Estratto del documento

La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per assicurarne il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa. Ha sede a Strasburgo e non va confusa con la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sede in Lussemburgo.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è un'istituzione dell'Unione europea, con sede a Lussemburgo. La CGUE ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea. La Corte non va confusa né con la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia (che dipende dall'ONU), né con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (parte del Consiglio d'Europa).

I diritti umani come nuovo codice dell'umanità

Il rispetto dei diritti umani è sempre stato un obiettivo delle politiche estere degli stati (Carter, USA), dell'ONU e delle varie associazioni (Amnesty International). La sopraffazione dei diritti ha oggi un nuovo criterio di classificazione: la violazione di un determinato diritto umano. Dal 1948, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, tutti i paesi dispongono di un codice internazionale per confrontarsi e le persone hanno uno strumento razionale per poter alzare la voce.

I diritti umani comprendono prima di tutto le libertà civili (privacy, proprietà privata, libera espressione, libertà religiosa, diritto a un processo), i diritti politici (partecipare alla vita politica) e quelli economico-sociali (lavoro, sicurezza sociale ecc., che possono essere soddisfatti gradualmente). Oltre ai diritti degli individui, ci sono i diritti per le minoranze dei popoli (autodeterminazione).

Un decalogo per 7 miliardi di persone

Tra il 1600 e il 1900 la rilevanza politica degli individui era nulla. C'erano solo stati “di natura” (poche leggi, assenza parlamento che arriverà con lo “stato di società”), gli altri stati non potevano intervenire, in caso di illecito il rapporto era direttamente tra vittima e aggressore. L'obiettivo era il bene dello stato, non dell'individuo, che è mero oggetto delle norme. Solo con il problema dei pirati l'individuo si pose come problema e causò accordi internazionali.

I grandi testi

Testi con contenuti “rivoluzionari” (perentori e totalizzanti) furono le Dichiarazioni statunitensi del 1776 e la Dichiarazione francese del 1789: uguaglianza, diritto di proprietà, legge come volontà generale. Erano però vaghe e aggirabili dai poteri politici, enunciati senza istruzioni pratiche, e non difendevano i diritti dei gruppi (come le donne). La libertà era vista come assenza di leggi più che come leggi giuste, e i concetti fondamentali espressi erano il contratto sociale, la natura essenziale degli uomini e la separazione dei poteri.

I primi passi verso la tutela internazionale

Nonostante le costituzioni iniziassero a difendere alcuni diritti sul piano interno, l'individuo fuori dal proprio stato continuò ad essere considerato solo uno straniero (solo il suo paese d'origine poteva trattare con lo stato ospitante in caso di divergenze). Per Mancini i protagonisti dei rapporti dovevano essere le nazioni, e non gli stati (dottrina fallita scientificamente, ma con valore politico). Nell'800 il diritto internazionale iniziò ad occuparsi degli individui (contro la tratta degli schiavi) ma con obiettivi economici.

Dopo la prima guerra mondiale, nel 1919 venne stipulato il Patto delle società delle nazioni con l'obiettivo di coesistenza pacifica e la protezione di minoranze e nacque l'Organizzazione internazionale del lavoro in cui per la prima volta sono rappresentati anche imprenditori e sindacati (individui). Furono Lenin e Wilson (più moderato, a favore del colonialismo) a volere per la prima volta il popolo come protagonista del proprio destino: fu attuato un blando colonialismo più permissivo. Solo dopo la seconda guerra mondiale la visione anticolonialista di Lenin si realizzò: fu un momento fondamentale per i diritti dell'uomo.

Due episodi illuminanti nel primo dopoguerra

Ci furono due tentativi falliti di proclamare a livello internazionale l'eguaglianza tra individui: nel 1919 il Giappone lo propose l'uguaglianza dello straniero alla Società delle Nazioni (solo stranieri di stati membri). USA, Australia e GB respinsero la proposta. Nel 1933 invece lo scontro avvenne tra stati “bianchi”, quando un cittadino tedesco si lamentava dei soprusi tedeschi sulla minoranza ebrea. Il Consiglio si scontrò e per la prima volta si parlò di uguaglianza tra razze e religioni, condannando la Germania (solo l'Italia non firmò). La Germania di Hitler si ritirò dal Consiglio: fu un passo verso il conflitto, e fu il primo rallentamento della diffusione dei diritti umani.

Il secondo dopoguerra: la svolta

Fu dopo la seconda guerra che l'individuo iniziò ad essere considerato come tale, non più come semplice appartenente a un gruppo. Dopo la sconfitta dell'Asse, l'obiettivo internazionale divenne il mantenimento della pace e la difesa dei diritti umani. Roosevelt promosse i diritti umani inserendoli nella Carta Atlantica, firmata da molti paesi del Congresso. Fu una forte spinta che porterà all'elaborazione della Dichiarazione Universale e alla creazione dei tribunali penali internazionali (Tokyo e Norimberga).

