L’OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI COMPIERE L’OPERA
L’obbligazione fondamentale dell’appaltatore consiste nel garantire il risultato promesso. Ciò comporta,
salvo diverso accordo tra le parti o usi contrari, anche l’impegno a fornire i materiali necessari all’esecuzione
(art. 1658 c.c., richiamato anche dall’art. 1178 c.c.). Se invece la materia è fornita dal committente,
l’appaltatore resta comunque responsabile per eventuali danni all’opera causati da difetti della materia
stessa, se non li ha segnalati.
L’opera o il servizio devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità concordate tra le parti; se queste non
sono specificate, valgono le regole dell’arte, cioè gli standard tecnici e professionali comunemente
riconosciuti nel settore. La responsabilità tecnica dell’esecuzione grava sempre sull’appaltatore, che opera
in autonomia e con propria organizzazione.
Anche quando il committente fornisce un progetto o impartisce istruzioni (anche tramite un direttore dei
lavori), l’appaltatore resta tenuto ad usare la dovuta competenza professionale. Deve quindi non solo
eseguire quanto previsto, ma anche segnalare eventuali errori o carenze nel progetto o nelle istruzioni
ricevute, soprattutto se questi possono compromettere il buon esito dell’opera.
IL TERMINE DI ESECUZIONE
L’opera deve essere conclusa entro il termine pattuito. Se non è stato fissato un termine, questo sarà
determinato in base alla natura e alla complessità della prestazione e, in caso di disaccordo tra le parti, potrà
essere stabilito dal giudice (art. 1183 c.c.). È frequente che nel contratto sia previsto un sistema di penali a
carico dell’appaltatore in caso di ritardo (art. 1382 c.c. e seguenti). 57
CONTROLLI DEL COMMITTENTE
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori mentre sono in corso e verificarne la
regolarità, ma non è obbligato a farlo. La mancata vigilanza non comporta per lui la perdita di diritti (art.
1662, comma 1, c.c.).
Se si accorge che l’opera non viene eseguita secondo contratto o regola d’arte, può fissare un termine
entro cui l’appaltatore deve correggersi, e avvertire che, se non lo farà, il contratto sarà considerato risolto
(art. 1662, comma 2, c.c.). Questa procedura costituisce una forma speciale di risoluzione anticipata del
contratto per inadempimento, simile alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), ma con due differenze: può
operare anche per inadempimenti lievi e prima della scadenza del termine finale di esecuzione.
LE VARIANTI ALL’OPERA
Un aspetto importante riguarda le modifiche dell’opera rispetto a quanto originariamente previsto nel
contratto. Il codice civile regola in modo distinto le varianti:
Variazioni unilaterali dell’appaltatore, che non sono ammesse salvo approvazione o ratifica del
committente (art. 1659 c.c.).
Variazioni concordate tra le parti, ammesse liberamente.
Variazioni necessarie, cioè rese indispensabili da circostanze impreviste, da eseguire previa
comunicazione al committente (art. 1660 c.c.).
Variazioni ordinate dal committente, che l’appaltatore è tenuto a eseguire entro certi limiti
(art. 1661 c.c.).
Il regime delle varianti consente una certa flessibilità contrattuale, ma solo se le modifiche restano
compatibili con l’equilibrio economico del contratto e con i limiti imposti dalla legge.
2.2.1 VERIFICA, COLLAUDO, ACCETTAZIONE E CONSEGNA DELL’OPERA
Poiché l’appaltatore è tenuto a un risultato, diventa essenziale accertare se l’opera o il servizio siano stati
eseguiti correttamente. Per questo, la fase conclusiva dell’appalto ha un ruolo centrale: serve a verificare
la conformità dell’opera rispetto a quanto pattuito e, di conseguenza, stabilire se il committente debba
pagare il prezzo. In mancanza di accordi specifici, si applicano le regole generali del codice civile (art. 1665
c.c.).
VERIFICA E COLLAUDO
La verifica consiste in un insieme di controlli tecnici e materiali per accertare che l’opera sia conforme al
contratto. Il collaudo è il risultato della verifica, formalizzato in una dichiarazione con cui il committente
riconosce (o nega) che l’opera sia stata realizzata correttamente. La natura giuridica del collaudo è discussa:
secondo alcuni è un atto ricognitivo (di accertamento), per altri una semplice dichiarazione di scienza.
ACCETTAZIONE E CONSEGNA
Dopo la verifica, il committente può:
accettare l’opera senza riserve,
accettarla con riserva,
oppure rifiutarla.
L’accettazione è una manifestazione di volontà con cui il committente decide di ricevere l’opera. Può essere
espressa, ma anche tacita o presunta per legge. Alla accettazione segue la consegna, cioè il trasferimento
del possesso e della disponibilità materiale dell’opera al committente. Fino a quel momento, il bene è nella
detenzione dell’appaltatore, che può agire in reintegrazione (art. 1168 c.c.) anche contro il committente,
se gli viene sottratto senza titolo.
EFFETTI GIURIDICI 58
Le norme cercano un equilibrio tra l’interesse del committente a verificare prima di pagare e quello
dell’appaltatore a ricevere il compenso senza attese ingiustificate. Il codice stabilisce:
il diritto del committente a eseguire la verifica prima della consegna (art. 1665, comma 1),
ma anche l’obbligo di farla subito, appena l’appaltatore lo mette in condizione (comma 2).
