RIASSUNTO L’IMPRENDITORE E IL MERCATO
CAPITOLO I. LA NOZIONE DI IMPRENDITORE
Al centro del diritto commerciale ci sono:
Un soggetto l’imprenditore
Un’attività l’impresa
Art. 2082 cc “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o
di servizi”
Questa definizione sostituisce quella di “commerciante” sulla quale
poggiava la sistematica del codice di commercio del 1882.
Imprenditore era chiunque acquisti e diriga i fattori produttivi per
ricavarne un profitto.
La nozione di imprenditore suggerita dall’economia classica poté dunque
essere mutata nel linguaggio giuridico legislativo con qualche
adattamento.
Questa generalizzazione dovette essere accompagnata da quella di
piccolo imprenditore Art. 2083 cc ricomprende “i coltivatori diretti del
fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un’attività economica organizzata prevalentemente con il lavoro proprio
e dei componenti della famiglia
Dovette inoltre essere scissa nelle due specie dell’imprenditore
commerciale (art. 2195 indirettamente) e dell’imprenditore agricolo (art
2135) per ciascuna delle due specie si predispose uno statuto.
Tutti gli istituti del diritto commerciale furono storicamente concepiti e
vennero sviluppati proprio per la figura del commerciante-speculatore,
ossia per colui che oggi si definisce imprenditore commerciale.
È importante dire che l’irrompere sulla scena del diritto comunitario
impone anche ai giuristi una visione “aperta” e multiforme d’impresa e di
imprenditore; nella giurisprudenza comunitaria la nozione d’impresa
abbraccia “qualsiasi entità economica che eserciti un’attività economica,
a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di
funzionamento”, e “costituisce un’attività economica qualsiasi attività
che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”.
L’antitrust non può non prendere atto di questo allargamento di
prospettiva lo stesso legislatore nazionale ha prefigurato l’abbandono
della nozione codicistica d’imprenditore anche laddove il diritto della CE
di per sé non sarebbe applicabile.
La costituzione di organismi comuni per agevolare l’attività di più
produttori riuniti, prevista dal diritto interno per i soli imprenditori, è
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invece divenuta accessibile attraverso l’istituto comunitario del GEIE,
ossia del gruppo europeo di interesse economico.
Le libere professioni godono, nel cc, di molteplici privilegi perché il loro
esercizio riveste per sua natura un carattere strettamente personale; per
il diritto comunitario, le libere professioni sono semplici imprese di servizi
e si avviano a perdere ogni specificità di disciplina.
I grandi concetti unitari al centro della sistematica del codice civile
vengono sempre più spesso adattati e rimodellati o ignorati.
Il concetto d’imprenditore dell’art. 2082 è la colonna della materia.
CONTENUTO NORMATIVO DELL’ART. 2082
Questo articolo va letto in stretta connessione con la nozione dell’art.
2195 cc, da cui si desumono i requisiti dell’imprenditore commerciale
art 2082 e art. 2195 costituiscono la definizione d’imprenditore
commerciale.
Non c’è un vero rapporto di genere a specie tra la prima norma (che
definirebbe l’imprenditore in generale) e la seconda (che direbbe chi, fra
questi, sia imprenditore commerciale) nella pratica concorrono
entrambe a descrivere una sola figura: quella del commerciante o
dell’industriale.
Elementi attorno ai quali ruota la definizione dell’art. 2082:
A) Produzione di beni o di servizi
B) Organizzazione
C) Professionalità
D) Economicità
Produzione di beni o di servizi vanno escluse le attività di mero
godimento di beni ovvero di pura speculazione; il puro speculatore, al
pari di chi si limita al godimento “statico” delle sue proprietà, non è
qualificabile come imprenditore commerciale.
Per il riconoscimento della qualifica di imprenditore, l’art. 2082 non
richiede un contributo qualsiasi al sistema economico, ma la concreta
immissione sul mercato di beni o servizi nuovi, esattamente individuabili
come frutto di una attività produttiva.
