ELEMENTI DI PROCEDURA CIVILE
LEZIONE 1 FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Il diritto processuale civile regola il processo civile (disciplina dunque quei
procedimenti attraverso i quali lo Stato esercita la funzione giurisdizionale), in questa
disciplina quindi si intersecano aspetti di diritto privato e aspetti di diritto pubblico: il
processo è lo strumento con cui lo Stato esercita la funzione giurisdizionale che ha
come scopo risolvere le controversie che sorgono tra i soggetti dell’ordinamento.
FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (dove si trovano le norme che regolano la
materia):
1) Codice di procedura civile: è entrato in vigore nel 1942; è la fonte principale ed
diviso in 4 libri di cui una parte generale e una specifica, come si vedrà meglio in
seguito. 2907
2) Codice civile: costituiscono i capisaldi soprattutto gli articoli (riguarda il
principio della domanda)), 2908 domanda di tutela costitutiva) 2909
(riguarda la e
giudicato sostanziale);
(riguarda il nel Codice Civile si trovano le norme su cui si fonda
tutta la tutela giurisdizionale civile e questo evidenzia la strettissima correlazione tra il
diritto processuale civile e il diritto civile sostanziale (diritto privato) che sono due
materie diverse, ma collegate in modo strettissimo.
3) Leggi speciali: alcuni procedimenti speciali sono disciplinati in apposite leggi (ad
esempio le procedure concorsuali sono disciplinate dalla procedura fallimentare, il
divorzio dalla legge sul divorzio…); recentemente il decreto 150/2011 il legislatore ha
compiuto un riordino e una semplificazione dei procedimenti speciali disciplinati in
leggi speciali (che un tempo erano moltissimi) riconducendo tendenzialmente la
disciplina di questi procedimenti a 3 modelli fondamentali che sono i 3 procedimenti di
cognizione piena disciplinati dal Codice di procedura Civile: processo opinabile
sommario di cognizione, processo del lavoro e il processo sommario (NON E’
IMPORTANTE RICORDARLI, basta ricordare il decreto il suo obiettivo).
4) Principi costituzionali e sovranazionali: per i principi sovranazionali ci si
riferisce alla CEDU (nello specifico all’art.6) e per i principi costituzionali ovviamente ci
(diritto di azione), (principio del
si riferisce alla Costituzione (nello specifico art.24 25
giudice naturale) (giurisdizione e processo
e 111 ), mentre gli articoli da 101 a 111
riguardano l’ordinamento giurisdizionale e quindi indirettamente vanno a colpire anche
il processo civile); la Costituzione è una fonte di rango superiore e quindi le
disposizioni costituzionali prevalgono sul Codice di procedura civile, tuttavia quando è
stata introdotta la Costituzione non ha stravolto il Codice di procedura civile che era
stato costituito prima (ha seguito molti dei concetti già presenti nel codice perché era
ispirato a valori liberali, cosa che non è successa col Codice Penale che era fortemente
autoritario).
Vediamo ora i principali articoli della Costituzione in ambito della procedura civile.
PRINCIPI COSTITUZIONALI
Art.24 Costituzione:
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Il comma 1 è il diritto d’azione: la Costituzione garantisce, a fronte del
sia garantito
riconoscimento di un certo diritto da parte del diritto sostanziale, che
anche il diritto a rifarsi ad un giudice per tutelare questo diritto o interesse legittimo
da parte di ogni singolo avente diritto.
Questa norma è il parametro in base al quale valutare la legittimità costituzionale di
quelle norme di legge ordinaria che in qualche modo ostacolano la tutela
giurisdizionale, un ipotesi molto discussa di ostacolo alla tutela giurisdizionale è il
fenomeno della giurisdizione condizionata: con questa espressione si fa riferimento
alla introduzione di specifiche condizioni per l’instaurazione di un processo e quindi
all’imposizione del compimento di specifiche attività preliminari rispetto
all’introduzione del processo.
Queste attività preliminari nella maggior parte dei casi consistono nel ricorso ad organi
“filtro” che tentano di concludere amichevolmente la controversia sorta tra le parti.
Talvolta invece c’è un altro tipo di giurisdizione condizionata che prevedono il ricorso
ad organi che tendono alla risoluzione della controversia per via amministrativa.
Questa questione dell’ammissibilità della giurisdizione condizionata è tornata alla
ribalta negli ultimi tempi quando si è previsto l’obbligo di un tentativo di mediazione
tra le parti (obbligo di provare a trovare un accordo amichevole senza andare in
giudizio), prima di avviare il processo, per la maggior parte delle controversie civili
(dlgs 28/2010) come per tutte le controversie in tema di diritti reali, di locazione…
Quindi se le parti prima di iniziare il processo non si presentano davanti ad un
mediatore per provare a trovare un accordo, il giudice deve dare un termine alle parti
per compiere in quel momento un tentativo di mediazione.
