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Diritto processuale penale: evoluzione storica e fonti

È necessario effettuare una distinzione tra il diritto processuale penale e il diritto penale: la legge penale stabilisce quali fatti costituiscono un reato e le relative sanzioni. La legge processuale penale regola il procedimento tramite il quale si accerta se quel fatto è stato commesso, da chi è stato commesso e quale pena debba essergli applicata.

Il compito di accertare se l’imputato è responsabile del reato spetta al giudice in quanto i cittadini non possono farsi giustizia da soli. Le modalità di svolgimento del processo penale devono essere regolate dalla legge e non possono essere lasciate alla libera discrezione del giudice.

Il diritto processuale penale è l’insieme di norme di legge che disciplinano le modalità di attuazione del diritto penale nel caso concreto. Ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale perché il giudice accerta se il fatto commesso dall’imputato è previsto come reato dalla legge penale. Pur avendo la caratteristica di strumentalità, il diritto processuale penale non è meno importante del diritto penale perché senza un processo la norma penale si trasformerebbe in un diritto di polizia con il quale non vi sarebbe un accertamento dei fatti.

Il diritto penale vieta determinati fatti e collega ad essi una sanzione, i suoi precetti si rivolgono ai cittadini. Il diritto processuale penale è un insieme di norme che regolano il processo penale e i suoi precetti sono rivolti al giudice, al pubblico ministero e agli altri soggetti del procedimento (possono essere rivolti ai cittadini solo nel caso di presenza di un denunciante oppure di un testimone).

La legge penale regola le azioni delle persone ma non le accerta, la legge processuale penale regola le attività del giudice e delle parti e predispone gli strumenti con i quali il giudice deve accertare i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi.

Funzioni del processo penale

Il processo penale deve perseguire due funzioni: tutelare la società contro la delinquenza ma allo stesso tempo difendere l’accusato dal pericolo di una condanna ingiusta. Entrambe queste funzioni sono di pari importanza, una non prevale sull’altra. Non bisogna pensare che la prima funzione sia prevalente sulla seconda solo perché la prima riguarda l’interesse pubblico e l’altra un interesse privato (a ogni cittadino potrebbe accadere di essere accusato pur essendo innocente). Per questo motivo l’interesse individuale spettante all’imputato diventa un interesse pubblico per tutti cittadini.

Il legislatore però si trova costretto a coordinare queste funzioni che inevitabilmente possono sacrificare o la difesa della società o la difesa dell’imputato.

Evoluzione storica del processo penale

Nel corso della storia possiamo notare che esiste una correlazione tra il regime politico e il sistema processuale: il regime totalitario tende a far prevalere la difesa della società, il regime garantista dà all’imputato una tutela prevalente rispetto alla difesa della società.

Il sistema inquisitorio e il sistema accusatorio

Nel periodo medievale era denominato inquisitorio il sistema che attribuiva al giudice il potere di attivarsi d’ufficio per perseguire i reati e acquisire le prove (il nome deriva dall’organo che prende iniziativa in questo processo: il giudice inquisitore). Era denominato accusatorio il processo nel quale il giudice non esercitava alcun potere d’ufficio perché erano le parti ad avere l’iniziativa, l’avvio del processo, lo svolgimento e la ricerca delle prove erano lasciati ad una delle parti chiamata accusatore e il giudice poteva prendere decisioni solo su richiesta di parte.

Oggi con i termini accusatorio e inquisitorio ci riferiamo alle tipologie di processo penale le quali hanno determinate caratteristiche:

  • Sistema inquisitorio: segreto e scrittura
  • Sistema accusatorio: contraddittorio e oralità

Oggi la maggior parte degli ordinamenti è di tipo misto ovvero presenta sia il processo accusatorio che quello inquisitorio con la prevalenza di uno sull’altro. Per capire quale dei due prevale sull’altro bisogna verificare quali caratteristiche si considerano essenziali in quell’ordinamento (la maggior parte degli studiosi ritiene che le caratteristiche debbano essere individuate nella contrapposizione tra oralità e scrittura).