La protezione universale dei diritti umani

La carta dell'ONU

La carta dell'ONU è stata la prima pietra per la struttura giuridica che oggi protegge i diritti umani a livello universale. Gli USA però, principale responsabile della nuova Organizzazione che prese il posto della Società delle Nazioni, cercarono di moderare le clausole per evitare accuse internazionali per il razzismo interno e per evitare attriti con le nazioni contrarie URSS e GB, che poi si adattarono.

Alcuni paesi (sudamericani) proposero l'obbligo internazionale di rispettare i ddl, mentre i paesi occidentali si opposero limitandosi a parlare di “impegno”, imponendo forti limiti alle azioni delle Nazioni Unite nelle questioni interne. Gli stati socialisti invece insistettero sull'importanza dell'autodeterminazione dei popoli (che venne parzialmente concessa). Nel 1945 quindi non c'era un accordo chiaro su una nozione di ddl, a cui si faceva riferimento senza conoscerne i contenuti. L'ECOSOC (organo dell'ONU deputato all'azione sui vari stati) può quindi solo “consigliare” la condotta ai vari stati, in modo non vincolante (art. 2 della carta). I ddl erano comunque visti come strumento per il fine principale: il mantenimento della pace.

La dichiarazione universale

Mettere d'accordo paesi con profonde differenze economiche, politiche e culturali non era facile. Era quindi necessario trovare un minimo comune denominatore. Si creò quindi una Commissione dei ddu, che arrivò alla stesura finale solo il 10 dicembre 1948, dopo moltissime discussioni. URSS e USA, dando un assaggio di guerra fredda, si scontrarono a causa della supposta intenzione degli USA di dare un carattere occidentalista-cristiano alla duddl.

Solo in un secondo tempo, su forte spinta sovietica e latino-americana, il “polo occidentale” inserì, oltre ai diritti civili e politici, anche quelli economico sociali, non rispettati in patria. L'URSS insistette anche per limitare il diritto alla libertà politica per le associazioni nazifasciste, ma senza successo, e per obbligare i paesi a far rispettare concretamente i ddl nei singoli paesi. La duddl è quindi il risultato di diverse ideologie: il giusnaturalismo (più occidentale, uguaglianza dell'uomo alla nascita), lo statalismo socialista (diritti economici, sociali e culturali) e il principio nazionalistico della sovranità (supportato da tutti gli stati, con il fine di mantenere la sovranità). Nonostante i suoi limiti, la duddl è stata un passo fondamentale per la difesa dei ddu, e per la prima volta ci si è rivolti a tutti i paesi del mondo e non solo a quelli dell'ONU (infatti diventò da “internazionale” a “universale”).

I trattati internazionali a tutela dei diritti umani

I contenuti della duddl dovevano essere convertiti in strumenti giuridicamente vincolanti. La Commissione dei ddu si dedicò allora alla stesura di una Convenzione dei ddu, che conteneva obblighi formali per gli stati contraenti: ovviamente, le discussioni sui contenuti furono ancora più accese, e passarono 20 anni prima della stesura definitiva, divisa in due strumenti giuridici: diritti civili-politici (percettivi, immediati, 154 adesioni) e diritti economici-sociali (programmatici, graduali, 151 adesioni).

La stesura divenne un pretesto per l'affermazione di una superpotenza sull'altra. Gli USA accusano l'URSS di non rispettare i diritti civili-politici, mentre l'URSS accusa gli USA di violare quelli economici-sociali. Nacque il Comitato, con il fine di controllare il rispetto dei ddu e in diretto contatto con le vittime di abusi. I due patti del 1966 coprono tutti i diritti generici, e furono seguiti da vari trattati specifici (su razza, religione, tortura, immigrazione ecc). Solo di recente l'ambito di applicazione non è più limitato al territorio dei singoli paesi ma ha assunto un carattere extraterritoriale (quando gli USA hanno seviziato cittadini di Granada per deporre il governo rivoluzionario).

Oltre la carta dell'ONU: l'evoluzione dell'azione internazionale sui ddu

Nei 111 articoli della Carta dell'ONU, solo 7 sono in materia di ddu e continuano a scontrarsi con il “limite del dominio riservato”. Pian piano, però, la Commissione è sempre più riuscita ad intervenire all'interno dei singoli stati, sfruttando la norma che permette di farlo per garantire la pace. La Comunità Internazionale può quindi sanzionare i trasgressori. Si sono formate, inoltre, convenzioni (norme consuetudinarie, quelle fondamentali) da rispettare anche nei paesi non sottoscriventi: parliamo delle discriminazioni sessuali e razziali, i genocidi e la schiavitù.

La protezione dei ddu a livello regionale

L'attuazione a livello regionale è sicuramente più facile rispetto al livello universale (reale o presunto?) per motivi di omogeneità.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Riassunto esame Diritto degli scambi culturali, prof. Scevi, libro consigliato I Diritti Umani Oggi, Cassese Pag. 1 Riassunto esame Diritto degli scambi culturali, prof. Scevi, libro consigliato I Diritti Umani Oggi, Cassese Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto degli scambi culturali, prof. Scevi, libro consigliato I Diritti Umani Oggi, Cassese Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/02 Storia moderna

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pietrolicini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto degli scambi interculturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Scevi Paola.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community