Indice:
- Introduzione al diritto
- Diritto oggettivo/diritto soggettivo
- Elementi dell’ordinamento
- Common law/civil law
- Atto/disposizione e Norma giuridica
- Coerenza e completezza
- Stato
- Forme di stato/forme di governo
- Costituzione
- Organi unione europea
- Fonti del diritto
- Fonti delle leggi
- Decreto-legge/decreto legislativo
- Regolamenti parlamentari
- Fonti del diritto interno, internazionale e regionali
- Parlamento e camere parlamentari
- Diritto di voto
- Legge elettorale
- Il governo
- Organi governativi e funzioni del governo
- Presidente della repubblica
- Magistratura, consiglio superiore della magistratura
- Giudizio di legittimità costituzionale
- Sentenze e ordinanze
- Autonomie territoriali
- Organi delle regioni
- Articolo 2 e articolo 3 della costituzione
- 6 divieti di discriminazione
- Situazioni giuridiche soggettive attive
- Garanzie previste per la libertà personale
- Libertà collettive
- Diversi diritti
DIRITTO PUBBLICO
Per prima cosa bisogna comprendere che cos’è il diritto?
Bisogna far riferimento ad un complesso di regole, una fitta rete di regole, alle quali si deve prestare osservanza
- Diritto come complesso di regole da osservare e deve essere costante e ripetuto da parte di ogni persona
Il diritto presenta una sua oggettiva complessità, la vita quotidiana si snoda attraverso una fitta rete di regole che
condizionano il nostro vivere quotidiano in maniera più o meno forte
Il contatto con il fenomeno giuridico è costante, ripetuto da ognuno di noi
Come possiamo interpretare questo sistema di norme in cui siamo immersi quotidianamente?
Definiamo delle categorie:
• Regole di condotta, di civile convivenza: regole che noi osserviamo perché il gruppo che ci circonda, in cui
apparteniamo, sia esso la famiglia, la comunità, ci indicano comportamenti corretti o comportamenti da evitare,
alle quali aderiamo perché riteniamo che sia doveroso adeguarsi ad esse, se decidessimo di non osservarle la
conseguenza massima potrebbe essere l’allontanamento dal gruppo.
In base al gruppo in cui siamo inseriti alcuni comportamenti siamo invitati ad attenderli mentre altri ad evitarli
• Regole che rispettiamo per intima convinzione: per come siamo stati cresciuti, per credo religioso, ideologico,
riteniamo che debbano essere rigorosamente osservate.
Questo credo si traduce in ‘dover essere’ imposto a noi stessi dalla nostra coscienza, siamo noi che ci imponiamo
di tenere un certo atteggiamento, in quanto ne siamo intimamente e fermamente convinti.
• Regole che dobbiamo obbligatoriamente rispettare: non abbiamo alcuna facoltà di scelta.
Sono regole che si impongono a noi senza poterci sottrarre alla loro forza imperativa, ogni persona umana vive
all’interno di un gruppo sociale che può essere più o meno numeroso.
La convivenza in comunità è difficile e finche essa sia resa possibile e pacifica avviene soltanto se è organizzata
attorno ad un nucleo minimo di norme che disciplinano i rapporti di ciascuno con tutti gli altri
Sono norme che dettano la disciplina dell’organizzazione, sono caratterizzate dalla coattività
- Coattività: capacità di imporsi su tutti i consociati, sono strutturate in un sistema che conferisce ordine alla
società che vanno a regolare
Noi analizzeremo:
➢ Diritto in senso oggettivo: complesso più o meno esteso di norme, che esistono in un dato momento storico
all’interno di un certo territorio, che consentono ad una società, intesa come comunità di individui con una rete
stabile di relazioni, di assicurarne la duratura convivenza e soddisfare le esigenze di vita di tutti. Queste norme
risultano legate le une alle altre con la conseguenza che la loro coattività permette di strutturarsi in un sistema,
in un ordine che a sua volta conferisce ordine alla società da regolare
complesso più o meno ampio di norme giuridiche che compongono quello che definiamo ordinamento giuridico.
Il diritto in senso oggettivo va distinto soprattutto dal diritto inteso in senso soggettivo
Diritto inteso in senso soggettivo: la posizione di ogni singolo soggetto a vedersi realizzate e garantite quelle pretese,
quelle aspettative, che il diritto inteso in senso oggettivo ha previsto.