Prevale il sistema inquisitorio quando il giudice decide su prove scritte limitandosi a leggere i verbali degli atti compiuti dalle parti in un momento anteriore viceversa, è accusatorio il processo che impone al giudice di decidere in base a prove che siano proposte oralmente davanti a lui.

Si è tuttavia dimostrato che per aversi un sistema accusatorio non è sufficiente attuare l’oralità. Il problema è complesso e richiede la considerazione di ulteriori variabili.

Il sistema inquisitorio

Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità secondo il quale la verità sarà meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. Il giudice inquisitore è però al tempo stesso giudice accusatore e difensore (in lui si cumulano tutte le funzioni processuali). Si tende quindi a non riconoscere alcun potere alle parti; l’offeso e l’imputato sono oggetti del giudizio perché tutti poteri risiedono nel giudice inquisitore.

Secondo questo sistema il giudice non deve essere indipendente ma tanto più è legato al potere politico come per esempio al re tanto meglio potrà la sua decisione aderire al vero.

Dal principio del cumulo delle funzioni derivano le principali caratteristiche del sistema inquisitorio:

  • Iniziativa d’ufficio: l’iniziativa del processo spetta al giudice perché è il depositario del vero e del giusto e non deve essere ostacolato dall’inattività delle parti. Il giudice può iniziare il processo d’ufficio anche se nessuna persona si è costituita come parte di accusa.
  • Segreto: l’inquisitore ricerca la verità senza utilizzare la contrapposizione dialettica tra le parti, assume le prove in segreto e non ha necessità di confrontare la ricostruzione della verità con le parti. Il materiale su cui si basa la decisione è l’insieme degli atti scritti e verbali redatti, la verità è il contenuto delle carte del fascicolo predisposto dall’inquisitore. Egli sa comprendere se il testimone ha detto il vero.
  • Nessun limite all’ammissibilità delle prove: quello che è importante è raggiungere la verità e non il metodo con il quale si raggiunge. È ammessa ogni modalità di ricerca che comprende anche la tortura dell’imputato che nel corso della storia passa da quella fisica a quella morale. Lo scopo è ottenere la confessione dell’imputato che è considerata la regina delle prove.
  • Presunzione di reità (colpevolezza): è sufficiente aver raccolto alcuni indizi perché l’imputato sia chiamato a discolparsi, ed è l’imputato che deve dimostrare la sua innocenza tramite prove e se fallisce deve essere condannato.
  • Carcerazione preventiva: se l’imputato è presunto colpevole in mancanza di prove di innocenza può essere sottoposto alla custodia preventiva in carcere, questo strumento è molto utilizzato e costituisce l’anticipazione di quella sanzione.
  • Molteplicità delle impugnazioni: il regime totalitario dà ampi poteri al giudice inquisitore, che non può essere controllato dalle parti. Il regime permette che le parti possano presentare l’impugnazione della sentenza di condanna sulla quale deve decidere un giudice superiore dotato dei medesimi poteri inquisitori. La sentenza del giudice di appello può essere impugnata presso il consiglio del re e in ultima istanza si ritiene che il re possa concedere la grazia poiché in lui si cumulano tutti i poteri, si va alla ricerca della cosiddetta verità di Stato.

Il sistema accusatorio

Il sistema accusatorio è costruito come un modello contrapposto a quello inquisitorio. Esso non si basa sul principio di autorità, ma si basa sul principio dialettico. Nessuna persona è depositaria del vero e del giusto, al giudice spetta di decidere sulla base di prove prodotte dall’accusa e dalla difesa. La sua scelta sarà stimolata dalla dialettica che si svolge tra le parti spinte da interessi contrapposti. Lo scontro tra le tesi sostenute dalle parti è una tecnica che consente di valutare se gli argomenti da esse riportati sono fondati. Il giudice deve cercare il più possibile di rimanere in una posizione di assoluta neutralità psichica.

