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Tutela dei diritti

Capitolo 1: Tutela dei diritti reali

1. Premessa

I diritti reali sono diritti soggettivi assoluti, che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto sulla cosa. Presentano le seguenti caratteristiche:

  • Tipicità: sono diritti reali solo quelli considerati dalla legge;
  • Immediatezza: il titolare può trarre dalla cosa tutte le utilità che vuole senza che sia necessaria la cooperazione di altri, a differenza dei diritti relativi;
  • Assolutezza: il titolare può farli valere nei confronti di chiunque.

Essi possono essere distinti in due gruppi:

  • La proprietà: rappresenta il diritto reale che consente la più ampia sfera di facoltà;
  • I diritti reali su cosa altrui: detti anche diritti reali limitati, che si esercitano sui beni di proprietà di altri soggetti e le facoltà di questi sono meno ampie rispetto a quelle previste per la proprietà, presentano determinate caratteristiche:
    • La specialità, in quanto rappresentano l’eccezione rispetto ai diritti reali, che sono la regola;
    • La limitatezza nel contenuto, poiché il titolare di un diritto reale su cosa altrui può esercitare solo alcune facoltà;
    • La possibilità di estinzione, per non uso ventennale.

Altrimenti vengono divisi in due categorie:

  • Diritti reali di godimento: limitano il potere di godimento di un bene da parte del proprietario a vantaggio di un altro soggetto, che sono il diritto di superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, le servitù. Si differenziano dai diritti personali di godimento, il cui titolare (creditore) ha un potere di godimento sul bene mediato, ovvero subordinato all’adempimento da parte del proprietario (debitore) dell’obbligazione di concedere il godimento del bene (es. locazione, comodato).
  • Diritti reali di garanzia: vincolo giuridico cui una cosa è assoggettata a garanzia di un creditore (pegno, ipoteca).

Le azioni che il titolare di un diritto reale può esercitare sono:

  • Azioni reali: hanno come causa petendi la lesione di un diritto reale e con esse si afferma che una cosa è nostra o che su di essa ci spetta qualche diritto. Si possono esercitare contro chiunque. Possono avere finalità di recupero, ripristino o risarcimento. Le più importanti sono:
    • L’azione di rivendicazione, per recuperare la cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta.
    • L’azione negatoria, volta a far dichiarare l’inesistenza di diritti reali affermati dai terzi sulla cosa;
    • L’azione di regolamento dei confini ed apposizione dei termini, in materia di fondi confinanti;
    • Le azioni di nunciazione, denuncia di nuova opera e di danno temuto;
    • L’azione di riduzione in ripristino.
  • Azioni personali: sono volte alla tutela del diritto di credito e con esse agiamo nei confronti di qualcuno che è obbligato verso di noi. Sono esperibili dal creditore solo nei confronti del suo debitore. Consentono la realizzazione della pretesa creditoria di un soggetto.

Azioni a difesa delle situazioni reali di godimento

  • Azioni petitorie, concesse al solo proprietario, che tutelano in maniera assoluta e definitiva il proprietario, accertando non la legittimità di uno stato di fatto come il possesso ma la titolarità di un diritto reale;
  • Azioni confessorie: esperibili dal proprietario e anche dal titolare di un diritto di godimento su cosa altrui;
  • Azioni di nunciazione: denuncia di nuova opera e di danno temuto, esperibili dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale di godimento ed anche dal possessore;
  • Azioni possessorie: azione di spoglio e reintegrazione ed azione di manutenzione, volte a far valere il possesso leso da atti di spoglio o molestie. Il possesso è una situazione tutelata dal diritto indipendentemente dal titolo in base al quale il possessore possiede. Possono essere proposte da chiunque abbia il possesso di un bene, indipendentemente che sia o meno proprietario.

