Nozione di impresa
Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
- Capacità giuridica
- Capacità d’agire
Impresa
L'impresa è un'attività qualificata come produttiva, a sua volta triplicemente qualificata dai requisiti di organizzazione, professionalità ed economicità.
La disciplina dell’impresa stabilisce le regole comportamentali alle quali occorre attenersi nel suo svolgimento, in modo da pervenire a un giusto equilibrio o contemperamento tra i diversi interessi che ne sono coinvolti nel suo interno e nei rapporti esterni che da essa hanno avuto origine, risolvendo eventuali situazioni di conflitto.
Attività produttiva
- Immaginata come un modello comportamentale costituito da tanti singoli componenti, che rilevano sul piano normativo nel loro insieme. Essi rappresentano una sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente, ossia teologicamente orientata rispetto al raggiungimento di un determinato scopo.
- L’attività si presta a essere qualificata a seconda della natura del suo scopo, sicché la relativa sequenza comportamentale deve essere orientata al perseguimento di un risultato socialmente riconoscibile come produttivo. Tale sequenza, cioè, deve essere rivolta a produrre un’utilità che prima non c’era, quindi ad incrementare il livello di ricchezza complessiva rispetto allo status quo ante, attraverso la produzione e lo scambio di beni o servizi. Si presentano estranei quindi al fenomeno dell’attività produttiva i fenomeni derivanti dall’attività di godimento.
Professionalità
Questo requisito connota l’attività sul piano della frequenza relativa al suo svolgimento, chiedendo che essa abbia luogo in maniera abituale, stabile e reiterata, ovvero non occasionale o sporadica.
- Professionalità non è sinonimo di esclusività, sicché il requisito in esame è integrato anche nel caso in cui un’attività produttiva non costituisca l’unica attività svolta da parte di chi la pone in essere.
- Professionalità non è sinonimo di continuità, sicché il requisito in esame è integrato anche nel caso in cui l’attività produttiva sia svolta in modo non continuativo, cioè sia caratterizzata da interruzioni, in un lasso di tempo considerato. Si precisa che le interruzioni debbano essere legate alle esigenze naturali del ciclo produttivo sottostante, sicché l’attività interrotta ricomincia dopo un certo periodo.
- Professionalità, infine, non è sinonimo di pluralità di risultati prodotti, poiché questo requisito è integrato anche nel caso in cui l’attività produttiva sia finalizzata alla realizzazione di unico affare. Non è detto infatti che l’occasionalità dell’affare debba sottendere sempre l’occasionalità dell’attività. In particolare ciò non accade quando l’affare si presenta complesso e si presta ad essere realizzato attraverso un’iniziativa che non può essere improvvisata, cioè non può essere posta in essere da chiunque, poiché richiede un minimo di retroterra e di apparato organizzativo.
Organizzazione
Questo requisito connota l’attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, richiedendo che essa sia esercitata, non solo con la capacità lavorativa di chi la pone in essere, ma anche con l’ausilio di altri fattori produttivi. I fattori produttivi impiegabili sono sostanzialmente riconducibili a due categorie fondamentali:
- Lavoro: con questo si allude alla forza lavoro acquistata sul mercato del lavoro.
- Capitale: con questo si allude a qualunque entità materiale o immateriale a prescindere dal titolo che ne consente di avere la disponibilità.
Non è necessario che le due tipologie di fattori produttivi ricorrano congiuntamente. Di conseguenza, il ruolo del titolare di un’attività produttiva è quello di operare un’organizzazione che consiste nello stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi ai quali fa ricorso, approntandoli all’impiego nel processo produttivo. L’opera di organizzazione non deve necessariamente manifestarsi nella realizzazione di un apparato organizzativo tangibile. Se però il ruolo del titolare si esaurisce in un’attività meramente esecutiva, rappresentando il suo lavoro personale l’unico fattore impiegato nel processo produttivo, allora l’iniziativa non è qualificabile come impresa bensì come lavoro autonomo.
Economicità
Questo requisito connota l’attività sul piano del metodo che dev’essere seguito nel suo svolgimento. Secondo l’orientamento prevalente, il metodo da impiegare nello svolgimento dell’attività è il metodo economico in senso stretto, cioè un metodo che tende ad assicurare pareggio tra ricavi e costi, essendo del tutto eventuale e, comunque irrilevante, il profitto. Un fenomeno si qualifica come produttivo se i prezzi di vendita vengono fissati ex ante in modo da consentire almeno di recuperare i costi sostenuti nel corso del processo produttivo.
Nel fenomeno produttivo in questione, le pretese di coloro che lo finanziano sono esposte al rischio che l’iniziativa non riesca ad ottenere dal mercato le suddette risorse. Sono esposte cioè al rischio di mercato: rischio di non riuscire a soddisfare le proprie legittime aspettative originate dall’operazione finanziaria posta in essere, se il mercato non assorbe la produzione offerta. Rimangono estranee alla nozione di impresa quelle attività svolte senza neppure prefiggersi il pareggio dei costi con i ricavi (attività erogative) come ad esempio l’associazione benefica.
