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III.
IV. Per mancanza di attivo; o d’ufficio, ad emanare decreto
Sarà il tribunale, su istanza del curatore o del fallito
di chiusura (art.119): gli effetti di tale decreto sono opposti alla sentenza di apertura.
Quanto al fallito, cesseranno gli effetti dello spossessamento nonché le limitazioni di
carattere personale riacquistando disponibilità e amministrazione del proprio
patrimonio e proseguire nei rapporti giuridici preesistenti, quanto agli organi
fallimentari, essi decadono, e quanto ai creditori, ognuno riacquisterà il libero
esercizio delle azioni verso il debitore. Dopo che il fallimento è stato chiuso, può
aversi nel termine di 5 anni, la riapertura dello stesso al fine di regolare crediti
concorrenti che non avessero trovato soddisfazione se si sono avute nuove attività nel
patrimonio del debitore. La riapertura deve tener conto dei nuovi debiti e esplica
effetti quanto agli atti pregiudizievoli compiuti dopo la chiusura.
L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti residui nei confronti di creditori
concorsuali non soddisfatti (art.142): un tale effetto può essere disposto dal tribunale
nel decreto di chiusura del fallimento o in un successivo decreto ad hoc, con cui
vengono dichiarati inesigibili sia i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente
L’inesigibilità non
(art.143), sia quelli verso creditori concorsuali non concorrenti.
vuol dire estinzione: restano in ogni caso esclusi i diritti vantati dai creditori nei
confronti di coobligati, fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
L’esdebitazione opera solo a favore di persone fisiche che ne facciano apposita
istanza o di chi ha tenuto comportamenti collaborativi con gli organi della procedura.
provoca anche quello dei suoi soci, e l’art.147
Il fallimento della società prevede che
la sentenza che dichiara il fallimento di una snc, sas, sapa, produce il fallimento dei
soci illimitatamente responsabili e la norma non vale per il socio unico di spa o di srl.
Il fallimento in estensione è soltanto quello che dalla società si divulga ai soci
illimitatamente responsabili, secondo l’art.149 l’eventuale fallimento di alcuno
infatti
dei soci non comporta il fallimento della società. Quando ne ricorrono i presupposti,
esso si produrrà automaticamente: dovrà infatti essere dichiarato dal tribunale senza
che occorra l’istanza di qualcuno e senza accertamento dell’esistenza in capo ai soci
Esistono altre due ipotesi dell’art.147:
dei presupposti di fallibilità.
▪ La prima riguarda i casi in cui un socio abbia cessato di essere illimitatamente
responsabile. In tale caso potrà essere dichiarato fallito in estensione se non sia
decorso più di 1 anno dallo scioglimento del rapporto sociale o cessazione
della responsabilità illimitata, se l’insolvenza della società attiene a debiti
esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata;
▪ l’eventuale scoperta, successiva alla dichiarazione di
La seconda riguarda
fallimento della società, di altri soci illimitatamente responsabili. In tali casi la
dichiarazione sarà in estensione e in successiva. Può trattarsi di soci
illimitatamente responsabili ulteriori rispetto a quelli già noti (soci occulti) e
scoperti dopo il fallimento dichiarato nei confronti di un imprenditore
individuale che non lo era, perché riferibile ad una società (socio occulto di
società occulta);
Il tribunale prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili,
dovrà disporne la convocazione per dare un diritto di difesa ai soci che possono
dimostrare l’assenza dei presupposti del fallimento e di indurlo a porre rimedio
all’insolvibilità della società. Con la dichiarazione si aprono altre procedure distinte e
connesse con lo scopo di regolare il concorso delle pretese dei creditori sociali con
quelle dei creditori personali dei soci. L’art.148 prevede la nomina di organi comuni:
il tribunale nomina di un solo giudice delegato e curatore.
▪ Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intenderà
dichiarato per l’intero nel fallimento dei singoli soci;
▪ I creditori particolari di ciascun socio parteciperanno soltanto al fallimento
dello stesso e per ciascuna procedura dovranno accertarsi distinte masse
passive e distinte masse attive per assicurare il concorso fra creditori personali
e sociali, la par condicio fra i creditori sociali e la ripartizione delle
obbligazioni fra i soci;
Gli effetti del fallimento in estensione sono quelli ordinari: il socio subirà
spossessamento, i crediti nei suoi confronti vengono cristallizzati, le procedure
individuali si chiuderanno quando quella aperta nei confronti della società si sia
chiusa per mancanza di domande o integrale soddisfazione dei soci, e quelle nei
confronti dei singoli soci potranno cessare per via concordataria.
