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FORMA SCRITTA
La è richiesta solo per la prova del contratto e non per la sua validità,
ed è richiesta solo per le imprese soggette a registrazione (= escluse imprese agricole,
piccole imprese e imprese accessorie degli enti pubblici).
del trasferimento dell’azienda sono
Le forme richieste per la validità quelle necessarie,
che compongono l’azienda
secondo i principi generali, per il trasferimento dei singoli beni
(es. se ricomprende un immobile, sarà necessario l’atto pubblico o la scrittura privata).
l’azienda non ha, giuridicamente, una propria “legge di circolazione”:
Il che significa che
essa circola secondo le forme di circolazione proprie dei singoli beni che la compongono.
Non occorre, in sede di trasferimento dell’azienda, la specificazione dei singoli beni
EFFETTI
. l’oggetto del contratto è determinabile in base al criterio dell’inerenza
che la compongono:
dei singoli beni ad una medesima organizzazione imprenditoriale.
È invece necessaria la menzione espressa di quei beni aziendali che, per volontà delle
altrimenti esso ricomprenderà l’intero complesso
parti, vengano esclusi dal trasferimento,
aziendale.
. La possibilità di escludere dal trasferimento dell’azienda singoli beni aziendali non
LIMITI si ha “trasferimento di azienda” solo quando il
può però essere ammessa senza limiti:
complesso dei beni trasferiti è idoneo, di per sé solo, ad un esercizio di impresa.
C’è un
limite quantitativo minimo, determinato in rapporto a ciascuna impresa, al di sotto
del quale la vicenda traslativa cessa d’essere qualificabile come “trasferimento di
azienda” e si presenta come trasferimento di una mera pluralità di beni al quale non si
potranno applicare le norme sull’azienda (es. 2565: la ditta non può essere trasferita
separatamente dall’azienda). dell’azienda comporta, per
SUCCESSIONE . Normalmente si dice che il trasferimento
l’acquirente, la successione nell’impresa: l’espressione è tecnicamente impropria, in quanto
l’impresa è una attività e, pertanto, insuscettibile di successione in senso tecnico-giuridico.
La successione è un fenomeno che attiene ai rapporti giuridici: si può succedere nella
qualità di proprietario o di creditore, ma non i quella di imprenditore.
Chi compera l’azienda altrui
(o la prende in affitto o in usufrutto), eserciterà una
impresa corrispondente, dal punto di vista economico, a quella già esercitata
dall’imprenditore alienante, ma non potrà dirsi che egli continua la medesima impresa:
acquisterò la qualità di imprenditore a titolo originario (non derivativo). 18
ALL’AZIENDA CEDUTA
LA SUCCESSIONE NEI CONTRATTI RELATIVI
L’azienda non si compone solo di beni appartenenti all’imprenditore, pertanto il
“trasferimento dell’azienda” non consiste solo nel trasferimento della proprietà dei beni
all’acquirente dell’azienda,
aziendali, ma importa anche la cessione, dei contratti che
assicuravano all’imprenditore alienante il godimento di quei beni aziendali, dei quali
egli non era proprietario. Art 2558. Successione nei contratti.
“Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati
[..]”.
per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del
responsabilità dell’alienante.
trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario
per la durata dell’usufrutto e dell’affitto”.
Oltre che nell’ipotesi di cessione, il principio vale anche nelle ipotesi di usufrutto e di
3
affitto dell’azienda, per la durata dell’usufrutto o dell’affitto
e vale (2558 ), con la
conseguenza che, estintosi l’usufrutto o l’affitto, i contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa
tornano a fare capo al proprietario o all’affittante.
stipulati per l’esercizio dell’azienda)
La formula usata dal 2558 (contratti è più ampia di quella
beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa).
del 2555 (che si riferisce ai
La successione nei contratti è un fenomeno più ampio del trasferimento dell’azienda:
non riguarda perciò solo i contratti che hanno per oggetto il godimento di beni aziendali, ma
opera anche per ogni altro contratto stipulato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa,
attuando, in tal modo, una più generale sostituzione dell’acquirente dell’azienda nelle
posizioni contrattuali dell’imprenditore alienante.
CONTRATTO DI LAVORO
Art 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.
“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano [..]”.
