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VEDIAMO IL BILANCIO DELL’ADIGE:
Tra le attività immateriali si nota che ha un avviamento rilevante (516'000); leggendo
la Nota Integrativa si nota che si sta ammortizzando il costo della testata che è stata
acquistata per 5 milioni ed è quasi totalmente ammortizzata. Se dovessi valutare il
valore di questa società avendo 11,2 milioni di ricavi, un utile praticamente 0, un
EBITDA (basta togliere ammortamenti (1 milione) e oneri finanziari (70'000 euro) dal
calcolo dell’utile) di 1,07 milioni, debiti 8,6 milioni e crediti per 2,7, avrei:
(1,07*moltiplicatore)-5,9
OIC 16
Si occupa delle immobilizzazioni materiali che creano meno problemi delle immateriali
per il fatto che sono tangibili quindi l’esistenza può essere certificata.
Il problema delle materiali è la valutazione, che deve essere coerente con il valore
reale o con il valore d’uso.
Non ci sono grosse modifiche nell’OIC 16 perché sono sostanzialmente 3:
Sostanza economica
- : si introduce il principio della sostanza economica che
sostituisce il principio della funzione economica; l’OIC 16 chiarisce meglio che le
immobilizzazioni sono rilevate alla data in cui si ha il passaggio di proprietà
(trasferimento di rischio e rendimento del bene)
Fabbricati
- : sono novità più di forma che di sostanza con la modifica di alcune
terminologie; è stata eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non
strumentali; tale modifica deriva dalle seguenti considerazioni:
a) la possibilità di non ammortizzare alcuni fabbricati civili rappresenta un’eccezione
alla regola generale dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali che non
ammette eccezioni;
b) le disposizioni dell’Oic 16 definiscono il valore da ammortizzare come la differenza
tra il costo dell’immobilizzazione e il valore residuo; inoltre, il processo di
ammortamento deve essere interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il
valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile (se un bene non viene
utilizzato per due anni può non essere ammortizzato? Il nuovo principio contabile dice
che deve comunque essere ammortizzato perché comunque perde valore nel tempo,
inoltre il principio continua dicendo che se alla fine della vita utile c’è ancora un valore
residuo posso interrompere l’ammortamento (ES: se ho un macchinario pagato 10
milioni ed ammortizzato al 10% e so che alla fine della sua vita utile potrò vendere il
metallo che lo compone per 1 milione, potrò interrompere l’ammortamento dopo 9
anni)); se aumenta la vita utile di un bene ne posso tenere conto, senza però
interrompere il processo d’ammortamento (ES: se un macchinario che lavora 24 ore al
giorno dura 7 anni e poi deperisce, qualora ci sia un periodo di crisi e che si utilizzi i
bene solo 8 ore al giorno: in questo caso non posso interrompere il processo
d’ammortamento, ma posso aumentare la vita utile del bene (8/10 anni) con
conseguente riduzione del coefficiente d’ammortamento); il principio contabile infatti
il processo di ammortamento deve essere interrotto solo se, in seguito
dice che
all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al valore netto
contabile ; durante il periodo di crisi molte imprese hanno aumentato la vita utile del
bene in modo da limitare l’impatto sul CE, soprattutto per gli immobili per cui si sono
stimate vite utili anche di 100 anni.
c) tale modifica consente di allineare il trattamento contabile dei fabbricati non
strumentali a quello degli IAS adopter che, analogamente a quanto previsto per i
soggetti ITA GAAP, non possono dedursi fiscalmente gli ammortamenti effettuati su tali
fabbricati;
d) per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in cui
tali fabbricati verranno effettivamente ammortizzati.
Bilancio abbreviato e micro imprese
- : sono state previste delle parti ad hoc per le
società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese in presenza di
specificità nella disciplina dell'informativa di bilancio.
TERRENI: un altro tema rilevante è il tema dell’ammortamento dei terreni; un terreno
non si può ammortizzare perché ha una vita utile indeterminabile (si può ammortizzare
solo nel caso in cui si tratti di una cava e terreni del genere…); fino al 2006 il valore
del fabbricato comprendeva anche il valore del terreno su cui era fabbricato e quindi in
sostanza si ammortizzava anche il terreno, mentre dopo il 2006 è stato reso
obbligatorio lo scorporo del terreni dai fabbricati (riduzione della quota
d’ammortamento dell’immobile + terreno del 20% o 30%, che quindi diventa
imponibile fiscalmente).
