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LITISPENDENZA
La litispendenza è il caso in cui una certa domanda giudiziale che è stata già proposta
dinanzi ad un certo giudice (ed il cui procedimento sia ancora pendente) sia riproposta
litispendenza è la convissione in contemporanea di cause
a un altro giudice e quindi la
identiche; siccome sarebbe inefficiente e inutile portare avanti due cause identiche, il
nostro ordinamento prevede il divieto di litispendenza e allo stesso tempo l’assenza di
litispendenza è un presupposto processuale (una condizione di decidibilità della causa
nel merito) che il giudice deve appurare prima di andare ad occuparsi del merito.
In particolare la legge dispone sia il giudice adito per secondo, il quale appunto rileva
una situazione di litispendenza, a rigettare questa seconda domanda in rito: a fronte
di ciò la domanda viene dichiarata inammissibile per litispendenza.
Questo vale anche a livello europeo e internazionale, infatti la litispendenza italiana è
disciplinata dall’art,39 del Codice di Procedura Civile, quella europea è disciplinata dal
regolamento 1215 del 2012 e quella internazionale dalla legge 218 del 1995.
Un altro prospetto disciplinato in maniera uniforme a livello europeo e internazionale è
il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere: come si è visto oggi a livello
europeo è previsto un sistema di riconoscimento automatico delle sentenze, in
particolare il regolamento 1215/2012 dell’UE ha reso automatico, oltre al
riconoscimento dell’efficacia d’accertamento della sentenza, anche il riconoscimento
dell’efficacia esecutiva.
Questo significa che la sentenza emessa in uno degli stati membri può essere
utilizzata come titolo d’accertamento inconvertibile e con titolo esecutivo in qualunque
altro stato dell’Unione Europea senza necessità di alcun procedimento strumentale.
ex post:
C’è un rimedio, ma è soltanto cioè la parte che ritenga che non sussistono i
presupposti per il riconoscimento o l’istituzione all’estero può instaurare un apposito
differimento di cognizione per far accertare che quel presupposto non esisteva.
LEZIONE 4 COMPETENZA
E’ una delle condizioni di decidibilità della causa nel merito relativa alla figura del
giudice. la misura della giurisdizione attribuita a ciascun giudice
Per competenza si intende
(intesa come Ufficio giudiziario) all’interno del plesso giurisdizionale cui egli
appartiene.
In altre parole la competenza è ciò che consente di individuare all’interno di un
determinato ordinamento giudiziario nazionale lo specifico giudice a cui la domanda
va proposta.
In questa sede ci si occuperà solo della competenza in materia civile.
I criteri attraverso i quali il legislatore italiano ripartisce le controversie/affari giudiziari
civili sono 3:
- Materia
- Valore
- Territorio
Il criterio di competenza per materia e per valore distribuiscono la competenza in
senso verticale (cioè i criteri di competenza per materia e per valore distribuiscono la
competenza tra i diversi tipi di uffici giudiziari di primo grado previsti dal nostro
ordinamento, cioè tra giudice di pace e tribunale), si parla in questo caso di
distribuzione della competenza verticale perché il giudice di pace si colloca idealmente
in una posizione “idealmente” sotto ordinata rispetto al tribunale nel senso che gli
sono attribuite le controversie di minor rilievo e inoltre il tribunale è giudice d’appello
(di 2° grado) nei confronti delle pronunce del giudice di pace; mentre il criterio di
competenza per territorio opera invece in senso orizzontale perché consente di
individuare, tra gli Uffici dello stesso tipo dislocati sul territorio italiano, qual è lo
specifico tribunale che deve decidere della controversia. funzionale:
La dottrina ha individuato poi un quarto criterio detto la competenza
funzionale indica principalmente la competenza basata sul grado e cioè designa i
giudici che sono investiti della funzione di impugnazione; talvolta si parla di
competenza funzionale anche per indicare alcune attribuzioni interne all’ufficio
giudiziario (si pensi a determinati compiti che sono attribuiti specificamente al
Presidente del tribunale).
Ma si deve ricordare che la competenza funzionale indica innanzitutto le
competenze basate sul grado, cioè implica le funzioni di impugnazione attribuite a
determinati uffici giudiziali: a questo proposito si deve ricordare che gli Uffici giudiziari
italiani competenti in materia civile si collocano in una “piramide ideale” che vede alla
base (giudice di primo grado) il giudice di pace seguito dal tribunale, la Corte
d’Appello (giudice di secondo grado per il tribunale) e il tribunale stesso (che è giudice
d’appello per il giudice di pace) e al vertice si trova la Corte di Cassazione che è unica
e ha sede a Roma.