Organizzazione l’art. 2082 richiede anche che l’attività
dell’imprenditore sia organizzata; il concetto fa subito pensare
all’impiego coordinato e programmato dei fattori produttivi, ossia alla
costituzione di un complesso unitario di elementi che rendono possibile
l’esercizio dell’impresa.
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Sono sempre più diffuse le attività svolte dal solo titolare; il legislatore
considera infatti imprenditore, sia pure “piccolo”, l’artigiano, ossia un
soggetto la cui attività, entro dati limiti dimensionali “può essere svolta
anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto
personalmente dall’imprenditore artigiano” l’impiego di manodopera è
una facoltà e non un obbligo.
Alcuni giuristi ritagliano dalla nozione d’imprenditore il settore dei
“mestieri” o del “lavoro autonomo” (elettricisti, idraulici, facchini,
muratori…); altri studiosi, invece, svalutano completamente il requisito
dell’organizzazione.
Noi riteniamo che il requisito dell’organizzazione non vada né enfatizzato
né completamente svalutato; entrambe le opinioni sembrano
inappropriate.
L’esperienza giuridica dell’UE non offre sicure indicazioni circa la
necessità o meno dell’organizzazione perché una data attività possa
definirsi impresa; dottrina e giurisprudenza a volte richiedono
effettivamente un’organizzazione mentre altre volte ne prescindono.
Altri elementi di giudizio si traggono poi dal diritto tributario, per il quale
l’organizzazione è un requisito normale dell’impresa; perché un reddito
sia considerato d’impresa non è richiesto che sia prodotto
necessariamente attraverso un’organizzazione.
Non è mancato chi ha suggerito di riesaminare criticamente l’intera
questione dell’organizzazione dell’impresa l’attenzione si dovrebbe
porre, dunque, piuttosto che sull’impiego di mezzi e personale, sul
processo decisionale che l’imprenditore compie e sui modelli
procedimentali che segue.
A questa teoria può essere obiettato che il processo decisionale mette in
luce una valenza dell’organizzazione, ma non si rivela utile a distinguere
l’imprenditore da chi imprenditore non è.
A noi pare che il concetto di organizzazione non possa prescindere da
qualche forma, seppur minima, d’impiego del lavoro altrui, o del capitale
(strumenti, attrezzature…); è pur sempre imprenditore (e non rientra nel
lavoro autonomo) anche chi presta i propri servizi avvalendosi di un
apparato “elementare ed embrionale” di mezzi.
È imprenditore, magari piccolo, chi ha effettuato un qualsiasi
investimento per procurarsi materie prime, i mezzi e gli strumenti di
lavoro ovvero la collaborazione di terzi.
C’è, dunque, organizzazione laddove c’è un investimento compiuto per
svolgere un’attività produttiva di beni o di servizi; non importa la
dimensione o la natura di questo investimento.
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Possiamo dunque affermare che rimane ben poco spazio per attività di
prestazione di servizi non imprenditoriali
Professionalità ulteriore requisito dell’impresa è l’esercizio
professionale dell’attività economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o di servizi.
La legge qualifica come imprenditore (commerciale) soltanto chi svolge
un’attività abituale, sistematica e ripetuta nel tempo, ossia non
occasionale.
Il diritto tributario considera impresa “l’esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva” di attività imprenditoriali.
Le norme fiscali evidenziano un altro significato della professionalità, sul
quale concordano gli studiosi del diritto commerciale: l’attività di
produzione di beni o di servizi deve essere abituale ma non
necessariamente anche esclusiva; non è richiesto, cioè, che essa sia
l’unica svolta da quel soggetto.
Non importa nemmeno che l’esercizio dell’attività produttiva sia
prevalente, ma soltanto che essa sia ripetuta abitualmente: si pensi alle
attività stagionali di prestazione di servizi agli agricoltori, alla gestione di
stabilimenti balneari etc… esse possono occupare solo una frazione
dell’anno ma, se vengono ripetute ciclicamente ad ogni nuova stagione,
costituiscono attività “professionalmente” svolte.
