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III.

IV. Per mancanza di attivo; o d’ufficio, ad emanare decreto

Sarà il tribunale, su istanza del curatore o del fallito

di chiusura (art.119): gli effetti di tale decreto sono opposti alla sentenza di apertura.

Quanto al fallito, cesseranno gli effetti dello spossessamento nonché le limitazioni di

carattere personale riacquistando disponibilità e amministrazione del proprio

patrimonio e proseguire nei rapporti giuridici preesistenti, quanto agli organi

fallimentari, essi decadono, e quanto ai creditori, ognuno riacquisterà il libero

esercizio delle azioni verso il debitore. Dopo che il fallimento è stato chiuso, può

aversi nel termine di 5 anni, la riapertura dello stesso al fine di regolare crediti

concorrenti che non avessero trovato soddisfazione se si sono avute nuove attività nel

patrimonio del debitore. La riapertura deve tener conto dei nuovi debiti e esplica

effetti quanto agli atti pregiudizievoli compiuti dopo la chiusura.

L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti residui nei confronti di creditori

concorsuali non soddisfatti (art.142): un tale effetto può essere disposto dal tribunale

nel decreto di chiusura del fallimento o in un successivo decreto ad hoc, con cui

vengono dichiarati inesigibili sia i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente

L’inesigibilità non

(art.143), sia quelli verso creditori concorsuali non concorrenti.

vuol dire estinzione: restano in ogni caso esclusi i diritti vantati dai creditori nei

confronti di coobligati, fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

L’esdebitazione opera solo a favore di persone fisiche che ne facciano apposita

istanza o di chi ha tenuto comportamenti collaborativi con gli organi della procedura.

provoca anche quello dei suoi soci, e l’art.147

Il fallimento della società prevede che

la sentenza che dichiara il fallimento di una snc, sas, sapa, produce il fallimento dei

soci illimitatamente responsabili e la norma non vale per il socio unico di spa o di srl.

Il fallimento in estensione è soltanto quello che dalla società si divulga ai soci

illimitatamente responsabili, secondo l’art.149 l’eventuale fallimento di alcuno

infatti

dei soci non comporta il fallimento della società. Quando ne ricorrono i presupposti,

esso si produrrà automaticamente: dovrà infatti essere dichiarato dal tribunale senza

che occorra l’istanza di qualcuno e senza accertamento dell’esistenza in capo ai soci

Esistono altre due ipotesi dell’art.147:

dei presupposti di fallibilità.

▪ La prima riguarda i casi in cui un socio abbia cessato di essere illimitatamente

responsabile. In tale caso potrà essere dichiarato fallito in estensione se non sia

decorso più di 1 anno dallo scioglimento del rapporto sociale o cessazione

della responsabilità illimitata, se l’insolvenza della società attiene a debiti

esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata;

▪ l’eventuale scoperta, successiva alla dichiarazione di

La seconda riguarda

fallimento della società, di altri soci illimitatamente responsabili. In tali casi la

dichiarazione sarà in estensione e in successiva. Può trattarsi di soci

illimitatamente responsabili ulteriori rispetto a quelli già noti (soci occulti) e

scoperti dopo il fallimento dichiarato nei confronti di un imprenditore

individuale che non lo era, perché riferibile ad una società (socio occulto di

società occulta);

Il tribunale prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili,

dovrà disporne la convocazione per dare un diritto di difesa ai soci che possono

dimostrare l’assenza dei presupposti del fallimento e di indurlo a porre rimedio

all’insolvibilità della società. Con la dichiarazione si aprono altre procedure distinte e

connesse con lo scopo di regolare il concorso delle pretese dei creditori sociali con

quelle dei creditori personali dei soci. L’art.148 prevede la nomina di organi comuni:

il tribunale nomina di un solo giudice delegato e curatore.

▪ Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intenderà

dichiarato per l’intero nel fallimento dei singoli soci;

▪ I creditori particolari di ciascun socio parteciperanno soltanto al fallimento

dello stesso e per ciascuna procedura dovranno accertarsi distinte masse

passive e distinte masse attive per assicurare il concorso fra creditori personali

e sociali, la par condicio fra i creditori sociali e la ripartizione delle

obbligazioni fra i soci;

Gli effetti del fallimento in estensione sono quelli ordinari: il socio subirà

spossessamento, i crediti nei suoi confronti vengono cristallizzati, le procedure

individuali si chiuderanno quando quella aperta nei confronti della società si sia

chiusa per mancanza di domande o integrale soddisfazione dei soci, e quelle nei

confronti dei singoli soci potranno cessare per via concordataria.