Capitolo 2: Le azioni petitorie

1. L’azione di rivendica

L’azione di rivendicazione è la principale azione petitoria esperibile erga omnes; ha il fine di recuperare la cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta. Essa può essere esercitata dal proprietario contro chiunque possegga o detenga un suo bene senza titolo per ottenere una sentenza che accerti chi sia il proprietario del bene e condanni chi lo possiede alla restituzione. Presupposto è lo spossessamento del bene.

Il fondamento (la causa petendi) è il diritto di proprietà, o meglio la sua lesione. L’oggetto (il petitum) è costituito dalla condanna del convenuto alla restituzione della cosa o al pagamento del suo equivalente in denaro. Se la cosa è venuta a mancare già prima del processo, l’azione esperibile è quella personale di risarcimento del danno o la restituzione di cosa analoga per specie, quantità e qualità (se si tratta di cosa fungibile).

L’azione di rivendicazione si articola in due fasi:

  • Fase dell’accertamento dominicale: in capo a chi esercita l’azione e se ha esito positivo si procede alla seconda fase;
  • Fase della condanna alla restituzione del bene in possesso o detenzione di un soggetto diverso dal proprietario.

Legittimato attivo è colui che, non essendo in possesso della cosa rivendicata, assume di esserne proprietario. In conformità al principio generale di cui all’art. 2697 cc che pone a carico dell’attore l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, il proprietario ha l’onere di provare il fondamento del proprio diritto di proprietà e può utilizzare, a tale scopo, tutti i mezzi ammessi dalla legge, anche indiretti.

Il modo di acquisto può essere:

  • A titolo originario, che fa nascere il diritto pieno ed esclusivo;
  • A titolo derivativo, ovvero l’acquisto della proprietà presuppone il suo trasferimento dal precedente proprietario (dante causa).

La necessità di tenere un comportamento allegando più prove possibili è strumentale al raggiungimento dell’obiettivo: disponibilità del bene. Si tratta di un onere molto gravoso: probatio diabolica, bisogna ripercorrere la catena degli acquisti, la validità del titolo di proprietà e che alla base della catena vi sia un acquisto a titolo originario. La Cassazione ha individuato nelle sentenze due ipotesi di attenuazione dell’onere probatorio per il soggetto attivo:

  • Ogni volta che il convenuto affermi nel giudizio di essere titolare su bene di diritti reali minori;
  • Ipotesi più frequente quando attore e convenuto dimostrino che coincide il dante causa tra di loro. Si concentra l’attenzione così alla sola validità dell’acquisto e si dà priorità alla trascrizione.

Legittimato passivo: chi, al momento della proposizione della domanda giudiziale possiede o detiene la cosa di cui l’attore invoca la restituzione. Sul convenuto non incombe alcun onere probatorio. I latini dicevano “possego quia possego”.

Se nel corso del giudizio il convenuto cessa per fatto proprio di possedere o detenere la cosa perché ad esempio trasferisce il bene conteso ad un terzo, la legge prevede per l’attore una doppia possibilità:

  • Proseguire il giudizio nei confronti dell’originario convenuto per ottenere la sua condanna al recupero;
  • Estromettere dal giudizio l’originario convenuto e proseguire l’azione direttamente nei confronti del nuovo possessore.

Nel caso si verifichi la distruzione della cosa si possono avere due ipotesi:

  • Se la distruzione avviene successivamente all’esercizio dell’azione: l’azione conserva la sua natura reale per cui in tal caso vi sarà la conversione dell’oggetto nel pagamento del valore della cosa.
  • Se la distruzione avviene prima della proposizione della domanda: viene esclusa la proponibilità nei suoi confronti dell’azione di rivendicazione senza privare il proprietario della tutela risarcitoria.

L’azione di rivendicazione è imprescrittibile, poiché il diritto di proprietà non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione, per cui è necessario non solo il non esercizio del diritto di proprietà da parte del titolare, ma anche il prolungato possesso della cosa da parte di altri. Imprescrittibilità come non estinguibilità del diritto di proprietà.

1.2. L’azione di rivendicazione diversa dall’azione di reintegrazione o spoglio e dall’azione di accertamento

Azione di rivendicazione: colui che si afferma proprietario non ha altro titolo per pretendere la consegna del bene se non il fatto di esserne il proprietario.

