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I DIRITTI DEI TERZI SUI BENI POSSEDUTI DAL FALLITO

Il GD può stabilire che vengano restituiti i beni del fallito ai terzi (inseriti negli appositi elenchi redatti dal curatore) che vantano su di essi diritti reali o personali riconoscibili. Al pari dei creditori concorsuali, tali terzi devono presentare le loro domande di rivendicazione o restituzione.

Il procedimento di verifica di tali domande si svolge ugualmente alla verifica dei crediti concorrenti:

  1. il curatore comunica le informazioni necessarie per la presentazione delle domande (con la quale il terzo può chiedere la sospensione della vendita del bene)
  2. il curatore predispone un progetto, indicando quali domande dovrebbero essere ammesse e quali respinte
  3. tale progetto viene esaminato dal GD nella stessa adunanza di verifica dello stato passivo ed eventualmente modificato e reso esecutivo.

Contro di esso si possono opporre i terzi le cui domande sono state respinte; i creditori concorrenti o i terzi le cui domande

Sono state ammesse possono impugnare tale decreto esecutivo. 22 domande tardive. Sono ammissibili anche le di rivendicazione o restituzione, alle quali si applica la medesima disciplina delle domande tardive di ammissione. Se il richiedente prova che il ritardo della domanda è dovuto a causa a lui non imputabile, può ottenere dal giudice la sospensione dell'attività di liquidazione del bene.

Se i beni non vengono restituiti dal fallito e non sono acquisiti nella massa attiva, l'avente diritto alla restituzione può insinuarsi nel passivo per il valore della cosa al momento della data di dichiarazione di fallimento. Se il curatore ha perso il possesso del bene dopo averlo acquisito diventa creditore della massa e non concorrente soddisfatti in prededuzione.

I rapporti giuridici in corso di esecuzione

IN GENERALE

Se i rapporti giuridici sono già stati eseguiti dal fallito e non dall'altro contraente, il fallito avrà un credito che è

compreso nella massa attiva fallimentare; Se sono stati eseguiti dall'altro contraente e non dal fallito, il in bonis (=solvibile) contraente sarà creditore concorsuale e potrà presentare domanda di ammissione al passivo, diventando concorrente. Se tali rapporti non sono stati eseguiti da nessuna delle parti, la legge ha sospeso la dell'esecuzione dei rapporti pendenti al momento del fallimento. La sospensione dura fino a quando il curatore decide di subentrare nel contratto, al posto del fallito e con il consenso del comitato dei creditori, assumendo i relativi obblighi o di sciogliersi dal contratto. Tale disciplina non si applica per i contratti ad effetti reali in cui il diritto è già stato trasferito: ad es. vendita il curatore ha l'obbligo di eseguire la prestazione. Durante la fase di sospensione, il contraente in bonis può mettere in mora il curatore: il GD assegna un termine di max 60 g entro il quale il curatore

deve comunicare la sua scelta, altrimenti il contratto si intende sciolto.

Se il curatore subentra nel contratto, il terzo ha l'obbligo di eseguirlo diventando creditore della massa per il corrispettivo.

Se il curatore scioglie il contratto, il terzo ha il diritto di insinuarsi nel passivo, vantando un credito relativo all'inadempimento.

In tutti i casi, è escluso il risarcimento dei danni.

È possibile che il contraente in bonis eserciti l'azione di risoluzione (=scioglimento per inadempimento) prima del fallimento; in tal caso la risoluzione opera anche nei confronti del curatore che non potrà scegliere tra subingresso o scioglimento.

Il contraente in bonis che intende ottenere la restituzione di una somma/bene o il risarcimento dei danni ha l'onere di presentare un'apposita domanda di insinuazione al passivo.

IPOTESI PARTICOLARI: VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ (ART.73)

Nel caso di fallimento del compratore, anche se nel contratto era

Stabilito che il prezzo poteva essere pagato al termine o a rate:

Il curatore che subentra nel rapporto potrà essere obbligato a dare cauzione o pagare immediatamente il prezzo, con lo sconto dell'interesse legale.

Se il curatore scioglie il contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il suo diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

Se la vendita ha ad oggetto un bene mobile ed il venditore l'ha spedita prima del fallimento ma al momento del fallimento non è ancora giunta all'acquirente, il venditore può riprenderne il possesso (=non ha effettuato la prestazione) e può richiedere lo scioglimento o il pagamento integrale del prezzo da parte degli organi fallimentari.

La medesima disciplina si applica anche per i contratti ad esecuzione periodica/continuata (ad es. contratti di somministrazione) e alle vendite a consegne ripartite: il curatore che subentra dovrà pagare il prezzo.

  1. integraledelle consegne già avvenute, prima del fallimento

IPOTESI PARTICOLARI: CONTRATTI PRELIMINARI

La disciplina della sospensione e successiva scelta del curatore si applica anche ai contratti preliminari, se essi hanno ad oggetto un immobile destinato all’uso abitativo dell’acquirente o familiari entro il 3° o a divenire sede principale dell’impresa.

Tali preliminari non sono neanche soggetti ad azioni revocatorie.