Le conseguenze del fallimento di una società per i soci limitatamente responsabili

sono semplicemente di attuare i loro obblighi per gli eventuali conferimenti non

ancora eseguiti (soci accomandanti di sas e di sapa, soci di spa, di srl, di società

cooperative). I versamenti ancora dovuti costituiscono uno dei possibili crediti della

massa, il cui pagamento il curatore potrebbe esigere per vie ordinarie oppure

chiedendo al giudice delegato l’emissione di un decreto ingiuntivo (art.150). La

responsabilità verso la società e verso i creditori sociali in caso di fallimento può

essere fatta valere dal curatore che esercita azioni di responsabilità tramite

autorizzazione del giudice e sentito il comitato dei creditori contro:

1. Gli amministratori: soggetti ai quali imputare la qualifica di amministratore di

fatto;

2. Componenti degli organi di controllo: sistema di amministrazione e controllo,

revisori legali, società di revisione legale;

3. Direttori generali e liquidatori;

4. Nelle srl, contro i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il

compimento di atti dannosi per la società, soci o terzi;

Concordato preventivo

Costituisce una procedura concorsuale giurisdizionale: attraverso la stessa un

imprenditore in crisi ha la possibilità di formulare ai suoi creditori una proposta per il

soddisfacimento dei loro diritti. La proposta se accettata dalla maggioranza dei

creditori limita i debiti dell’imprenditore a quanto promesso con liberazione anche

acconsentito alla proposta. L’obiettivo di soddisfare

verso i creditori che non abbiano c’è una

i creditori individua due presupposti: dal punto di vista soggettivo,

coincidenza totale di procedure rivolte ad imprese commerciali non piccole, dal punto

stato di crisi dell’impresa.

di vista oggettivo, il presupposto è lo Il nucleo della

domanda di concordato preventivo consiste in una proposta ai creditori, con cui si

offre loro una soddisfazione incompleta ma preferibile a quella ricavabile dal

fallimento. La funzione del piano concordatario può aversi attraverso diverse forme:

a. Possibilità di una mera promessa di pagamento parziale e dilazionato dei

crediti esistenti (concordato remissorio);

Attingere al valore dell’impresa rappresentato dai suoi flussi di reddito futuro,

b. ad un terzo o il suo conferimento in una o più

ovvero la cessione dell’azienda

società (concordato con continuità aziendale);

c. Possibilità di una cessione dei beni ai creditori (concordato liquidatorio);

d. Compimento di operazioni straordinarie;

e. Proposta concordataria assistita da garanzie a favore di tutti i creditori;

f. Suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi

economici omogenei, riservando trattamenti differenziati ai creditori

appartenenti alle diverse classi;

g. Prevedere un pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno

o ipoteca, purchè la soddisfazione non risulti inferiore a quella realizzabile sul

ricavato in caso di liquidazione;

di una proposta concordataria sono: il primo concerna l’eventualità che il

I limiti l’offerta di un soggetto di acquisire l’azienda ad un prezzo già

piano contempli

determinato, quindi si ha il tentativo del debitore di reimpossessarsi a basso costo

della sua azienda per il tramite di prestanome; il secondo riguarda la possibilità che

uno o più creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti possa presentare una

proposta concorrente a quella del debitore. La domanda di ammissione alla

procedura (art.161) assume la forma del ricorso sottoscritto dal debitore e presentato

l’impresa ha la sua sede principale e pubblicato nel

al tribunale del luogo dove

registro delle imprese. Inoltre si dovrò depositare una documentazione contenente:

A. Una relazione sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria aggiornata;

B. Stato analitico e di stima delle attività;

C. Elenco nominativo dei creditori;

D. Descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta

La domanda e la documentazione devono essere accompagnate dalla relazione di un

professionista designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali esibiti e

la fattibilità del piano medesimo. L’ammissione al concordato è favorita anche nel

caso in cui l’imprenditore non è riuscito a confezionare un piano concordatario da

presentare ai creditori: la fase di trattative può generare allarmi che potrebbero

L’art.161

provocare istanze di fallimento. contente di depositare un ricorso

contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e

la documentazione entro un successivo termine assegnato dal giudice (concordato

con riserva o preconcordato). Il vantaggio sta nel fatto che il debitore può definire la

proposta concordataria senza temere di incorrere in una dichiarazione di fallimento.

Sull’ammissione del ricorso deve pronunciarsi il tribunale verificando la sussistenza

dei presupposti della procedura. Il potere di controllo del tribunale non dovrebbe

invece estendersi ne alla convenienza ne alla fattibilità del piano e il tribunale

potrebbe dichiarare inammissibile la domanda di concordato con decreto non

soggetto a reclamo. Se il ricorso viene ritenuto ammissibile, il tribunale dichiara

aperta la procedura con decreto di ammissione nominando il giudice delegato e il

commissario giudiziale.

L’apertura del concordato lascia il debitore a capo della sua impresa, conservando

l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa (art.167). Per evitare che il

debitore abusi del suo potere di gestione incontra due ordini di limiti: il compimento

di atti eccedenti

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco_someonelikeyou di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Santagata De Castro Renato.