Il diritto in senso soggettivo:
• Indica una pretesa
• Abbiamo una priorità logica del diritto oggettivo rispetto al diritto soggettivo perché se invoco il mio diritto in
senso soggettivo a manifestare liberamente il mio pensiero, questo è possibile perché esiste una norma specifica
in costituzione (art.21) che contiene una specifica previsione, che ci da la libertà di esprimere questo diritto
soggettivo
-Art. 21 contiene una specifica previsione ossia, ci dice che esiste nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di
manifestazione del pensiero
Il diritto come materia di studio: ha a che fare con le norme del diritto oggettivo però è molto di più dell’insieme delle
regole che lo stato ha posto, molto di più di un ordinamento giuridico.
Il diritto come materia di studio parte dal diritto oggettivo ma è anche l’insieme delle interpretazioni che del diritto hanno
dato da un lato i giudici, che sono chiamati ad applicare il diritto nei casi specifici (parliamo di giurisprudenza), dall’altro
l’interpretazione degli studiosi di diritto che studiano le singole norme specifiche, si parla quindi di dottrina
Nessun giurista si avventurerebbe ad invocare l’applicazione di una norma giuridica senza prima verificare come essa sia
stata interpretata dalla giurisprudenza e dalla dottrina
- La funzione dell’interpretazione è molto importante
Abbiamo quindi
• Diritto oggettivo
• Diritto soggettivo
• Diritto come materia di studio
Ci sono 3 blocchi nel diritto come materia di studio
-diritto oggettivo: studio dell’ordinamento giuridico
-interpretazione dei giuristi: cosa dice la giurisprudenza
-interpretazione degli studiosi: cosa dice la dottrina
L’aspetto normativo, nell’ambito dell’ordinamento giuridico, deve raccordarsi con l’aspetto organizzativo
Elementi tipici dell’ordinamento giuridico sono 3:
1. Plurisoggettività: una pluralità di soggetti (popolo) che sono destinatari delle prescrizioni di un sistema
regolatorio
2. Normazione: se non ci fosse nessun ordinamento sarebbe pensabile
3. Organizzazione: presuppone un assetto organizzato del gruppo sociale
- L’ordinamento giuridico si occupa solamente dei comportamenti giuridicamente rilevanti e non di tutti i
comportamenti umani
Comportamenti giuridicamente rilevanti: es.il capitano di una nave si mette in salvo prima dei passeggeri, es.se in un
mezzo pubblico occupo posti riservati a disabili violo un diritto
Anche una società primitiva era organizzata intorno ad un solo capo che imponeva con la forza le regole che servivano
per mantenere una convivenza sociale, avevano un ordinamento giuridico embrionale basato su un diritto non scritto.
Partendo da queste società primitive, il fenomeno giuridico ha subito un’evoluzione:
- Affermarsi di un diritto scritto frutto di un re, un monarca che si impone (con violenza o non) come detentore di
un potere sovrano
- Il diritto scritto viene poi imposto dai parlamenti rappresentativi
Per comprendere il fenomeno giuridico nella sua dimensione attuale dobbiamo partire da un momento che segna la nascita
dello stato nazionale: pace di Westfalia del 1648, da quel nascono gli stati nazionali, l’ordinamento giuridico finisce
per identificarsi con l’ordinamento statale.
