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EFFICACIA:

- ha un duplice significato

1) Efficacia in senso giuridico: è l’idoneità dell’atto giuridico a produrre i suoi effetti

giuridici (ES: una multa per eccesso di velocità è efficace solo quando la sanzione

amministrativa è stata notificata al destinatario, non prima, cioè solo da questo

momento l’atto inizia a produrre effetti giuridici (scattano i 60 giorni per pagare…); la

stessa cosa si ha per l’avviso d’accertamento)

2) Efficacia in senso economico: è la capacità di perseguire i fini assegnati

all’amministrazione; un azione è efficace se l’amministrazione riesce a raggiungere gli

obbiettivi (soddisfacimento dei bisogni della comunità) assegnateli con gli strumenti

che gli sono stati assegnati (L’azienda sanitaria è efficace se salva le vite, i vigili del

fuoco se garantiscono la sicurezza dagli incendi…).

Ovviamente per capire se si è efficaci saranno posti degli obbiettivi da raggiungere; ci

sono vari strumenti da utilizzare e l’amministrazione dovrà scegliere il mezzo migliore

per raggiungere l’obbiettivo che si era posta.

EFFICIENZA:

- l’Amministrazione deve raggiungere l‘obbiettivo con il minimo impiego

di fondi (e mezzi); negli ambiti in cui si manifestava un’inefficienza si invocava la

privatizzazione, ma non sempre le cose sono migliorate.

L’efficienza può manifestarsi almeno in 5 modi: efficienza rispetto ai mezzi (arrivo

allo stesso risultato di un altro, ma risultato impiegando meno risorse), efficienza

rispetto ai risultati (se utilizzo gli stessi mezzi di un altro, ma arrivo ad un risultato

migliore sarò efficiente), efficienza di tipo gestionale (se utilizzo delle procedure

più semplici per arrivare allo stesso risultato di un altro; un modo per raggiungere

questa efficienza è ad esempio l’informatizzazione), efficienza di scala (se un

amministrazione di livello superiore riesce a raggiungere l’obbiettivo in modo migliore;

è impensabile ad esempio che la fornitura d’energia elettrica sia una competenza dei

singoli comuni; per ottenere quest’efficienza ultimamente si tende ad accorpare molti

comuni), efficienza di gamma (capacità di gestire in forma congiunta processi

diversi, nel senso di gestire processi in forma congiunta che però sono fra di loro

diversi, ma ovviamente collegati tra loro, i quali diventano più efficienti se gestiti

assieme per il fatto che si creano delle sinergie nella gestione; ad esempio i servizi

socio-assistenziali: l’ordinamento prevede che il comune di residenza e l’azienda

sanitaria di competenza garantiscano delle visite a casa delle persone non

autosufficienti da parte delle assistenti, ovviamente potrebbe essere che un persona

abbia a casa lo stesso giorno due assistenti, per cui l’efficienza di gamma si realizzerà

quando comune e azienda sanitaria si parlano e collaborano al fine di non andare dagli

anziani lo stesso giorno).

Nel tempo al principio di buon andamento non è sempre stata data una grande

importanza per una serie di ragioni messe in luce da un parere del Consiglio di Stato

[organo che ha una funzione consultiva (rilascia pareri alle amministrazioni o alle

camere in relazione all’emanazione degli atti giuridici) e una funzione giudiziale (è un

organo di appello di giustizia amministrativa)]: l’atto presente in comunità online è un

parere, cioè il Consiglio ha applicato la sua funzione consultiva; in questo parere

risalente al 2009 il Consiglio rileva come negli anni antecedenti si stesse operando un

tentativo di sviluppare un idea di PA incentrata non solo sulla legittimità degli atti, ma

anche un amministrazione di presupposto (un’amministrazione nella quale domina il

principio del buon andamento): secondo questa impostazione l’AP non è soltanto un

apparato esecutivo della legge, ma l’amministrazione rileva dal punto di vista giuridico

anche in quanto idonea a raggiungere i risultati che gli sono affidati (in sostanza

l’amministrazione può essere accusata anche di non riuscire a raggiungere i risultati

prefissati = legittimità di risultato).

E’ importante considerare che la previsione dell’ART.97 comma 1 essendo una

previsione i livello costituzionale ha un importante valore perché non solo vincola

l’agire dell’amministrazione, ma vincola anche la disciplina legislativa della PA (il

principio di buon andamento vincola non soltanto l’agire dell’amministrazione, ma

anche la disciplina legislativa dell’attività amministrativa): il Consiglio di Stato con

questa pronuncia apre le porte al fatto che una legge che rende inefficiente una

procedura della PA sia incostituzionale. [VEDI SLIDE LEZIONE 7]

Il Consiglio di Stato prosegue dicendo che nella disciplina giuridica

dell’Amministrazione pubblica italiana è stato sempre molto difficile tradurre in regole

giuridiche ciò che è implicito da un punto di vista economico nel principio di efficienza

(infatti non sempre un abbassamento dei costi aumenta l’efficienza, serviranno altri

parametri difficili da rilevare…).