Dal principio di separazione delle funzioni processuali derivano le caratteristiche essenziali del sistema accusatorio:

  • Iniziativa di parte: l’iniziativa del processo penale deve spettare soltanto alle parti, è l’accusatore che deve fornire le prove, da cui deriva il nome sistema accusatorio. In origine il potere d'azione spettava a un accusatore privato, oggi invece il potere è esercitato da un organo pubblico designato in base ad elezioni o un apposito procedimento giurisdizionale.
  • Iniziativa probatoria di parte: i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova devono essere divisi tra il giudice, l’accusa e la difesa in modo che nessuno di essi possa abusarne. In questo sistema è indispensabile una dettagliata regolamentazione della prova. Colui che accusa ha l’onere di ricercare le prove e di convincere il giudice della reità dell’imputato. La difesa invece deve avere il potere di ricercare le prove in base alle quali possa convincere il giudice che l’imputato non è colpevole. Il giudice deve soltanto decidere se ammettere o meno il mezzo di prova che viene richiesto, deve limitarsi a valutare l’ammissibilità delle domande formulate da una parte.
  • Contraddittorio: la separazione delle funzioni processuali si attua mediante il principio del contraddittorio. Questo assicura che prima della decisione il giudice permette alla parte interessata di sostenere le proprie ragioni, il principio tende che ciascuna delle parti possa contribuire alla formazione della prova ponendo le domande al testimone o ad altro dichiarante. Il contraddittorio adempie a due funzioni principali: tutela i diritti di ciascuna parte e costituisce una tecnica di accertamento dei fatti. Quanto è maggiore il contraddittorio, tanto meglio può essere accertata la verità. Ad ogni parte deve essere data la possibilità di mettere in dubbio l’esistenza del fatto affermato dalla controparte.
  • Oralità: si ha oralità in senso pieno quando coloro che ascoltano possono porre domande ed ottenere risposte da colui che ha reso una dichiarazione. L’oralità permette di valutare la credibilità del testimone o di altro dichiarante. Ai fini della decisione non sono utilizzabili le dichiarazioni scritte.
  • Limiti di ammissibilità delle prove: nel sistema accusatorio è molto importante il metodo attraverso il quale si giunge a formare una prova. Soltanto se questo è rispettato l’elemento conoscitivo che se ne trae può essere valutato nella sua attendibilità e quindi può essere utile allo scopo di ricostruire l’esistenza di un fatto. Non si vuole pervenire ad una verità di Stato che faccia piacere a colui che detiene il potere, si vuole un metodo che permette al giudice di valutare se l’ipotesi formulata dall’accusa è attendibile o meno. Si ritiene che una prova non sia attendibile se è accolta con tecniche che influiscono sulla libertà morale di una persona, una confessione che è estorta con la violenza o la minaccia non è utilizzabile.
  • Presunzione di innocenza: chiunque accusa una persona deve convincere il giudice tramite prove che costei è colpevole. Fino a che il giudice non ha accertato la reità mediante un processo regolato dalla legge l’imputato è presunto innocente. Non si può chiedere all’imputato di discolparsi bensì spetta a colui che accusa portare prove che dimostrino la sua colpevolezza. Il giudice può condannare l’imputato solo quando l’accusa ha provato la colpevolezza aldilà di ogni ragionevole dubbio. L’oggetto della prova non è l’innocenza dell’imputato ma la sua colpevolezza in relazione a quel fatto che ho descritto nell’imputazione. Se l’accusa non riesce a convincere il giudice l’imputato non dovrà essere dichiarato assolto ma dovrà essere dichiarato come non colpevole. Questo perché è presunto innocente fin dall’inizio del processo.
  • Limiti alla custodia cautelare: se l’imputato è presunto innocente non può essere trattato come un colpevole e pertanto la sanzione penale non può essere anticipata in via provvisoria. Quella che può essere è applicata soltanto una misura cautelare solo se ci siano prove che dimostrino che esistono esigenze cautelari. L’accusa deve dimostrare che c’è il pericolo che l’imputato inquini le prove, fugga o commetta gravi reati o comunque che ci siano prove o gravi indizi che dimostrano la reità dell’imputato. Nel sistema accusatorio la custodia in carcere è vista come extrema ratio, deve essere utilizzata quando tutte le altre misure non siano in grado di scongiurare il pericolo di inquinamento delle prove, fuga o commissione di gravi reati.
  • Limiti all’impugnazione: le impugnazioni esistono anche nel sistema accusatorio e hanno lo scopo di controllare se in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti, il diritto alla prova e ove si accerti una violazione il dibattimento deve essere svolto nuovamente davanti ad un altro giudice. Il giudice che decide sull’impugnazione deve essere indipendente e imparziale al pari del giudice di primo grado. Occorre evitare che sia influenzabile da qualsiasi potere politico, economico, sindacale o di mass-media.

