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Differenze tra l'uso della forza e la chiamata in giudizio

Bandita l'uso della forza nel ridimensionamento nei confronti del convenuto, c'è una sorta di chiamata in giudizio (in ius vocatio). L'attore cita in giudizio il convenuto invitandolo a mettersi d'accordo su una data in cui presentarsi davanti al magistrato, scompare l'autotutela. Di solito il convenuto prometteva formalmente di presentarsi in giudizio (vadimonium). Se il convenuto si fosse rifiutato, l'attore avrebbe dovuto rivolgersi al magistrato che, se avesse ravvisato che la pretesa fosse giusta, avrebbe emesso un provvedimento di parziale spossessamento.

Distinzione tra diritti reali e diritti di credito

Nella sua concezione primaria si intende diritto reale qualsiasi diritto che abbia una incidenza diretta sulla cosa e un'amplia possibilità di intervento sulla medesima. La radice etimologica di "reale" è "res". Definiamo i diritti reali come assoluti per due ragioni: in primo luogo perché presuppongono

un rapporto diretto tra il titolare del diritto e il bene su cui tale diritto insiste, è un rapporto giuridico non esclusivo tra il proprietario del bene e l'oggetto della sua proprietà (è astratto), l'assolutezza indica la possibilità di fare ciò che più si ritiene opportuno con una cosa di proprietà, anche distruggerla. In secondo luogo perché postula un generico dovere di tutti i consociati di astenersi da qualsiasi comportamento disturbi il proprietario nell'esercizio del proprio diritto (diritto autonomo, il proprietario può godere del proprio bene senza il bisogno della collaborazione di altri consociati. Si tratta di un diritto generico tra il proprietario e un bene, non tra due soggetti. Tutti sono soggetti passivi del diritto di proprietà altrui. Al contrario, nella o diritto di credito vi sono due soggetti, il soggetto attivo (creditore) e il soggetto passivo (debitore), che sono inrelazione e l'interesse del creditore è che il comportamento oggetto della prestazione sia compiuto non da un soggetto astratto ma da quel ben determinato soggetto passivo. Per questo è un diritto di relazione (relativo; il contratto vincola le parti all'esecuzione della prestazione. Capitolo 5, diritti soggettivi reali: la proprietà è il diritto reale più importante perché tutti gli altri si costruiscono presupponendo il diritto di proprietà. Tutti i diritti reali diversi dalla proprietà vengono detti parziali perché per essere validamente costituiti richiedevano di essere creati su una proprietà altrui (es: servitù e usufrutto) vi è un soggetto diverso dal proprietario che sul bene del proprietario esercita determinate facoltà. Con l'usufrutto abbiamo una divisione tra titolarità giuridica della cosa e la concreta usabilità del bene che spetta a un altro soggetto. Dalmomento in cui l'usufrutto si estingue il titolare del bene ne diventa possessore pieno. I diritti reali parziali si dividono in diritti reali di godimento (servitù e usufrutto) e diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca). Nel primo caso colui che è titolare dell'usufrutto o della servitù si limiterà a usare il bene nell'ambito delle attività che rientrano nella categoria della disponibilità materiale, nel secondo caso il titolare di un bene può vincolarlo a garanzia di un proprio debito. Un ulteriore distinzione è quella tra proprietà e possesso: la proprietà è un diritto soggettivo tutelato dall'ordinamento, il possesso è una situazione di fatto non tutelata dal diritto civile, non un diritto. L'usucapione (metodo di acquisto della proprietà) si basa su una situazione di possesso che si trasforma in proprietà. In genere l'azione di rivendica si esercita.proprietà attraverso l'usucapione è un concetto importante nel diritto.

La proprietà tutela la necessità dello stato di mappare le proprietà. Le cose: né i diritti reali né i contratti possono avere come oggetto qualsiasi tipo di bene ma hanno degli ambiti specifici. I romani non definiscono la res, si tratta di un concetto amplissimo. Nel contesto dei diritti reali può essere tradotto con il concetto di bene. Perché una cosa sia considerata bene deve innanzitutto essere oggetto di diritto, essere idonea a soddisfare una necessità umana, inoltre non devono esistere in natura in maniera spropositata rispetto alla necessità umana (es: l'aria non può essere considerata un bene). Differenza tra cose immobili-mobili, corporali-incorporali, fungibili-infungibili, frutti, res mancipi-nec mancipi.

