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Elementi di procedura civile

Lezione 1: fonti del diritto processuale civile

Il diritto processuale civile regola il processo civile (disciplina dunque quei procedimenti attraverso i quali lo Stato esercita la funzione giurisdizionale); in questa disciplina quindi si intersecano aspetti di diritto privato e aspetti di diritto pubblico: il processo è lo strumento con cui lo Stato esercita la funzione giurisdizionale che ha come scopo risolvere le controversie che sorgono tra i soggetti dell’ordinamento.

Fonti del diritto processuale civile

Dove si trovano le norme che regolano la materia:

  • Codice di procedura civile: è entrato in vigore nel 1942; è la fonte principale ed è diviso in 4 libri, di cui una parte generale e una specifica, come si vedrà meglio in seguito.
  • Codice civile: costituiscono i capisaldi soprattutto gli articoli 2907 (riguarda il principio della domanda), 2908 (domanda di tutela costitutiva) e 2909 (riguarda il giudicato sostanziale); nel Codice civile si trovano le norme su cui si fonda tutta la tutela giurisdizionale civile e questo evidenzia la strettissima correlazione tra il diritto processuale civile e il diritto civile sostanziale (diritto privato), che sono due materie diverse, ma collegate in modo strettissimo.
  • Leggi speciali: alcuni procedimenti speciali sono disciplinati in apposite leggi (ad esempio le procedure concorsuali sono disciplinate dalla procedura fallimentare, il divorzio dalla legge sul divorzio…); recentemente, con il decreto 150/2011, il legislatore ha compiuto un riordino e una semplificazione dei procedimenti speciali disciplinati in leggi speciali (che un tempo erano moltissimi), riconducendo tendenzialmente la disciplina di questi procedimenti a 3 modelli fondamentali che sono i 3 procedimenti di cognizione piena disciplinati dal Codice di procedura civile: processo ordinario di cognizione, processo del lavoro e il processo sommario (non è importante ricordarli, basta ricordare il decreto e il suo obiettivo).
  • Principi costituzionali e sovranazionali: per i principi sovranazionali ci si riferisce alla CEDU (nello specifico all’art. 6) e per i principi costituzionali ovviamente ci si riferisce alla Costituzione (nello specifico art. 24, diritto di azione, 25, principio del giudice naturale, e 111, giurisdizione e processo), mentre gli articoli da 101 a 111 riguardano l’ordinamento giurisdizionale e quindi indirettamente vanno a colpire anche il processo civile; la Costituzione è una fonte di rango superiore e quindi le disposizioni costituzionali prevalgono sul Codice di procedura civile, tuttavia quando è stata introdotta la Costituzione non ha stravolto il Codice di procedura civile che era stato costituito prima (ha seguito molti dei concetti già presenti nel codice perché era ispirato a valori liberali, cosa che non è successa col Codice penale che era fortemente autoritario).

Vediamo ora i principali articoli della Costituzione in ambito della procedura civile.

Principi costituzionali

Art. 24 Costituzione

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Il comma 1 è il diritto d’azione: la Costituzione garantisce, a fronte del riconoscimento di un certo diritto da parte del diritto sostanziale, che sia garantito anche il diritto a rifarsi ad un giudice per tutelare questo diritto o interesse legittimo da parte di ogni singolo avente diritto.

Questa norma è il parametro in base al quale valutare la legittimità costituzionale di quelle norme di legge ordinaria che in qualche modo ostacolano la tutela giurisdizionale; un’ipotesi molto discussa di ostacolo alla tutela giurisdizionale è il fenomeno della giurisdizione condizionata: con questa espressione si fa riferimento alla introduzione di specifiche condizioni per l’instaurazione di un processo e quindi all’imposizione del compimento di specifiche attività preliminari rispetto all’introduzione del processo.

Queste attività preliminari nella maggior parte dei casi consistono nel ricorso ad organi “filtro” che tentano di concludere amichevolmente la controversia sorta tra le parti.

Talvolta invece c’è un altro tipo di giurisdizione condizionata che prevede il ricorso ad organi che tendono alla risoluzione della controversia per via amministrativa.

Questa questione dell’ammissibilità della giurisdizione condizionata è tornata alla ribalta negli ultimi tempi quando si è previsto l’obbligo di un tentativo di mediazione tra le parti (obbligo di provare a trovare un accordo amichevole senza andare in giudizio), prima di avviare il processo, per la maggior parte delle controversie civili (d.lgs. 28/2010), come per tutte le controversie in tema di diritti reali, di locazione…

Quindi se le parti, prima di iniziare il processo, non si presentano davanti ad un mediatore per provare a trovare un accordo, il giudice deve dare un termine alle parti per compiere in quel momento un tentativo di mediazione.