Nel 2006 si sono verificate due possibilità:
- se il terreno è stato acquistato prima dell’immobile non c’erano problemi perché era
già scorporato
- se si acquistava un immobile già costruito occorreva scorporare il valore del terreno
Questa era una esclusivamente una norma fiscale e non tutti fecero lo scorporo anche
sul bilancio civilistico perché non era obbligatorio: dal 2015 invece non si può più non
scorporare il valore del terreno, questo scorporo obbligatorio ha comportato delle
plusvalenze perché scorporando il valore del terreno devo ricalcolare gli
ammortamenti, anche degli anni precedenti, come se il bene fosse sempre stato
scorporato (ES: abbiamo un immobile iscritto a 10 milioni, supponiamo di avere
accumulato in 10 anni 3 milioni di ammortamento, il valore del terreno sia 5 milioni,
quindi si capisce che ho ammortizzato 150’000 all’anno di troppo: quindi nell’anno
avrò una sopravvenienza attiva di 1'500’000).
L’utile fiscale si distingue dall’utile civilistico a causa delle variazioni in aumento o
riduzione con riferimento ai costi deducibili in tempi diversi dall’anno di competenza.
Ad esempio i cellulari sono fiscalmente deducibili all’80% perché si prevede che una
parte siano utilizzati ad uso personale.
Diverso è il caso delle auto: una volta l’IVA era indetraibile, mentre il costo era
deducibile per il 50% fino ad un massimo di 85'000 euro: c’è stato un ricorso alla
giustizia europea perché si diceva che non era ammissibile che l’IVA non fosse
detraibile, il ricorso venne accolto e per un anno l’IVA fu detraibile interamente.
Il problema è che lo Stato decise di far pagare a chi aveva approfittato della
deducibilità dell’IVA il buco che si era creato e ridusse la deducibilità del costo: adesso
il costo è deducibile al 20% fino ad un massimo di 18'000.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (comprensivo degli oneri
accessori) o al costo di produzione.
La capitalizzazione degli oneri finanziari, sostenuti per la fabbricazione interna o
presso terzi dell’immobilizzazione materiale, è ammessa solo a determinate
condizioni. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal
valore recuperabile del bene.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell’attivo dello
Stato Patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla
data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le
stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In
ogni caso, il valore contabile dell’immobilizzazione non può superare il valore
recuperabile.
I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui
sono sostenuti, mentre quelli di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi
capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene: spesso ci si avvale di una
perizia giurata di un esperto per capire quali costi sono ordinari e quali straordinari.
Il criterio di rilevazione dei pezzi di ricambio dipende dalla rilevanza degli ammontare,
dalle quantità giacenti, dalla loro velocità di rotazione, dai programmi di
approvvigionamento, dagli utilizzi per i vari cespiti, ecc. I pezzi di ricambio sono
trattati diversamente a seconda delle caratteristiche che li contraddistinguono:
•pezzi di basso costo unitario, basso valore totale e di uso ricorrente;
•pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e uso non ricorrente: classificati nelle
immobilizzazioni materiali
•pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente: inclusi nelle rimanenze
Ammortamento: in Nota integrativa si trova il prospetto che riassume per ogni bene
Costo storico, coefficiente d’ammortamento, fondo ammortamento…; ad esempio gli
impianti fotovoltaici hanno una durata di 20 anni circa e non si deve sottovalutare che
ci sono dei costi di dismissione alla fine (anche se raramente vengono contabilizzati),
tuttavia soprattutto i primi anni nessuno sapeva cosa sarebbe successo dopo 20 anni:
- l’evoluzione tecnologica ha fatto sì che oggi i fotovoltaici costino molto meno
- ci si è resi conto che ci sono effettivamente dei costi di dismissione
- sarebbero diminuiti di molto gli incentivi
Questo ha fatto sì che tutti i business plain fatti con i primi impianti fotovoltaici si sono
rivelati inattendibili e quindi si è reagito cambiando l’aliquota d’ammortamento: prima
era del 9% ed oggi del 4,5%, ma facendo così si è anche inciso sulla vita utile del bene
(che superava così i 20 anni previsti al momento della stipula del contratto) che in
alcuni casi superava la durata del diritto di superfice sul terreno in cui erano posti i
pannelli (o si è dato per scontato il rinnovo o si è fatto un bilancio che dava una vita
utile del bene sbagliata perché dopo la scadenza del diritto di superficie l’impianto
diventa di proprietà del proprietario del terreno).
L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per
l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per la società;
l’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati se
questo non fa cambiare la vita utile (come si è visto in precedenza).
Il piano di ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono
intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella
determinazione della residua possibilità di utilizzazione: quando verifico un bilancio e
vedo che viene cambiato il processo d’ammortamento è sempre da prestare grande
attenzione, soprattutto se la società è in difficoltà perché altrimenti si permette di
“modificare” il bilancio a proprio piacimento.
L’art. 2426 n. 3 c.