Sistema processuale e regime politico

Il regime politico totalitario trova nel sistema processuale inquisitorio lo strumento di potere più efficace. Il potere politico può fare iniziare o anche fermare il processo penale, può far assumere o meno le prove, può favorire o meno gli appartenenti alla propria funzione. La mancanza del contraddittorio è efficace per realizzare ogni arbitrio e creare la cosiddetta verità di Stato. Il processo penale nel regime totalitario funziona come uno strumento di controllo sociale e come mezzo per indottrinare le masse. Il processo penale è usato come strumento di lotta politica e la persona dell’imputato vede la sua dignità annientarsi ancor prima che il giudice decida se sia colpevole.

Il processo di tipo accusatorio è collegato ad un regime politico garantista, e alla maggioranza in parlamento che spetta indicare quale deve essere l’interesse pubblico da perseguire. Il giudice non deve porsi questo problema ma deve soltanto accertare se l’accusa ha dimostrato che l’imputato è colpevole aldilà di ogni ragionevole dubbio. Tale sistema è caratterizzato da una separazione delle funzioni processuali di accusa, difesa e giudizio. Nel sistema accusatorio la pubblicità svolge la funzione di permettere all’opinione pubblica di verificare se la giustizia è amministrata in modo corretto e se i diritti della persona umana sono rispettati, non deve mai fungere come oggetto di controllo sociale.

Il sistema inquisitorio utilizza una sorta di terrorismo di Stato, tale sistema non garantisce a sufficienza contro il rischio che sia condannato l’innocente ma soprattutto permette al potere politico di utilizzare il processo penale come strumento per limitare la libertà dei cittadini e indottrinare le masse. Il sistema accusatorio è più rispettoso dei diritti fondamentali ma soprattutto rende più difficile per il potere politico manipolare i fatti e costruire verità di Stato. Il sistema accusatorio presenta anche degli svantaggi tra i quali possiamo trovare l’eccessiva combattività tra le parti che, se non regolata opportunamente, rischia di giungere fino al linciaggio del testimone. Il nostro ordinamento accoglie nel 1988 un modello accusatorio di tipo quasi puro ma ha dovuto apportare modifiche che hanno posto rimedio a profili che apparivano non soddisfacenti.

Cenni storici sul processo penale

Nel corso dei secoli gli uomini hanno dovuto lottare duramente per ottenere garanzie sia nell’ordinamento costituzionale sia nel processo penale.

Il diritto romano

  • Monarchia: nel diritto romano il re disponeva, in materia di repressione criminale, di un incondizionato potere di coercizione e di giurisdizione per la repressione dei reati più gravi che mettevano in pericolo la vita della città. Egli stesso procedeva all’arresto dell’autore del crimine e a stabilire la sanzione e a fare seguire la pena.
  • Repubblica: trasformatosi il regime da monarchico a repubblicano, la repressione dei reati affidata al popolo riunito nelle assemblee comiziali. Il processo era tipicamente accusatorio perché l’iniziativa spettava a qualunque privato cittadino quale rappresentante dell’interesse pubblico.
  • Impero: nel periodo dell’impero romano la questione era affidata ad un delegato dell’imperatore che aveva il potere di accusare, di raccogliere le prove e di giudicare. L’imperatore aveva il potere di decidere sull’impugnazione presentata dal cittadino romano che si appellava ad esso.

Periodo medievale

Nelle primitive regioni barbariche, il processo penale era considerato come un fenomeno irrazionale nel quale si manifestavano credenze magiche. Si riteneva che la divinità fosse presente nel processo e che non potesse lasciare soccombere l’innocente. Il giudizio era basato su una prova fisica.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nobody_scuola_1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galantini Novella.
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