Un altro esempio di giurisdizione condizionata introdotta recentemente nel nostro
negoziazione assistita
ordinamento è la così detta che è una particolare procedura a
scopo consolidativo, di cui sono protagonisti gli avvocati difensori delle parti, che
rende obbligatoria per tutte le controversie di risarcimento del danno da circolazione
di veicoli e natanti (navi e barche) e per tutte quelle controversie in cui si chiede il
pagamento di una somma di denaro fino a 50’000 euro: in tutti questi casi deve
esserci una negoziazione assistita tra le parti e anche in questo caso se il giudice
rileva che non c’è stata deve dare un termine per farlo.
La Corte Costituzionale ritiene che le forme di giurisdizione condizionata siano
perché sia ritenuto
legittime a seconda dello scopo per cui sono stati introdotti:
legittimo è necessario che lo scopo perseguito dal legislatore sia quello di favorire la
migliore amministrazione della giustizia e in quest’ottica ha dichiarato nel tempo
legittimi tutti i tentativi di conciliazione obbligatoria; inoltre questi sistemi non
precludono il ricorso al processo nel caso in cui non si trovi un accordo.
Questo comma è importante anche perché sottointende altri principi come il divieto
delle parti di farsi giustizia da sé (divieto di autotutela) e il divieto per il giudice di
attivarsi d’ufficio (divieto di iniziativa giurisdizionale officiosa) per cui il giudice si
dovrà attivare soltanto su domanda di una delle parti.
Il comma 2 sancisce il diritto di difesa che viene ripreso anche nell’art.111 comma 2
diritto al contraddittorio)
(che prevede il e nell’art. 101 del Codice di Procedura Civile;
al convenuto
da un punto di vista soggettivo il diritto di difesa spetta prima di tutto
in giudizio nei confronti dell’attore attore)
(quest’ultimo è colui che agisce ( in giudizio
convenuto)),
proponendo una domanda nei confronti dell’altra parte ( ma in realtà il
diritto di difesa/contraddittorio spetta anche all’attore che potrà replicare alle difese
del convenuto.
Riassumendo quindi il diritto di difesa o diritto di contraddittorio spetta a tutte le parti
in giudizio sia nei rapporti reciproci, ma anche nel rapporto con il giudice: si dice infatti
che la proposizione della domanda dà luogo al rapporto giuridico processuale che è un
rapporto trilaterale tra le parti coinvolte e il giudice.
Un esempio importante di esplicazione del principio di diritto al contraddittorio che
riguarda il rapporto tra le parti e il giudice è l’art.101 comma 2 del Codice di Procedura
il giudice non possa basare la propria
Civile, infatti questa norma prevede che
decisione su una questione che abbia rilevato di propria iniziativa (situazione rilevata
d’ufficio), senza aver prima consentito alle parti di prendere posizione e argomentare
la propria posizione: ad esempio supponiamo che durante un processo in cui una parte
ha chiamato in causa l’altra per un mancato pagamento, il giudice si accorga che in
realtà il contratto è nullo perché aveva ad oggetto un immobile che in realtà non
esisteva; bisogna sapere che l’eccezione di nullità del contratto può essere rilevabile
d’ufficio (quindi il giudice può sollevare questa questione officiosamente senza che sia
una delle parti eccepire il rischio) e quindi il giudice a questo punto è obbligato a
segnalare alle parti questa questione e di concedere alle parti delle memorie per
argomentare riguardo l’aspetto della nullità del contratto (di solito non si può “uscire”
dagli argomenti per cui è stato avviato il giudizio) e solo in seguito i giudice deciderà
come concludere la causa, magari rigettando la domanda iniziale perché si basa su un
contratto nullo, il giudice non potrebbe invece rilevare la nullità e rigettare la domanda
senza dare la possibilità alle parti di argomentare perché se così facessi il giudice
emetterebbe una così detta sentenza “a sorpresa” o “della terza via” e sarebbe una
sentenza nulla.
Anche questo comma sottointende altri principi come il diritto delle parti a farsi
assistere professionalmente nel processo da un avvocato (diritto delle parti alla
difesa tecnica), anzi questo si potrebbe dire che è un obbligo di essere assistiti in
processo da un professionista (come previsto dall’art.24 comma 3 della Costituzione,
che prevede anche il diritto ad avere un legale anche per i meno abbienti: è lo stato
che gli paga le spese legali, prima invece si obbligavano gli avvocati alla difesa
gratuita di questi soggetti); in questo comma è sottointeso anche il principio della
parità delle armi, previsto anche dall’art.111 comma 2 della Costituzione e
richiamante il principio di eguaglianza sostanziale, secondo cui un eventuale
trattamento processuale differenziato fra le parti del processo (attore e convenuto) per
essere legittimo deve essere ragionevole , cioè giustificato da un obiettiva disparità di
posizione tra le parti: un esempio è la disciplina dell’onere della prova nei
procedimenti di tutela contro le discriminazioni, infatti in linea generale chi afferma in
giudizio un fatto ha anche l’onere di dimostrarlo, ma nel caso della normativa sulle
discriminazioni si prevede invece che colui che si ritenga vittima di un atto
discriminatorio (ES: lavoratore discriminato dal titolare per il suo credo religioso…)
possa semplicemente affermare i fatti costitutivi della sua pretesa e spetterà invece
alla controparte (nel caso dell’esempio il datore di lavoro) dimostrare l’assenza della
discriminazione; c’è quindi un’inversione dell’onere della prova a tutela e vantaggio
della parte che è ritenuta più debole nel processo.