Lo stesso soggetto può esercitare contemporaneamente più imprese,
anche di diversa natura (ad esempio, una agricola e una commerciale).
Nella pratica ci si trova spesso di fronte a casi assai più dubbi, specie
quando il programma che il soggetto si era prefissato sia fallito e non vi
sia ancora stato l’avvio di un vero ciclo produttivo (es. chi organizza il suo
primo concerto è un imprenditore?)
La dottrina dice che occorre stabilire se l’attività sia “protratta nel
tempo” oppure sia “circoscritta entro modesti limiti temporali”; la legge
non definisce né l’entità del “modesto limite temporale” che esclude
l’abitualità, né il livello d’organizzazione che lascia prevedere un’attività
“potenzialmente stabile e duratura”
La giurisprudenza attribuisce valore decisivo alla rilevanza economica,
ossia alla molteplicità, complessità e difficoltà delle operazioni che lo
svolgimento di anche un solo affare può comportare.
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Ovviamente ci sono valutazioni di volta in volta condizionate dal ricorrere
delle diverse circostanze del caso concreto
Economicità e questione dello scopo di lucro (cd. impresa per conto
proprio) è imprenditore chi esercita un’attività economica; la
giurisprudenza della Corte di giustizia della CE pone proprio l’economicità
al centro della nozione d’impresa.
Il requisito dell’economicità concerne le modalità del suo esercizio:
economica è solo l’attività che è astrattamente in grado di
autosostenersi ossia quella che tendenzialmente consente la reiterazione
del ciclo produttivo in quanto organizzata in modo da rendere possibile la
copertura dei costi coi ricavi.
Al di sotto di questo limite non c’è più impresa ma un’azienda
d’erogazione: un’attività destinata ad esaurirsi una volta consumato il
fondo di dotazione, se esso non viene ricostituito con nuovi apporti che
suppliscano alla mancanza di ricavi di gestione si pensi
all’associazione benefica che non consente la copertura dei costi coi
ricavi e che quindi non è attività d’impresa.
Si tratta di attività che non possono autoalimentarsi perché i beni o i
servizi sono prodotti consumando un fondo che deve essere
periodicamente ricostituito, altrimenti sono destinate ad esaurirsi.
È attività d’impresa quella che è tendenzialmente in grado di
raggiungere il punto di equilibrio e di autoalimentarsi coi ricavi.
L’importanza della gestione economica nella qualificazione della figura
dell’imprenditore è riconosciuta da tutta la dottrina e la giurisprudenza:
talvolta si è preferito considerarla un aspetto della professionalità
mentre, altre volte, la si è voluta riassorbire nello scopo di lucro.
Sono imprese anche quelle esercitate da enti pubblici tanto che essi
abbiano o meno per scopo esclusivo o principale un’attività commerciale;
l’impresa pubblica, anche se rara, opera perseguendo normalmente
soltanto l’economicità (pareggio dei conti o del bilancio), sacrificando la
prospettiva lucrativa a finalità politiche e sociali che vanno dalla
realizzazione di un servizio pubblico, all’industrializzazione di zone
depresse, all’incremento dell’occupazione.
Il codice conosce anche le società cooperative (artt. 2511 e ss.) che sono
imprese collettive che hanno scopo mutualistico: esse mirano, cioè, non
a realizzare un utile da dividere tra i soci, ma a soddisfare i bisogni
economici o sociali di questi facendo loro risparmiare quella quota di
prezzo che normalmente corrisponderebbe al profitto dell’imprenditore.
Di fronte a questi dati legislativi, dottrina e giurisprudenza ancora legate
alla tradizionale visione dell’impresa come attività necessariamente
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lucrativa, sono costrette ad ampliare e deformare il concetto di scopo di
lucro, prospettandone sempre nuove accezioni.
Possiamo dire però che lo scopo di lucro mal si adatta alle imprese
pubbliche e alle società cooperative.
