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In tutti questi casi, si prescinde dai normali presupposti dell’adozione e in particolare si prescinde dallo stato di

abbandono del minore; si ammette l’adozione anche da parte di un soggetto non coniugato e si allentano i

vincoli legati all’età dell’adottante (si richiede solo chi abbia almeno 18 anni più dell’adottando).

Sul piano degli e?etti, l’adozione in casi particolari si di?erenzia dall’adozione piena perché non recide i rapporti

con la famiglia d’origine. Tutte le normali regole sulla adozione sono inadatte quando il minore, orfano, sia stato

accolto da parenti oppure quando volerlo adottare se il marito di sua madre —> non ha senso essere

particolarmente selettivi quanto i requisiti per l’adozione e ovviamente non avrebbe senso che l’adozione

facesse venir meno i rapporti di parentela esistenti.

In presenza di un minore orfano e portatore di handicap il legislatore ha inteso deliberatamente allargare le

maglie per favorire il più possibile l’adozione non sempre agevole di minori disabili.

Per quanto riguarda la lettera D) costituisce una clausola quasi aperta che ha consentito nel tempo diverse

sperimentazioni applicative. Originariamente la formula della “constatata impossibilità” è stata scritta pensando

a quelle situazioni nelle quali è improbabile reperire coppie disposte a un’adozione piena, ad esempio un minore

stato di abbandono ma grandicello caratterialmente di?icile e problematico. In seguito, l’impossibilità è stata

intesa anche come impossibilità “ di diritto”, ovvero quando il minore non può essere adottato secondo le regole

dell’adozione piena anche se l’adozione è ritenuta rispondere al suo interesse. In questo senso, si possono

citare due importanti applicazioni:

La prima è costituita da una prassi adottata dai tribunali che viene definita adozione mite —> nelle

è situazioni di semi abbandono in cui la famiglia del minore è insu?iciente rispetto ai suoi bisogni, ma ha

comunque un ruolo positivo, si fa ricorso prima all’a?idamento e poi all’adozione in casi particolari da

parte della famiglia a?idataria, in modo da non interrompere ogni ogni rapporto giuridico e di fatto con i

genitori e con altri parenti

La seconda applicazione riguarda le coppie omosessuali. Bisogna ricordare che anche dopo la legge del

è 20 maggio 2016 numero 76 sulle unioni civili, l’adozione è stata esclusa dal legislatore. Tale scelta, stata

tuttavia in qualche modo superata dalla giurisprudenza che ammesso la possibilità di un’adozione in

casi particolari secondo l’ex articolo 44 lett d) quando si tratti di dare veste giuridica al rapporto già

instaurato con la coppia omosessuale; già instaurato, si noti, spesso fin dal concepimento attraverso

tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita, che la legge italiana tuttora riserva alle “coppie di

maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi” (art. 5, legge 19 febbraio 2004, n. 40). In questo

caso, l’adozione in casi particolari finisce per essere utilizzata per fini diversi da quelli che 27

ordinariamente si riconnettono all’idea di adozione: si tratta, infatti, di una sorta di legittimazione ex

post di un progetto procreativo coltivato fuori dai limiti attualmente stabiliti dal nostro legislatore.

Capitolo 6

1.L’interdizione e l’inabilitazione prima dell’introduzione dell’amministratore di sostegno

Nel nostro ordinamento esistono tre istituti volti alla protezione del maggiorenne incapace:

- L’interdizione

- L’inabilitazione

- L’amministrazione di sostegno

Fino al 2004 esistevano solo l’interdizione e l’inabilitazione.

L’interdizione riguardava e riguarda coloro che “ si trovavano in condizioni di abituali infermità di mente che li

rende incapaci di provvedere ai propri interessi”(articolo 414 c.c.). l’interdizione comporta la totale perdita della

capacità legale di agire, con essa viene nominato un tutore che la cura della persona dell’interdetto, lo

rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Esistono però alcuni alcuni atti, ovvero i cosiddetti atti

personalissimi, che possono essere compiuti in prima persona e non per mezzo di un rappresentante: questi

sono il matrimonio e il testamento. Di conseguenza, l’interdetto per infermità di mente non può contrarre

matrimonio ed è incapace di testa e neppure il tutore può sostituirlo in questi atti. Questa completa e traumatica

rimozione della vita sociale sociale e giuridica storicamente finito quel dissuadere molte famiglie dal

promuovere l’interdizione anche in casi in cui essa sarebbe stata chiaramente giustificabile.

