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IL PATRIMONIO DI SAN PIETRO
Le monarchie italiane sono molto variegate, dal punto di vista dell'organizzazione e della struttura. Infatti, da una parte si è parlato di esempi come la MONARCHIA SICILIANA (monarchia forte e centralizzata), mentre dall'altra esistono altri tipi di monarchie molto differenti da questo punto di vista.
La MONARCHIA SARDA, ad esempio, vede una decisa continuità dell'organizzazione bizantina che si trasforma in organizzazione territoriale. Si ha quindi una situazione composita, che viene seguita anche dai due "stati" (in realtà sono entità politiche con un'unitarietà sotto un potere sovrano, ma hanno delle notevoli differenze nelle istituzioni locali):
- STATO DELLA CHIESA, DETTO PATRIMONIO DI SAN PIETRO
- DUCATO DI SAVOIA
Il Patrimonio di San Pietro è un insieme di territori eterogenei che nasce dall'antico Ducato di Roma. In realtà...
comprende la gran parte dei territori che erano stati il Ducato di Roma e il "corridoio" che univa Roma a Ravenna: cioè tutto il territorio dell'esarcato con qualche territorio aggiunto. LO STATO DELLA CHIESA Il Potere del Papa in queste aree era il potere di una suprema autorità riconosciuta, ma a livello locale c'erano dei potentati locali, che spesso erano Signorie di origine feudale a cui il Papa aveva concesso vari poteri sul territorio o Comuni di una certa importanza (come Bologna che entrerà a far parte dell'orbita pontificia e aveva un'autonomia molto forte, pur riconoscendo il potere del Pontefice). Questo indebolimento del potere centrale del Papa si ebbe nel settantennio della cattività avignonese perché in questo caso il potere papale era molto più lontano (si trovava nel Sud della Francia e non più nelle vicinanze di questi territori) e così le autonomie locali si sono rafforzate. Per quel cheriguarda la vigenza del diritto comune all'interno di questi territori, va detto che i giuristi hanno cercato di elaborare delle teorie per le quali dovesse essere vigente anche in questi territori il diritto romano giustinianeo. Il problema è che il diritto romano giustinianeo veniva considerato diritto imperiale e quindi era vigente in tutti quei territori che si consideravano sempre almeno formalmente sotto la sovrana autorità dell'imperatore, ma in questo caso non era così poiché questi territori erano sottomessi al potere del Pontefice. Come poteva il diritto romano essere vigente all'interno dello Stato della Chiesa? - Innanzitutto i canonisti hanno sostenuto che l'Impero, ormai, non era più il potere temporale e universale che era stato un tempo, ma che il papa aveva approvato l'esistenza di una suddivisione in numerosi regni: questa condizione doveva considerarsi assodata. In questo senso, siccome in molti di questi regniconsiderati indipendenti dall'Impero, il diritto romano giustinianeo era stato recepito non in ragione dell'impero, ma sulla base del dominio della ragione (=non viene rispettato in forza di essere un diritto imperiale, ma viene rispettato di forza di essere un diritto razionale), anche negli stati della Chiesa viene recepito per ordinare i diritti propri locali e in funzione sussidiaria rispetto alle norme emanate dai Pontefici o dalle autorità politiche locali. INNOCENZO III Le terre dello Stato della Chiesa erano divise in due grandi categorie, secondo una divisione introdotta da Papa Innocenzo III: 1. TERRE MEDIATAE SUBIECTAE "Terre mediate" erano quelle su cui il Pontefice aveva un'alta sovranità, ma che concretamente erano governate da un signore feudale o da un'autorità comunale: il governo per conto del papa era mediato. Si tratta di terre autonomamente governate dalle autorità che avevano su di esse giurisdizione immediata eche solo riconoscevano, come qualcosa di remoto, il potere del Pontefice. 