Azione di spoglio: garantisce al possessore di un bene una rapida tutela giudiziaria, indipendentemente dalla prova che gli spetti un diritto, qualora venga privato violentemente ed occultamente della disponibilità del bene stesso.

Azione di accertamento: essa intende rimuovere una situazione di incertezza in riferimento alla titolarità del diritto, non mira al recupero del bene, ma mira solo all’accertamento positivo della titolarità. Non presuppone che l’attore non abbia la materiale disponibilità del bene (quindi si può richiedere anche se non vi è stato lo spossessamento, che è un requisito fondamentale per esperire l’azione di rivendicazione). Può agire con tale azione il proprietario che non è in possesso della cosa, che ha la disponibilità materiale del bene. L’azione di accertamento è imprescrittibile perché ha ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà che per sua natura è imprescrittibile.

1.3. L’azione di rivendicazione diversa dall’azione di restituzione

Azione di rivendicazione: presupposto è lo spossessamento del proprietario contro o senza la sua volontà. Vi è in tale azione però: una verifica della titolarità (accertamento positivo); la riconsegna del bene o una somma equivalente al valore del bene in questione.

Azione di restituzione: si fonda sulla restituzione del bene, quindi manca l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà (perché tale azione postula che siano incontestati: da parte dell’attore la proprietà o il possesso, da parte del convenuto la detenzione).

La giurisprudenza ha evidenziato che l’azione di rivendicazione e di restituzione possono essere proposte in via alternativa e se una di esse sia stata già promossa, questa può trasformarsi in corso di giudizio (anche d’appello) nell’altra.

Nella legittimazione attiva il proprietario ha l’onere di trovare il fondamento del proprio diritto di proprietà e a tal fine egli può utilizzare tutti i mezzi ammessi dalla legge. Per provare la proprietà del bene, l’acquisto può essere:

  • A titolo originario: quando l’attore ne dà prova esplicandone direttamente i presupposti;
  • A titolo derivativo: quando l’onere probatorio è più rigoroso a carico del rivendicante (probatio diabolica) dovendo ricostruire i vari acquisti a titolo derivativo, fino ad un acquisto a titolo originario.

La legittimazione passiva riguarda chi possiede o detiene la cosa di cui l’attore invoca la restituzione, al momento della domanda giudiziale. L’azione è imprescrittibile.

2. Azione negatoria

È un’azione a difesa della proprietà che viene accordata al proprietario allo scopo di far dichiarare l’inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare le eventuali molestie o turbative prodotte da terzi, tanto di fatto quanto di diritto. È un’azione di accertamento negativo. Con l’azione negatoria non si contesta il diritto di proprietà nella sua interezza ma l’ampiezza delle facoltà inerenti ad esso.

Oltre alla funzione di accertamento negativo, può avere una funzione inibitoria o di condanna quindi se vi sono atti che turbino o molestino il proprietario, egli può chiedere al giudice di ordinare la cessazione oltre alla rimozione delle opere e l’eventuale risarcimento del danno. Non c’è lo spossessamento: manca l’effettività della lesione.

  • Legittimazione attiva: il proprietario deve provare la titolarità del diritto dominicale e non anche l’inesistenza di diritti altrui sul suo bene. Tale azione può essere esperita: dall’enfiteuta, dall’usufruttuario, dal titolare di un diritto di uso o abitazione, ma non dal conduttore, sul quale incombe l’ordine di avvertire il proprietario delle eventuali pretese di terzi sulla cosa locata.
  • Legittimazione passiva: spetta a chiunque affermi un diritto reale sul bene dell’attore o sia autore di ingerenze sul presupposto della titolarità di un diritto reale. Incombe sul convenuto l’onere di provare gli elementi costitutivi dei diritti da lui vantati.
  • Onere probatorio: dal momento che l’azione è volta esclusivamente al riconoscimento della libertà del bene come libero da diritti di terzi, non viene richiesta per l’attore la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e non anche l’inesistenza di diritti altrui sul suo bene, in base al principio processuale che i fatti negativi non devono essere provati. L’attore ha solo l’onere di vantare un valido titolo di acquisto, poiché la proprietà si presume libera da pesi e vincoli mentre incombe sul convenuto, che sostiene l’esistenza di limitazioni, l’onere di provare gli elementi costitutivi dei diritti da lui vantati, in virtù del principio processuale in base al quale ognuno deve provare le proprie asserzioni.

