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Riassunto: L'imprenditore, Diritto commerciale Pag. 1
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L'IMPRENDITORE

DIRITTO COMMERCIALE e

Riferimento per gli articoli: Codice Civil

• Lavoratori:

- lavoratori dipendenti/subordinati

- lavoratori autonomi:

1. liberi professionisti (es. avvocato, ingegnere, geometra...): esercitano una professione a cui si

accede dietro conseguimento di un titolo di studio e il superamento di un esame valutativo.

Dal punto di vista del contratto: il rapporto che essi intrattengono con il cliente è un

contratto d'opera professionale (non è un semplice contratto d'opera). Diligenza

nell'adempimento delle obbligazioni: in questo tipo di contratto bisogna impiegare la

massima diligenza. Si tratta di un'obbligazione di mezzi: deve utilizzare tutti i mezzi richiesti,

operando con la massima diligenza.

2. imprenditori (categoria più numerosa dei lavoratori autonomi) (es. barista, idraulico...). Dal

punto di vista del contratto: contratto d'opera; con tale contratto l'imprenditore assume

un'obbligazione di risultato. Gli imprenditori non utilizzano solo il contratto d'opera: per es.

il commerciante usa il contratto di vendita. Suddivisione (art.2082 Codice Civile) in base

alle caratteristiche:

1. individuali: il singolo individuo che si fa imprenditore

collettivi: più soggetti che uniscono le loro forze per l'esercizio di un'unica attività di

impresa

2. in base alla dimensione dell'attività d'impresa:

piccoli: identificati dall'art.2083

medio/grandi

3. in base all'attività svolta:

agricoli: definizione all'art.2135

commerciali: si ritiene che nell'art.2195 si individuino anche gli imprenditori

commerciali, ma in realtà si ricavano per sottrazione: tutti quelli che non sono

agricoli sono commerciali

3. artisti, interpreti ed esecutori (es. cantante, ballerino, pittore...)

• Non lavoratori

Art.2082 Codice Civile (norma definitoria): è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

→ esercita: si è imprenditori per ciò che si fa, perché si esercita un'attività

→ economica: organizzata in maniera tale da poter conseguire un utile/profitto (quindi non è imprenditore chi

compra un bene e lo rivende allo stesso prezzo o a un prezzo minore), non è detto poi che quell'utile venga

realizzato (capacità potenziale di conseguire almeno un pareggio o almeno un utile) (questa attività deve rivolgersi

al mercato)

→ professionalmente: svolta non in maniera occasionale

→ organizzata: il livello di organizzazione varia da attività ad attività (ci sono organizzazioni minimali ma anche

complesse); la giurisprudenza tende ad attribuire significato sempre più marginale a questa caratteristica, ovvero

all'organizzazione, nel senso che coglie l'organizzazione in elementi anche molto modesti.

→ produzione di beni e servizi: è imprenditore chi produce beni o chi li acquista presso industrie e poi li rivende

→ scambio di beni e servizi: è imprenditore chi acquista servizi e li rivende (attività di intermediazione nella

prestazione di servizi)

IMPRENDITORE AGRICOLO

A livello europeo le lobby degli imprenditori agricoli sono particolarmente forti e organizzate (es. Francia e

Germania) → questa norma -Art.2135- (Codice Civile: 1942) è stata profondamente modificata (ampliata) da un

decreto legislativo del 2001. Ha 3 commi:

1. definisce le attività agricole principali (coltivazione fondo -avvalersi del fondo per la semina, la crescita

delle piante e la raccolta dei frutti e delle piante-, selvicoltura, allevamento animali)

2. spiega quali sono le attività principali del I comma (modalità del loro esercizio)

3. spiega le attività connesse, cioè le attività che di per sé sarebbero attività di impresa commerciale, ma che

diventano di impresa agricola se svolte a certe condizioni (chi è imprenditore agricolo può valorizzare i

propri prodotti tramite manipolazione ecc.). Attività di ricezione e ospitalità (es. agriturismo) come

definite dalla legge: sono le leggi regionali a stabilirne i limiti volta per volta → regionalizzazione del

diritto privato (a parità di attività esercitate si applicano discipline diverse in base alle scelte della

regione)

PICCOLI IMPRENDITORI

Art.2083: norma definitoria; non è presente però nel Codice la dimensione precisa che un imprenditore deve avere

per essere definito piccolo.

• coltivatore diretto del fondo: di fatto si tratta di un piccolo coltivatore agricolo, ma questo ha un rilievo

soprattutto sul piano previdenziale

• piccolo commerciante: colui che si intermedia nella circolazione di beni e servizi

• artigiano: chi esercita un'arte manuale per la produzione di beni e servizi (es. fabbro, sarto, ecc.); non

tutti gli artigiani che sono tali per la legge speciale sono anche piccoli imprenditori: la legge speciale ha

allargato la definizione di impresa artigiana, ma non anche ai fini dell'art.2083 → si è posto il problema di

individuare nell'ordinamento delle altre disposizioni che potessero fare ordine nella materia, ovvero dei

criteri da fornire al giudice per stabilire se quell'imprenditore che svolge un'attività artigianale sia un

piccolo imprenditore oppure un grande imprenditore. Dove si vanno a cercare queste disposizioni? Legge

fallimentare n.267/1942 (norme complementari del Codice Civile sotto la definizione di Legge

fallimentare), nello specifico art.1 → poiché i piccoli imprenditori sono esclusi dal fallimento (art.2221),