Se il committente non esegue la verifica senza giustificato motivo, o non ne comunica l’esito in tempo, si
presume per legge un’accettazione presunta (comma 3). Anche il ricevere l’opera senza fare riserve
costituisce accettazione tacita (comma 4).
L’accettazione – in qualsiasi forma – ha effetti rilevanti:
il rischio di perimento o deterioramento dell’opera passa al committente (art. 1673 c.c.),
si trasferisce la proprietà dell’opera (nei casi previsti),
nasce il diritto del committente alla consegna,
matura il diritto dell’appaltatore al pagamento del prezzo (salvo patti diversi, art. 1665, comma
5),
viene esclusa la responsabilità dell’appaltatore per vizi noti o riconoscibili dal committente
(art. 1667, comma 1).
2.3 LE OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE
PAGAMENTO DEL PREZZO E REVISIONE PER DIFFICOLTÀ SOPRAVVENUTE
L’obbligo principale del committente è il pagamento del prezzo. In genere, il prezzo viene stabilito dalle
parti, ma il contratto resta valido anche se non è fissato in anticipo: in tal caso, si applicano criteri suppletivi,
basati su tariffe, usi o, in mancanza, su valutazione del giudice (art. 1657 c.c.).
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO
Il prezzo può essere:
a corpo (o a forfait): un importo unico per l’intera opera,
a misura: un corrispettivo per ogni unità di lavoro o materiale impiegato (ad esempio, euro al
metro quadrato).
In assenza di un accordo diverso, il prezzo va pagato al momento dell’accettazione dell’opera (art. 1665,
comma 5), oppure per ogni partita conclusa (art. 1666). Per i contratti continuativi o periodici, valgono le
regole della somministrazione (artt. 1677 e 1562 c.c.).
RISCHIO ECONOMICO E REVISIONE DEL PREZZO
L’appaltatore sopporta il rischio economico dell’appalto, cioè il rischio di non coprire i costi di esecuzione
con il prezzo pattuito. Questo rischio può derivare sia da errori di valutazione iniziali, sia da eventi imprevisti
che fanno aumentare i costi.
Il codice civile attenua tale rischio con una disciplina speciale, diversa da quella dell’eccessiva onerosità
sopravvenuta (art. 1467 c.c.). L’art. 1664 c.c. regola due situazioni specifiche che non portano alla
risoluzione del contratto, ma danno diritto alla revisione del prezzo o a un equo compenso:
1. Aumento o diminuzione dei costi
Se, per cause imprevedibili, si verificano variazioni nei costi dei materiali o della manodopera
superiori al 10% del prezzo pattuito, la parte interessata (appaltatore o committente) può
chiedere una revisione del prezzo limitata alla parte eccedente il 10% (art. 1664, comma 1).
Ad esempio, se il prezzo concordato è 200.000 euro e i costi salgono da 150.000 a 180.000,
l’appaltatore potrà chiedere solo 10.000 euro in più (l’eccedenza oltre i 20.000, pari al 10% di
59
200.000).
Attenzione: l’appaltatore in mora non ha diritto alla revisione.
2. Difficoltà di esecuzione impreviste
3. Se emergono ostacoli gravi all’esecuzione dovuti a cause non previste dalle parti (ad esempio,
problemi geologici, idrici o simili), che rendono la prestazione molto più onerosa, l’appaltatore
può ottenere un equo compenso (art. 1664, comma 2).
È discusso se queste cause debbano essere solo non previste o anche oggettivamente
imprevedibili, e se siano rilevanti anche eventi umani esterni (come scioperi, provvedimenti
dell’autorità, o fatti del committente non imputabili).
L’equo compenso non deve coprire l’intero sovraccosto né includere il guadagno, ma serve a compensare
parzialmente l’aggravio, secondo un criterio di equa ripartizione dell’onere tra le parti.
2.4 INCIDENZA DEI RISCHI E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO
Nel contratto di appalto, i rischi rilevanti sono due: quelli che incidono sull’esecuzione dell’opera e quelli
che riguardano l’opera già eseguita. La disciplina varia in base al momento in cui il rischio si verifica e alle
sue cause.
IMPOSSIBILITÀ DI ESECUZIONE
Se l’opera diventa impossibile da realizzare per cause sopravvenute e non imputabili alle parti, il contratto
può sciogliersi in base ai principi generali dell’impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 e 1464 c.c.).
Quando l’impossibilità è totale, il contratto si risolve automaticamente e l’eventuale prezzo già pagato va
restituito. Se invece l’impossibilità è parziale, l’appaltatore ha diritto al pagamento solo per la parte
dell’opera già eseguita e utile al committente, in proporzione al prezzo complessivo (art. 1672 c.c.).
Se invece l’impossibilità era già presente al momento del contratto, il contratto stesso è nullo (artt. 1346 e
1418 c.c.). Questo avviene, ad esempio, se manca un’autorizzazione edilizia necessaria per costruire un
immobile.
PERIMENTO O DETERIORAMENTO DELL’OPERA
Il rischio di perdita o danneggiamento dell’opera prima dell’accettazione (o prima che il committente sia
in mora nella verifica) è regolato dall’art. 1673 c.c. In questi casi, se il perimento non dipende da colpa di
ness
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