Si affermano gli stati nazionali come entità sovrana ossia originaria (non derivata da nessun altro soggetto), che
esercita la sua sovranità in un determinato ambito territoriale e persegue fini di carattere generale
- Lo stato in quanto sovrano esclude ogni altro soggetto dalla sua sfera di sovranità, lo stato è l’unico a poter
operare delle scelte da tradurre poi in norme vincolanti per i consociati
- La sovranità statale si esprime nella produzione del diritto e preventivamente determina le forme ed i modi
attraverso i quali il diritto viene prodotto, bisogna individuare le norme sulla normazione
Norme sulla normazione: quelle norme che ci indicano quali meccanismi e a quali condizioni si possono creare
validamente le norme che regolano la vita della società. Si trovano nel testo costituzionale
Lo stato rappresenta oggi il modello paradigmatico di ordinamento giuridico perché possiede tutte e 3 le caratteristiche
dell’ordinamento giuridico:
-la plurisoggettività si traduce nel popolo
-la normazione si traduce nel sistema di produzione del diritto
-l’organizzazione si traduce nella struttura e nella funzione di governo
Lo stato in più ha la sovranità che si esprime all’interno di un determinato ambito territoriale
Ad oggi la sovranità è messa in crisi per effetto della globalizzazione e della cessione di sovranità che si fa a
o favore degli organismi internazionali, subisce forti ripercussioni e cede il passo alla sovranità dell’unione
europea
Non esiste un solo ordinamento giuridico ma abbiamo una pluralità di ordinamenti giuridici, la pluralità degli
ordinamenti statali è un fatto innegabile
Il diritto è un insieme di norme, noi siamo immersi in un discreto insieme di norme ossia di ordinamenti
Ogni nostro comportamento può essere giudicato secondo le regole di ciascun ordinamento e non è detto che le regole
siano compatibili e che i giudizi siano coincidenti
- Es. ragazza che va a convivere con il ragazzo, dal punto di vista statale non ci sta problema, ma questa scelta
potrebbe non andare bene alla famiglia e quindi si avranno conseguenze diverse
Oggi solo lo stato ha il monopolio della forza coercitiva: soltanto il diritto statale può prevedere come sanzione alla
propria violazione l’uso della coercizione fisica
-Chiunque altro intendesse imporre con la forza il rispetto delle proprie regole compierebbe un reato
Perché si realizza la pluralità di radicamenti giuridici?
Perché l’ordinamento giuridico si basa sempre su una determinata prospettiva di valori che per una forza di cose non può
che essere parziale, di parte
- Da una parte abbiamo il succedersi nel tempo di ordinamenti giuridici che sono riferiti al medesimo gruppo
sociale, che si traduce in una successione di diversi sistemi di valori
Quello che persegue ogni singolo ordinamento giuridico è soltanto uno degli ordini possibili e reali, ma non vuol dire che
un altro sia sbagliato
Ci sono determinate forze dominanti che in un determinato periodo storico impongono diversi sitemi di valori che trovano
spiegazione in diversi ordinamenti giuridici, da qua la pluralità degli ordinamenti giuridici
La pluralità degli ordinamenti statali è un fatto innegabile, che ha prodotto l’ordinamento giuridico internazionale, che
presenta un insieme di regole di diritto internazionale di cui, nel tempo, si sono dotati gli stati per regolare e disciplinare
i rapporti
I 3 elementi caratteristici che determinano la nascita di un ordinamento giuridico, però sono presenti in tanti ordinamenti
statali sovrani ma caratterizzano anche realtà esterne (onu) e interne allo stato (partiti politici, sindacati), ma anche realtà
che si oppongono allo stato (movimenti rivoluzionari)
- Ovunque si scoprono società organizzate le cui norme sono vigenti allora si trovano diversi ordinamenti giuridici
Alcuni ordinamenti che si pongono fuori dallo stato e poi vengono riconosciuti
- Ordinamenti sportivi: secondo l’articolo 1 l’ordinamento sportivo nazionale viene riconosciuto come autonomo
in quanto già esistente e affermatosi per propria forza quale articolazione di un ordinamento internazionale
Ogni ordinamento giuridico si muove sempre verso una determinata prospettiva di valori a seconda del periodo storico in
cui si trova
L’esistenza di questa pluralità di ordinamenti giuridici crea una serie di problemi che nascono dalle relazioni reciproche
tra i diversi ordinamenti
• Il problema è quello di assicurare una convivenza armonica e non conflittuale tra i diversi ordinamenti
giuridici
Come si risolve questo problema?
Si riconosce all’ordinamento giuridico generale che è quello statale non soltanto il compito di regolare i rapporti tra i
singoli membri della comunità statale, ma gli si assegna anche il compito di regolare i rapporti tra i diversi ordinamenti
giuridici che vivono all’interno dello stato
- Questi altri ordinamenti che si trovano all’interno dell’ordinamento statale sono ordinamenti particolari
I singoli ordinamenti particolari sono riconosciuti e tutelati dall’ordinamento statale se non si pongono in contrasto con
gli interessi generali perseguiti dall’ordinamento dello stato
L’ordinamento particolare non deve porsi in contrasto con l’ordinamento statale generale
Una distinzione tra ordinamenti giuridici oltre all’ordinamento generale e particolari, è data da:
1. Ordinamenti giuridici di common law (diritto comune), sistema anglosassone e statunitense.
Gli ordinamenti si basano su regole non scritte, su decisioni giurisprudenziali, su consuetudini, su prassi.
Come si fa ad applicare a tutti lo stesso trattamento senza regole scritte?
