Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA PROVA DOCUMENTALE
Gli artt.2699 ss. cc disciplinano la prova documentale, prova precostituita che fa ingresso nel processo attraverso la sua
produzione ad opera delle parti. Secondo la definizione di Carnelutti, il documento, a differenza della testimonianza,
non è un atto, bensì una cosa che fa conoscere un fatto; un mezzo obbiettivo di rappresentazione di un fatto.
Particolare rilievo come prove documentali assumono l'atto pubblico e la scrittura privata, ma quando si parla in
generale di documenti si fa solitamente riferimento a tutti gli oggetti materiali (fotografie, filmati, nastri magnetici, etc.)
idonei a fornire la rappresentazione di un fatto a chi li osserva, e perfino a oggetti non rappresentativi, in quanto
fungano da fonte di prova e come tali siano materialmente prodotti in giudizio (ad esempio il campione di una merce
contraffatta, in una causa di concorrenza sleale).
• L’atto pubblico è definito dall'art.2699 cc come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato . Non è dunque
sufficiente che un soggetto sia un pu perché i documenti che redige (con le richieste formalità) sia no atti pubblici: ma è
necessario anche che sia fornito di funzione certificante. Qualora poi egli non rispetti l'ambito territoriale della sua
funzione o le norme che regolano la forma dell'atto, questo non può valere co me atto pubblico, ma se è stato
sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata (art.2702)
L'atto pubblico ha efficacia di prova legale (art.2700 cc) della provenienza del documento dal pu che lo ha redatto, e
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pu attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti "fino a
querela di falso", cioè fintanto che una parte non contesti formalmente la autenticità del documento sotto uno dei profili
indicati proponendo una apposita domanda (querela di falso), che, secondo l'orientamento dominante, ha la particolarità
di avere ad oggetto un fatto: la falsità di un documento. Si parla di falso
- materiale se l'atto pubblico non è genuino (nella sua totalità oppure solo parzialmente) perché è stato alterato.
- ideologico se invece riporta dichiarazioni che non sono state rese o diverse da quelle effettivamente rese, o, più in
generale, fatti che non sono avvenuti in presenza del pu che lo ha redatto.
La querela di falso può essere proposta - per far venir meno l'efficacia di prova legale di un atto pubblico (e anche di
una scrittura privata riconosciuta o considerata tale dalla legge: art.2702 cc) - sia in via principale, sia in via incidentale
durante il processo in corso (artt.221 ss. c.p.c). La competenza esclusiva per decidere sulla querela di falso è del
tribunale (art.9 c.p.c): se essa è proposta in via incidentale durante un processo d'appello (art.355) o davanti al gdp
(art.313), questo, sempre che il giudice a quo ritenga il documento contestato rilevante per la decisione e la querela
ammissibile, verrà necessariamente sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza sul falso, con assegnazione di
un termine perentorio per la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale. Se la querela di falso viene invece
proposta in via incidentale in un processo pendente davanti al tribunale, il giudice istruttore (o il giudice unico) deve
chiedere alla parte che ha prodotto il documento se intenda comunque avvalersene (art.222, interpello). Se la risposta è
1) negativa, il documento non potrà più essere usato nel processo, ove non potrà più avere alcuna efficacia probatoria
(salva la possibilità di avvalersene in altri diversi giudizi; e di proporre querela di falso in via principale, senza tuttavia
che la relativa sentenza possa avere efficacia nel processo in corso)
2) affermativa, il giudice, se ritiene rilevante il documento e ammissibile la querela procederà all'istruzione della causa
avente ad oggetto la falsità del documento, sospendendo, fino al passaggio in giudicato della sentenza sul giudizio
incidentale di falso, la trattazione delle domande la cui decisione dipenda dall'esito di quest'ultimo (artt.225 e 227). Si
ritiene che la decisione sulla querela di falso abbia efficacia erga omnes essendo un processo a contenuto oggettivo.
Prima di procedere all’istruzione del giudizio di falso, gli artt.221 co.2 e 222 demandano implicitamente al giudice della
causa principale di verificarne l'ammissibilità, per evitare querele pretestuose, volte a lucrare l'effetto sospensivo. Nella
domanda, che deve essere proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, infatti, devono essere indicati gli
elementi (cioè le ragioni) e le prove della falsità: se mancano o risultano prima facie carenti o evidentemente infondate,
il giudice dovrà negare l’autorizzazione alla presentazione della querela (art.222), dichiarandola inammissibile, con un
provvedimento che per forma e procedura seguirà per analogia il regime delle pronunce istruttorie della causa principale
47
Sulla querela decide sempre il collegio, cui la decisione può esserne rimessa indipendentemente dal merito (art.225), in
deroga a quanto dispone l'art.189, co.2. Ai sensi dell'art.226, se il collegio accerta la falsità del documento impugnato
dispone, in base all'attuale art.537 cpp, "la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso (e non
rischino di essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento) la ripristinazione, la
rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita . La
sentenza tuttavia non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato formale (art.227): in tal caso infatti non è
applicabile l'art.282. Contrariamente alla sentenza di accoglimento, il rigetto della querela non sembra poter configurare
un accertamento negativo della falsità del documento avente efficacia erga omnes.