Il Consiglio di Stato prosegue dicendo che i grandi problemi nella disciplina

dell’amministrazione riguardo al principio di buon andamento stanno nel fatto che si è

generalmente interpretata l’efficienza come una conseguenza inevitabile della

legalità: dunque si riteneva che adeguandosi alla legge le amministrazioni fossero

efficienti, ma questo non sempre è vero anche per il semplice fatto che per adeguarsi

alla legge i tempi si allungano drasticamente e per questo non si può ritenere che sia

efficiente…; questo problema si è palesato quando la legislazione più recente ha

previsto che nelle Amministrazioni debbano essere annualmente indicati gli obbiettivi

dell’ufficio e dei singoli dipendenti, poi a fine periodo si verifica se quegli obbiettivi

sono stati raggiunti (obbiettivo di risultato): il problema molto spesso è la difficoltà di

definire gli obbiettivi dell’Amministrazione pubblica (ad esempio ci sono

amministrazioni che hanno individuato come obbiettivo un numero di atti realizzati, il

che è un paradosso) perché oltre la quantità conta anche la qualità e quest’ultima è

difficile da misurare.

Il Consiglio di Stato inoltre sottolinea che una dimensione importante dell’efficienza (e

di conseguenza del buon andamento) è quella di operare il miglior contemperamento

possibile (bilanciarli nel miglior modo possibile) dei vari interessi emersi nel

procedimento e per questo non basta che l’amministrazione segua la prassi

legislativa: in questo modo vengono in luce due nozioni di procedimento

amministrativo una formale (procedimento come una serie di atti) e una sostanziale

(procedimento come confronto tra interessi).

- BUONA AMMINISTRAZIONE: è un principio più ampio (ha una portata

generalizzata) rispetto al buon andamento perché si riferisce a tutti (non solo a coloro

che hanno diritto ad una prestazione); è promossa a livello Comunitario (non è un

principio Costituzionale) introdotto con l’ART.41 della Carta dei Diritti Fondamentali

dell’Unione Europea: sono previsioni che nel nostro ordinamento hanno uno spazio

autonomo e quindi è un principio generalissimo dell’Amministrazione Pubblica; da un

lato è da intendere come sana gestione finanziaria (rafforzamento dell’efficienza),

dall’altra parte la buona amministrazione è stata considerata anche dal punto di vista

la buona

del cittadino (corretto e puntuale intervento dalla PA nei suoi confronti);

amministrazione prevede che l’Amministrazione agisca in tempi brevi, in modo preciso

e puntuale, dunque esiste un dovere di correttezza nei confronti di tutti gli utenti: si

considera dunque la funzionalità dell’Amministrazione più che la sola legalità

dell’azione amministrativa (un amministrazione che agisce in ritardo viola il principio

di buona amministrazione anche se rispetta puntualmente tutte le norme che

disciplinano la sua azione).

In sostanza tutti devono essere trattati in modo imparziali ed equo: anche se non ho

diritto a ricevere un incentivo ho diritto a saperlo in breve tempo.

La buona amministrazione introdotta a livello Comunitario prevede la risposta entro

tempi ragionevoli, ma anche una serie di altri principi come il diritto di essere ascoltati

prima di vedersi negato un intervento, diritto al contraddittorio, diritto d’accesso ai

documenti amministrativi processo), obbligo di motivazione delle decisioni della

(del

PA.

Quando si parla di buona amministrazione a livello europeo la si può scomporre in due

parti:

1) Dovere di agire entro tempi ragionevoli: va ad integrare il principio italiano di buon

andamento

2) Individua i diritti dei cittadini alla buona amministrazione: riguarda il nostro

ordinamento in termini attuali perché si lega ai principi fondamentali dell’attività

amministrativa (contradittorio, trasparenza, motivazione).

A livello europeo la buona amministrazione può essere tutelata dal ricorso ad un

mediatore europeo: il cittadino può rivolgersi a lui per violazione delle norme (o

semplici regole come la buona fede, diligenza…) di buona amministrazione, il

mediatore di solito solleciterà l’amministrazione ad agire.

- TRASPARENZA: è riconosciuto dall’ART.1 della legge 341/1990 in cui si dice che tra i

principi fondamentali dell’attività amministrativa va inserito il principio di trasparenza;

agire trasparentemente significa non solo che l’amministrazione deve dare pubblicità

ai suoi atti (renderli pubblici), ma anche che quegli atti siano comprensibili dai cittadini

in modo che il cittadino sia in grado di capire perché l’amministrazione agisce così.

La trasparenza serve per installare un rapporto collaborativo tra cittadino ed

amministrazione pubblica.

Nel dlgs 33/2013 la trasparenza è definita come l’accessibilità totale degli atti e dei

documenti individuati dallo stesso decreto ed è finalizzata a consentire il controllo

generalizzato sull’attività dell’Amministrazione per prevenire fenomeno di mala

amministrazione e corruzione; nello stesso decreto si prevede che l’amministrazione

debba pubblicare tutta una serie di atti che la riguardano (ES: composizione dei

patrimoni di coloro che compongono l’ufficio, tutti i bandi di gara…); qui l’idea è

diversa dalla precedente perché non centra più nulla la collaborazione tra

amministrazione e privato, ma dipende da un sospetto verso la PA che viene in parte

“mitig

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A.A. 2017-2018
52 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CD94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bombardelli Marco.