Un altro esempio di giurisdizione condizionata introdotta recentemente nel nostro ordinamento è la cosiddetta negoziazione assistita, che è una particolare procedura a scopo conciliativo, di cui sono protagonisti gli avvocati difensori delle parti, che rende obbligatoria per tutte le controversie di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (navi e barche) e per tutte quelle controversie in cui si chiede il pagamento di una somma di denaro fino a 50.000 euro: in tutti questi casi deve esserci una negoziazione assistita tra le parti e anche in questo caso se il giudice rileva che non c’è stata deve dare un termine per farlo.

La Corte Costituzionale ritiene che le forme di giurisdizione condizionata siano legittime a seconda dello scopo per cui sono state introdotte: perché siano ritenute legittime è necessario che lo scopo perseguito dal legislatore sia quello di favorire la migliore amministrazione della giustizia e in quest’ottica ha dichiarato nel tempo legittimi tutti i tentativi di conciliazione obbligatoria; inoltre questi sistemi non precludono il ricorso al processo nel caso in cui non si trovi un accordo.

Questo comma è importante anche perché sottointende altri principi come il divieto delle parti di farsi giustizia da sé (divieto di autotutela) e il divieto per il giudice di attivarsi d’ufficio (divieto di iniziativa giurisdizionale officiosa), per cui il giudice si dovrà attivare soltanto su domanda di una delle parti.

Il comma 2 sancisce il diritto di difesa, che viene ripreso anche nell’art. 111 comma 2 (che prevede il diritto al contraddittorio) e nell’art. 101 del Codice di procedura civile; da un punto di vista soggettivo il diritto di difesa spetta prima di tutto al convenuto in giudizio nei confronti dell’attore (quest’ultimo è colui che agisce in giudizio proponendo una domanda nei confronti dell’altra parte, convenuto), ma in realtà il diritto di difesa/contraddittorio spetta anche all’attore che potrà replicare alle difese del convenuto.

Riassumendo quindi il diritto di difesa o diritto di contraddittorio spetta a tutte le parti in giudizio sia nei rapporti reciproci, ma anche nel rapporto con il giudice: si dice infatti che la proposizione della domanda dà luogo al rapporto giuridico processuale che è un rapporto trilaterale tra le parti coinvolte e il giudice.

Un esempio importante di esplicazione del principio di diritto al contraddittorio che riguarda il rapporto tra le parti e il giudice è l’art. 101 comma 2 del Codice di procedura civile; infatti questa norma prevede che il giudice non possa basare la propria decisione su una questione che abbia rilevato di propria iniziativa (situazione rilevata d’ufficio), senza aver prima consentito alle parti di prendere posizione e argomentare la propria posizione: ad esempio supponiamo che durante un processo in cui una parte ha chiamato in causa l’altra per un mancato pagamento, il giudice si accorga che in realtà il contratto è nullo perché aveva ad oggetto un immobile che in realtà non esisteva.

Bisogna sapere che l’eccezione di nullità del contratto può essere rilevabile d’ufficio (quindi il giudice può sollevare questa questione officiosamente senza che sia una delle parti a eccepire il rischio) e quindi il giudice a questo punto è obbligato a segnalare alle parti questa questione e a concedere alle parti delle memorie per argomentare riguardo l’aspetto della nullità del contratto (di solito non si può “uscire” dagli argomenti per cui è stato avviato il giudizio) e solo in seguito il giudice deciderà come concludere la causa, magari rigettando la domanda iniziale perché si basa su un contratto nullo; il giudice non potrebbe invece rilevare la nullità e rigettare la domanda senza dare la possibilità alle parti di argomentare perché se così facesse il giudice emetterebbe una cosiddetta sentenza “a sorpresa” o “della terza via” e sarebbe una sentenza nulla.

Anche questo comma sottointende altri principi come il diritto delle parti a farsi assistere professionalmente nel processo da un avvocato (diritto delle parti alla difesa tecnica), anzi questo si potrebbe dire che è un obbligo di essere assistiti in processo da un professionista (come previsto dall’art. 24 comma 3 della Costituzione, che prevede anche il diritto ad avere un legale anche per i meno abbienti: è lo Stato che gli paga le spese legali, prima invece si obbligavano gli avvocati alla difesa gratuita di questi soggetti).