D’altra parte, esiste un’ampia fascia di soggetti per così dire borderline che non sono riconducibili alla fattispecie

designata per l’interdizione e per i quali la disciplina dell’interdizione appariva troppo drastica —> a questi

soggetti sembrerebbe meglio corrispondere la fattispecie che dà luogo all’inabilitazione. Ai sensi dell’articolo

415 c.c. possono essere inabilitati: “ il maggiore di età in infermo di mente, lo stato del quale non è talmente

grave da far luogo all’interdizione” ma anche “coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande

alcoliche o stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici” e infine “ il sordomuto e il

cieco della nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione su?iciente”

L’istituto dell’inabilitazione appare rivolto alla protezione del patrimonio delle famiglie più che non alla cura

dell’inabilitato. Essa comporta la nomina di un curatore: il soggetto inabilitato può compiere tutti gli atti che non

eccedono l’ordinaria amministrazione, per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessario il consenso

del curatore.

È evidente però che la persona che ha di?icoltà nella gestione della propria vita quotidiana ha bisogno in molti

casi di una persona che lo rappresenti negli atti di ordinaria amministrazione, molto più che di una persona che

ha semplicemente un potere di veto rispetto agli atti di straordinaria amministrazione. l’inabilitazione si

caratterizza come un’istituto volto alla tutela, anche nell’interesse della famiglia, di patrimonio di qualche entità

rispetto ad atti di straordinaria amministrazione, piuttosto che non ha la tutela della persona.

Questo quadro ha rivelato la propria inadeguatezza a seguito della legge del 13 maggio 1978 numero 180 —> la

legge Basaglia.

La legge muoveva da una critica radicale all’istituzione del manicomio come luogo di emarginazione e non di

cura e dall’esigenza di recuperare spazi di vita autonoma per i malati. La legge ha sottolineato che i trattamenti e

gli accertamenti sanitari sono volontari nei confronti delle persone a?ette da malattie mentali e la proposta di

trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestati in condizioni di degenza

ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche da richiedere urgenti interventi, se gli stessi non vengono

accettati dall’infermo e se non è possibile adottare tempestive di idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

A seguito di tale legge sono stati chiusi oltre 60 ospedali psichiatrici. Fino al 1978 la legge stabiliva che debbono

essere custodite e curati nei manicomi le persone a?ette da qualunque causa da alienazione mentale, quando

siano pericolose a sé o agli altri e non possono essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei

manicomi. Il soggetto ricoverato in un manicomio aveva scarse occasioni di compiere atti giuridicamente

rilevanti, non potevano sposarsi, stipulare contratti importanti o firmare assegni —> tutto ciò con la legge

Basaglia è cambiato e quest’ultima, smantellando l’ospedale psichiatrico, ha messo gli infermi nel loro 28

ambiente sociale sociale: da quel momento infatti anche i soggetti so?erenti di disturbi psichici si sono trovati a

operare in un tessuto quo quotidiano che è fatto di rapporti patrimoniali grandi e piccoli, di problemi di lavoro, di

iniziative economiche e di contatti familiari.

Da un lato, il ricorso all’interdizione sarebbe stato in contrasto con lo spirito delle riforme trasformando gli

infermi di mente, finalmente liberati dai manicomi, fantasmi completamente esclusi dal mondo del diritto.

dall’altro lato, la presenza di soggetti formalmente capaci ma a?litti da chiare di?icoltà nella gestione della

propria propria vita quotidiana, poneva problemi di di?icile soluzione rispetto alle di?icili scelte e iniziative che i

rapporti in cui ognuno di noi è coinvolto richiedono.

In questo modo è cresciuta la consapevolezza dell’esigenza di rivisitare i tradizionali istituti di protezione e il

frutto di tale dibattito è stato l’introduzione dell’amministrazione di sostegno con la legge 9 gennaio 2004

numero 6. Tale legge alla finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone

prive in tutto in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di

sostegno temporaneo o permanente. il legislatore ha scelto di non eliminare gli istituti di protezione preesistenti

ma di introdurre al fianco di essi un nuovo istituto di protezione —> questa scelta da un lato è a favore di una

tendenziale conservazione della capacità di agire del beneficiario e dall’altro, a di?erenza dell’interdizione e

dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno è disegnata su misura per il singolo beneficiario.

3.L’ amministrazione di sostegno

Ai sensi dell’articolo 404 c.c. “ la persona che, per e?etto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o

psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere

assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza

o il domicilio”.

Il giudice nel decreto con cui nomina l’amministratore di sostegno stabilisce l’oggetto dell’incarico e in

particolare quali atti l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e

quali atti il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno —> si può usare la

tradizionale distinzione tra atti di ordinaria straordinaria amministrazione ma si possono delineare anche in un

altro modo le categorie (ad esempio, tutti i contratti che comportino una spesa superiore ai 1000 €).

L’amministrazione di s

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Publisher
A.A. 2023-2024
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonias00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto e procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.