Per quanto riguarda la logica della perdita programmata (non avviene una copertura piena dei costi con i ricavi in quanto vi è un terzo che colma quel gap), utilizzata soprattutto nelle associazioni non profit e in quelle mutualistico-consortili, anche questa può essere ricondotta alla nozione di economicità.
Categorie di impresa
L’impresa, quale fenomeno omnicomprensivo, è destinataria di singole disposizioni, che nell’insieme costituiscono una disciplina poco organica e molto frammentaria. Dalla nozione di impresa sono enucleate due sottofattispecie, col presupposto che non tutti i fenomeni produttivi rientranti nella nozione generale di impresa devono essere assoggettati alla stessa disciplina. In particolare, i fenomeni imprenditoriali cui si attribuisce questa più ristretta rilevanza normativa sono:
- L’impresa agricola, che è individuata guardando alla sua natura della produzione.
- La piccola impresa che è individuata guardando alla dimensione dell’organizzazione.
Impresa agricola
La nozione di impresa agricola si desume dall’art 2135, il quale la descrive come attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse: le prime sono qualificate come attività agricole essenziali, mentre le seconde come attività agricole per connessione. Il fenomeno dell’attività agricola è caratterizzato da un processo produttivo incentrato sul fondo, quindi un’attività in cui il fattore produttivo principale è rappresentato dalla terra e quindi si fonda sull’esercizio del diritto di proprietà sul fondo. Ne consegue che non sono necessari investimenti significativi per i processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
- Attività essenziali: Attività dirette alla cura dello e allo sviluppo di un ciclo biologico (o di una sua fase necessaria) di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque (dolci salmastre o marine).
- Il fondo è fattore produttivo eventuale, e quindi, non più elemento costitutivo o caratterizzante della fattispecie, mentre l’elemento caratterizzante è rappresentato dalla cura e dallo sviluppo di un ciclo biologico.
- Attività connesse: Attività di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole essenziali, nonché le attività dirette alla produzione e alla fornitura di beni o servizi ottenuti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
- Il dato normativo stabilisce che sono comunque connesse le attività trasformative alla sola condizione che utilizzino come materia prima prevalente i prodotti derivanti dall’attività di coltivazione e/o di allevamento di animali esercitata dal medesimo soggetto, pertanto a prescindere dal fatto di restare subordinate rispetto all’attività essenziale dallo stesso svolta e di costituire qualcosa di normale nell’agricoltura. Di conseguenza sono attività agricole per connessione tutte le attività di manipolazione trasformazione e commercializzazione di prodotti che provengono prevalentemente dall’attività agricola essenziale. Sono comunque connesse le attività di produzione e di fornitura di beni e servizi ottenuti impiegando principalmente le attrezzature o le risorse che costituiscono l’azienda agricola dello stesso soggetto (ad es. attività di agriturismo).
Se il risultato produttivo e economico di un’iniziativa appare molto più incerto rispetto ai corrispondenti risultati di iniziative di diversa natura, occorrerebbe approntare meccanismi di tutela più efficaci e penetranti, non invece eliminarne addirittura la presenza.
Piccola impresa
È descritta come un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia ed è specificata poi nelle figure soggettive del coltivatore diretto del fondo, dell’artigiano, e del piccolo commerciante. In questa categoria si ritiene che la prevalenza del lavoro del titolare e dei suoi familiari vada accertata in senso qualitativo, cioè verificando che esso costituisca il fattore essenziale, imprescindibile e centrale nel processo produttivo sottostante.
Il concetto di prevalenza di può applicare anche nelle società, in questo contesto il problema sarà quello di applicare concretamente detto criterio e individuare qual è il lavoro che deve prevalere sugli altri fattori produttivi. Nella società a ristretta compagine sociale si potrebbe ritenere che il lavoro che deve prevalere è il lavoro dei soci, con la conseguenza che si potrà parlare di piccola impresa se esso prevale sul lavoro altrui e sul capitale.
Accanto al criterio qualitativo ve ne è uno quantitativo, ove occorra individuare i fenomeni produttivi passibili di applicazione delle procedure concorsuali. In particolare, l’art 1 co. 2 l. fall. Esclude l’apertura delle procedure concorsuali di fallimento e di concordato preventivo nei confronti (dei titolari) delle imprese che si attestino al di sotto di 3 parametri:
- L’esposizione debitoria complessiva sussistente al momento di apertura della procedura concorsuale non superiore a 500mila euro
- L’attivo patrimoniale nei tre esercizi precedenti non superiore per ogni esercizio a 300mila euro
- I ricavi lordi nei tre esercizi precedenti non superiore per ogni a esercizio a 200mila euro
Questi parametri stabiliscono la “piccolezza” dell’impresa, e tale è una presunzione assoluta.