2. TERRE IMMEDIATAE SUBIECTAE "Terre immediate": erano sotto il diretto controllo del Pontefice che vi poneva a capo i suoi funzionari. I funzionari erano detti RETTORI che governavano insieme a Parlamenti o Assemblee che venivano riunite: erano i luoghi in cui si radunavano i rappresentanti dei tre ceti più importanti (nobiltà, clero e borghesia in quanto rappresentante della città), quando si trattava di chiedere la concessione/pagamento di determinate imposte questo perché in tutto il medioevo non esisteva un'imposizione fiscale fissa: era collegata alle necessità del momento (sarà poi l'età moderna ad introdurre un sistema fiscale fisso). Normalmente il principe, per raggiungere questo scopo, prometteva qualcosa in cambio, che in genere erano provvedimenti legislativi. IL FISCO E LE CITTA' Le entrate fiscali che venivano previste e chenon erano ordinarie, potevano essere: - FOCATICI: se riscosse per ogni famiglia; - DECIME O REDDITE DA BENEFICI: si tratta di tasse ecclesiastiche, riscosse nello Stato della Chiesa e in ogni regione e paese d’Europa essendo pagate dai fedeli alle singole chiese: in parte andavano al Vescovo per la gestione della diocesi e in parte direttamente al Pontefice : consiste nel pagamento della decima parte del reddito annuo lordo. Le signorie potevano essere legittimate da parte del Papa o da parte dell’Imperatore, mediante la concessione del Vicariato: così si riconosceva che il Signore governasse la città come loro Vicario. Nel caso degli Stati della Chiesa esisteva il Vicariato apostolico e non il Vicariato imperiale. LE CONSTITUTIONES SANCTAE MATRIS ECCLESIAE (1358) Per quanto riguarda le norme che venivano applicate, la normativa era piuttosto eterogenea, come i sistemi di governo. Nel 1357, quanto il papato si trova ancora ad Avignone, Papa Innocenzo III incarica ilCardinale Egidio Albornoz di recarsi presso gli Stati che componevano il territorio della Chiesa, di riportare l'ordine che era andato perduto a causa dell'allontanamento del potere Pontificio (chiedendo il giuramento di sottomissione e di fedeltà). Nel corso del suo viaggio, in cui realizza i dettami del Pontefice, pubblica una raccolta normativa in una dieta tenuta a Fano, nelle Marche, nota come CONSTITUTIONES SANCTAE MATRIS ECCLESIAE (o CONSITUTTIONES MARCHAE ANCONITANAE). Questo testo ha creato non pochi dubbi alla storiografia: molti, dato il titolo, hanno ipotizzato che fosse una raccolta normativa da considerarsi valida per tutti i territori dello Stato della Chiesa (come se fosse una legislazione unificante) e che quindi volesse porsi l'obiettivo di unificare ordinamenti estremamente diversi (ciascuno dei quali aveva una propria autonomia). In realtà, approfondendo lo studio della questione grazie alla scoperta di vari documenti, si è rivista questaprima interpretazione, poiché è stato dimostrato che questa raccolta è una raccolta delle norme locali della Marca di Ancona (solo di una parte del territorio degli Stati della Chiesa) che aveva ottenuto l'approvazione da parte del cardinale: SI TRATTA DI IUS PROPRIUM E NON DI LEGISLAZIONE PONTIFICIA, che non ha funzione unificante in effetti -> all'interno degli Stati della Chiesa non c'era, a parte il diritto comune con funzione sussidiaria, un'unitarietà giuridica (= ciascuno degli ordinamenti politici locali aveva una sua normativa specifica che era stato autorizzato facilmente dal Pontefice, data la lontananza di quest'ultimo). Questo vuol dire che, all'interno di questi Stati, non c'è un potere centrale veramente forte. Questo spiega la ragione per cui vi siano molte differenze, sul piano organizzativo, delle istituzioni, ecc. tra una zona e l'altra del medesimo territorio. GLI STATI SABAUDI La situazionedegli Stati Sabaudi è SIMILE E DIVERSA contemporaneamente.
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Si parla di STATI Sabaudi perché qui, come nel territorio della Chiesa, le aree sotto il dominio della Famiglia Savoia, in realtà sono agglomerati che si vengono ad unificare sotto il loro controllo in momenti diversi nel corso dei secoli che presentano caratteristiche diverse non solo geografiche, ma anche politiche e culturali.
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In origine, si tratta di una Signoria feudale, cioè che nasce sulla base di un meccanismo di una concezione di feudi che progressivamente si ampliano (ampliando la quantità di feudi a loro soggetti), essendo confermato a loro capo il Signore, che in origine aveva il nome di Conte e successivamente di Duca.
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In origine i componenti della Famiglia Savoia sono dei Vassalli del regno di Borgogna e di Arles: è un regno che si è costituito alla fine dell'alto medioevo nella zona situata tra Alpi, contenente territori che sono in zona francese e in zona italiana.