  1. Distinzione tra cose in patrimonio ed extra patrimonio
  2. Cose in commercio ed extra commercium: distinzione che fa riferimento alla circolazione dei beni. Le seconde sono le cose che non possono essere
oggetto di transazioni commerciali. Le cose extra commercium saranno sempre fuori dal patrimonio, mentre le cose che possono essere di titolarità privata possono trovarsi sia dentro sia fuori al patrimonio (possono essere state abbandonate, di nessuno). Cose di diritto umano e cose di diritto divino: le seconde hanno una connotazione religiosa e sono sia fuori patrimonio sia fuori commercio. Le cose di diritto divino sono le cose sacre (cose consacrate al diritto degli dei, ad esempio i templi, aree) religiose (beni consacrati ai Mani, alle anime dei defunti, come i sepolcri) e sante (porte e mura delle città, riferimento al fratricidio della fondazione di Roma). A seguito della diffusione del cristianesimo diverranno cose sacre le chiese. Cose pubbliche e private: cose pubbliche sono fiumi e porti, le cose della collettività come teatri, ippodromi e stadi. Res mancipi e res nec mancipi: le prime si possono trasferire attraverso la mancipatio e la iniure cessio, le

Seconde no, ma solo per traditio (gesto di consegna). Le res mancipi erano le cose di maggior valore socio economico cioè il fondo italico, le 4 servitù più antiche (3 di passaggio e 1 di acque) che servivano ad accedere al fondo, coltivarlo e irrigarlo, i servi bovini e gli equini (animali da lavoro). Le res mancipi rimarranno solo queste.

6. Beni immobili e mobili: i primi sono il suolo e tutto ciò che vi si attacca stabilmente. Sono considerati beni mobili quelli che possono essere trasportati da un punto all'altro. I servi e gli animali sono cose semoventi perché si possono trasportare autonomamente. (distinzione importante per usucapione: 2 anni per cose immobili, 1 anno per cose mobili)

7. Cose corporali e incorporali: i primi sono i beni concreti che si possono toccare, le seconde i diritti. Ad eccezione del diritto di proprietà che coincide con il bene su cui insiste, quindi considerato cosa corporale. I diritti potevano essere

costituite da un'unica entità si definiscono semplici, ad esempio un oggetto singolo come una penna. Le cose composte sono formate da più parti che insieme costituiscono un'unica entità, ad esempio un orologio composto da ingranaggi e lancette. Le cose complesse sono costituite da più parti che possono essere separate e considerate singolarmente, ad esempio un edificio composto da fondamenta, muri, tetto, ecc.

semplici sono quelle unitarie, le composte sono quelle composte da più cose semplici ad esempio la casa e a nave, le ultime sono insiemi di cose disgiunte ma considerate giuridicamente tutt'uno e venivano trasferite insieme ad esempio il gregge o la biblioteca. Quelle di fatto sono composte da elementi uguali, le seconde no (eredità).

Frutto: reddito della cosa (lana, latte, ma anche ciò che veniva estratto dalla miniera). Successivamente anche la rendita che deriva dalla concessione di un nostro bene a una persona che in cambio ci da una somma di denaro (frutti civili). Distinzione conseguente tra beni fruttiferi e beni infruttiferi. Il frutto diventa giuridicamente rilevante quando si stacca dalla cosa madre. Il bene fruttifero è tale se ha la caratteristica della continuità, quindi è in grado di dare frutti nel tempo. Il figlio della schiava spettava al proprietario e non all'usufruttuario.

Proprietà quiritaria: è il diritto

reale per eccellenza, l'unico autonomo che riconosce al titolare una serie molto amplia di facoltà e di possibili comportamenti che può tenere sul bene. Non vi è una definizione generale della proprietà e del proprietario nelle fonti romane. Vi è stata una disquisizione su quale sia stato il concetto primario di proprietà a Roma, perché la tradizione e le scoperte archeologiche vanno in due direzioni diverse. La tradizione racconta che sia stato Romolo ad assegnare ai patres degli appezzamenti di terreno di 2 iugeri affinché potessero abitarli, coltivarli e trasmetterli ai propri eredi, sarebbero quindi stati il primo oggetto di proprietà privata. Però gli storici hanno supposto che la prima proprietà fosse stata una proprietà di tipo collettivistico, per cui le gentes rimanevano unite, gestivano insieme il latifondo e ne traevano sostentamento e quindi la proprietà individuale sarebbe emersa

Più tardi come specificazione della proprietà collettiva. Inoltre il fatto che tutti i primi negozi giuridici facessero riferimento allo schiavo (bene mobile).

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sissi929 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Evangelisti Marina.