Le conseguenze del fallimento di una società per i soci limitatamente responsabili
sono semplicemente di attuare i loro obblighi per gli eventuali conferimenti non
ancora eseguiti (soci accomandanti di sas e di sapa, soci di spa, di srl, di società
cooperative). I versamenti ancora dovuti costituiscono uno dei possibili crediti della
massa, il cui pagamento il curatore potrebbe esigere per vie ordinarie oppure
chiedendo al giudice delegato l’emissione di un decreto ingiuntivo (art.150). La
responsabilità verso la società e verso i creditori sociali in caso di fallimento può
essere fatta valere dal curatore che esercita azioni di responsabilità tramite
autorizzazione del giudice e sentito il comitato dei creditori contro:
1. Gli amministratori: soggetti ai quali imputare la qualifica di amministratore di
fatto;
2. Componenti degli organi di controllo: sistema di amministrazione e controllo,
revisori legali, società di revisione legale;
3. Direttori generali e liquidatori;
4. Nelle srl, contro i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, soci o terzi;
Concordato preventivo
Costituisce una procedura concorsuale giurisdizionale: attraverso la stessa un
imprenditore in crisi ha la possibilità di formulare ai suoi creditori una proposta per il
soddisfacimento dei loro diritti. La proposta se accettata dalla maggioranza dei
creditori limita i debiti dell’imprenditore a quanto promesso con liberazione anche
acconsentito alla proposta. L’obiettivo di soddisfare
verso i creditori che non abbiano c’è una
i creditori individua due presupposti: dal punto di vista soggettivo,
coincidenza totale di procedure rivolte ad imprese commerciali non piccole, dal punto
stato di crisi dell’impresa.
di vista oggettivo, il presupposto è lo Il nucleo della
domanda di concordato preventivo consiste in una proposta ai creditori, con cui si
offre loro una soddisfazione incompleta ma preferibile a quella ricavabile dal
fallimento. La funzione del piano concordatario può aversi attraverso diverse forme:
a. Possibilità di una mera promessa di pagamento parziale e dilazionato dei
crediti esistenti (concordato remissorio);
Attingere al valore dell’impresa rappresentato dai suoi flussi di reddito futuro,
b. ad un terzo o il suo conferimento in una o più
ovvero la cessione dell’azienda
società (concordato con continuità aziendale);
c. Possibilità di una cessione dei beni ai creditori (concordato liquidatorio);
d. Compimento di operazioni straordinarie;
e. Proposta concordataria assistita da garanzie a favore di tutti i creditori;
f. Suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei, riservando trattamenti differenziati ai creditori
appartenenti alle diverse classi;
g. Prevedere un pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno
o ipoteca, purchè la soddisfazione non risulti inferiore a quella realizzabile sul
ricavato in caso di liquidazione;
di una proposta concordataria sono: il primo concerna l’eventualità che il
I limiti l’offerta di un soggetto di acquisire l’azienda ad un prezzo già
piano contempli
determinato, quindi si ha il tentativo del debitore di reimpossessarsi a basso costo
della sua azienda per il tramite di prestanome; il secondo riguarda la possibilità che
uno o più creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti possa presentare una
proposta concorrente a quella del debitore. La domanda di ammissione alla
procedura (art.161) assume la forma del ricorso sottoscritto dal debitore e presentato
l’impresa ha la sua sede principale e pubblicato nel
al tribunale del luogo dove
registro delle imprese. Inoltre si dovrò depositare una documentazione contenente:
A. Una relazione sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria aggiornata;
B. Stato analitico e di stima delle attività;
C. Elenco nominativo dei creditori;
D. Descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta
La domanda e la documentazione devono essere accompagnate dalla relazione di un
professionista designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali esibiti e
la fattibilità del piano medesimo. L’ammissione al concordato è favorita anche nel
caso in cui l’imprenditore non è riuscito a confezionare un piano concordatario da
presentare ai creditori: la fase di trattative può generare allarmi che potrebbero
L’art.161
provocare istanze di fallimento. contente di depositare un ricorso
contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e
la documentazione entro un successivo termine assegnato dal giudice (concordato
con riserva o preconcordato). Il vantaggio sta nel fatto che il debitore può definire la
proposta concordataria senza temere di incorrere in una dichiarazione di fallimento.
Sull’ammissione del ricorso deve pronunciarsi il tribunale verificando la sussistenza
dei presupposti della procedura. Il potere di controllo del tribunale non dovrebbe
invece estendersi ne alla convenienza ne alla fattibilità del piano e il tribunale
potrebbe dichiarare inammissibile la domanda di concordato con decreto non
soggetto a reclamo. Se il ricorso viene ritenuto ammissibile, il tribunale dichiara
aperta la procedura con decreto di ammissione nominando il giudice delegato e il
commissario giudiziale.
L’apertura del concordato lascia il debitore a capo della sua impresa, conservando
l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa (art.167). Per evitare che il
debitore abusi del suo potere di gestione incontra due ordini di limiti: il compimento
di atti eccedenti