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EFFICACIA:
- ha un duplice significato
1) Efficacia in senso giuridico: è l’idoneità dell’atto giuridico a produrre i suoi effetti
giuridici (ES: una multa per eccesso di velocità è efficace solo quando la sanzione
amministrativa è stata notificata al destinatario, non prima, cioè solo da questo
momento l’atto inizia a produrre effetti giuridici (scattano i 60 giorni per pagare…); la
stessa cosa si ha per l’avviso d’accertamento)
2) Efficacia in senso economico: è la capacità di perseguire i fini assegnati
all’amministrazione; un azione è efficace se l’amministrazione riesce a raggiungere gli
obbiettivi (soddisfacimento dei bisogni della comunità) assegnateli con gli strumenti
che gli sono stati assegnati (L’azienda sanitaria è efficace se salva le vite, i vigili del
fuoco se garantiscono la sicurezza dagli incendi…).
Ovviamente per capire se si è efficaci saranno posti degli obbiettivi da raggiungere; ci
sono vari strumenti da utilizzare e l’amministrazione dovrà scegliere il mezzo migliore
per raggiungere l’obbiettivo che si era posta.
EFFICIENZA:
- l’Amministrazione deve raggiungere l‘obbiettivo con il minimo impiego
di fondi (e mezzi); negli ambiti in cui si manifestava un’inefficienza si invocava la
privatizzazione, ma non sempre le cose sono migliorate.
L’efficienza può manifestarsi almeno in 5 modi: efficienza rispetto ai mezzi (arrivo
allo stesso risultato di un altro, ma risultato impiegando meno risorse), efficienza
rispetto ai risultati (se utilizzo gli stessi mezzi di un altro, ma arrivo ad un risultato
migliore sarò efficiente), efficienza di tipo gestionale (se utilizzo delle procedure
più semplici per arrivare allo stesso risultato di un altro; un modo per raggiungere
questa efficienza è ad esempio l’informatizzazione), efficienza di scala (se un
amministrazione di livello superiore riesce a raggiungere l’obbiettivo in modo migliore;
è impensabile ad esempio che la fornitura d’energia elettrica sia una competenza dei
singoli comuni; per ottenere quest’efficienza ultimamente si tende ad accorpare molti
comuni), efficienza di gamma (capacità di gestire in forma congiunta processi
diversi, nel senso di gestire processi in forma congiunta che però sono fra di loro
diversi, ma ovviamente collegati tra loro, i quali diventano più efficienti se gestiti
assieme per il fatto che si creano delle sinergie nella gestione; ad esempio i servizi
socio-assistenziali: l’ordinamento prevede che il comune di residenza e l’azienda
sanitaria di competenza garantiscano delle visite a casa delle persone non
autosufficienti da parte delle assistenti, ovviamente potrebbe essere che un persona
abbia a casa lo stesso giorno due assistenti, per cui l’efficienza di gamma si realizzerà
quando comune e azienda sanitaria si parlano e collaborano al fine di non andare dagli
anziani lo stesso giorno).
Nel tempo al principio di buon andamento non è sempre stata data una grande
importanza per una serie di ragioni messe in luce da un parere del Consiglio di Stato
[organo che ha una funzione consultiva (rilascia pareri alle amministrazioni o alle
camere in relazione all’emanazione degli atti giuridici) e una funzione giudiziale (è un
organo di appello di giustizia amministrativa)]: l’atto presente in comunità online è un
parere, cioè il Consiglio ha applicato la sua funzione consultiva; in questo parere
risalente al 2009 il Consiglio rileva come negli anni antecedenti si stesse operando un
tentativo di sviluppare un idea di PA incentrata non solo sulla legittimità degli atti, ma
anche un amministrazione di presupposto (un’amministrazione nella quale domina il
principio del buon andamento): secondo questa impostazione l’AP non è soltanto un
apparato esecutivo della legge, ma l’amministrazione rileva dal punto di vista giuridico
anche in quanto idonea a raggiungere i risultati che gli sono affidati (in sostanza
l’amministrazione può essere accusata anche di non riuscire a raggiungere i risultati
prefissati = legittimità di risultato).
E’ importante considerare che la previsione dell’ART.97 comma 1 essendo una
previsione i livello costituzionale ha un importante valore perché non solo vincola
l’agire dell’amministrazione, ma vincola anche la disciplina legislativa della PA (il
principio di buon andamento vincola non soltanto l’agire dell’amministrazione, ma
anche la disciplina legislativa dell’attività amministrativa): il Consiglio di Stato con
questa pronuncia apre le porte al fatto che una legge che rende inefficiente una
procedura della PA sia incostituzionale. [VEDI SLIDE LEZIONE 7]
Il Consiglio di Stato prosegue dicendo che nella disciplina giuridica
dell’Amministrazione pubblica italiana è stato sempre molto difficile tradurre in regole
giuridiche ciò che è implicito da un punto di vista economico nel principio di efficienza
(infatti non sempre un abbassamento dei costi aumenta l’efficienza, serviranno altri
parametri difficili da rilevare…).
