questi diritti, pone un freno all’espansione dei diritti umani in contesti diversi.
Esistono però aree del mondo che, grazie a un maggiore sviluppo di organi regionali deputati alle tutele dei diritti umani, nel caso europeo il Consiglio d’Europa e la CEDU, offrono ai suoi abitanti una maggiore tutela, anche se il caso dei respingimenti in Libia evidenzia come anche qui si abbiano delle notevoli mancanze, malgrado la CEDU sia a suo tempo intervenuta in proposito. Nel continente americano esistono organi intergovernativi funzionanti in America meridionale, molto progredita è in merito la legislazione del Canada, ma ad esempio gli Stati Uniti restano ancora molto indietro in tema di diritti umani.
1.2 L’evoluzione dei diritti umani
La normativa sui diritti umani è un complesso di regole, evolutesi a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, destinate alla tutela dell’individuo di fronte ai poteri pubblici. I meccanismi di tutela in questo senso prevedono in genere che lo Stato possa essere processato per una violazione da organi sovra-nazionali o che l’individuo possa appellarsi direttamente a questi.
Lo sviluppo dei diritti umani è andato a toccare un campo tradizionalmente ritenuto esclusivo per gli Stati. Alla fine dell’Ottocento si parlava infatti di ‘sudditanza’ con riferimento alla cittadinanza degli individui per rimarcare la sovranità statale sulla persona e solo chi rivestiva un ruolo ufficiale godeva di immunità sulla base del diritto internazionale classico. In seguito gradualmente cominciano ad essere implementate delle tutele per lo straniero, anche se soltanto in quanto ‘emanazione dello Stato’.
Le atrocità commesse durante e nel periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale, in conflitti con un’ampia copertura mediatica, come la guerra civile spagnola, unite alla diffusione e al consolidamento di sistemi basati sul controllo democratico ha permesso all’individuo in quanto tale di acquisire una tutela sempre maggiore. La decolonizzazione con il progressivo disvalore assunto dai regimi di apartheid favorisce poi la diffusione di questo sistema con lo sviluppo di una codificazione internazionale.
Nel corso della seconda metà del XX secolo vengono adottate dichiarazioni e trattati che riconoscono agli individui una vasta gamma di diritti, indipendentemente dalla cittadinanza. La principale di queste dichiarazioni è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), formalmente una raccomandazione dell’Assemblea ONU non vincolante, che è stata però la base per molte codificazioni successive anche a livello nazionale o regionale.
Si formano inoltre poche norme consuetudinarie, come il divieto di genocidio, che erodono ulteriormente il dominio riservato degli Stati. Accanto alla codificazione si creano inoltre alcuni meccanismi di monitoraggio, più o meno incisivi. In quasi tutti i trattati sui diritti umani si prevedono infatti strumenti di pressione per evitare violazioni da parte dei contraenti.
Importante è stato anche per la diffusione dei diritti umani il lavoro giurisprudenziale, fatto ad esempio dai comitati interpretativi che accompagnano le varie convenzioni, producendo ‘commenti generali’. Un esempio è il lavoro congiunto fatto dal comitato della Convenzione sui diritti del fanciullo, quasi universalmente ratificata, e di quello della Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti, ratificata da pochi Stati perlopiù di emigrazione, che stanno lavorando insieme per accrescere i diritti dei bambini migranti.
1.3 Il diritto umanitario
Diverso dal complesso dei ‘diritti umani’ è invece il ‘diritto umanitario’, per quanto l’ispirazione umanitaria non sia estranea alla normativa sui diritti umani. ‘Diritto umanitario’ è infatti giuridicamente equipollente al ‘diritto dei conflitti armati’, ossia quel complesso di diritti che si applica in un contesto bellico.