La domanda dell’azione negatoria è soggetta a trascrizione; il codice non la dichiara imprescrittibile, ma dottrina e giurisprudenza la ritengono tale.

2.1. L’azione negatoria diversa dall’azione di rivendicazione

Azione negatoria: tende ad ottenere il riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi; ha una funzione dichiarativa perché non mira al recupero di alcun bene. Essa si differenzia dall’azione di mero accertamento della proprietà: nella prima l’attore non si limita a chiedere all’autorità giudiziaria che venga accertata la titolarità del suo diritto, ma chiede inoltre che su quel medesimo bene venga negata la titolarità di qualsiasi altro diritto reale altrui. Nella seconda, richiedo che mi si riconosca il diritto di proprietà su quel mio bene.

Azione di rivendicazione: l’attore tende al riconoscimento del suo diritto di proprietà sulla cosa, al fine di ottenere la restituzione del bene.

3. Le azioni di regolamento di confini ed apposizioni di termini

In materia di proprietà tra due fondi confinanti, si prevedono due azioni:

  • Azione per regolamento di confini: si propone quando vi è incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al giudice.
  • Azione per apposizione di termini: si propone quando il confine è certo tra due fondi e si vuole soltanto apporvi segni di delimitazione perché mancanti o irriconoscibili.

3.1. Azione di regolamento dei confini

Rientra nell’ambito delle cd azioni a difesa della proprietà e tende ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. Può essere proposta quando vi è incertezza sulla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al giudice.

L’incertezza può avere carattere:

  • Oggettivo: manca la demarcazione visibile, quindi di fatto, tra i fondi e la zona è usata promiscuamente dalle parti in contesa;
  • Soggettivo: la linea di demarcazione sussiste ma non è idonea a separare i fondi in modo certo e definito. Vi è incertezza circa la sua rispondenza alla realtà giuridica.

L’incertezza del confine tra i due fondi può essere eliminato prima della proposizione dell’azione di regolamento dei confini attraverso un negozio di accertamento per facta concludentia (ad esempio i due proprietari erigono di comune accordo una rete per delimitarli).

Il conflitto nasce perché ciascuno di essi reclama una estensione maggiore del proprio terreno per cui la delimitazione del confine finisce per esplicare in concreto una funzione di rivendicazione, ma l’azione di rivendicazione è diversa dall’azione di regolamento dei confini perché la prima presuppone un conflitto tra titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell’attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso; la seconda non è diretta al recupero del bene ma all’eliminazione di una particolare situazione di incertezza sul confine. Il giudizio di regolamento dei confini ha natura dichiarativa. È un tipico strumento di tutela della proprietà fondiaria; rientrano nel novero delle azioni di accertamento:

Le convenzioni tra i proprietari dei fondi contigui rivestono il carattere di negozio di accertamento, quindi l’accertamento convenzionale del confine non ha efficacia costitutiva ma ha valore di prova tra le parti.

Legittimati ad agire e resistere sono i proprietari dei fondi confinanti. È legittimato attivo, oltre al proprietario, chiunque agisca come titolare di un diritto reale, quale servitù, enfiteuta, usufruttuario ed usuario.

  • Onere probatorio: la simmetria delle posizioni dei due proprietari comporta che ciascuna parte è allo stesso tempo attore e convenuto. Su ciascuna parte grava il medesimo onere probatorio ed il giudice è svincolato da tale onere.
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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tutela dei diritti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Cuffaro Vincenzo.
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