Il Consiglio di Stato prosegue dicendo che i grandi problemi nella disciplina
dell’amministrazione riguardo al principio di buon andamento stanno nel fatto che si è
generalmente interpretata l’efficienza come una conseguenza inevitabile della
legalità: dunque si riteneva che adeguandosi alla legge le amministrazioni fossero
efficienti, ma questo non sempre è vero anche per il semplice fatto che per adeguarsi
alla legge i tempi si allungano drasticamente e per questo non si può ritenere che sia
efficiente…; questo problema si è palesato quando la legislazione più recente ha
previsto che nelle Amministrazioni debbano essere annualmente indicati gli obbiettivi
dell’ufficio e dei singoli dipendenti, poi a fine periodo si verifica se quegli obbiettivi
sono stati raggiunti (obbiettivo di risultato): il problema molto spesso è la difficoltà di
definire gli obbiettivi dell’Amministrazione pubblica (ad esempio ci sono
amministrazioni che hanno individuato come obbiettivo un numero di atti realizzati, il
che è un paradosso) perché oltre la quantità conta anche la qualità e quest’ultima è
difficile da misurare.
Il Consiglio di Stato inoltre sottolinea che una dimensione importante dell’efficienza (e
di conseguenza del buon andamento) è quella di operare il miglior contemperamento
possibile (bilanciarli nel miglior modo possibile) dei vari interessi emersi nel
procedimento e per questo non basta che l’amministrazione segua la prassi
legislativa: in questo modo vengono in luce due nozioni di procedimento
amministrativo una formale (procedimento come una serie di atti) e una sostanziale
(procedimento come confronto tra interessi).
- BUONA AMMINISTRAZIONE: è un principio più ampio (ha una portata
generalizzata) rispetto al buon andamento perché si riferisce a tutti (non solo a coloro
che hanno diritto ad una prestazione); è promossa a livello Comunitario (non è un
principio Costituzionale) introdotto con l’ART.41 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea: sono previsioni che nel nostro ordinamento hanno uno spazio
autonomo e quindi è un principio generalissimo dell’Amministrazione Pubblica; da un
lato è da intendere come sana gestione finanziaria (rafforzamento dell’efficienza),
dall’altra parte la buona amministrazione è stata considerata anche dal punto di vista
la buona
del cittadino (corretto e puntuale intervento dalla PA nei suoi confronti);
amministrazione prevede che l’Amministrazione agisca in tempi brevi, in modo preciso
e puntuale, dunque esiste un dovere di correttezza nei confronti di tutti gli utenti: si
considera dunque la funzionalità dell’Amministrazione più che la sola legalità
dell’azione amministrativa (un amministrazione che agisce in ritardo viola il principio
di buona amministrazione anche se rispetta puntualmente tutte le norme che
disciplinano la sua azione).
In sostanza tutti devono essere trattati in modo imparziali ed equo: anche se non ho
diritto a ricevere un incentivo ho diritto a saperlo in breve tempo.
La buona amministrazione introdotta a livello Comunitario prevede la risposta entro
tempi ragionevoli, ma anche una serie di altri principi come il diritto di essere ascoltati
prima di vedersi negato un intervento, diritto al contraddittorio, diritto d’accesso ai
documenti amministrativi processo), obbligo di motivazione delle decisioni della
(del
PA.
Quando si parla di buona amministrazione a livello europeo la si può scomporre in due
parti:
1) Dovere di agire entro tempi ragionevoli: va ad integrare il principio italiano di buon
andamento
2) Individua i diritti dei cittadini alla buona amministrazione: riguarda il nostro
ordinamento in termini attuali perché si lega ai principi fondamentali dell’attività
amministrativa (contradittorio, trasparenza, motivazione).
A livello europeo la buona amministrazione può essere tutelata dal ricorso ad un
mediatore europeo: il cittadino può rivolgersi a lui per violazione delle norme (o
semplici regole come la buona fede, diligenza…) di buona amministrazione, il
mediatore di solito solleciterà l’amministrazione ad agire.
- TRASPARENZA: è riconosciuto dall’ART.1 della legge 341/1990 in cui si dice che tra i
principi fondamentali dell’attività amministrativa va inserito il principio di trasparenza;
agire trasparentemente significa non solo che l’amministrazione deve dare pubblicità
ai suoi atti (renderli pubblici), ma anche che quegli atti siano comprensibili dai cittadini
in modo che il cittadino sia in grado di capire perché l’amministrazione agisce così.
La trasparenza serve per installare un rapporto collaborativo tra cittadino ed
amministrazione pubblica.
Nel dlgs 33/2013 la trasparenza è definita come l’accessibilità totale degli atti e dei
documenti individuati dallo stesso decreto ed è finalizzata a consentire il controllo
generalizzato sull’attività dell’Amministrazione per prevenire fenomeno di mala
amministrazione e corruzione; nello stesso decreto si prevede che l’amministrazione
debba pubblicare tutta una serie di atti che la riguardano (ES: composizione dei
patrimoni di coloro che compongono l’ufficio, tutti i bandi di gara…); qui l’idea è
diversa dalla precedente perché non centra più nulla la collaborazione tra
amministrazione e privato, ma dipende da un sospetto verso la PA che viene in parte
“mitig