La verità è che nessuna norma richiede, per identificare in presenza di
tutti gli altri requisiti l’imprenditore, nulla di più della gestione
economica; l’intento lucrativo è testualmente richiesto soltanto per le
società lucrative (art. 2247 cc).
Possiamo, quindi, affermare che lo scopo lucrativo sia qualcosa di
ulteriore e diverso rispetto all’esercizio di un’attività economica
imprenditoriale; questa, infatti, si realizza benissimo anche laddove la
gestione sia improntata semplicemente alla copertura dei costi coi ricavi
e nulla più
Le organizzazioni private che esercitino attività dirette alla produzione o
allo scambio di beni e di servizi “di utilità sociale” in via stabile e
principale possono assumere la qualifica di imprese sociali in quanto
svolgano “un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di
lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, pur andando
soggette al divieto di distribuire utili, fondi … in favore degli associati.
Connessa e dipendente dal requisito dell’economicità è un’ ulteriore
questione:
È vera impresa l’attività produttiva di beni o servizi svolta per
l’utilizzazione diretta del produttore e non per il mercato?
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie danno risposta negativa l’art.
2082 non richiede espressamente che l’attività produttiva svolta sia
finalizzata al mercato, ma tale destinazione è facilmente desumibile dal
requisito dell’economicità, perché chi consuma in proprio tutto ciò che
produce non può realizzare alcun ricavo con cui coprire i costi sopportati.
Le cooperative pure, cioè quelle che producono beni o servizi
esclusivamente per i soci (senza svolgere nessuna attività sul mercato),
sono pur sempre soggetti di diritto distinti da quanti le compongono si
è in presenza di una società che, per scelta, opera e realizza i propri
ricavi su un mercato ristretto e predeterminato, costituito da quei singoli
soggetti che ne sono anche soci
Coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni
alimentari dell’agricoltore e della sua famiglia e non alla rivendita è
una forma di produzione chiusa che non ha nulla a che vedere con il
moderno concetto di imprenditore
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I terzi vengono a sapere di avere a che fare con un imprenditore
commerciale soltanto attraverso l’esteriorizzazione della sua attività
verso il mercato, che non può prescindere, almeno in certa misura,
dall’intento che egli si prefigge.
L’IMPRESA ILLECITA
Talvolta, accade che un’attività oggettivamente qualificabile come
impresa sia svolta in violazione di norme imperative che o impongono
particolari autorizzazioni amministrative per quel genere di attività, o la
proibiscono in radice ad essa vanno applicate o no le norme che
compongono lo Statuto dell’imprenditore?
La soluzione prevalente è nel senso dell’applicazione delle norme a tutela
dei terzi e dei creditori in particolare; mentre si ritengono inapplicabili le
norme che accordano all’imprenditore un qualche vantaggio non previsto
dal diritto comune, come, ad esempio, quelle sulla tutela dei marchi (artt.
2569 ss.), sulla protezione della concorrenza sleale (artt. 2598 ss), sul
trasferimento unitario dell’azienda (artt. 2555 ss).
Non si deve confondere l’impresa illecita con l’impresa apparente (che
vera impresa non è); infatti, quei soggetti che, millantando falsi titoli
professionali e simulando attività in realtà puramente fittizie, simulano
l’esercizio di un’inesistente impresa al solo scopo di truffare i loro clienti
e non producono alcun bene, né prestano alcun servizio per costoro
non ha nemmeno senso discutere.
Occorre, in secondo luogo, distinguere tra chi semplicemente utilizza nel
ciclo aziendale fattori produttivi di provenienza illecita e chi produce beni
o fornisce servizi la cui produzione o prestazione è vietata o subordinata
ad autorizzazioni amministrative:
1. Nel primo caso non c’è ragione per negare l’applicazione integrale
dello Statuto dell’imprenditore.
Analoghe considerazioni valgono per l’impresa di riciclaggio o
“mafiosa”, il cui esercizio tende ad altre utilità illecite; in simili casi la<
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