Se il preliminare riguardante un immobile è stato trascritto, l’acquirente ha diritto di insinuarsi nel passivo.

Se il contratto ha per oggetto un immobile ancora da costruire, + tutela per l’acquirente: il contratto deve essere garantito a pena di nullità da una fideiussione bancaria l’acquirente ha diritto di escutere la fideiussione, prima che il curatore scelga di subentrare o sciogliere il contratto.

IPOTESI PARTICOLARI: CONTRATTI DI BORSA A TERMINE

Se il termine scade dopo il fallimento di uno dei due contraenti,

Il rapporto si scioglie alla data di dichiarazione del fallimento: bisogna accertare la differenza tra il prezzo dei titoli a tale data - prezzo stabilito nel contratto:

Se la differenza fa sì che il fallito risulti creditore, la somma corrispondente sarà versata dall'altro contraente al curatore;

Se la differenza fa sì che il fallito risulti debitore, l'altro contraente può essere ammesso al passivo per la somma corrispondente come creditore concorrente (art. 76).

ALTRI RAPPORTI GIURIDICI ex nunc,

Alcuni rapporti giuridici si sciolgono immediatamente dalla data di dichiarazione di fallimento, a seguito del fallimento di una delle due parti.ope legis

Lo scioglimento si ha per i rapporti di c/c bancario e ordinario e di commissione, incompatibili con la situazione di indisponibilità del patrimonio.

Nel mandato è disposto lo scioglimento solo per il fallimento del mandatario; nel caso di fallimento del mandante, il curatore può

subentrare nel rapporto.

Nel rapporto di associazione in partecipazione, il fallimento dell'associante(=titolare dell'impresa che cessa) provoca lo scioglimento: se il conferimento dell'associato ha un valore > delle perdite che deve sopportare, quest'ultimo può diventare creditore concorrente per tale differenza; se il conferimento dell'associato ha un valore < delle perdite che deve sopportare, il GD emette su richiesta del curatore un decreto ingiuntivo ordinando di versare al curatore la differenza.

Nel rapporto di appalto, il fallimento di una delle due parti scioglimento mail curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, può dichiarare di voler subentrare nel rapporto, dandone comunicazione alla controparte entro 60 g dalla dichiarazione di fallimento e fornendogli opportune garanzie.

Altri rapporti proseguono nonostante il fallimento di una delle parti l'altro contraente diventa creditore della massa ed

ha diritto a ricevere integralmente la prestazione dovuta dal fallito.

Nel rapporto di assicurazione contro i danni, il fallimento dell'assicurato non comporta lo scioglimento del rapporto fino a patto contrario e l'assicuratore ha diritto ad essere soddisfatto per i premi non pagati, anche se già scaduti.

Nel rapporto di locazione di immobili, il fallimento delle parti non comporta lo scioglimento del rapporto, ma se esso ha una durata residua > di 4 anni, il curatore può recedere dalla locazione entro 1 anno dalla sentenza di fallimento e corrispondendo alla controparte un indennizzo.

Nel rapporto di affitto di azienda, il fallimento... ma entrambe le parti possono recedere entro 60 giorni versando un indennizzo.

L'indennizzo è stabilito dalle parti, ma in caso di contrasti dal GD.

Nel contratto di leasing, il fallimento della società di leasing non comporta lo scioglimento perché l'utilizzatore conserva la facoltà di

acquisire il bene all'ascadenza del contratto; in caso di fallimento dell'utilizzatore, si applica la disciplina prevista per il fallimento del compratore con alcune particolarità. 25 Nel rapporto di edizione, il fallimento dell'editore non comporta la risoluzione del contratto ma il rapporto si scioglie se entro 1 anno il curatore non continua l'esercizio d'impresa o non cede il rapporto ad un altro editore. Nel rapporto di factoring, a seguito del fallimento del cedente il curatore può recedere dalle cessioni relative ai crediti sorti dopo la data del fallimento, restituendo il corrispettivo al cessionario. Le sanzioni penali Con l'esecuzione fallimentare/liquidazione coatta amministrativa/amm. Straordinaria, il debitore fallito può essere punito con sanzioni penali per aver compiuto atti che possono nuocere ai creditori: se vi è colpa -> bancarotta semplice; se vi è dolo -> bancarotta fraudolenta. Di solito l'azione penale

è esercitata dal pubblico ministero che riceve dal GDla copia della relazione del curatore ma può essere avviata prima in caso difuga, latitanza, trafugamento…Ed inoltre le pene previste possono essere diminuite in caso di circostanzeattenuanti del danno o aumentate se ricorrono circostanze aggravanti quali:

  1. Danno di rilevante gravità
  2. Se il fallito ha commesso + reati di bancarotta
  3. Se il fallito per divieto di legge non poteva esercitare un’impresacommerciale

BANCAROTTA SEMPLICE

Pena: reclusione da 6 mesi a 2 anni

+ pena accessoria: divieto di esercitare impresa o uffici direttivi inimprese altrui per un periodo non superiore a 2 anni

E’ punito per tale reato l’imprenditore fallito che: (art. 217)

  1. Abbia fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alle suecondizioni economiche
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giorgia2000.9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Sanfilippo Pierpaolo.