In questo comma è sottointeso anche il principio della parità delle armi, previsto anche dall’art. 111 comma 2 della Costituzione e richiamante il principio di eguaglianza sostanziale, secondo cui un eventuale trattamento processuale differenziato fra le parti del processo (attore e convenuto), per essere legittimo, deve essere ragionevole, cioè giustificato da un’obiettiva disparità di posizione tra le parti: un esempio è la disciplina dell’onere della prova nei procedimenti di tutela contro le discriminazioni; infatti, in linea generale chi afferma in giudizio un fatto ha anche l’onere di dimostrarlo, ma nel caso della normativa sulle discriminazioni si prevede invece che colui che si ritenga vittima di un atto discriminatorio (es.: lavoratore discriminato dal titolare per il suo credo religioso…) possa semplicemente affermare i fatti costitutivi della sua pretesa e spetterà invece alla controparte (nel caso dell’esempio il datore di lavoro) dimostrare l’assenza della discriminazione; c’è quindi un’inversione dell’onere della prova a tutela e vantaggio della parte che è ritenuta più debole nel processo.

Il principio del contraddittorio ha una valenza non solo soggettiva, ma anche oggettiva nel senso che è ritenuto anche un elemento indispensabile proprio perché il processo, attraverso questo confronto ideologico tra le parti, possa pervenire all’accertamento dei fatti e quindi ad un esito il più possibile giusto (in altre parole “sentendo entrambe le campane” si è nella miglior posizione per esprimere un giudizio).

Art. 25 Costituzione

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Sancisce il principio del giudice naturale (o principio della precostituzione del giudice).

Il comma 1 prevede che i criteri di stabilimento del giudice che deciderà una certa controversia siano stabiliti dalla legge prima dell’inizio del processo; in realtà ci si riferisce all’Ufficio giudiziario competente (per materia e territorio), non alla singola persona fisica che deve decidere, infatti sarà poi il presidente del tribunale a stabilire il giudice “fisico” in base a delle tabelle.

Art. 111 Costituzione

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Da questa norma si desume innanzitutto la garanzia del giusto processo, che è anche sancita nella già citata CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) che prevede il diritto ad un processo “equo”, mentre il legislatore italiano prevede un processo “giusto”.

Per processo giusto si intende innanzitutto quel processo che rispetta, dal punto di vista procedurale, alcune garanzie, molte delle quali previste dai commi successivi dell’art. 111, come il diritto di difesa, diritto al contraddittorio, diritto di imparzialità del giudice, diritto alla ragionevole durata del processo…

Per processo giusto si intende anche che deve aspirare a pervenire all’accertamento dei fatti il più possibile veritiero e deve quindi portare ad un esito il più possibile conforme al diritto sostanziale (il processo deve essere giusto dal punto di vista della giustizia della decisione); tuttavia ovviamente purtroppo è un principio che può essere tendenziale: solo da questo punto di vista si parla di verità processuale e verità materiale proprio per indicare che il processo aspira sì a pervenire ad un accertamento dei fatti quanto più possibile veritiero, ma d’altra parte il processo conosce anche delle limitazioni di vario genere (ad esempio che il giudice può indagare e basarsi solo sugli ambiti per cui le parti sono andate in processo, non su altri…) e quindi spesso c’è una discrasia tra la verità processuale accertata nel processo e la verità materiale.

L’art. 111 comma 1 sancisce anche la riserva di legge: il giusto processo deve essere regolato dalla legge per cui le disposizioni di diritto processuale si trovano soltanto in norme di legge (non atti regolamentari o discrezione del giudice).

Tuttavia si tratta di una riserva di legge relativa perché è chiaro che determinati aspetti della disciplina processuale siano lasciati al libero comportamento del giudice che si baserà sulle caratteristiche del singolo processo: questo riguarda principalmente la tutela sommaria, infatti se si considera il processo ordinario di cognizione (che come si vedrà è il processo civile per eccellenza) la legge disciplina le forme processuali in modo analitico, tendenzialmente tutte le forme processuali sono già previamente disciplinate in modo analitico dalla legge e per questo si parla di prefigurazione legislativa integrale dello svolgimento processuale.

Diversamente appunto nelle forme di tutela sommaria la legge si limita tendenzialmente a una “cornice” di leggi (principi), ma lasciando al giudice una maggiore discrezionalità nel confezionare in concreto la disciplina del procedimento.

Il comma 2 dell’art. 111 invece sancisce i già citati diritti di difesa, al contraddittorio, di terzietà e imparzialità del giudice e poi introduce il principio della ragionevole durata del processo.

È un tema molto attuale per la Cassazione perché in Italia i processi durano troppo: il problema della durata dei processi è in realtà strutturale perché il processo è un procedimento (un insieme di attività) e questo per essere portato a termine richiede necessariamente un certo tempo) e maggiori sono le garanzie processuali da garantire e più durerà il processo.

D’altra parte chi agisce in giudizio ha diritto ad una tutela rapida anche perché una sentenza che arrivasse troppo tardi potrebbe essere inutile.

La polemica

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CD94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Widmann Paola.
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