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C) ASSUNZIONE DELLE PROVE
Quando vengono ammesse prove costituende, si procede alla loro assunzione. Ex art. 183, con l'ordinanza
il giudice fissa l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
con cui ammette le prove,
Art. 184 Udienza di assunzione:
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dall'art. 183 comma 7, il giudice istruttore procede all'assunzione
dei mezzi di prova ammessi. Sembrerebbe che tutte le prove vadano assunte in una sola udienza, ma non è
così: di fatto, l'assunzione delle prove continua a svolgersi in diverse udienze, spesso distanziate nel tempo.
Art. 188 Attività istruttoria del giudice
Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al
collegio per la decisione a norma dell'art. 189.
Art. 202 Tempo, luogo e modo dell'assunzione
Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il
tempo, il luogo e il modo dell'assunzione. Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne
differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo
Art. 203 Assunzione fuori dalla circoscrizione del tribunale
1) Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a
procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del
tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso. → c.d. prova delegata, la quale si assume con le
modalità ordinarie, integrate dalle disposizioni dei commi seguenti (off topic ---> non sembra impo ma boh):
[2) Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e
l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
3) Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio
ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio,
anche se l'assunzione non è esaurita. 4) Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a
mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.]
Art. 204 Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani → caso in cui la prova va assunta all'estero
Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse
per via diplomatica. Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore
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delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare. Per l'assunzione dei mezzi di
prova e la prosecuzione del giudizio, il giudice pronuncia i provvedimenti ex art. 203 ultimi 3 commi.
Art. 205 Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'art. 203, pronuncia
con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
Art. 206 Assistenza delle parti all'assunzione
Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi
(anziché tramite difensori come di norma)
di prova. → rispetto del contraddittorio. La presenza delle parti è però puramente passiva.
Art. 207 Processo verbale dell'assunzione
Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice. Il verbale è un
sunto che il giudice detta al cancelliere, riformulando sinteticamente ciò che è stato detto (quindi è opera del
giudice). Esso fa piena prova fino a querela di falso, dunque il suo contenuto è vincolante per le parti e il
giudice, il quale non potrà basare la decisione su risultanze diverse non documentate.
Le dichiarazioni di parti e testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante (per evitare
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno
abusi del giudice).
della parte e del testimone.
Art. 208 Decadenza dall'assunzione
Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o
(all'udienza appositamente fissata)
proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra
parte presente non ne chieda l'assunzione. → questa decadenza riguarda solo le prove soggette ad iniziativa
di parte, non quelle disposte d'ufficio dal giudice; inoltre essa può intervenire anche qualora la prova sia
stata parzialmente assunta, nel qual caso resta pienamente efficace la parte validamente esperita.
La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha
pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza,
quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.
Art. 209 Chiusura dell'assunzione
Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o
(con ordinanza)
quando, dichiarata la decadenza di cui all'art. 208, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli
ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.
Con la chiusura dell'assunzione, si chiude la fase istruttoria; in passato a questo punto il giudice doveva
fissare una nuova udienza di trattazione, ma oggi si passa direttamente alla precisazione delle conclusioni.
Potrebbe essere necessario che determinate prove siano acquisite senza aspettare che giunga il momento
fisiologico della loro assunzione. Ciò avviene in questi casi:
se esiste un fondato motivo per temere che vengano a mancare testimoni la cui deposizione si
• audizione anticipata a futura memoria
prevede necessaria in una causa futura, se ne può chiedere l'
accertamenti tecnici preventivi = verifica dello stato di luoghi o della condizione di cose/persone
• consulenza tecnica preventiva
•
Queste prove vengono assunte senza il vaglio di ammissibilità e rilevanza, il quale però verrà effettuato in
seguito nel giudizio, prima di consentire l'ingresso ai verbali di tali prove. Comunque, anche in sede di
istruzione preventiva, l'assunzione delle prove avviene a norma degli artt. 202 ss. o di quelli che disciplinano
specificamente i singoli mezzi di prova.
D) VALUTAZIONE DELLE PROVE
Al fine di prendere una decisione finale, il giudice deve prendere in considerazione tutte le prove dedotte e
prodotte dalle parti o quelle disposte d'ufficio. In particolare, l'enunciato relativo ad un fatto della causa è
provato se il giudice ritiene che vi siano elementi tali da farlo apparire razionalmente giustificato.
Bisogna distinguere: a) qualora vi siano prove legali, non si ha una vera valutazione del giudice, perché egli
è tenuto a considerare come vero il fatto oggetto della prova; b) qualora invece vi siano prove libere, quindi
entri in gioco il libero convincimento del giudice, si ha una valutazione vera e propria.
Art. 116 Valutazione delle prove
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga
altrimenti → in linea generale, può determinare discrezionalmente l'efficacia di ogni singola prova.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno ex art. 117 (cioè durante
, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in
l'interrogatorio non formale)
generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Il convincimento del giudice, pur non essendo vincolato da norme giuridiche, non è arbitrario: deve essere
comunque razionale e controllabile. Quanto all'individuazione dei criteri oggettivi di ragione che il giudice
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deve applicare, in ogni caso è necessario il rigore nel ragionamento sui fatti, nella formulazione delle ipotesi
da verificare, nell'individuazione delle inferenze e nel controllo sull'attendibilità delle conclusioni. Si è così
giunti all'individuazione di alcuni criteri generali:
1. critica della prova → controllo sulla credibilità della singola fonte che costituisce il mezzo di prova
(credibilità del teste, autenticità del documento): bisogna stabilire se quella determinata prova sia
abbastanza attendibile da supportare razionalmente l'ipotesi sul fatto
2. valutazione complessiva delle prove → una volta stabilito il grado di attendibilità delle singole prove,
si opera una valutazione complessiva: il giudice stabilisce se sullo stesso fatto prevalgono le prove
positive o negative, o se vi siano prove sufficienti per affermare l'esistenza di quel fatto.
Quindi il giudice, tramite questo procedimento, può convincersi che i fatti della causa siano razionalmente
provati. Però la decisione sulle prove deve essere anche controllabile, quindi il giudice deve giustificarla
opportunamente nella motivazione della sentenza.
Opera il criterio della probabilità prevalente = è considerato vero l'enunciato che è più probabile del suo
contrario e di ogni altro enunciato relativo al medesimo fatto.
L'onere della prova non provato,
Se, al termine della valutazione, qualche fatto principale della causa risulta la controversia non
può essere decisa applicando le norme sostanziali. Ciò accade quando:
su un fatto non sono state dedotte prove o quelle dedotte sono state escluse (inammissibili e irrilev.)
– l’assunzione delle prove ammesse è fallita e ha prodotto risultati non utili
– le prove sono state assunte ma non risultano sufficiente a fondare un giudizio sulla verità del fatto;
– le prove assunte dimostrano che il fatto non si è verificato.
–
In questi casi, poiché il giudice non può rinunciare alla decisione, la controversia si risolve sulla base dei
criteri che disciplinano l'onere della prova → essi servono ad individuare quale parte avrebbe dovuto
provare il fatto, e a determinare le conseguenze della mancato prova in capo ad essa.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Art. 2697 cc:
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda.
Regola generale: quando un fatto non viene provato, il giudice deve rigettare la domanda o l'eccezione che
si fondano su esso, dichiarando la soccombenza della parte che ha proposto tale domanda o eccezione.
L'onere della prova ripartisce tra le parti le conseguenze della mancata prova dei fatti. Poiché tale regola fa
riferimento a ciò che ogni parte dovrebbe provare per evitare la socc