Lo scopo della norma è evitare di spezzare l’unità economica dell’impresa e, quindi,
l’attitudine produttiva.
comprometterne legislative sono l’art 2610 per cui, salvo patto contrario, l’acquirente
Altre specifiche applicazioni
dell’azienda e l’art 132 della legge sul diritto d’autore, per
subentra nel contratto di consorzio,
cui l’acquirente dell’azienda editoriale stipulati dall’alienante.
subentra nei contratti di edizione
CONTRATTI AZIENDALI E CONTRATTI DI IMPRESA
Tra i “contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda vengono in considerazione:
Da un lato, i CONTRATTI AZIENDALI in senso stretto, quelli cioè che hanno per oggetto
godimento, da parte dell’imprenditore, di beni aziendali non suoi.
il
Dall’altro lato, i l’imprenditore e
CONTRATTI DI IMPRESA, quelli che attengono ai rapporti fra
l’imprenditore e gli
i fornitori, i contratti di somministrazione delle materie prime, quelli fra utenti
dell’impresa (es l’organizzazione dell’attività
contratti di appalto), e quelli che riguardano
d’impresa (es. contratti con gli agenti di commercio, i commissionari, i concessionari, ecc).
L’illimitata possibilità di escludere la successione nei contratti di cui al 2558 vale solo
per i “contratti di impresa”, per i “contratti aziendali”:
e non anche la successione in questi
è una conseguenza ulteriore del trasferimento dell’azienda, ma ne è parte integrante.
ultimi non
Se si esclude la successione in un contratto attinente al godimento di un bene aziendale
essenziale all’organizzazione aziendale non si avrà “trasferimento di azienda”, ma si dovrà
parlare di “trasferimento di singoli beni aziendali”.
L’immobile può essere un “bene aziendale” quando si pone, rispetto all’impresa, come
immediato strumento produttivo (es. l’albergo rispetto all’impresa alberghiera), ma il più delle
“l’involucro” dell’azienda, l’ambiente che la ospita (es. opificio industriale):
volte esso è solo contratto di locazione dell’immobile è un contratto di impresa
in questo secondo caso, il
e non aziendale, pertanto potrà esserne esclusa la successione e aversi comunque una
vicenda traslativa qualificabile come “trasferimento di azienda”. 19
SUPERFLUITÀ DEL CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO
L’art 1406 permette, in generale, la cessione del contratto, ma richiede, a protezione
dell’autonomia individuale, la necessità del consenso del contraente ceduto.
disciplina legislativa dell’azienda:
A questo principio generale deroga la la successione
nei contratti si attua, a norma dell’art 2558, indipendentemente dal consenso del terzo
contraente. POTRÀ “RECEDERE
IL TERZO CONTRAENTE dal contratto entro 3 mesi dalla notizia
2
del trasferimento, ma solo “se sussiste una giusta causa”, che dovrà provare (2558 ),
“salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante” (es. se l’identità o le qualità personali
dell’imprenditore alienante erano state determinanti del consenso del terzo contraente, ciò
gli permetterà di recedere). il posto alle ragioni dell’impresa: l’interesse tutelato è
Qui le ragioni della proprietà cedono
quello dell’imprenditore a che non si disperda l’attitudine produttiva dell’impresa.
A tutela della proprietà (soprattutto immobiliare), la Cassazione negava che fra i “contratti
stipulati per l’esercizio dell’azienda” di cui al 2558 potesse essere incluso il contratto di
locazione dell’immobile in cui è situata l’azienda: a dirimere il conflitto è intervenuta una legge
del 78 che dispone che “il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione
purché venga insieme ceduta o locata l’azienda”.
anche senza il consenso del locatore,
L’oggetto della protezione legislativa si sposta così dalla proprietà all’impresa.
Il subingresso dell’acquirente nei contratti di impresa tuttavia, se non può essere
intercorso fra l’alienante e
impedito dal terzo contraente, può essere escluso per patto
l’acquirente: l’art 2558 essere “pattuito
ammette infatti che possa diversamente”.
I CONTRATTI PERSONALI
La successione nei contratti incontra un limite: essa è esclusa per quei contratti che,
nonostante siano stati stipulati per l’esercizio dell’impresa, abbiano carattere personale.
tutt’altro che facile:
Identificare questi contratti è esempi ne sono i contratti stipulati per una
consulenza stabile di un esperto tributari, o per l’opera di uno psicologo libero professionista
(c.d. psicologo di fabbrica). Tali contratti sono personali in quanto poggiano sulla fiducia che
si ripone in quel determinato professionista.
non si può dire che sono “contratti personali”,
Non si potrebbe però generalizzare: come
tali intrasmissibili all’acquirente dell’azienda, quelli comunemente definiti come contratti
intuitu personae (in cui rilevano le qualità personali dei contraenti: es. contratti di agenzia,
di commissione, di spedizione).
La serie di “contratti personali” di cui al