Un esempio per capire la differenza è il diritto alla vita, tutelato a livello assoluto fra i diritti umani, ma vede deroghe importanti nel diritto umanitario, che ammette casi di violenza bellica (non si può ad esempio bombardare un ospedale, ma la stessa tutela non è concessa ad un edificio militare; sono vietate alcune armi, ma niente vieta di utilizzarne altre per uccidere militari).
Il ‘diritto umanitario’ ha una codificazione più antica, risalente teoricamente alla prima Convenzione di Ginevra del 1864, ma si è consolidato soprattutto nella successiva Convenzione di Ginevra del 1949 e nei due Protocolli aggiuntivi dell’Aja del 1977. Nonostante questa codificazione progressiva i meccanismi di controllo sono rimasti molto blandi e la più efficace soluzione ai problemi di effettività sembra essere soprattutto una formazione continua sul tema delle forze armate stesse.
L’obiettivo del ‘diritto umanitario’ (humanitarian law), che si applica in modo speciale solo ad un conflitto in corso e termina una volta conclusi gli scontri, è quello di ridurre la brutalità dei conflitti armati. Viceversa quello dei diritti umani (human rights) è la tutela a livello generale dell’individuo.
Esistono comunque anche punti di contatto e contaminazione con i diritti umani: il diritto a non essere torturati ad esempio nasce nel diritto umanitario in riferimento ai prigionieri di guerra e passa poi nell’ambito dei diritti umani.
1.4 Il diritto internazionale penale
Ancora diverso è il diritto internazionale penale, strumento per certi versi complementare alle due branche del diritto internazionale richiamate precedentemente. Si tratta della disciplina più giovane del diritto internazionale, che compensa in parte la limitazione ai soli Stati del diritto umanitario e dei diritti umani.
Con lo sviluppo del diritto internazionale penale infatti si è andati a infrangere l’immunità degli individui che commettono le violazioni per conto dello Stato, i quali prima di questo sviluppo avrebbero dovuto essere processati internamente, almeno a livello teorico, quando lo Stato era condannato per violazioni internazionali.
In alcune convenzioni, come quella sul genocidio del 1949, si prevedevano già corti internazionali per giudicare i singoli dei reati commessi, tuttavia queste disposizioni rimasero perlopiù lettera morta. Solo nel 1998, dopo che con due trattati ad hoc erano stati istituiti il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Iugoslavia (1993) e il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (1994), venne creata la Corte Penale Internazionale, il cui trattato fu ratificato nel 2002 ed entrò in piena funzione dal 2003.
La Corte Penale Internazionale ha tuttavia ancora importanti limitazioni, trovandosi in un campo giuridico ancora in fieri. Essa può intervenire solo all’interno di Stati che hanno ratificato l’accordo ed è soggetta al veto sospensivo del Consiglio di Sicurezza. Inoltre spesso non ha competenza sulle missioni di peacekeeping, per le quali gli Stati mandatari frequentemente stipulano trattati che danno a loro stessi la capacità di giudicare eventuali crimini commessi dalle truppe.
Nel campo di applicazione del diritto internazionale penale ci troviamo di fronte a qualcuno che ha commesso gravi violazioni del diritto umanitario o dei diritti umani, nella maggior parte dei casi si tratta di cariche statali o di organi statali de iure o de facto, che vengono processati in maniera individuale (e non attraverso lo Stato) alla luce di questo diritto. Si passa oltre in questi casi alla regola per cui un organo dello Stato non risponde personalmente di violazioni internazionali. Tuttavia se lo Stato a cui appartiene l’individuo in causa non ha ratificato lo statuto sulla base dell’immunità, l’immunità regge, almeno finché ricopre una carica che gliela assicura (Presidente, Capo del Governo, Ministro degli Esteri).
Nel caso del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia o di quello per il Ruanda non è stato possibile ad esempio fare appello all’immunità in quanto i vari Stati avevano ratificato lo statuto. Il diritto internazionale penale si applica a tre tipologie di condotte, accompagnate da un disvalore molto elevato:
- Crimini contro la pace, come scatenare una guerra di aggressione (non pienamente riconosciuto).