Impresa commerciale
È la fattispecie che comprende tutti gli altri tipi di impresa tolte quella agricola e la piccola impresa. La norma da cui prende la definizione non è una norma contenente una nozione, ma una norma di disciplina che contiene un primo precetto comportamentale (l’obbligo di pubblicità) all’indirizzo di chi pone in essere un comportamento che si sostanzia in una delle seguenti attività:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi
- Attività intermediaria nella circolazione di beni
- Attività di trasporto per terra, per acqua e per aria
- Attività bancaria o assicurativa
- Attività ausiliaria alle precedenti
Sono allora queste le attività produttive che semplificano l’impresa commerciale, dalle quali occorre enucleare una nozione più generale. Pertanto, l’impresa commerciale, è un’attività di produzione di beni e di servizi che si qualifica come industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria. I tratti dell’impresa, quindi, sono racchiusi nei requisiti di industrialità e di intermediarietà, sui quali allora occorre soffermarsi.
In questo caso abbiamo 2 differenti opzioni interpretative:
- Secondo la prima opzione, i requisiti di industrialità e intermediarietà sono da intendersi in un’accezione strettamente letterale o, se si vuole, storica: l’industrialità alluderebbe al processo produttivo inaugurato con la rivoluzione industriale, l’intermediarietà alluderebbe alle attività classicamente commerciali di acquisto per la rivendita. Sicché, l’attività sarebbe industriale solo se si tratti di attività automatizzata o che si sostanzia nella trasformazione fisico-tecnica della materia, l’attività sarebbe intermediaria solo se si tratti di attività originata da un acquisto di qualcosa per la rivendita di quel qualcosa. Chi propone l’interpretazione appena illustrata non esclude che vi possano essere ulteriori fenomeni produttivi che, pur non avendo natura agricola, non andrebbero nemmeno una natura commerciale, ovvero l’impresa civile. Sono state considerate imprese civili:
- Imprese artigiane, sul presupposto che il sottostante processo produttivo non possa qualificarsi industriale in quanto mai interamente automatizzato
- Imprese primarie e imprese di pubblici spettacoli, sempre sul presupposto che il sottostante processo produttivo non possa qualificarsi come industriale, in quanto non da luogo a una trasformazione fisico-tecnica della materia
- Imprese finanziarie, sul presupposto che facciano circolare il denaro non in modo intermediario, limitandosi a raccogliere risparmio da collocare in opportune soluzioni di investimento
- Agenzie matrimoniali, agenzie di collocamento o il mediatore di prodotti agricoli sul presupposto che si tratti di attività ausiliarie ad iniziative che non rientrano nell’elenco prima citato o addirittura non imprenditoriali
- La seconda opinione, prevalente, è orientata a interpretare in altro modo i due requisiti prima menzionati, in particolare attribuendo all’industrialità il significato non agricolo, e all’intermediarietà il significato di scambio. In quest’ottica si perviene ad una nozione di impresa commerciale residuale, diversa, perciò, rispetto alle altre già esaminate, atteso che si configura nozione in grado di assorbire tutti i fenomeni imprenditoriali che, in ragione della loro natura, non possono qualificarsi come agricoli.
Impresa pubblica
Fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esercitato da o riconducibile ad un soggetto di diritto pubblico (ente pubblico).
Un’attività commerciale può costituire oggetto esclusivo o principale di un ente pubblico (ente pubblico economico) ma può essere anche un’iniziativa secondaria (ente pubblico non economico).
- Ente pubblico economico: ente che si prefigge di perseguire il suo fine istituzionale principalmente attraverso un’attività commerciale. Questa è una situazione circoscritta ai mercati in regime di monopolio legale e in qualche mercato a rilevanza locale.
- Privatizzazione in senso formale: trasformazione degli enti in società con forma giuridica privata ma interesse economico pubblico partecipata da un ente pubblico.
- Società in mano pubblica: comuni società caratterizzate dal fatto che la partecipazione di controllo è detenuta da un ente pubblico. Tra queste:
- Società a partecipazione interamente pubblica: con relazione interorganica tra l’ente-socio e la società (società in house providing).
- Ente pubblico non economico: ente che realizza i molteplici fini istituzionali attraverso un’azione della conformazione assai variegata, che si articola in numerose iniziative, le quali tipicamente non presentano i caratteri dell’impresa ma che talvolta possono essere vere e proprie imprese.
L’oggetto dell’impresa pubblica può essere il più vario e può consistere anche nella fornitura di un servizio pubblico. I servizi pubblici si distinguono in:
- Servizi a rilevanza economica (obbiettivo di margine di profitto). La gestione di questi è affidata necessariamente a una società in house.
- Servizi privi di rilevanza economica (obiettivo solo di copertura dei costi). La gestione di questi è lasciata alla discrezionalità dell’ente pubblico e può essere da quest’ultimo affidata ad una società in house ad un’autonomia funzionale con soggettività giuridica (azienda speciale) o priva di soggettività giuridica (ente pubblico non economico).
L’impresa pubblica può presentarsi nella forma della società pubblica (impresa-società), dell’ente pubblico economico (impresa-ente) o all’interno del contesto organizzativo.
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