*CRITERI DI COMPETENZA VERTICALE: la materia e il valore e distribuiscono la
competenza tra i diversi tipi di Uffici giudiziari competenti in materia civile (il Giudice
di Pace e il tribunale); il Giudice di Pace è un magistrato onorario (non togato, quindi
non reclutato attraverso un concorso di magistratura e che non ha un contratto di
lavoro a tempo indeterminato) competente per i processi di minor importanza; la
competenza del giudice di pace è disciplinato dall’art.7 in cui sono indicate le materie
che spettano al giudice di pace talvolta in via esclusiva, talvolta in combinazione con
un criterio di valore.
La competenza del tribunale è invece disciplinata all’articolo 9 e tendenzialmente è
una competenza residuale nel senso che il tribunale è competente per quelle
controversie non espressamente attribuite dalla legge al giudice di pace; l’art.9 indica
poi alcune materie di competenza esclusiva del tribunale.
Il riparto delle competenze tra giudice di pace e tribunale è stato oggetto di una
recente riforma che ha interessato tutta la magistratura onoraria (sia dal punto di visti
organizzativo che della disciplina processuale): con questa riforma del 2017 (avrà
effetto solo dal 2021) si è peraltro intervenuti sulla sfera di competenza del Giudice di
Pace estendendola a discapito del tribunale; l’intento di questa riforma è ancora una
volta quello di rende più efficiente l’amministrazione della giustizi e in questo caso il
legislatore ha ritenuto di farlo sgravando il tribunale di una parte del loro carico di
lavoro (attribuiti al giudice di pace), lo strumento scelto dal legislatore per questa
riforma è stato molto criticato perché il legislatore nell’estendere in maniera massiccia
le competenze del Giudice di Pace non lo ha al tempo stesso adottato delle risorse
adeguate.
Il riparto delle competenze tra Giudice di Pace e tribunale è disciplinato dall’articolo 7
il giudice di pace è competente per
del Codice diProcedura Civile dove si stabilisce che
le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro (per effetto
quando dalla legge non sono
della riforma questa soglia sarà elevata a 30'000 euro),
attribuite alla competenza di altro giudice, e per le cause di risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia
non superi ventimila euro (la riforma porterà questo limite a 50'000 euro).
I successivi dell’articolo 7 indicano le materie di competenza esclusiva del Giudice di
Pace a prescindere quindi da alcun limite di valore (se si vuole leggerle per curiosità,
ma non è necessario conoscerle) e con la riforma queste materie sono aumentate.
il tribunale è
L’articolo 9 invece, che sancisce le competenze del tribunale, dice che
competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (Giudice di
ed è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e
Pace)
tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici,
per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore
indeterminabile.
Con riferimento alle ipotesi di competenza basata anche su criteri di valore devono
essere presi in considerazione i criteri di calcolo del valore della controversia (bisogna
tener conto di quelle disposizioni che indicano i criteri per determinare il valore della
causa anche ai fini della competenza) contenuti negli articoli da 10 a 17: è sufficiente
ai
ricordare la regola generale, contenuta nell’articolo 10 comma 1, che prevede che
fini della competenza per materia, il valore si determina in base alla domanda
dell’attore e, più precisamente, in base al valore dell’oggetto della domanda (si vedrà
che l’oggetto tipico della domanda giudiziale è il bene della vita in ordine al quale
viene richiesta la tutela giurisdizionale: se si chiede per esempio la condanna al
pagamento di una somma di denaro l’oggetto della domanda è proprio la somma di
denaro di cui si chiede il pagamento); quindi di regola il valore della domanda coincide
col valore del diritto fatto valere, così come prospettato dall’attore, mentre non hanno
alcun rilievo le difese del convenuto o quanto il giudice stabilirà con la sentenza (si
immagini che Tizio instauri una causa contro Caio per un incidente d’auto e chieda un
risarcimento di 40'000 euro: essendo che ora il limite per la competenza del giudice di
pace è di 20'000 euro, la causa sarà di competenza del Tribunale anche se la
controparte sostenga che il danno da rimborsare è di soli 5000 euro o se il giudice
nella sentenza giunga a ritenere che il danno è quantificabile in 10'000 euro).
L’art.14 prevede una particolare regola per il calcolo del valore delle controversie
aventi ad oggetto denaro o beni mobili, ma per l’esame basta leggere la slide 9.
*CRITERI DI COMPETENZA ORIZZONTALE: sono i criteri di competenza per territorio
che ripartisce la competenza tra diversi Giudici di Pace o diversi Tribunali (quindi enti
di pari livello).
Mirano a distribuire la competenza tra i vari uffici giudiziari dello stesso tipo dislocati
sul territorio italiano.
Tra i criteri di competenza per territorio si devono distinguere i fori generali dai fori
speciali.
Foro generale:
- è quello applicabile, in linea di principio, a qualunque controversia; è
determinato in base ad un principio di secondo cui l’attore che instaura una
controversia lo deve fare nel luogo in cui si trova il convenuto (il ragionamento è dato
che l’attore è il soggetto che “va a disturbare la quiete” del convenuto la controversia
si deve svolgere nel luogo dov