Esiste un principio negli ordinamenti di common law che è il principio di stare decisis, ovvero principio del valore
obbligatorio del precedente giurisdizionale (la sentenza del giudice acquista un valore normativo che diventa fonte
del diritto).
Nessun giudice si può discostare dai principi di diritto affermati in una precedente pronuncia di un altro giudice
soprattutto se si tratta di un giudice di giurisdizioni superiori
La magistratura diventa fondamentale, le sentenze del giudice sono fonti di diritto
2. Ordinamenti giuridici di civil law (diritto civile), ordinamenti di tradizione romanistica
Sono ordinamenti sviluppati sulla base di regole scritte (dal codice giustinianeo in avanti), per cui è lo stesso
ordinamento che riconosce ad alcuni organi la capacità di produrre regole, norme.
Gli atti normativi sono espressione della volontà di determinati organi (parlamento, governo) a cui l’ordinamento
affida il potere normativo.
Il giudice ha il ruolo di interpretare la regola giuridica ed applicarla al caso concreto, ma non ha potere decisionale
in quanto è in mano al governo e parlamento
Sono due modelli che in Europa hanno avuto fortune alterne, la differenza tra le due è nei modi di produzione delle norme
giuridiche e sui soggetti che sono coinvolti nel processo.
Si ha però un progressivo avvicinamento tra i due ordinamenti:
- Nel common law si sta introducendo il diritto scritto
- Nel civil law il potere giudiziario della magistratura diventa a volte eccessivo
Caratteristiche della norma giuridica
La funzione delle norme giuridiche: sono uno strumento rivolto a perseguire fini generali nella disciplina di una
determinata comunità. La norma giuridica descrive una situazione tipo che è quella che in termini giuridici definiamo
fattispecie e questa fattispecie si applicherà a tutti i casi concreti riconducibili alla previsione fatta propria dalla norma.
- La norma giuridica non disciplina fatti singoli ma categorie più o meno ampie di situazioni che sono in qualche
modo indefinitamente ripetibili
I caratteri che appartengono naturalmente alla norma giuridica sono
• Generalità: le norme si rivolgono indistintamente a tutti, ogni volta che si verifica in concreto la fattispecie
contenuta in astratto nella previsione normativa si applicherà a quel singolo caso
• Astrattezza: non disciplina fatti singoli ma categorie più o meno ampie di situazioni, di possibili fatti
indefinitamente ripetibili
• Ripetibilità: anche norme che possono sembrare applicabili soltanto a determinate situazioni sono comunque
norme giuridiche
• Coercibilità: previsione di una sanzione collegata alla trasgressione della norma.
Possiamo trovare norme che non sono assistite da una sanzione
Il carattere della giuridicità lo dobbiamo però cercare nella concreta esperienza degli ordinamenti possibili, che in
concreto non hanno nulla di astratto
- Giuridica è quella norma che in ogni ordinamento viene riconosciuta come tale alla luce di quelli che sono i
meccanismi di produzione del diritto che sono stati scelti dal singolo ordinamento
L’attenzione va spostata su quali sono gli atti e i fatti giuridici che ciascun ordinamento prevede come strumenti di
produzione del diritto
- È giuridica quella norma che sgorga da quella fonte a cui ciascun ordinamento attribuisce il potere di produrre
diritto
Se il parlamento ha fatto una legge, quella legge è fonte del diritto
Coerenza e completezza dell’ordinamento
In una prospettiva realista non possiamo considerare l’ordinamento giuridico in una prospettiva statica ma è un processo
in continuo inviare, si arricchisce nel tempo di tutti gli apporti normativi che si riescono ad imporre nel contesto storico
sociale, per effetto dell’incessante e mutevole produzione normativa sia per l’effetto inevitabile mutamento della realtà
sociale.
Questa dinamicità nel sistema all’origine del verificarsi di contrasti e contraddizioni e così dette antinomie tra le norme
(che sono sintomo di una sovrabbondanza di norme di una produzione normativa ipersviluppata e danno luogo ad un
problema di coerenza dell’ordinamento)
- La norma è frutto dell’interpretazione dal testo della disposizione scritta
Possono verificarsi anche vuoti le così dette lacune, che sono sintomo di carenza di norme e quindi una produzione
normativa poco sviluppata, da qui il problema della completezza dell’ordinamento.
Coerenza
L’ordinamento deve dunque presentarsi come coerente e non contraddittorio, capace di risolvere e superare sia le
antinomie che
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