è necessario capire chi è “piccolo”: l'art.1 individua la dimensione massima dei piccoli imprenditori

Regole:

• non si applicano agli imprenditori agricoli e ai piccoli imprenditori tutte le disposizioni che nel libro V

del CC vanno a comporre il cosiddetto Statuto dell'imprenditore commerciale (che non sia un piccolo

imprenditore appunto). Queste norme possono essere raggruppate in 4 grandi sezioni:

1. Iscrizione nel Registro delle imprese

2. Obbligo di tenere le Scritture contabili

3. Soggezione al fallimento (in caso di insolvenza)

4. Rappresentanza institoria

Queste sezioni si applicano solo a imprenditori commerciali che non siano piccoli → non si applicano

agli imprenditori agricoli e ai piccoli imprenditori. Questo meccanismo di esclusione oggi è in

discussione, poiché molte leggi speciali tendono ad estendere agli imprenditori agricoli e piccoli

imprenditori porzioni di queste discipline (i primi due punti).

1. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (art.2188 e seguenti + integrazione della Legge

istitutiva del Registro delle Imprese n.580/1993)

Questa legge ha finalmente attuato il Registro delle Imprese (molto dopo l'emanazione del CC): sebbene il Codice

ne prevedesse l'esistenza, questo per molto tempo non è stato istituito.

E' un registro pubblico: accessibile da chiunque al fine di trarne tutte le informazioni che la legge (art.2188 +

legge speciale) prevedono che siano contenute. Materialmente il compito di tenuta del registro è stato affidato alle

Camere di commercio (che solitamente coincidono con i tribunali). Perché è stato istituito questo registro?

Perché tutto ciò che è iscritto in questo registro è opponibile a terzi (ne abbiano o meno avuta conoscenza;

art.2193; viceversa se il fatto non è scritto, non è opponibile a terzi se non dimostrando che questi ne avessero

avuto effettiva conoscenza; se non ci si iscrive si paga una sanzione amministrativa). Il compito lo ha un

conservatore (funzionario della Camera di commercio), che però opera sotto la sorveglianza del tribunale (nello

specifico del Giudice per il registro delle imprese).

Art.2195: individua i soggetti per i quali è imposta l'iscrizione nel registro. (Le leggi speciali consentono a tutti

quelli che non sono tenuti a iscriversi comunque nel registro).

NB: l'imprenditore non solo deve iscriversi nel registro, ma deve anche iscrivere i fatti (che sono tantissimi per le

società e meno per gli imprenditori individuali).

2. OBBLIGO DI TENERE LE SCRITTURE CONTABILI

(Scopo: efficacia probatoria delle scritture contabili - art.2709 e ss.)

Art.2214 CC impone 2 scritture contabili:

1. libro giornale: art.2216, redatto in maniera giornaliera → operazioni = fatti che possono avere rilievo dal

punto di vista della documentazione stessa (operazioni giornaliere di cassa in entrata -es. ricavo

giornaliero dalle vendite dei prodotti stessi, la fornitura- e in uscita)

2. libro degli inventari: art.2217, redatto anno per anno attraverso cui andare a misurare la consistenza del

patrimonio dell'imprenditore, andando a misurare:

→ (voci che compongono l'inventario delle) attività: beni (es. denaro) e crediti

→ passività: debiti

Gli imprenditori individuali devono riportare non solo le attività/passività dell'impresa, ma anche

personali (inerenti o meno all'attività). Perché anche le attività/passività personali? Per far conoscere i

suoi eventuali debiti (art.2740).

[In linea di massima, il guadagno/l'utile dell'imprenditore si misura anno per anno sulla base della

variazioni fra attivo e passivo]

3. SOGGEZIONE AL FALLIMENTO

Il tema dell'insolvenza si risolve nell'art.2221 e nella Legge fallimentare 267/1942

In cosa consiste lo stato di insolvenza? Art.5 Legge fallimentare: insolvente imprenditore che non riesce ad

adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni → concretamente questo si traduce in una situazione di crisi

dell'impresa (che non riesce più a stare sul mercato).

Esclusi dal fallimento:

• imprenditori agricoli

• imprenditori commerciali non piccoli

• enti pubblici che dovessero eventualmente esercitare attività di impresa

4. RAPPRESENTANZA INSTITORIA

Disciplinata dall'art.2203 e ss.

Contesto: quello della rappresentanza (art.1387 e ss.)

1. volontaria: quando il rappresentato conferisce a un terzo il potere di rappresentarlo (attraverso il negozio

della procura)

2. legale: quando viene nominato un rappresentante a prescindere dalla volontà del rappresentato

1. diretta

2. indiretta (caso del mandato)

Il Codice Civile attribuisce per legge determinati poteri rappresentativi a quei soggetti che coadiuvano

l'imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa.

La misura di questi poteri di rappresentanza varia: es. Imprenditore → institore (direttore dell'azienda/filiale;

art.2203) → procuratori → commessi/cassieri. I soggetti che hanno una determinata posizione nell'organizzazione

dell'impresa hanno un potere di rappresentanza via via decrescente.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BoredQueen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Bianca Massimo.