Il principio del contraddittorio ha una valenza non solo soggettiva, ma anche
oggettiva nel senso che è ritenuto anche un elemento indispensabile proprio perché
il processo, attraverso questo confronto ideologico tra le parti, possa pervenire
all’accertamento dei fatti e quindi ad un esito il più possibile giusto (in altre parole
“sentendo entrambe le campane” si è nella miglior posizione per esprimere un
giudizio).
Art.25 Costituzione:
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge.
Sancisce il principio del giudice naturale (o principio della precostituzione del
giudice).
Il comma 1 prevede che i criteri di stabilimento del giudice che deciderà una certa
prima
controversia siano stabiliti dalla legge dell’inizio del processo (in realtà ci si
riferisce all’Ufficio giudiziario competente (per materia e territorio), non alla singola
persona fisica che deve decidere, infatti sarà poi il presidente del tribunale a stabilire il
giudice “fisico” in base a delle tabelle).
Art.111 Costituzione
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la
sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete
se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione
è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Da questa norma si desume innanzitutto la garanzia del giusto processo che è
anche sancita nella già citata CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) che
prevede il diritto ad un processo “equo”, mentre il legislatore italiano prevede un
processo “giusto”.
Per processo giusto si intende innanzitutto quel processo che rispetta, dal punto di
vista procedurale, alcune garanzie, molte delle quali previste dai commi successivi
dell’art.111, come il diritto di difesa, diritto al contraddittorio, diritto di imparzialità del
giudice, diritto alla ragionevole durata del processo…
Per processo giusto si intende anche che deve aspirare a pervenire all’accertamento
dei fatti il più possibile veritiero e deve quindi portare ad un esito il più possibile
conforme al diritto sostanziale (il processo deve essere giusto dal punto di vista della
giustizia della decisone); tuttavia ovviamente purtroppo è un principio che può essere
tendenziale: verità processuale verità
solo da questo punto di vista si parla di e
materiale proprio per indicare che il processo aspira sì a pervenire ad un accertamento
dei fatti quanto più possibile veritiero, ma d’altra parte il processo conosce anche delle
limitazioni di vario genere (ad esempio che il giudice può indagare e basarsi solo gli
ambiti per cui la parti sono andate in processo, non su altri…) e quindi spesso c’è una
discrasia tra la verità processuale accertata nel processo e la verità materiale.
L’art.111 comma 1 sancisce anche la riserva di legge: il giusto processo deve essere
regolato dalla legge per cui le disposizioni di diritto processuale si trovano soltanto in
norme di legge (non atti regolamentari o discrezione del giudice).
Tuttavia si tratta di una riserva di legge relativa perché è chiaro che determinati
aspetti della disciplina processuale siano lasciati al libero comportamento del giudice
che si baserà sulle caratteristiche del singolo processo: questo riguarda
principalmente la tutela sommaria, infatti se si considera il processo ordinario di
cognizione (che come si vedrà è il processo civile per eccellenza) la legge disciplina
le forme processuale in modo analitico, tendenzialmente tutte le forme processuali
sono già previamente disciplinati in modo analitico dalla legge e per questo si parla di
prefigurazione legislativa integrale dello svolgimento processuale.
Diversamente appunto nelle forme di tutela sommaria la legge si limita
tendenzialmente una “cornice” di leggi (principi), ma lasciando al giudice una
maggiore discrezionalità nel confezionare in concreto la disciplina del procedimento.
Il comma 2 dell’art.111 invece sancisce i già citati diritti di difesa, al contraddittorio,
di terzietà e imparzialità del giudice e poi introduce il principio della ragionevole
durata del processo.
E’ un tema molto attuale per la Cassazione perché in Italia i processi durano troppo: il
problema della durata dei processi è in realtà strutturale perché il processo è un
procedimento (un insieme di attività e questo per essere portato a termine richiede
necessariamente un certo tempo) e maggiori sono le garanzie processuali da garantire
e più durerà il processo.
D’altra parte chi agisce in giudizio ha diritto ad una tutela rapida anche perché una
sentenza che arrivasse troppo tardi potrebbe essere inutile.
La polemic
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Elementi di diritto e procedura civile, Prof. Caterina Raffaele, libro consigliato Elementi di diri…
-
Riassunto esame Elementi di diritto e procedura civile, Prof. Caterina Raffaele, libro consigliato Elementi di diri…
-
Riassunto esame di procedura civile - il processo ordinario di cognizione
-
Riassunto esame Procedura civile, Prof. Villata Stefano Alberto, libro consigliato Procedura civile, Caratta, Mandr…