- Violazioni gravi e su larga scala di diritti umani, come il genocidio, l’apartheid, tortura sistematica, sparizioni forzate, uccisioni sistematiche o persecuzione di minoranze (crimini contro l’umanità e crimine di genocidio).
- Violazioni gravi di norme essenziali del diritto umanitario (crimini di guerra).
1. Gli Stati predispongono nei SOFA (gli accordi con il paese che accoglie le truppe di peacekeeping) la possibilità che l’ONU costituisca sul territorio di intervento delle commissioni per reclami contro eventuali crimini. Tuttavia al presentarsi di reclami gli Stati mandatari richiamano a sé le denunce, riservandosi il diritto di condurre eventuali processi.
2. Diverso è il caso del Tribunale di Norimberga o di Tokyo dopo la Seconda Guerra Mondiale, che non sono da assimilare ai tribunali ad hoc (Jugoslavia e Ruanda), creati in tempi più recenti sulla base del diritto penale internazionale.
1.5 Il linguaggio dei diritti umani
Le norme dei diritti umani possono essere formulate non solo come assegnazione esplicita e diretta di un diritto ad un individuo, ma anche come imposizione di un obbligo agli Stati, che comunque presuppongono un corrispondente diritto dei singoli. Ci troviamo quindi su un piano un po’ diverso rispetto a quello del diritto internazionale classico, che non si concentra quasi mai sulla persona fisica come soggetto del diritto internazionale.
Tuttavia anche nel campo dei diritti umani i destinatari delle norme restano gli Stati, seppur in un’ottica di tutela esplicita dell’individuo e nonostante esistano effettivamente momenti in cui Stato e singolo si affrontano sullo stesso piano (es. ricorso di un individuo contro uno Stato).
La centralità dello Stato anche nella normativa dei diritti umani risulta importante anche se si considera che gli organismi di controllo internazionale, secondo la norma generale, possono intervenire e accogliere un ricorso per violazione dei diritti umani solo previo esaurimento di tutti i gradi interni.
Qualsiasi classificazione dei diritti umani deve essere presa con una certa dose di beneficio di inventario. È tuttavia utile almeno in senso generico distinguere fra diritti assoluti, che non ammettono deroghe, e diritti relativi, che sono la maggior parte e ammettono deroghe.
Anche le deroghe possono essere di due tipi: deroghe generali, espresse spesso nel testo di un singolo articolo o di una singola norma, e deroghe orizzontali, disposizioni specifiche spesso specificate a fondo dei trattati o dei testi legislativi che permettono, in casi di estremo pericolo, la sospensione di determinati diritti umani.
Un’altra deroga che sta riemergendo ultimamente è il tema dell’abuso del diritto, ossia limitazioni concepite per impedire che l’esercizio di un diritto (es. quello alla libera espressione) in un determinato modo (es. incitamento all’odio razziale o religioso) possa danneggiare gli Stati di diritto, soprattutto democratici e liberali.
Ulteriore distinzione utile è infine quella fra diritti negativi, che impongono di astenersi dall’ingerenza in determinati campi dell’individuo (matrice liberale), e diritti positivi, che vedono un obbligo dello Stato di attivarsi per realizzare un diritto (matrice sociale). Tuttavia si tratta di una distinzione molto labile, poiché nella maggior parte dei diritti esistono componenti di entrambe le matrici.
Prendiamo ad esempio in considerazione il divieto di tortura, teoricamente un diritto negativo assoluto e immune anche dalle deroghe orizzontali. Questa norma non ha un contenuto specifico e concreto e dipende quindi da obblighi positivi degli Stati, come quello di dotarsi internamente di meccanismi di persecuzione della tortura o di formazione delle proprie componenti riguardo il divieto di questo trattamento. Da questa norma poi ne derivano altre parallele, come quella del non refoulement, ossia il divieto di espellere gli individui verso paesi dove possa rischiare...
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