Nell’atto pubblico si possono considerare separatamente
- l'estrinseco: l'autenticità dell'atto, la sua provenienza dal pu che lo ha formato (atto pubblico) o la provenienza delle
dichiarazioni da chi lo ha sottoscritto (scrittura privata)
- l'intrinseco: la verità delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pu attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
L'atto pubblico offre la piena prova dell’estrinseco, non dell’intrinseco, per cui la prova della falsità del contenuto delle
dichiarazioni può essere fornita con qualunque mezzo istruttorio, mentre anche per negare di aver reso le dichiarazioni
contenute nell'atto pubblico è necessaria la querela di falso, perché altrimenti il giudice è tenuto a ritenerle come rese.
• La scrittura privata (a differenza dell'atto pubblico, non definita dal cc), è un documento scritto recante una
sottoscrizione, che consente di attribuire la paternità del documento a colui che lo ha sottoscritto. La scrittura privata fa
piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da chi l'ha sottoscritta
(art.2702 cc), ma solo se la scrittura (la sottoscrizione) sia stata espressamente riconosciuta dalla parte contro cui il do -
cumento è prodotto oppure sia legalmente considerata come riconosciuta. Si ha riconoscimento
- espresso quando la parte contro la quale viene prodotta in giudizio affermi di esserne effettivamente l'autrice.
- tacito (art.215, co.1) quando la parte contro cui è prodotta sia contumace (ma v.art.293, co.3), oppure ometta di
disconoscerne la sottoscrizione entro la prima udienza o difesa successiva alla sua produzione.
L'art.2703 cc dispone poi che si ha per riconosciuta anche la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale del fatto che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza da un soggetto di cui ha previamente verificato l'identità. Se la parte
contro cui la scrittura viene prodotta disconosce tempestivamente la propria sottoscrizione (artt.214 e 215 c.p.c); la parte
che ha prodotto il documento può rinunciare ad avvalersene, e allora il processo prosegue senza che il giudice ne possa
tenere conto; altrimenti, ha l'onere di proporre istanza di verificazione (art.216 c.p.c). Come la querela di falso, anche il
procedimento di verificazione della scrittura privata ha ad oggetto l'accertamento di un fatto: la genuinità della
sottoscrizione. Esso può svolgersi in via incidentale (art.216, co.1), o principale, se la parte dimostra di avervi interesse
(art.216, co.2). Se al termine del procedimento di verificazione la genuinità della scrittura viene negata, il documento
non potrà avere alcuna efficacia probatoria in relazione alla sua provenienza da chi l'ha sottoscritta. Se invece la sua
genuinità viene affermata, si avrà un vero e proprio accertamento sul punto. Vi è chi ritiene che contro la (sola) scrittura
verificata non si possa proporre querela di falso, in quanto la decisione di verificazione avrebbe un oggetto identico,
anche se speculare, a quello della querela, e quindi sussisterebbe l'impedimento di un precedente giudicato.
L’ intrinseco della scrittura privata è liberamente valutabile dal giudice ma, se la scrittura privata contiene l'ammissione
di un fatto sfavorevole all'autore del documento (è parte del processo), sarà la prova di una confessione (stragiudiziale).
L'art.2704 dispone che la data della scrittura privata della quale non sia autenticata la sottoscri zione - e che quindi non
rechi la certificazione di un pubblico ufficiale circa il momento della sua sottoscrizione - non è certa e computabile
rispetto ai terzi (rispetto alla scrittura) se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno in cui si sia veri-
ficato un altro fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento.
La norma elenca una serie di ipotesi (non tassative) di fatti dotati di questa efficacia; per lo più eventi luttuosi (o
peggio), avvenuti i quali è impossibile ritenere ragionevolmente che il documento sia stato sottoscritto in un momento
successivo: in tali ipotesi, comprese quelle non espressamente previste, la data della scrittura opponibile anche ai terzi è
quella dell'evento.
È invalsa nella prassi la tendenza a ritenere che sia "certa e opponibile ai terzi" la data indicata nel timbro postale
riportato sui fogli che contengono una scrittura privata. In realtà la data del documento in questo caso è quanto di più
incerto si possa