LA PARITÀ DELLE PARTI:
Il comma due dell’articolo 111 sancisce il canone di parità tra le parti. Nel processo civileè possibile attuare la piena eguaglianza delle armi tra attore e convenuto. Nel processo penale, viceversa parità significa equilibrio di poteri. La corte ha affermato che il principio di ragionevolezza può giustificare una qualche asimmetria tra le parti quando essa è dovuta all’esigenza di una corretta amministrazione della giustizia.
IL GIUDICE IMPARZIALE:
Il processo deve svolgersi davanti ad un giudice terzo ed imparziale. L’imparzialità riguarda la funzione esercitata nel processo e impone che non vi siano legami tra il giudice e le parti. La costituzione accoglie il principio della separazione delle funzioni processuali tra il giudice, l’accusa e la difesa. Il giudice non deve avere legami né con le parti ne con l’oggetto del procedimento. La piena attuazione del contraddittorio tra
Le parti necessitano del principio di terzietà del giudice.
LA RAGIONEVOLE DURATA: Essa è rimessa al legislatore e si tratta del recepimento di un precetto della convenzione europea dei diritti dell'uomo il cui mancato rispetto in Italia ha comportato molte condanne del nostro paese da parte della corte europea. Vi è una notevole differenza tra la formulazione della convenzione europea "ogni persona ha diritto ad un equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole" e l'articolo 111 In base al quale "la legge assicura la ragionevole durata del processo". La convenzione attribuisce un diritto soggettivo immediatamente applicabile, la costituzione pone un vincolo alla legge ordinaria.
I PRINCIPI INERENTI AL PROCESSO PENALE
- I diritti dell'accusato: il comma tre dell'articolo 111 è chiaramente modellato sull'articolo sei della convenzione europea dei diritti dell'uomo e contiene i diritti spettanti
dall’espressione nel più breve tempo possibile che non ha un significato fattuale. Questa espressione non significa immediatamente ma significa non appena l’avviso all’indagato è compatibile con l’esigenza di genuinità e di efficacia delle indagini. Inoltre l’articolo 111 impone che l’accusato sia informato riservatamente. Questo è funzionale a prevenire inammissibili divulgazioni di notizie. La norma riconosce all’accusato il diritto di disporre del tempo delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.
2) Il diritto confrontarsi con l’accusatore: imputato ha diritto davanti al irrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Questo è l’espresso riconoscimento costituzionale del diritto a confrontarsi con l’accusatore. Il diritto a confrontarsi deve trovare attuazione davanti al giudice e questa è un’importante garanzia per l’imputato.
Inoltre si fa riferimento a persone che rendono accuse a carico. La locuzione "far interrogare", senza precisare chi sia il soggetto che svolge l'esame. La disposizione è idonea a ricomprendere anche l'ipotesi in cui l'esame sia condotto dal giudice tramite il quale le parti possono porre domande al dichiarante. L'imputato ha il diritto di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. L'accusato ha anche il diritto di farsi assistere da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Questa norma si riferisce genericamente al procedimento. 3) Il principio del contraddittorio: nei commi 3 e 4 dell'articolo 111, è affermato il principio del contraddittorio in senso forte e cioè in relazione alla materia della prova. Il principio ha sia un aspetto oggettivo chesoggettivo.Il contraddittorio in senso oggettivo: esso è sancito all'inizio del comma quattro. Si tratta del contraddittorio nella formazione della prova. Questa formula consacra il contraddittorio come metodo di conoscenza per assumere la prova poiché esso opera nel momento in cui la prova si forma. Una prova attendibile non si ottiene in segreto ma in modo dialettico lo strumento al quale si fa riferimento e l'esame incrociato. Secondo l'articolo 11 il contraddittorio in senso oggettivo ha delle eccezioni perché viene bilanciato con altre esigenze ritenute prevalenti in determinati casi. Il comma cinque prevede "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato, per impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".Il contraddittorio in senso soggettivo: il terzo comma dell'articolo 11 garantisce all'imputato il diritto disei afferma che l'imputato ha il diritto di essere informato immediatamente e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico. Il comma sette stabilisce che l'imputato ha il diritto di essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata nel procedimento penale. Il comma otto sancisce il diritto dell'imputato di essere assistito da un difensore di fiducia o, se non ha i mezzi per permetterselo, di essere assistito da un difensore d'ufficio. Il comma nove afferma che l'imputato ha il diritto di non essere costretto a testimoniare contro se stesso o a confessare la propria colpevolezza. Il comma dieci stabilisce che l'imputato ha il diritto di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di testimoni a suo favore e di presentare prove a sua difesa. Il comma undici sancisce il diritto dell'imputato di partecipare attivamente al processo e di esprimere le proprie opinioni e richieste. Il comma dodici afferma che l'imputato ha il diritto di essere presente durante tutte le fasi del processo e di essere informato delle decisioni prese dal giudice. Il comma tredici stabilisce che l'imputato ha il diritto di presentare ricorso contro le decisioni del giudice e di essere informato dei motivi delle decisioni prese. Il comma quattordici sancisce il diritto dell'imputato di essere giudicato entro un termine ragionevole. Il comma quindici afferma che l'imputato ha il diritto di essere considerato innocente fino a prova contraria. Il comma sedici stabilisce che l'imputato ha il diritto di essere giudicato da un tribunale imparziale e indipendente. Il comma diciassette sancisce il diritto dell'imputato di non essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il comma diciotto afferma che l'imputato ha il diritto di essere risarcito per eventuali errori giudiziari o ingiustizie subite.sette“contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Con questo comma l’appello è costituzionalizzato in quanto il minimo che i codificatori dovevano fare era garantire il ricorso per cassazione per violazione di legge.Articolo 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far valere le prove a suo favore, di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico e di ottenere la partecipazione di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nel processo.
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro iprovvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
L'attuazione dei nuovi principi costituzionali:
Con la legge n.63 del 2001 il parlamento ha cercato di dare attuazione all'articolo 111 della costituzione. Da una parte ha previsto una riduzione dell'arte del diritto al silenzio, dall'altra parte ha modificato la normativa in materia di dichiarazioni raccolte unilateralmente nel corso delle indagini ed ha affermato che esse sono di regola inutilizzabili in dibattimento come prova dei fatti in essa affermati. La riforma del sistema probatorio, apportata con la legge numero 63 del 2001,
appare solamente una tappointermedia per giungere verso il “giusto processo“. I cambiamenti intervenuti nel codice diprocedura penale sono stati molti.
Inizia uno scontro di pensiero tra docenti universitari,magistrati e avvocati che portò nel corso di trent’anni all’adattamento del nuovo codice.
In Italia si è cercato di passare da un sistema misto ad uno che ha molti tratti riconducibilia quello accusatorio. Si è deciso anche che tutti i principi della costituzione, anche quellifondamentali, devono essere oggetto di un bilanciamento reciproco perché nessun dirittopuò essere tiranno. Deve esserci proporzionalità tra il sacrificio imposto e il fineperseguito, in modo che non si possa mai giungere alla compressione intollerabile deldiritto.
Successione delle norme processuali nel tempo: in più occasioni il parlamento èintervenuto con nuove leggi apportando modifiche alle norme del codice di procedurapenale. Il
problema principale rimane quello di definire quale sia la disciplina da applicare ai procedimenti pendenti nel momento in cui si verifica una successione tra norme e inoltre eScarica il documento per vederlo tutto.
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